Corte IV
D-7488/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Nina Spälti Giannakitsas, giudice;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 novembre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7488/2008
Fatti:
A.
Il 27 ottobre 2008, l'interessato, originario di B._______ (Mongolia), ha
presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha inizialmente
dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo [(...)] d'essere
espatriato nel luglio 2008 per timore d'essere ricercato e punito dalle
autorità e dalla C._______ mongola a causa della sua appartenenza
al movimento "D._______" ed in quanto ritenuto responsabile
dell'organizzazione della manifestazione contro la proclamazione della
vittoria delle elezioni parlamentari del 29 giugno 2008 del partito
rivoluzionario. A seguito dell'intervento della C._______ mongola alla
suddetta manifestazione, l'interessato sarebbe immediatamente
fuggito e avrebbe raggiunto suo fratello. Quella stessa notte, la
C._______ si sarebbe recata a casa dell'interessato, dove era rimasta
la moglie e il figlio, ed avrebbe sequestrato i suoi documenti.
L'interessato, con il passaporto del fratello, avrebbe subito raggiunto
E._______ in Cina attraversando la frontiera F._______, e - dopo circa
3 mesi - sarebbe partito in treno, transitando attraverso la Russia,
grazie ad un passaporto russo fornitogli da un passatore, fino ad
arrivare in Svizzera nell'ottobre 2008.
B.
Il 21 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 24 novembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
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D.
Il 27 novembre 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per
i motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la
suddetta domanda d'esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo ed ha invitato il ricorrente a versare
un anticipo, di CHF 600.-, entro l'8 dicembre 2008, con comminatoria
d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del
termine.
E.
Il 5 dicembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
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4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri.
Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni
in materia d'asilo presentate dal ricorrente, nonché vaghe e
contraddittorie, tanto da non poter corroborare in alcun modo la sua
vicenda. In particolare, l'insorgente - sebbene abbia dichiarato di
essere laureato in (...) - non sarebbe stato in grado di fornire alcuna
informazione circa ad esempio la forma giuridica o la struttura del
movimento di cui pretenderebbe essere membro. A detta dell'UFM,
inoltre, l'interessato avrebbe tralasciato nel suo racconto spontaneo,
senza giustificazione e nonostante le esplicite e ripetitive domande,
fatti importanti - tra cui il fatto che la C._______ si sarebbe recata
presso sua moglie e suo figlio a chiedere di lui dopo la sua fuga,
nonché il fatto che un suo amico del movimento sarebbe stato ucciso
durante la manifestazione - di cui invece il richiedente avrebbe fatto
menzione soltanto in fine all'audizione sui fatti o in occasione della
seconda audizione. D'altronde, l'interessato avrebbe, tra l'altro, reso
dichiarazioni vaghe e contraddittorie in merito alle sue attività in
occasione dell'asserita manifestazione. Per conseguenza, dagli atti
non risulterebbero indizi che potrebbero capovolgere la presunzione
confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi.
5.
Nel gravame, il ricorrente ha fatto valere innanzitutto che la Mongolia
non costituirebbe un Paese sicuro, in quanto vi sarebbe una fortissima
corruzione, che porterebbe a condanne e rispettivamente ad
assoluzioni totalmente arbitrarie. In secondo luogo, l'insorgente
contesta di aver reso delle dichiarazioni contraddittorie e infondate in
merito al movimento "D._______", poiché egli non ne farebbe parte,
ma sarebbe un cittadino che, come il suddetto movimento, si batte
contro leggi arbitrarie. L'insorgente ribadisce che sarebbe fuggito dalla
Mongolia per paura di essere perseguitato, nonché dopo aver saputo
che la sua faccia è stata ripresa dai telegiornali e che i membri e gli
aiutanti – come lui si definisce - del movimento "D._______" sarebbero
stati arrestati. Il ricorrente fa valere pertanto che, in caso di rientro in
Patria, rischierebbe di essere condannato ingiustamente ad una pena
detentiva per molti anni, senza poter beneficiare di un processo
corretto, motivo per cui il suo rimpatrio non sarebbe esigibile.
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6.
6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18).
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito, per quanto attiene alla
sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di
persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo
si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed
all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il ricorrente ha dichiarato di
essere coordinatore "del movimento civile per D._______", lasciando
altresì presagire che tale attività costituisse la sua attività
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remunerativa e quindi la sua fonte di guadagno [(...)], nonché ha
affermato di far parte di tale movimento per cui egli sarebbe stato
incaricato e legittimato ad appurare la legalità delle elezioni, ed
avrebbe posseduto dei documenti che testimonierebbero gli imbrogli
elettorali [(...)]. Per contro, sempre in occasione dell'audizione del [...],
l'insorgente ha dichiarato che l'attività all'interno del suddetto
movimento non era retribuita (pag. 5) e, in sede di ricorso, ha
addirittura affermato di non farne parte, definendosi soltanto un
aiutante (cfr. ricorso pag. 2). Codesto Tribunale osserva che tali
divergenze e contraddizioni, fra le tante altre già rilevate dall'autorità
inferiore, non fanno altro che compromettere la già fragile credibilità
delle allegazioni presentate dal ricorrente, nonché alimentare
l'inconsistenza e l'inverosimiglianza dell'intera vicenda che lo stesso
pretende addurre a sostegno della sua domanda d'asilo. Inoltre, il TAF
rileva che non soccorre il ricorrente la generica osservazione secondo
cui sarebbe scappato per paura di essere arrestato ingiustamente e di
essere condannato ad una lunga pena detentiva, in quanto altri suoi
colleghi sarebbero stati arrestati [(...)] e poiché suo fratello gli avrebbe
detto che la C._______ lo starebbe cercando, ciò che tra l'altro
sarebbe stato riferito a sua volta al fratello - a seconda delle versioni -
dai capi del movimento che sarebbero stati già in stato di arresto o dai
di loro famigliari [(...)]. Codesto Tribunale osserva che l'insorgente si
limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e
concreto sull'eventualità di persecuzione a causa della sua
collaborazione con il movimento per "D._______" o della sua
partecipazione alla manifestazione del 1° luglio 2008. Infatti, mal si
comprende come possa essere ritenuta verosimile l'asserita
eventualità di persecuzione in caso di rientro in Patria, allorquando il
ricorrente stesso ha affermato in sede di ricorso di essere un semplice
aiutante di tale movimento (ricorso pag. 2) di cui peraltro non conosce
né la struttura, né la forma giuridica, né l'indirizzo esatto [(...)] e di cui
non é nemmeno stato in grado di dire con certezza se si tratta di un
movimento autorizzato o meno [(...)]. A ciò aggiungasi, tra l'altro, che
l'insorgente ha dichiarato in sede di ricorso (pag. 2) di non aver avuto
contatto con la C._______ in occasione della manifestazione del
1°luglio 2008, ciò che permette di escludere indubbiamente il
fondamento della vicenda raccontata, nonché di respingere
qualsivoglia legame di causalità tra la stessa e la motivazione della
domanda d'asilo addotta dal ricorrente. In tale contesto - considerata
l'evocata inverosimiglianza delle allegazioni - non v'è motivo di ritenere
che il ricorrente non possa beneficiare di un equo processo in
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relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che
non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati
all'art. 3 LAsi. Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda d'asilo, considerato che non sussistono indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
8.
8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il
ricorrente è giovane, è nato ed ha vissuto ad B._______ fino al suo
espatrio. Egli, inoltre, gode di una formazione universitaria avendo
ottenuto una laurea in (...) [(...)] ed anche di un'esperienza
professionale, secondo quanto dichiarato dallo stesso, quale
commerciante nell'attività di cui sarebbe stato titolare il fratello [(...)].
Per di più, codesto Tribunale osserva che egli ha una importante rete
sociale nel suo Paese d'origine, in particolare ad B._______, dove egli
ha lasciato sua moglie e suo figlio, nonché dove vivono ancora cinque
dei suoi fratelli. Ma non solo. Un'altra parte della sua famiglia, tra cui il
di lui padre nonché altri 5 fratelli, si trova nella città natale di
G._______, in Mongolia [(...]). In questo contesto, l'insorgente ha
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quindi la possibilità di chiedere ospitalità e sostegno ai suoi famigliari
presenti in Patria, nonché di beneficiare dell'aiuto, in particolare del
fratello, per riprendere l'attività di commerciante, di cui il fratello
sarebbe titolare. Il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, segnatamente sia che
sia ad B._______ o a G._______.
8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
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semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 5
dicembre 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato il 5
dicembre 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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