Corte IV
D-7479/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, alias
B._______, alias
C._______,
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 8 ottobre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7479/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
i verbali d'audizione del 26 marzo 2009 e del 10 aprile 2009;
la decisione dell'UFM dell'8 ottobre 2010, notificata alla richiedente il
12 ottobre 2010 (cfr. emergenze processuali);
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 19 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (Tribu-
nale) in data 21 ottobre 2010;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi),
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimata
ad aggravarsi contro di essa;
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che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for -
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata nata e
con ultimo domicilio a D._______ (Mongolia), ha dichiarato di essere
di etnia khalkhi;
che ella ha affermato di essere espatriata il (...) per il timore di subire
maltrattamenti in patria posto che sarebbe stata condannata, a suo av-
viso ingiustamente, a scontare una pena detentiva di dieci anni per
aver ucciso una persona; che infatti, in qualità di infermiera, avrebbe
somministrato della penicillina ad un paziente, peraltro un noto politico
locale, il quale sarebbe poi deceduto a causa della reazione allergica
al farmaco in questione; che malgrado la cartella medica del paziente
non menzionasse alcuna allergia e malgrado la scrupolosa attenzione
della richiedente alle istruzioni impartitele dai medici, ella sarebbe sta -
ta ritenuta l'unica responsabile della morte del paziente; che il proces-
so avrebbe avuto uno svolgimento irregolare, posto che sarebbe stato
celebrato a porte chiuse e senza ascoltare alcun testimone; che la ri -
corrente sarebbe stata costretta a scegliere il proprio difensore da una
lista di sei avvocati; che inoltre, non avrebbe avuto la possibilità di ri -
correre contro la decisione; che essendo svenuta in aula al momento
della pronuncia della sentenza sarebbe stata portata all'ospedale da
dove, una volta ripresa, sarebbe riuscita a fuggire con l'ausilio del suo
(…) e di un'(...) sua amica; che avrebbe quindi deciso di espatriare per
sfuggire all'ingiustizia che avrebbe subito nel proprio paese;
che, nella decisione dell'8 ottobre 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del 28 giu-
gno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le
allegazioni in materia d'asilo presentate dalla richiedente sarebbero in-
congruenti, contraddittorie e vaghe, di modo che non emergerebbero
dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a per-
secuzioni in caso di rientro in patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
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che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato di aver prodotto sufficienti ele-
menti per rendere quanto meno verosimile il proprio racconto; che ha
ribadito di aver lasciato la Mongolia per evitare di scontare una pena,
a suo dire, ingiusta e poiché in patria esisterebbe un sistema giudizia -
rio arbitrario e corrotto; che le incongruenze emerse e contestategli
sono poche e comunque sovrastate da un numero maggiore di allega-
zioni dettagliate, concrete, verosimili e coerenti; che ella ritiene, inoltre,
che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in
quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò perché in Mongo-
lia rischierebbe di essere sottoposta a maltrattamenti e torture; che,
per questi motivi la ricorrente ritiene di adempiere le condizioni neces-
sarie all'ottenimento dell'asilo e, subordinatamente l'ammissione prov-
visoria non essendo l'esecuzione del suo allontanamento ragionevol-
mente esigibile ne ammissibile;
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annul -
lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua do-
manda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giu-
diziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giusti -
zia;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale;
che, dall'altra parte, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato, comprendendo non soltan-
to i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’ese -
cuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili al-
l'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
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che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecu-
zioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni
in detto Paese;
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi -
ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di
parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi -
stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso
pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
che, segnatamente, l'insorgente ha reso dichiarazioni incongruenti,
contraddittorie e vaghe, come rettamente rilevato dall'UFM; che a con-
forto della sua domanda, la richiedente ha fornito un racconto stereoti -
pato che non ha saputo corroborare con particolari decisivi; che, a tito-
lo di esempio, la ricorrente ha raccontato di essere stata posta in stato
di fermo per tre giorni dopo l'accaduto, di essere stata rilasciata e
quindi nuovamente arrestata nel giro di 24 ore con l'accusa di omicidio
posto che l'autopsia avrebbe rivelato che la morte del paziente sareb -
be stata causata dalla somministrazione della penicillina; che questa
cronologia degli eventi appare quantomeno illogica, posto che mal si
comprende la necessità di lasciare libera l'indagata e qui ricorrente,
correndo il rischio di pericolo di fuga, collusione e inquinamento delle
prove, qualche ora prima dell'esito dell'autopsia che poi ha confermato
i sospetti degli inquirenti; che pure riguardo alla propria difesa il rac-
conto della ricorrente presta il fianco a dubbi ed incertezze; che infatti
mal si comprende per quale motivo ella non abbia preteso la presenza
di un avvocato fin dall'inizio, avvalendosi del diritto di non rispondere
se non in presenza del proprio legale; che inoltre non convince il fatto
che ella abbia avuto una scelta limitata e non abbia potuto conferire
mandato ad un legale di fiducia; che, allo stesso modo, è difficile cre-
dere che il processo si sia svolto a porte chiuse, senza che siano stati
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ascoltati dei testimoni e senza la possibilità di aggravarsi contro la
sentenza; che, infine, sia come sia, la ricorrente non ha mai portato al -
cuna prova a conforto delle proprie allegazioni, ciò che avrebbe potuto
fare contattando il suo avvocato, direttamente o per il tramite del pro-
prio fidanzato, al fine di farsi mandare la documentazione necessaria;
che, di transenna, anche la descrizione dell'espatrio si innesta sull'at -
teggiamento stereotipo della ricorrente tanto da minare la credibilità di
tutto quanto racconta circa le presunte persecuzioni, dichiarando sen-
za dovizia di particolari per esempio di aver lasciato la Mongolia attra-
versando il confine con la Russia a piedi fino a E._______; che di qui
si sarebbe recata con un taxi fino a F._______ e poi in treno fino a
G._______; che infine avrebbe raggiunto H._______ in auto; che dopo
aver vissuto per qualche tempo presso una connazionale vicino a
H._______ si sarebbe recata a I._______ dove in data (...) ha deposi-
tato la propria domanda di asilo; che la ricorrente non ricorda nulla
dell'intero viaggio poiché non stava bene e che durante il tragitto de-
scritto ella non avrebbe mai subito alcun controllo (cfr. verbale d'audi-
zione del 26 marzo 2009, pag. 5);
che pure i documenti allegati al ricorso, non in originale, redatti in una
lingua straniera ma di evidente dubbia confezione e di facile manipola-
zione, senza firma o senza elementi da conferire loro per lo meno una
parvenza di autenticità, non possono essere assunti a mezzi di prova
atti a dimostrare alcunché;
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
che i motivi fatti valere dalla ricorrente nell'ambito della procedura in
esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili;
che, indipendente da ciò, in tutta evidenza, non costituiscono di per
sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi del -
l'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della prote -
zione provvisoria;
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo,
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mon-
golia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
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Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel-
la totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a -
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale
della ricorrente; che, infatti, ella è ancora relativamente giovane, ha
una buona formazione scolastica, essendosi diplomata come infermie-
ra ed ha pure una ottima esperienza lavorativa proprio in qualità di in -
fermiera avendo praticato la professione per circa vent'anni; che, inol -
tre, l'insorgente è nata e cresciuta a D._______ dove ha pure lavorato
per vent'anni ed ella ha ancora il fidanzato così come diversi colleghi
nel proprio paese d'origine; che pertanto si può partire dal presuppo-
sto che ella disponga ancora di una discreta rete sociale in patria;
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che, quo ai problemi di salute della ricorrente, a mente di questo Tribu-
nale non v'è ragione di credere che ella non possa ottenere le cure
mediche necessarie nel suo paese d'origine posto che, oltretutto, dalla
documentazione agli atti emerge che l'insorgente sarebbe già stata ri -
coverata in patria per il problema al cuore che le ha causato lo sveni-
mento al momento della lettura della sentenza; che inoltre, lo stato di
salute della ricorrente non sembra nemmeno essere particolarmente
grave, posto che ella ha allegato unicamente la convocazione per una
visita al Cardiocentro il prossimo 9 novembre 2010, dopo oltre un anno
e mezzo dal suo arrivo in Svizzera e che da un esame d'ufficio degli
atti non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici;
che, infine, in relazione agli eventuali mezzi finanziari necessari per
accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che la ricorrente ha la
facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi del-
l'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite -
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e -
senzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
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che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini -
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N […] e copia del
ricorso del 19 ottobre 2010 (per corriere interno; in copia);
- L._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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