Corte IV
D-7442/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 ottobre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7442/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha consegnato, letto e spiegato al richiedente
lo stesso giorno (cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa
la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della
sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria
che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non
si entra nel merito della sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 16 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
25 agosto 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 18 ottobre 2010, notificata all'interessato lo
stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal
ricorrente, act. A11),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 18 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
la precitata decisione dell'UFM,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale via fax il
19 ottobre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art.
105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere nato e vissuto a
B._______ fino al suo espatrio,
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per
timore di essere ucciso, avendo lui stesso ammazzato un ufficiale delle
dogane, che aveva sorpreso in atti intimi con sua madre e che
sospettava essere la ragione per cui quest'ultima avesse abbandonato
la famiglia,
che il richiedente ha affermato di essersi dapprima spostato a
C._______, da dove avrebbe varcato il confine con il Camerun a piedi;
che egli avrebbe soggiornato sei mesi in detto Paese, prima di
prendere un aereo in direzione dell'Europa da un luogo sconosciuto, a
cui l'avrebbe condotto un uomo in automobile; che ad D._______ gli
avrebbe trascorso due settimane, prima di raggiungere la Svizzera in
treno,
che il ricorrente ha dichiarato di avere passato i controlli aeroportuali
munito di un passaporto con false generalità e riportante una foto di
una terza persona, procuratogli da un passatore,
che l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha
consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun
documento d'identità suscettibile di identificarlo, e dall'altro, ha stabilito
che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata
nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
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che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nel caso concreto non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che,
in tale contesto, egli dichiara di non avere mai posseduto un
documento di legittimazione e di non sapere come procurarsene uno,
trovandosi attualmente all'infuori del suo Paese; che, pertanto, gli
sarebbe oggettivamente impossibile farsi pervenire qualsivoglia
documento; che, inoltre, il ricorrente contesta che non ricorrano i
presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi nella fattispecie circa la
necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: che, difatti, egli sarebbe stato costretto a fuggire
in ragione della reazione violenta avuta nei confronti dell'ufficiale delle
dogane che avrebbe sorpreso con la madre, rispettivamente a causa
del successivo comportamento di quest'ultimo nei suoi confronti; che,
in particolare, l'insorgente sostiene che, in caso di rientro nel suo
Paese d'origine, egli rischierebbe di essere ucciso per vendetta o di
essere arrestato e sottoposto ad una lunghissima detenzione in
condizioni disumane e che l'unica maniera per mettere in salvo la sua
vita sarebbe stata quella di fuggire dalla Nigeria; che, inoltre, egli
ritiene di aver esposto i suoi motivi d'asilo in maniera dettagliata,
sostanziata e coerente, come pure che le sue dichiarazioni, oltre che
verosimili, corrisponderebbero al vero; che egli è dell'avviso che l'UFM
avrebbe dovuto approfondire le dichiarazioni che ha ritenute essere
vaghe; che, in aggiunta, la situazione in Nigeria non sarebbe affatto
sicura e che, in caso di rientro, la sua vita sarebbe esposta a grave
pericolo; che, peraltro, egli soffrirebbe da mesi di gravi problemi di
salute, di pressione altissima, forti dolori alla parte sinistra del torace e
problemi respiratori; che, tuttavia, non avrebbe potuto inoltrare un
certificato medico in merito, vista l'impossibilità di rivolgersi ad un
medico durante la sua permanenza al Centro di registrazione e di
procedura (di seguito: CRP); che, in tale contesto, l'insorgente ritiene,
infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto approfondire
maggiormente i problemi medici invocati, rispettivamente permettergli
di farsi visitare da un medico,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal
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versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese
processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 2009 sull'asilo relativa a questioni
procedurali (OASI 1, RS 142.311) quelli ufficiali, segnatamente il
passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione
certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che
ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità
amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta
l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza
di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisione del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dalla Nigeria, il ricorrente
non ha saputo fornire alcuna indicazione precisa in merito a vari
aspetti del suo viaggio di espatrio, quali il luogo in cui avrebbe preso
l'aereo in direzione dell'Europa, i luoghi di scalo, la durata del viaggio
in aereo, le compagnie aeree con cui avrebbe viaggiato, la data del
suo atterraggio ad D._______, il luogo in Norvegia in cui avrebbe
soggiornato per due settimane, i Paesi e le città da cui sarebbe
transitato dalla Norvegia in direzione della Svizzera (cfr. verbale 1
pagg. 7-8); che gli ha sostenuto di avere viaggiato in aereo munito di
un passaporto verde riportante la foto e le generalità di una terza
persona, che, peraltro, avrebbe nel frattempo scordato (cfr. ibidem
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pag. 8), e di non aver mai dovuto spendere nulla per il viaggio
intrapreso (cfr. ibidem pag. 9),
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle
sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi
descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che,
inoltre, non è credibile che il ricorrente abbia potuto varcare il confine
di Schengen da un aeroporto con un passaporto la cui foto non
corrisponde alla persona che lo esibisce al controllo, come l'insorgente
sostiene di avere fatto,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui gli sarebbe oggettivamente impossibile
presentare un documento di legittimazione, in quanto non ne avrebbe
mai posseduto uno ed ignorerebbe come dover procedere al fine di
procurarsene uno; che, difatti, tali affermazioni non rappresentano dei
motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi
(cfr. DTAF 2010/2),
che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto quasi due settimane di tempo
tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima
volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la
seconda audizione, per tentare con ogni mezzo di mettersi in contatto
con il suo Paese; che, tuttavia, egli ha sempre dichiarato di non essere
riuscito a contattare nessuno, perché non avrebbe la possibilità di
scrivere o telefonare ai suoi familiari, rispettivamente perché
ignorerebbe come contattarli, non possedendo il loro numero
telefonico e non potendosi informare in merito, ad esempio presso un
Ufficio postale, in quanto i problemi di pressione di cui soffrirebbe gli
impedirebbero di uscire dal CRP (cfr. verbale 2 pag. 2); che tale
versione non convince già solo per il fatto che, dagli atti, non si evince
che gli asseriti problemi medici siano o siano stati di una gravità tale
da impedirgli di assentarsi dal CRP per corti lassi di tempo,
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
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possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 -5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a guisa d'esempio, il ricorrente, esortato a descrivere la scena in
cui avrebbe sorpreso la madre a letto con un uomo a lui sconosciuto
ed avrebbe colpito quest'ultimo con una stanga di ferro, l'insorgente ha
reso una versione stereotipata, vaga e per nulla circostanziata
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dell'accaduto, utilizzando sempre gli stessi vocaboli e dando
l'impressione di non avere vissuto personalmente i fatti; che,
descrivendo il suo comportamento dopo la caduta a terra di detto
ufficiale, il ricorrente ha reso versioni discordanti, dichiarando, da un
lato, di avere semplicemente atteso che lo stesso si rialzasse
(cfr. verbale 1 pag. 6) e, dall'altro lato, di avere provato per una
quindicina di minuti a sollevarlo da terra (cfr. verbale 2 pag. 6/D45);
che, durante la prima audizione, egli ha dichiarato che l'uomo che
stava con la madre sarebbe deceduto in seguito ai colpi infertigli
(cfr. verbale 1 pag. 5), mentre che nel gravame, dichiarando "Spero di
non averlo ucciso" (cfr. ricorso pag. 2), ha chiaramente indicato di non
essere certo della sua morte; che, alla luce di quanto precede, il
Tribunale si esime dall'elencare altri elementi di inverosimiglianza
presenti nel racconto dell'insorgente, peraltro in parte già menzionati
nella decisione impugnata,
che, nel gravame, l'insorgente non si è espresso sulle singole
incongruenze riscontrare nel suo racconto dall'autorità inferiore e non
ha fornito alcun argomento atto a confutare la conclusione
d'inverosimiglianza a cui è giunta quest'ultima nel provvedimento
impugnato, limitandosi a dichiarare di avere esposto i suoi motivi
d'asilo in maniera dettagliata e coerente,
che, d'altronde, delle ricerche di polizia o una condanna, secondo
leggi nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto
legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni
rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle
dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo,
non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se
opportunatamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
tantopiù che egli ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le
autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 2 pag. 7),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori
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accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, l'argomento del
ricorrente, secondo cui durante la sua permanenza al CRP non
sarebbe stato autorizzato a sottoporsi alla visita di un medico, ragione
per cui non sarebbe in grado di inoltrare un certificato medico
attestante gli allegati problemi di salute, non può essere ritenuto,
considerato che, da una parte, come egli stesso ha addotto, in detto
Centro gli sono stati somministrati dei medicamenti (cfr. verbale 2
pag. 8/D77) e, dall'altra parte, ai richiedenti è regolarmente permesso
lasciare la struttura per periodi di diverse ore, durante le quali, se lo
ritengono necessario, sono autorizzati a recarsi presso un medico
indipendente dai servizi offerti al CRP; che, tuttavia, dagli atti non
emerge che il ricorrente si sia mai attivato in tal senso; che, pertanto,
anche alla luce dell'obbligo del richiedente l'asilo di collaborare
all'accertamento dei fatti (art. 8 LAsi), la censura del ricorrente,
secondo cui l'UFM avrebbe dovuto approfondire maggiormente i suoi
problemi di salute, prima di statuire in merito all'esecuzione
dell'allontanamento, non può essere condivisa,
che egli è tuttora giovane, ha frequentato sei anni di scuola
elementare e sei anni di scuola secondaria (cfr. verbale 1 pag. 2); che,
inoltre, egli, prima dell'espatrio, aiutava il padre nella sua attività in
proprio ed era mantenuto economicamente da quest'utimo (cfr. ibidem
pag. 2); che egli dispone in Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita –
di una rete sociale-familiare, dato che, come minimo, vi vivono i
genitori e la sorella (cfr. verbale 1 pagg. 3); che, peraltro, il ricorrente
non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali
da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 N. 24),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
E._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di E._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale; allegati: avviso di ricevimento e copia del
ricorso del 18 ottobre 2010)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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