B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7435/2018
Sen t en z a d e l 1 6 magg i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Roswitha Petry,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 5 dicembre 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 18 luglio
2018,
i verbali d’audizione del 2 agosto 2018 (di seguito: verbale 1) e del 26
novembre 2018 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 4 dicembre 2018, notificata il girono successivo, (cfr. avviso di
ricevimento), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo
e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché
l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 27 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), con cui
il ricorrente ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la
concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti alla
SEM per una nuova valutazione sul punto di questione della
verosimiglianza e dell’asilo; altresì ha presentato una domanda di
concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 3 gennaio 2019 al
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che l’interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, ha depositato una
domanda d’asilo in Svizzera il 18 luglio del 2018 (cfr. verbale 1, pag. 2 e
seg.),
che a sostegno della stessa egli ha addotto di aver lavorato per il gruppo
secessionista denominato “Tigri per la liberazione della patria Tamil”
(comunemente conosciuto con l’acronimo LTTE) dal 2003 al 2006; che a
seguito di una problematica medica egli sarebbe successivamente tornato
presso il domicilio dei genitori rimanendovi per qualche tempo prima di
trasferirsi altrove; che nel 2008, temendo per la sua stessa vita, egli
avrebbe lasciato il paese per recarsi in Qatar dove avrebbe risieduto sino
al 2017; che poco dopo il suo ritorno in patria, il richiedente asilo sarebbe
stato ricercato presso il suo domicilio da alcune persone che sarebbero
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riuscite a risalire al suo legame con le LTTE; che in ragione di ciò egli si
sarebbe dapprima nascosto presso la sorella ed in seguito dalla sorella del
cognato per recarsi infine a Colombo; che nel febbraio del 2018 egli
avrebbe lasciato il paese munito di regolare passaporto; che in seguito
avrebbe appresso dalla madre che il 2 ottobre del 2018 delle persone lo
avrebbe nuovamente cercato a casa; che asserisce essere finito nel mirino
del Criminal Investigation Department (CID, cfr. verbale 1, pag. 8-10;
verbale 2, pag. 2 e seg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici
interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica
interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono
essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì
necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in
particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o
falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone
consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta
dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le
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allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al
contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli
eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha considerato
inverosimile l’integralità delle allegazioni dell’insorgente; che egli si
sarebbe segnatamente contraddetto sui motivi alla base del suo primo
espatrio, in merito alle attività svolte per le LTTE ed a riguardo agli eventi
alla base della sua fuga del febbraio 2018; che anche circa la successiva
irruzione dell’ottobre 2018 vi sarebbero elementi incongruenti,
che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione della SEM; che
essendo arrivato in Svizzera da poco al momento delle audizioni egli
sarebbe stato molto scosso; che la sua salute psicofisica sarebbe del resto
minata da diverso tempo, cosa che avrebbe influito sulle sue capacità a
mantenere la concentrazione ed a rimembrare i dettagli; ch’egli non si
sarebbe del resto contraddetto in merito alle attività svolte per conto delle
LTTE; che la sua attività principale sarebbe stata quella di autista allorché
quella di costruzione sarebbe invece accessoria; che pure il fatto di aver
inizialmente asserito di non aver avuto problemi con l’apparato statale o
con terzi sarebbe il frutto di un’incomprensione, dal momento che egli
avrebbe inteso affermare di non essere a quel tempo entrato in contatto
diretto con agenti governativi; che pure la confusione quanto all’autorità
implicata nei fatti antecedenti all’espatrio del 2018 sarebbe da imputare alla
sua scarsa istruzione ed all’agitazione in sede di audizione,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che le contraddizioni nel racconto dell’insorgente sono effettivamente
molteplici e riguardano aspetti essenziali della sua domanda,
che in occasione dell’audizione sulle generalità questi ha infatti
espressamente precisato che prima dell’espatrio del 2008 non avrebbe
avuto alcun problema con le autorità ne sarebbe in alcun modo stato
identificato, lasciando invece intendere di aver abbandonato il paese a
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causa della situazione di guerra in essere (cfr. verbale 1, pag. 9-10); che al
momento di essere sentito sui motivi d’asilo, l’insorgente ha però
inspiegabilmente modificato la sua versione adducendo di essere già stato
ricercato antecedentemente al suo espatrio del 2008, segnatamente a
casa dei genitori, a causa delle sue attività in favore delle LTTE (cfr. verbale
2, pag. 9); che né le spiegazioni fornite al momento dell’audizione
medesima, né tantomeno le giustificazioni proposte in sede ricorsuale
permettono di relativizzare tale indicatore d’inverosimiglianza,
che allo stesso modo, va sottolineato come l’insorgente, al momento di
riferire circa le sue attività in favore delle LTTE, abbia inizialmente escluso
ogni ulteriore mansione oltre a quella di autista (cfr. verbale 1, pag. 9) cosa
in contrasto con la successiva asserzione a proposito di presunti lavori di
costruzione (cfr. verbale 2, pag. 4) e altresì con la tesi ricorsuale circa il
fatto che, trattandosi di una mansione accessoria, la sua mancata
menzione non determinerebbe alcuna incongruenza,
che grossolane incongruenze si riscontrano anche a riguardo degli eventi
antecedenti all’espatrio del febbraio 2018; che l’insorgente ha infatti
inizialmente asserito di essere stato ricercato da tre esponenti
dell’organizzazione paramilitare facente capo all’ “Eelam People’s
Democratic Party” (EPDP) ad una settimana di distanza da suo rientro in
Sri Lanka avvenuto il 18 giugno del 2017 (cfr. verbale 1, pag. 9); che
nell’ambito della successiva audizione, egli ha però collocato le ricerche ad
opera dell’EPDP a due mesi di distanza dal rimpatrio (cfr. verbale 2, pag.
7, 11, 12); che non contento, l’insorgente ha successivamente modificato
anche gli autori delle stesse, menzionando il CID al posto dell’EPDP, o
meglio, una sorta di raggruppamento tra dette entità (cfr. verbale 2, pag.
13: “i CID dell’EPDP”); che chiamato a chiarire tale confuso aspetto, egli
non è del resto nemmeno stato in misura di spiegare il significato di tali
acronimi (cfr. verbale 2, pag. 11 e 14); che del resto, non vi è modo di
ricondurre tali incongruenze alla sola agitazione del ricorrente come
proposto nel gravame,
che pure la allegazioni dell’insorgente a proposito dell’incursione di alcuni
uomini al suo domicilio dopo l’espatrio si palesano divergenti, avendo egli
dapprima parlato di tre uomini ed in seguito unicamente di due (cfr. verbale
1, pag. 3 e pag. 12),
che in definitiva, si può partire dall’assunto che la versione dell’insorgente
non ossequi i succitati criteri di verisimiglianza,
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che d’altra parte, la sola appartenenza all’etnia Tamil e il deposito di una
domanda d’asilo all’estero non sono elementi di rischio sufficienti per
giustificare un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come
sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa
dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente non si esprime a tal riguardo,
che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu
elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo
Sri Lanka,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi
sono indizi – non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in
pericolo nel suo Paese – per ritenere che l’interessato possa essere
esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in
relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
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altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non
basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o
degradanti per ammettere l’inammissibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid.
10.4),
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi
in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI),
che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il
governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale
(cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.1),
che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 il Tribunale ha altresì
proceduto all’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF
2011/24 ed ha confermato che l’esecuzione dell’allontanamento è
ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione
della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento
D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) qualora i criteri individuali dell’esigibilità
siano dati (in particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale,
così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive
favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015
consid. 13.3.3]),
che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Chunnakam (Jaffna),
nella provincia Settentrionale, e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli
(come del resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti
requisiti; che infatti, l’insorgente può contare sulla presenza di un’ampia
rete famigliare nella provincia (cfr. verbale 1, pag. 5 e 6) e su di una
pluriennale esperienza professionale corroborata da una formazione
scolastica completa (cfr. verbale 1, pag. 4),
che inoltre, l’insorgente gode di buona salute e non ha preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2
consid. 9.3.2),
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che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento
del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione
all’art. 44 LAsi),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: