Corte IV
D-7489/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 g i u g n o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, dichiaratosi nato il (...) e cittadino ruandese,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7489/2008
Fatti:
A.
Il 15 marzo 2008, l'interessato – dichiaratosi minorenne e cittadino
ruandese di etnia “Hudi” – ha presentato una domanda d’asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 2 aprile e del 17 luglio 2008), di essere
espatriato all'età di dieci o dodici anni – a seconda delle versioni – a
causa della guerra nel suo Paese d'origine. Sarebbe andato prima in
Tanzania, dove avrebbe trascorso due settimane o tre mesi, per poi
recarsi in Uganda per due settimane, in Libano o direttamente in
Turchia – a seconda delle versioni – dove avrebbe vissuto per tre anni
ad B._______, prima di rientrare in patria, a C._______, nel (...) o nel
(...). In tale occasione, sua sorella gli avrebbe detto che i loro genitori
erano stati uccisi e di conseguenza, l'interessato avrebbe dovuto
lasciare il Paese per essere al sicuro. Sarebbe rimasto a C._______
per sei giorni, o per cinque mesi, rinchiuso in una stanza, prima di
intraprendere, a causa delle difficoltà di sopravvivenza e la mancanza
di lavoro in patria, il viaggio verso l'Europa.
B.
L'8 maggio 2008, in seguito alla comunicazione del 10 aprile 2008 da
parte della Sezione dei permessi e dell’immigrazione di D._______, la
Commissione di tutoria regionale 4 (sede E._______) ha nominato
all'interessato un curatore, al quale è stato assegnato il compito di
rappresentare il minorenne nella procedura d'asilo in Svizzera (scritto
agli atti; A18/2).
C.
Il 13 ottobre 2008, è stata effettuata un'analisi Lingua. Nel rapporto del
15 ottobre 2008, l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua
inglese parlata nell'Africa occidentale rispettivamente dei dialetti
inglesi e della lingua francese) ha indicato che l'interessato parla la
variante inglese dell'Africa occidentale, in uso in Nigeria (“pidgin
english”) ed ha escluso come luogo di socializzazione primario il
Rwanda.
D.
Il 22 ottobre 2008, con scritto indirizzato al curatore, l'UFM ha
conferito all'interessato il diritto di essere sentito sulle risultanze del
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citato rapporto, più precisamente in merito all'inganno sulla sua
identità.
E.
Il 14 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine siccome lecita,
esigibile e possibile.
F.
Il 24 novembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
G.
Il 27 novembre 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso.
H.
Il 9 dicembre 2008, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame, allegando come mezzo di prova
della notifica al curatore del ricorrente dello scritto del 22 ottobre 2008
il documento postale “Track and Trace”, mediante il quale figura la
distribuzione dello scritto presso la casella postale dell'Ufficio del
tutore ufficiale di D._______.
I.
Il 12 gennaio 2009, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, ribadendo
e sottolineando il mancato inoltro da parte del curatore della lettera
dell'UFM del 22 ottobre 2008.
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J.
Il 28 gennaio 2009, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al
13 febbraio 2009 per esprimersi sullo scritto del 22 ottobre 2008
relativo all'esito della perizia sulla sua provenienza.
K.
Il 13 febbraio 2009, il ricorrente ha inoltrato la sua presa di posizione
sulla perizia relativa alla sua provenienza, ribadendo di essere
cittadino del Rwanda.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata redatta in
francese, lingua peraltro dell'audizione federale. In sede di ricorso,
l'insorgente ha però utilizzato la lingua italiana (v. gravame), di modo
che giusta l'art. 16 LAsi, la presente sentenza può essere redatta in
italiano (anche lingua ufficiale del Cantone di attribuzione del
ricorrente).
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle
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risultanze del rapporto sull'esame Lingua, il ricorrente ha ingannato le
autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Da tale rapporto emergerebbe con
certezza che il luogo di socializzazione primario dell'interessato non
sarebbe il Rwanda, ma la Nigeria. L'autorità inferiore ha altresì rilevato
che l'assoluta estraneità della realtà in Rwanda, della lingua nazionale
del Paese e della geografia sarebbero un'ulteriore conferma che il
ricorrente non è originario di tale Paese. Inoltre, egli non avrebbe
risposto alla lettera dell'UFM, la quale lo invitava a prendere posizione
sull'esito dell'esame Lingua. Infine, l'autorità inferiore ha considerato
lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento
dell'interessato verso il suo vero Paese d'origine, la Nigeria.
5.
5.1 Nel gravame, il ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto gli
allegati della decisione impugnata e dunque, di non essere in grado di
rileggere le proprie dichiarazioni e fare un ricorso con cognizione di
causa. Inoltre, ha affermato di non avere mai ricevuto lo scritto
dell'UFM del 22 ottobre 2008 e di conseguenza non avere potuto
prendere posizione sull'esito dell'esame Lingua. Sarebbe probabile
che tale scritto sia stato inviato al suo curatore, il quale, però, non
glielo avrebbe trasmesso. Infine, il ricorrente ha sottolineato di essere
cittadino del Rwanda, ma di non avere passato molto tempo in tale
Paese. Sarebbe dunque verosimile che egli non abbia profonde
conoscenze del Paese e che la sua pronuncia sia diversa da quella
tradizionalmente parlata. Di conseguenza, l'esame della sua
provenienza sarebbe stato troppo frettoloso e la decisione impugnata
si fonderebbe su un esame incompleto dei fatti rilevanti per la
procedura d'asilo.
5.2 Nella presa di posizione del 13 febbraio 2009, l'insorgente ha
ribadito di essere cittadino del Rwanda. Avendo lasciato il suo Paese
d'origine in tenera età, recandosi in Uganda, Tanzania, Libano e
successivamente in Turchia sarebbe probabile che il suo inglese non
suoni come quello di una persona nata e cresciuta in Rwanda. Infine,
contesterebbe di essere cittadino nigeriano.
6.
Preliminarmente, il TAF osserva che l'articolo 17 cpv. 3 LAsi impone di
designare al richiedente l'asilo minorenne non accompagnato una
persona di fiducia. Tale obbligo deriva dal diritto d'essere sentito. La
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regola di cui all'art. 11 cpv. 3 PA – secondo cui, fintanto che la parte
non revochi la procura, l'autorità comunica con il rappresentante – vale
anche per i rappresentanti legali, quali il curatore del minorenne non
accompagnato (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 23).
6.1 Nel caso concreto, l'8 maggio 2008, l'autorità tutoria ha nominato
al ricorrente un curatore, persona cognita di diritto ed idonea ad
assumere gli interessi del minorenne non accompagnato nella
procedura d'asilo (cfr. GICRA 2006 n. 14). Dagli atti di causa emerge
che tale curatela non è stata ancora revocata e che quindi l'autorità
inferiore era tenuta a comunicare direttamente con il curatore, in caso
contrario le comunicazioni sarebbero state difettose (v. anche
sentenze del Tribunale amministrativo federale D-7079/2006 del 13
febbraio 2008 e D-7214/2006 del 24 giugno 2008).
6.2 Nel gravame, il ricorrente fa valere di non avere né ricevuto gli
allegati della decisione impugnata, né la lettera del 22 ottobre 2008,
tramite la quale l'UFM aveva invitato il ricorrente ad esprimersi
sull'esito dell'esame Lingua.
Per quanto riguarda i verbali d'audizione allegati alla decisione
impugnata e, incontestabilmente, regolarmente notificati al curatore, il
ricorrente avrebbe potuto e dovuto contattare quest'ultimo per farsi
inviare ciò che riteneva non gli fosse stato trasmesso dallo stesso
curatore. Inoltre, in relazione alla lettera dell'UFM del 22 ottobre 2008
in merito alla provenienza del ricorrente, va rilevato che dagli atti di
causa in possesso di questo Tribunale risulta che la stessa sia stata
correttamente notificata al curatore del ricorrente con plico
raccomandato (cfr. foglio di recapito della Posta; agli atti). Per
sovrabbondanza, questo Tribunale, tramite decisione incidentale del
del 28 gennaio 2009, ha conferito all'insorgente il diritto di esprimersi
sul contenuto dello scritto precedentemente citato. Tale inconveniente
non ha comunque causato al ricorrente alcun pregiudizio e non lo ha
impedito ad inoltrare un ricorso dinanzi a questo Tribunale nella forma
(art. 52 PA) e nel termine (art. 50 PA) previsti dalla legge.
In siffatte circostanze, non può essere rimproverato all'autorità
inferiore – come invece espresso nell'atto ricorsuale – di avere basato
la propria decisione su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti
(cfr. graveme pag. 2), né di avere leso alcuna norma di diritto federale,
né di avere accertato erroneamente i fatti giuridicamente rilevanti.
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La censura ricorsuale, secondo la quale l'insorgente non avrebbe né
ricevuto gli allegati della decisione impugnata, né la lettera del 22
ottobre 2008, tramite la quale l'UFM aveva invitato il ricorrente ad
esprimersi sull'esito dell'esame Lingua, non può quindi essere
attribuita come errore all'autorità inferiore e va, manifestamente,
respinta.
7.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova.
7.1 Questo Tribunale osserva che l’esame Lingua va sussunto al
mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. GICRA
2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero
apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a
dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi
(GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a
giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di
una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un inganno
sull’identità solo allorquando l’esame Lingua consenta d’escludere
inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui
sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4).
7.2 In merito allo svolgimento dell’esame Lingua, segnatamente alla
prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà
d’esprimersi al riguardo, come esposto nel considerando 6.2 del
presente giudizio, non v'è motivo per un intervento d'ufficio da parte
del TAF a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di
sanatoria in sede di ricorso. Secondo l'esaminatore, la parlata inglese
dell'interessato presenta le caratteristiche dell'inglese parlato in Africa
occidentale e, segnatamente, in Nigeria. In tale ambito, non soccorre
l'insorgente la generica argomentazione ricorsuale secondo la quale
avrebbe trascorso poco tempo della sua vita in Rwanda (cfr. gravame
pag. 2). Vale infatti sottolineare che il ricorrente ha asserito di essere
espatriato all'età di dieci o dodici anni (a seconda della versione), di
avere frequentato le scuole in patria fino alla terza elementare (cfr.
verbale di audizione del 2 aprile 2008 pag. 2) e di essere rientrato in
Rwanda nel (...) o (...) per sei giorni (cfr. verbale d'audizione del 17
luglio 2008 pag. 5) o per cinque mesi (cfr. verbale d'audizione del 2
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aprile 2008 pag. 2). Inoltre, considerati i periodi di soggiorno che il
ricorrente afferma avere trascorso in Rwanda, la scarsità di
conoscenze del Paese e della sua realtà confermano
l'inverosimiglianza del suo racconto circa la sua provenienza. Peraltro,
nemmeno in occasione del gravame nonché dello scritto del
13 febbraio 2009 il ricorrente ha fornito alcuna spiegazione plausibile
in relazione alle sue scarse conoscenze della lingua, della vita in
Rwanda e della geografia locale così come evidenziate nella decisione
impugnata. Infatti, le allegazioni di natura vaga e manifestamente
generica non convincono questo Tribunale.
Non v'è quindi motivo di censurare le conclusioni a cui è giunto
l'esaminatore nel rapporto Lingua del 15 ottobre 2008.
8.
Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle
emergenze processuali, l’UFM ha considerato adempiti i presupposti
per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità. Pertanto, in
materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché
minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1).
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata
d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato
di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si
tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
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11.
Avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con
riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza
dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il
vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese.
11.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto,
in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento
proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è
ammissibile.
11.2 In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua
nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
11.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
12.
Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
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ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è
respinta.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- curatore del ricorrente (in copia)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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