Corte IV
D-7466/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas e Daniel Schmid;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...), ed i loro figli
C._______, nato il (...),
D._______, nato il (...),
E._______, nata il (...),
Romania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 novembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7466/2009
Fatti:
A.
A.a Il 7 agosto 2009 gli interessati – cittadini rumeni di etnia (...) –
hanno inoltrato per sé e, in veste di rappresentanti, per i loro tre figli
minorenni, una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in
sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del
19 e 20 agosto e 9 e 10 settembre 2009) di essere espatriati a causa
di problemi avuti a partire dal 2008, rispettivamente già prima, in
ragione della loro etnia (...), problemi che sarebbero l'espressione di
odio razziale nei loro confronti. Essi hanno allegato di essere espatriati
anche a causa della loro precaria situazione economica e dei problemi
di salute della ricorrente.
A.b Durante l'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha menzionato
di avere subito un attacco cerebrale in Romania (cfr. verbale audizione
del 9 settembre 2009 [di seguito verbale 2 del ricorrente] pag. 5/D3) ed
ha versato agli atti un certificato medico (con corrispettiva traduzione
in lingua italiana) rilasciatogli dopo un soggiorno di tre giorni
all'ospedale distrettuale di F._______ nell'(...). La ricorrente, dal canto
suo, durante le audizioni ha menzionato di soffrire di epatite cronica ed
ernia (cfr. verbale audizione del 19 agosto 2009 [di seguito verbale 1
della ricorrente] pag. 6 e verbale audizione del 9 settembre 2009 [di
seguito verbale 2 della ricorrente] pag. 3/D8-11).
B.
Con decisione del 23 novembre 2009, l'UFM non è entrato nel merito
della citata domanda giusta l'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo
l'esecuzione dell'allontanamento degl'interessati verso la Romania in
quanto lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 1° dicembre 2009, gl'interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione
dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato, la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una decisione nel merito e, in subordine, la
concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
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dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
D.
Il TAF, con decisione incidentale dell'8 dicembre 2009, ha autorizzato i
ricorrenti a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura ed ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere loro il versamento di
un anticipo a copertura delle spese processuali. Nel contempo, ha
invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso entro il
28 dicembre 2009.
E.
Tramite risposta del 21 dicembre 2009, l'UFM ha proposto la reiezione
del gravame.
F.
In data 23 dicembre 2009, il TAF ha concesso agli insorgenti un
termine scadente l'8 gennaio 2010 per introdurre l'atto di replica.
G.
Il 7 gennaio 2010, i ricorrenti hanno tempestivamente fatto pervenire il
loro atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell' art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda
di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua.
Pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
5.
Nella decisione impugnata l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Romania nel novero dei Paesi sicuri, e
dall'altro, che dagli atti non risulterebbero indizi di persecuzione che
potrebbero capovolgere la presunzione confutabile contemplata
dall'art. 34 cpv. 1 LAsi. Le dichiarazioni dei ricorrenti sarebbero, infatti,
contraddittorie, vaghe ed incongruenti su punti essenziali. Il ricorrente
si sarebbe ad esempio contraddetto in merito alle volte in cui si
sarebbe recato in polizia, in merito a quali figli sarebbero stati percossi
ed in merito all'allegato tentativo di stupro subito dalla moglie. Le sue
allegazioni, poi, non corrisponderebbero a quelle rese dalla moglie.
Messi a confronto con tali ed altre divergenze, essi non sarebbero stati
in grado di offrirne una ragione plausibile. Infine, l'esecuzione
dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Paese sarebbe ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, in passato il
ricorrente avrebbe avuto accesso al sistema sanitario nazionale,
ragione per cui si potrebbe ragionevolmente supporre che egli potrà
farvi capo anche per problemi di salute futuri. La ricorrente, dal canto
suo, avrebbe subito un intervento per la cura di un'ernia ombelicale
che non avrebbe posto problemi. Infine, in Romania esisterebbero
strutture mediche alle quali i richiedenti possono ricorrere per i
problemi del caso.
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6.
Nel gravame, i ricorrenti dichiarano di essere, in Patria, discriminati ed
oppressi. Lo Stato non sarebbe né in grado, né disposto a proteggerli
da tale situazione. A causa della loro appartenenza all'etnia (...),
inoltre, essi avrebbero un accesso limitato ai servizi sanitari e non
avrebbero potuto accedere alla cassa malati. Per tali ragioni e perchè
sussisterebbero indizi di persecuzione, la decisione dell'UFM
andrebbe annullata e l'autorità di prime cure dovrebbe essere tenuta
ad entrare nel merito della loro domanda. Essi temerrebbero per la vita
in caso di rientro in Patria. Sostengono che lo stato di salute della
ricorrente sarebbe grave e che – rimandando al certificato medico del
26 novembre 2009 allegato al memoriale di ricorso – se l'epatite C di
cui soffrirebbe non venisse curata, la sua vita sarebbe messa a
repentaglio. La ricorrente non avrebbe infatti accesso ad un tale
trattamento, visto che a causa della sua etnia (...) essa non avrebbe
accesso né alla cassa malati, né alle cure necessarie. Inoltre, i
ricorrenti censurano il fatto di dover lasciare la Svizzera
immediatamente. In Romania, infatti, non disporrebbero di un luogo
sicuro dove recarsi ed abitare, né di un lavoro, rispettivamente di che
vivere. Sarebbero rinviati in Romania durante l'inverno, senza avere un
luogo di riparo. Per questi motivi i ricorrenti chiedono che sia loro
fissato un termine ragionevole per il ritorno entro il quale poter trovare
una soluzione umana. In siffatte circostanze, l'esecuzione del rinvio in
Romania sarebbe, al momento attuale, chiaramente inesigibile,
ragione per cui andrebbe loro concessa l'ammissione provvisoria.
7.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha dapprima sottolineato che il ricorso
non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una
modifica della decisione impugnata. Detto Ufficio ha poi considerato
che, per quel che riguarda la situazione sanitaria e sociale in
Romania, l'assicurazione malattia sarebbe obbligatoria e le cure di
base sarebbero dispensate gratuitamente in maniera equa e non
discriminatoria. Inoltre, le persone senza reddito, i disoccupati e le
famiglie con un reddito al di sotto della soglia minima, avrebbero diritto
alle cure gratuite. Tutti i cittadini rumeni avrebbero accesso ai servizi
sanitari indipendentemente dalla loro disponbilità, e lo Stato rumeno
accorderebbe sussidi ed assistenza. Di conseguenza, non sarebbe
credibile che ai ricorrenti sia stato impedito l'accesso alle cure
mediche come previsto dalla legge. D'altronde, i ricorrenti non
avrebbero intrapreso alcun ulteriore passo affinchè i loro diritti fossero
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rispettati. Le dichiarazioni del ricorrente in merito alla diagnosi ed ai
trattamenti medici di cui avrebbero usufruito in Patria lui e la moglie,
sarebbero inoltre in contraddizione con le allegazioni fornite da
quest'ultima, in particolare riguardo alla collocazione temporale della
diagnosi sull'epatite C ed alle visite mediche della ricorrente. Le cure
di cui avrebbe beneficiato il marito e la sua ospedalizzazione
all'ospedale di F._______ lascierebbero poi presumere che i ricorrenti
abbiano avuto ampiamente accesso al sistema ed alle cure mediche in
Romania. Il fatto che non si sarebbero recati all'ospedale sarebbe da
far risalire solamente ad una loro scelta. Per questi motivi, le
affermazioni dei ricorrenti secondo cui non avrebbero ricevuto le cure
del caso nel loro Paese perchè non avrebbero accesso alle cure
mediche, non sarebbero attendibili. Infine e nonostante ripetuti
controlli medici, alla ricorrente finora non sarebbe stata prescritta
alcuna terapia o cura particolare. Il corrispettivo dell'unico
medicamento che la ricorrente starebbe ingerendo sarebbe del resto
facilmente reperibile in Romania. Per il caso in cui fossero necessari
ulteriori esami diagnostici, in detto Paese esisterebbero comunque
servizi in grado di effettuarli.
8.
Nella replica i ricorrenti, per quel che concerne l'accesso alle cure per
persone di etnia rom in Romania, rimandano alle considerazioni nel
memoriale di ricorso, dichiarandosi in disaccordo con le affermazioni
dell'UFM. Sottolineano di avere difficilmente accesso al sistema
sanitario rumeno. Se, da una parte, le cure di base verrebbero
eseguite, dall'altra una terapia cara come quella di cui necessiterebbe
la ricorrente non le verrebbe pagata. Solo in un'unica occasione le
sarebbe stata prescritta una pastiglia; accertamenti più approfonditi
non sarebbero tuttavia mai stati intrapresi. Per quel che concerne lo
stato di salute attuale della ricorrente, gli insorgenti dichiarano che
sarebbe stata sottoposta ad una biopsia del fegato nella seconda metà
di dicembre 2009, i cui risultati avrebbero mostrato la necessità di
intraprendere immediatamente una terapia. A dimostrazione di ciò, i
ricorrenti rimandano alla copia allegata della cartella degli
appuntamenti della ricorrente, dalla quale si evincerebbe che la
ricorrente inizierebbe un trattamento in data 11 gennaio 2010. Essi
deplorano l'inesistenza, attualmente, di un certificato medico in merito,
e rimandano al dottor F. F. dell'Ospedale cantonale di G._______,
presso il quale sarebbe possibile raccogliere informazioni dettagliate.
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9.
9.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
9.2 Dal momento in cui il Consiglio federale inserisce un Paese nel
novero dei Paesi sicuri (cosiddetti "safe countries"), sussiste di
massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. In
altre parole incombe al richiedente d'asilo d'invalidare siffatta
presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.
9.3 La nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi
s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi
previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18).
9.4 Per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3).
10.
In occasione delle audizioni da parte dell'autorità inferiore, i ricorrenti
hanno dichiarato di essere cittadini rumeni e di appartenere all'etnia
(...). A sostegno di queste dichiarazioni, hanno versato agli atti
passaporti rumeni (ricorrenti e figlio diciasettenne), rispettivamente
una carta d'identità rumena (figlio quindicenne). La cittadinanza,
rispettivamente l'origine dei ricorrenti non è stata contestata
dall'autorità inferiore. Allo stato attuale degli atti, il TAF parte pertanto
dal presupposto che i ricorrenti provengano dalla Romania ed
appartengano all'etnia dei (...).
11.
11.1 Siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese.
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11.2 Inoltre i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene alla loro
situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di
persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, gli insorgenti non
hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si
esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, a cui può essere
rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37
LTAF ed all'art. 4 PA).
Segnatamente i ricorrenti si sono contraddetti svariate volte su aspetti
centrali della loro vicenda. A guisa d'esempio, il ricorrente, interrogato
in merito all'odio razziale che ha menzionato agli inizi dell'audizione
sui fatti quale motivo della sua partenza dalla Romania, si è
contraddetto circa la collocazione temporale delle percosse subite dal
figlio D._______ da parte del maestro di scuola, dichiarando dapprima
vagamente che il fatto sarebbe successo due anni fa (cfr. verbale del
ricorrente del 19 agosto 2009 [di seguito verbale 1 del ricorrente] pag.
6), per poi invere fare risalire l'episodio ad uno o due anni fa (cfr.
verbale 2 del ricorrente pag. 4/D12), rispettivamente esattamente al
10 marzo 2008 (cfr. ibidem pag. 4/D13). Confrontato con tali
divergenze, egli ha risposto in maniera confusa e non convincente,
adducendo la colpa allo stress, alla mancata educazione ed al mal di
testa (cfr. ibidem pag. 8/D65). Anche in merito alle denunce sporte
presso la polizia, il ricorrente non ha saputo rendere versioni
concordanti, adducendo di essere stato una volta sola in polizia (cfr.
verbale 1 del ricorrente pag. 6), rispettivamente dieci volte nel corso
del 2008 (cfr. verbale 2 del ricorrente pag. 5/D23-24), rispettivamente
quattro volte (cfr. ibidem pag. 7/D51). Tali versioni, poi, sono
diametralmente opposte alla risposta resa all'inizio dell'audizione sui
motivi, con cui il ricorrente ha dichiarato "[…], se avessi fatto queste
denunce e fossi andato in polizia […]" (cfr. ibidem pag. 3/D7) e quindi
implicitamente ammesso di non essersi mai rivolto alle autorità di
polizia per le allegate discriminazioni subite. Esse sono inoltre
discordanti rispetto alla dichiarazione della ricorrente secondo cui il
marito si sarebbe rivolto alla polizia tre volte (cfr. verbale 2 della
ricorrente pag. 5/D30). Inoltre, la dichiarazione del ricorrente secondo
cui, quando sarebbe andato a richiedere un aiuto sociale al comune, il
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sindaco lo avrebbe cacciato via (cfr. verbale 1 del ricorrente pag. 6),
non risulta plausibile alla luce degli assegni familiari per i figli che i
ricorrenti hanno dichiarato di ricevere per posta dallo Stato (cfr. ibidem
pag. 6 e verbale 1 della ricorrente pag. 6). Anche per quel che
concerne l'epatite di cui soffre la moglie il ricorrente si è palesemente
contraddetto: in un primo momento egli ha infatti dichiarato che la
moglie sarebbe in possesso di un certificato in merito emesso
dall'ospedale di F._______ due anni fa (cfr. ibidem pag. 6), per poi,
nell'audizione sui motivi, dichiarare che la moglie avrebbe scoperto la
malattia in Svizzera e che in Romania i medici le avrebbero
unicamente somministrato una pastiglia cacciandola via dalla struttura
ospedaliera (cfr. verbale 2 del ricorrente pag. 3/D6). Infine, il ricorrente
non è stato in grado di rendere risposte convincenti (cfr. ibidem pag.
8/D62-64) in merito al fatto di avere sottaciuto, durante la prima
audizione, le pacche al fondoschiena date da rumeni alla moglie (cfr.
ibidem pag. 6/D43), le percosse subite dal figlio E._______ sul lavoro
da parte di rumeni (cfr. ibidem pag. 3/D6) e la bastonata subita dalla
figlia dopo un furto di frutti (cfr. ibidem pag. 7/D46), nonostante ne
abbia avuto ampiamente la possibilità e tali episodi rispecchino, ai suoi
occhi, l'odio razziale per cui egli avrebbe chiesto asilo in Svizzera. Lo
stesso dicasi per la ricorrente, che ha riportato gli ultimi due episodi
menzionati sopra anch'essa appena in sede di audizione sui motivi
d'asilo (cfr. verbale 2 della ricorrente pag. 4/D23-25).
Oltre all'odio razziale ed a diversi episodi che sarebbero, a loro detta,
da riportare alla loro etnia (...), i ricorrenti hanno invocato altri motivi a
sostegno della loro domanda d'asilo, vale a dire i debiti che il
ricorrente avrebbe in Patria (cfr. ibidem pag. 12/D105 e verbale 2 della
ricorrente pag. 7/D56), la povertà e la volontà di trovare un lavoro per
poter assicurare un futuro migliore ai propri figli (cfr. verbale 1 del
ricorrente pag. 6). Il ricorrente ha peralto ammesso che non sarebbe
venuto in Svizzera se avesse trovato un posto di lavoro in Romania
(cfr. ibidem pag. 7). In tale contesto va tuttavia sottolineato che una
precaria situazione economica, come pure il dovere di ripagare dei
debiti non costituiscono, di per sé, motivi rilevanti ai sensi
dell'art. 3 LAsi. In riguardo alla malattia della ricorrente ed alla sua
volontà di poter essere operata in Svizzera – invocate quali ulteriori
motivi d'asilo da entrambi i ricorrenti (cfr. ibidem pag. 6 e verbale 1
della ricorrente pag. 5) –, poi, si noti come tale aspetto non costituisce
neanch'esso di per sé un motivo rilevante ai sensi della legge, bensì
rientri tuttalpiù nell'esame dell'esigibilità di un eventuale
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allontanamento dei ricorrenti (cfr., per tale aspetto, considerando
13.5).
Del resto, non soccorono i ricorrenti le allegazioni presentate in sede
di ricorso in merito alle discriminazioni subite ed all'impossibilità dello
Stato di proteggerli: esse, infatti, sono rimaste, per l'intero corso della
procedura, vaghe allegazioni di parte non supportate da alcun
elemento serio e concreto. Nel gravame, i ricorrenti non si sono
peraltro neppure espressi sulle singoli contraddizioni sollevate nella
decisione impugnata. Pertanto, i motivi addotti dai ricorrenti a
sostegno della loro domanda d'asilo sono da considerarsi inverosimili.
Ritenuta l'inverosimiglianza dei fatti narrati dai ricorrenti, non vi è
ragione di ritenere che le autorità della Romania, se opportunamente
sollecitate, non accorderebbero ai ricorrenti un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti.
Di conseguenza, in considerazione di quanto esposto, non sussistono
indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
11.3 Inoltre, non emergono dalle carte processuali neppure elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti
in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art.
33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (LStr, RS 142.20), o esporre i ricorrenti in patria al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
11.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che in Romania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
11.5 Pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente
esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi.
Pagina 10
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12.
Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne
ordina l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi).
13.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1).
13.3 Secondo la prassi, per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità
e dell'esigibilità dell'allontanamento è determinante la situazione al
momento della presa di decisione.
13.4 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile per le ragioni
indicate al considerando 11.3 del presente giudizio.
13.5 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal
profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione
personale dei ricorrenti (art. 83 cpv. 4 LStr; cfr. GICRA 2003 n. 24
consid. 5).
13.5.1 Infatti, dagli atti non risulta che i ricorrenti incorrano, in caso di
rientro in Romania, in una situazione di bisogno. Il ricorrente dispone
di una formazione scolastica di base e, fino all'espatrio, ha potuto
mantenere sé e la famiglia tramite lavori di vario genere (cfr. ibidem
pag. 2). Anche la ricorrente, nonostante l'epatite di cui soffre (cfr., per
tale aspetto, considerando 13.5.2), ha contribuito fino all'espatrio al
sostentamento della famiglia tramite un'occupazione su chiamata
quale (...) (cfr. verbale 1 della ricorrente pag. 2 e verbale 2 della
ricorrente pag. 6/D37-38). Nulla, dagli atti, sembra ostare, al momento
attuale, a che essi, una volta fatto rientro in Romania, riprendano
l'attività lavorativa svolta prima dell'arrivo in Svizzera, e provvedano al
sostentamento di loro stessi e dei tre figli minorenni. A ciò si aggiunge
il fatto che la famiglia, inoltre, beneficia di assegni famigliari statali per
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i figli (cfr. verbale 1 del ricorrente pag. 6). Oltre a ciò e in merito ad una
rete social-familiare a cui i ricorrenti possono fare riferimento in caso
di bisogno, va rilevato che in Romania vivono per lo meno, a
H._______, il padre, due fratelli ed una sorella del ricorrente, a
F._______ un suo fratello e a I._______ una sorella (cfr. ibidem
pag. 3). Alla luce di tali elementi codesto Tribunale ritiene che i
ricorrenti dispongono di risorse sufficienti per, quando nuovamente in
Patria, affrontare in loco i normali problemi quotidiani e per
intraprendere la ricerca di un posto di lavoro che permetta loro di
sovvenire ai bisogni della famiglia ed assicurar loro ed ai figli il minimo
vitale. D'altronde, essi si trovano in Svizzera da soli cinque mesi, un
lasso di tempo dopo il quale non si sarebbe indubbiamente in
presenza, in caso di partenza, di uno sradicamento.
13.5.2 Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24).
Per quel che concerne il ricorrente, egli ha dichiarato di soffrire di mal
di testa a seguito dell'ictus cerebrale che avrebbe avuto nel 2006 in
Patria (cfr. verbale 1 del ricorrente pag. 7 e verbale 2 del ricorrente
pag. 5/D30-32). Stando alle sue stesse dichiarazioni, egli, da allora,
assumerebbe due specifici medicinali che gli sarebbero stati prescritti
durante il ricovero in ospedale, rispettivamente, in seguito, dal medico
di famiglia (cfr. verbale 2 del ricorrente pag. 5/D31: "[…] io prendo
delle medicine già dalla Romania." e ibidem pag. 5/D33 e pag. 11/D97-
98), e che egli – come rettamente sottolineato dall'autorità inferiore –
potrebbe quindi farsi nuovamente prescrivere in caso di rientro in
Patria, tantopiù che né dagli atti, né dal memoriale di ricorso risulta il
contrario. Anche il raffeddore ed il mal di gola per i quali il ricorrente è
stato indirizzato al servizio assistenziale presso il Centro di
registrazione a metà agosto 2009 (cfr. A9/1), non permettono di
concludere a gravi problemi che giustificherebbero una sua
ammissione provvisoria in Svizzera.
Per quanto attiene alla ricorrente, la diagnosi svolta in Ticino dal
medico L.H. in data 15 settembre 2009, ha confermato un'ernia
ombelicale ed un'epatite C cronica (cfr. certificato medico A14/3). Vi è
pertanto da esaminare se questi problemi sono tali da ostare ad un
rinvio della ricorrente in Romania: in merito all'ernia ombelicale va
rilevato che la ricorrente ha subito un intervento chirurgico, il cui
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decorso post-operativo è stato privo di peculiarità (cfr. A17/2). Il
certificato stilato dopo la rimozione dei punti di sutura ad inizio
novembre 2009 ha peraltro descritto la ricorrente come atta a partire
(cfr. A18/11); per quel che riguarda l'epatite C cronica di cui soffre la
ricorrente (confermata nella diagnosi espressa nel certificato del
15 settembre 2009 [cfr. A14/2 punto 2]), va innanzitutto rilevato che
solo malattie gravi che richiedono necessariamente delle cure non
ottenibili in Patria possono, se del caso, giustificare un'ammissione
provvisoria in Svizzera (v. GICRA 2003 n. 24). Orbene, nessun
trattamento per la sua cura è stato ritenuto necessario ed adeguato
dal medico L.H., che si è limitato a descrivere come "indicato"
unicamente un intervento per la cura dell'ernia (cfr. ibidem punto 3.2).
Del resto, la consultazione specialistica in epatologia è stata
consigliata come controllo medico da assicurare in vista dell'intervento
per l'ernia, e non quale misura d'urgenza a sé stante (cfr. ibidem punto
3.3). Secondariamente, benché il rapporto di degenza del 26 ottobre
2009 (cfr. A17/2) e gli undici formulari denominati "Segnalazione di
casi medici" (cfr. A18/11) si riferissero primariamente al decorso dopo
l'intervento per la cura dell'ernia, ci si poteva attendere che si fossero
espressi, se del caso, anche sull'eventuale emergenza di un
trattamento per l'epatite riscontrata. Invece, nessun trattamento
urgente è stato menzionato, rispettivamente prescritto o consigliato, e
da essi non traspare neppure che la ricorrente facesse, a suo tempo,
uso di medicamenti per il trattamento dell'epatite. Lo stesso dicasi per
il certificato medico del 26 novembre 2009 allegato al memoriale di
ricorso, dal quale si evince che la ricorrente assumeva unicamente
degli antidolorifici. Da quanto stilato dal medico F.M. sotto la rubrica
"Procedere" del citato certificato, inoltre, si evince unicamente che egli
riteneva opportuni ulteriori accertamenti circa il tipo di epatite, il
subtipo di virus e l'attività di quest'ultimo, al fine di poter definire il tipo
di terapia, senza che dal certificato emerga un'urgenza a mettere in
atto tali passi. Peraltro non soccorrono i ricorrenti nemmeno le
allegazioni nell'atto di replica secondo cui la ricorrente sarebbe stata,
nel frattempo, sottoposta ad una biopsia al fegato e quest'ultima
avrebbe rivelato la necessità di procedere immediatamente con una
terapia: fino ad oggi, infatti, nessun certificato medico che dimostri un
peggioramento dello stato di salute della ricorrente, rispettivamente
l'emergenza di una terapia di cura è mai stato versato agli atti,
tantopiù che la copia della cartella degli appuntamenti della ricorrente
ed i recapiti del primario del reparto di infettologia dell'ospedale
cantonale dei Grigioni non stanno neanch'essi a dimostrare la gravità
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dello stato di salute della ricorrente. Concludendo, se dagli atti si
evince che la ricorrente è affetta da un'epatite C cronica da un paio di
anni (cfr. verbale 1 della ricorrente pag. 6), da essi, tuttavia, non
emerge che il suo stato di salute sia peggiorato dal momento
dell'entrata in Svizzera fino ad oggi. Al contrario, i certificati menzionati
mostrano che il suo stato è rimasto stabile ed incurato per tutto il
corso della procedura. La ricorrente, poi, pur sapendo di essere affetta
dall'epatite, non si è neanche mai, dal suo arrivo in Svizzera,
annunciata attivamente per sottoporsi ad una cura specifica. In siffatte
circostanze, il TAF reputa un immediato trattamento per la cura
dell'epatite C cronica della ricorrente come non necessario allo stato
attuale delle cose, a differenza di quanto preteso dai ricorrenti. Il fatto
che una non presa in cura della malattia, come allegato in sede
ricorsuale, metterebbe a repentaglio la vita della ricorrente non solo
non è dimostrata, ma risulta poi poco realistica alla luce del già
menzionato stato di salute stabile della ricorrente e dal fatto che ella
abbia lavorato (sebbene solo su chiamata) in veste di (...) fino
all'espatrio (cfr. verbale 1 della ricorrente pag. 2). Del resto, in
Romania esistono le infrastrutture e le cure necessarie per la cura
dell'epatite cronica, ragione per cui la ricorrente potrà, se necessario,
sottoporsi ad esami diagnostici e trattamenti adeguati (cfr. Sentenza
della Corte europea dei Diritti dell'Uomo del 7 ottobre 2004 nel caso
S.D. e altri c/Germania [ricorso n. 33743/03] consid. 2b). Difatti, un
accesso della ricorrente al sistema sanitario rumeno può essere
ammesso – al contrario dall'assunto ricorsuale – sulla base degli
elementi seguenti: di ritorno in Romania i ricorrenti potranno
richiedervi il rilascio della carta d'identità ed accedere così al sistema
sanitario, avendo già posseduto tale documento (andato perso in
un'inondazione prima dell'espatrio, cfr. verbale 1 del ricorrente pag. 5 e
verbale 1 della ricorrente pag. 4), tantopiù che il loro figlio quindicenne
ne dispone attualmente un esemplare (agli atti). Inoltre, entrambi i
ricorrenti sono stati già ospedalizzati nel passato (cfr. verbale 2 del
ricorrente pag. 11/D97 e verbale 1 della ricorrente pag. 6) e non ci
sarebbero più tornati – rivolgendosi invece semplicemente al medico
di famiglia – per pura scelta personale e non perchè non vi potessero
accedere (cfr. verbale 2 del ricorrente pag. 11/D98: "Sono andato dal
medico di famiglia e lui mi ha prescritto queste medicine […];
all'ospedale non sono più andato perchè mi avrebbero dato la stessa
cosa."). Per di più, in relazione ai mezzi finanziari necessari per
accedere ad eventuali cure mediche necessarie, il TAF rileva che la
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ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai
sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
13.5.3 Infine, nel gravame (cfr. ricorso pag. 5), i ricorrenti – nell'ambito
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento – chiedono che sia
loro impartito un congruo termine entro il quale lasciare la Svizzera:
concretamente, vorrebbero poter disporre di maggiore tempo al fine di
poter trovare una situazione umana alla luce dell'attuale mancanza di
un'abitazione e dell'inverno che regna attualmente in Romania. A tal
proposito il TAF rileva che, ai sensi dell'art. 42 LAsi, un richiedente è
autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della
procedura. Nella fattispecie, il diritto ad un soggiorno nel nostro Paese
ai sensi della LAsi cessa con la notifica della presente sentenza, che
conclude la procedura d'asilo. Inoltre, ritenuta la rete sociale in Patria
(cfr. consid. 13.5.1), l'assenza di un'abitazione e l'attuale clima
invernale non risultano essere elementi ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento.
13.5.4 In siffatte circostanze e a seguito di una ponderazione di tutti
gli elementi del caso di specie, questo Tribunale reputa l'esecuzione
dell'allontanamento dei ricorrenti e dei loro tre figli minorenni come
ragionevolmente esigibile.
13.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Gli
insorgenti, disponendo già di passaporto (padre, madre e figlio
maggiore), rispettivamente di carta d'identità (figlio quindicenne),
usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13.7 Per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è accolta, avuto riguardo al fatto
che i ricorrenti non dispongono dei necessari mezzi e che le
conclusioni del ricorso non sembravano prive di probabilità d'esito
favorevole (art. 65 cpv. 1 PA). Per conseguenza, non si prelevano
spese processuali.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La presente sentenza è indirizzata:
- ai ricorrenti (plico raccomandato)
- all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per
corriere interno; in copia)
- L._______(in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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