B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-749/2020
Sen t en z a d e l 1 7 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), con il figlio
B._______, nato il (…),
Nigeria,
entrambi rappresentati dalla signora Roberta Condemi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 31 gennaio 2020.
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Fatti:
A.
Gli interessati, entrambi di nazionalità nigeriana, hanno presentato le loro
domande d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2019 (cfr. atti dell’istanza in-
feriore [di seguito: atti SEM] n. […]-1/2 e n. […]-2/2).
B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati
«EURODAC» la richiedente asilo, e per suo tramite anche il figlio, avevano
già depositato due domande d’asilo pregresse in Francia rispettivamente il
(…) e il (…) (cfr. atti SEM n. […]-9/1 e n. […]-10/1).
C.
Il (…) novembre 2019, la SEM ha presentato alle competenti autorità fran-
cesi, una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti, fondata sull’art. 18
par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. […]-13/5 e n. […]-
14/1).
D.
Con segnalazione quale caso vulnerabile del 19 novembre 2019, la rap-
presentante legale degli interessati, ha informato l’autorità inferiore di indizi
per l’identificazione quale possibile vittima di tratta di esseri umani della
richiedente asilo. Quest’ultima avrebbe asserito di aver timore per sé
stessa, per il figlio e per la sua famiglia in Nigeria, in caso tornasse in Fran-
cia o in Nigeria. Ella sarebbe giunta in Europa con una donna, che le
avrebbe promesso di farla studiare, ma in seguito l’obiettivo si sarebbe di-
mostrato essere la prostituzione. Un mese prima la richiedente avrebbe
ricevuto delle minacce dalla precitata (cfr. atto SEM n. […]-18/1).
E.
Il (…) novembre 2019 A._______, è stata sentita nel corso del verbale di
rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM n. […]-19/9; di seguito: verbale
1).
L’interessata, ha in particolare sostenuto di essere partita dalla Nigeria
nell’anno 2015, entrando su suolo europeo, dapprima in C._______ e poi
proseguendo lo stesso anno verso la Francia. Nell’ultimo Paese precitato,
disporrebbe di un avvocato, che l’avrebbe seguita nella procedura ricor-
suale in merito alla sua domanda d’asilo depositata in Francia, che avrebbe
avuto un esito negativo, non ottenendo la concessione dell’asilo (cfr. ver-
bale 1, pag. 2 seg. e pag. 5 seg.).
D-749/2020
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F.
In data (…) novembre 2019, la Francia ha trasmesso il suo accordo di
ripresa in carico dei richiedenti, in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. d
Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. […]-24/1 e n. […]-25/1).
G.
Il (…) novembre 2019 si è svolto con l’interessata il colloquio personale ai
sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do-
manda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Rego-
lamento Dublino III), nonché è stata sentita in merito alla possibile tratta di
esseri umani della quale sarebbe stata vittima (cfr. atto SEM n. […]-23/14;
di seguito: verbale 2).
Nell’ambito della predetta audizione, la richiedente asilo ha in sostanza e
per quanto qui di rilievo dichiarato che, a seguito di un incontro fortuito al
(…) con la sorella di “D._______” nel 2015, nel quale avrebbe appreso che
quest’ultima cercava delle persone in Europa, dopo essersi sottoposta ad
un rito sciamanico promettendo di non fuggire, ella sarebbe espatriata dalla
Nigeria accompagnata nel corso del suo itinerario da diverse persone, che
l’avrebbero condotta dapprima in C._______, ed in seguito in Francia. In
quest’ultimo Paese avrebbe abitato per un mese presso “D._______”, du-
rante il quale non avrebbe fatto nulla. Trascorso tale mese, una sera, la
sua padrona di casa le avrebbe ingiunto di vestirsi e l’avrebbe accompa-
gnata in un posto in strada, riferendole che la prostituzione sarebbe stata
d’ora in poi il suo lavoro. La richiedente le avrebbe ricordato che ella sa-
rebbe giunta in Europa con la promessa di studiare, ma per tutta risposta
la “D._______” le avrebbe detto che lì non vi era alcuna scuola, e che
quello era il loro lavoro, lasciandola in strada. Di fatto ella si sarebbe pro-
stituita un’unica volta, consegnando i soldi del provento alla “D._______”,
mentre che nei nove mesi successivi, avrebbe consegnato quanto avrebbe
ricevuto quale richiedente l’asilo, dopo aver presentato una prima do-
manda d’asilo in Francia. La “D._______” l’avrebbe regolarmente picchiata
e minacciata, quando lei non consegnava dei soldi, in quanto le avrebbe
riferito che doveva rimborsare il debito da lei contratto per farla giungere in
Europa. Nel frattempo, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno quale
richiedente l’asilo per nove mesi, si sarebbe trasferita con un’altra ragazza
che esercitava pure la prostituzione in un appartamento in affitto. In questo
periodo avrebbe incontrato un uomo, con il quale avrebbe discusso della
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sua situazione, che l’avrebbe messa in contatto con un’altra persona.
Quest’ultima le avrebbe riferito di raggiungerla a E._______. Nel corso del
2017 ella sarebbe quindi fuggita in quest’ultimo luogo, ove avrebbe abitato
con un uomo (…), detto “F._______”, con il quale avrebbe generato il figlio,
che avrebbe affittato per lei l’appartamento in cui viveva, mentre che lui
avrebbe invece vissuto e lavorato illegalmente a G._______. Durante il pe-
riodo trascorso nel predetto appartamento, avrebbe contattato l’associa-
zione “H._______”, che l’avrebbe consigliata di depositare un’altra do-
manda d’asilo, ciò che lei avrebbe fatto, nonché sostenuta finanziaria-
mente, fornendole un alloggio tramite un’altra associazione “I._______”,
nonché per i viveri ed il vestiario, in particolare dopo la nascita del figlio
B._______ e la perdita dei contatti con il padre di quest’ultimo. Per la se-
conda procedura d’asilo, durante la quale avrebbe ottenuto un permesso
di soggiorno di unicamente tre mesi, sarebbe inoltre stata affiancata e rap-
presentata da un avvocato e sostenuta dall’associazione “H._______”. Du-
rante tale procedura, ella si sarebbe identificata quale vittima di tratta di
esseri umani, ma la sua domanda d’asilo non sarebbe stata accolta. Anche
la procedura ricorsuale intentata contro la decisione d’asilo negativa, e ter-
minata nell’ottobre 2019, non avrebbe condotto ad un esito differente. Ella
sarebbe giunta in Svizzera dopo aver nuovamente incontrato a E._______
la “D._______” – la quale sarebbe riuscita a rintracciarla nonostante ella
avrebbe interrotto ogni contatto con la stessa, distruggendo la SIM Card
del suo telefonino dopo una settimana dal suo trasferimento a E._______,
in quanto la medesima avrebbe continuato ad angustiarla chiedendole il
versamento di denaro – che l’avrebbe minacciata di mandare dei ragazzi
dove lei viveva, nonché che avrebbe continuato ad avere delle problema-
tiche a causa del mancato pagamento. Intimorita da tale incontro, ella non
si sarebbe più recata al colloquio che avrebbe dovuto avere con l’associa-
zione “H._______” il medesimo giorno, e sarebbe fuggita con il figlio verso
la Svizzera il giorno seguente, temendo per l’incolumità del medesimo,
senza contattare le autorità francesi in merito all’episodio, né avvertire il
suo avvocato.
Questionata in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in
Francia, l’interessata ha riferito che, malgrado avrebbe narrato alle autorità
francesi la sua vera storia, avrebbero respinto la sua domanda d’asilo. Inol-
tre, nonostante abbia ricevuto un alloggio in Francia presso le associazioni
“H._______” e “I._______”, teme che “D._______” possa rintracciarla e
che possa arrecare danno a lei o al figlio (cfr. verbale 2, D87 segg.,
pag. 12). Circa il suo stato di salute, ella ha riferito di sentire un dolore al
petto e dietro alla schiena a causa delle percosse che avrebbe ricevuto da
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“D._______” nonché sulla cicatrice provocata dal taglio cesareo, proble-
matiche per le quali si sarebbe già annunciata all’infermeria del Centro ove
alloggia. Il figlio B._______ starebbe invece bene, a parte uno sfogo cuta-
neo al collo, per il quale le avrebbero dato una crema da applicare ma sa-
rebbe tutt’ora presente, e per questo si rivolgerà nuovamente all’infermeria
(cfr. verbale 2, D95 segg., pag. 13).
I richiedenti non hanno consegnato alcuna documentazione a supporto
della loro domanda d’asilo.
H.
A seguito degli elementi emersi durante i verbali d’audizione della richie-
dente asilo, in data (…) dicembre 2019 la SEM ha informato le autorità
francesi competenti che l’interessata è una potenziale vittima di tratta di
esseri umani in Francia (cfr. atto SEM n. […]-26/1).
I.
I.a Sempre in medesima data, l’autorità inferiore ha segnalato all’ (…) (…)
del caso di fondato sospetto di tratta di esseri umani della richiedente asilo
(cfr. atto SEM n. […]-28/1).
I.b (…) ha risposto in data (…) dicembre 2019, riferendo non esserci in
specie sufficienti elementi forniti dalla vittima per la trasmissione del caso
alle autorità di polizia francesi, rispettivamente per l’apertura di un’indagine
(cfr. atto SEM n. […]-31/2).
J.
Con rapporti medici stilati rispettivamente il (…) ed il (…), la richiedente
asilo è stata visitata per i dolori all’addome segnalati, con una diagnosi di
stipsi cronica con prescrizione di medicamenti da assumere, che dalla se-
conda visita sarebbe emerso essersi risolta (cfr. atti SEM n. […]-32/6 e
n. […]-34/3). Il bambino è stato invece visitato il (…) per una tosse persi-
stente e per dei puntini al collo, con una diagnosi di miliaria cristallina a
livello del collo, IVR laringotracheitica con miringite bilaterale, con prescri-
zione di una cura di “(…)” per tre giorni completi, l’umidificazione e l’appli-
cazione di una crema (cfr. atto SEM n. […]-33/2).
K.
Su richiesta dell’autorità inferiore, il (…) gennaio 2020, l’infermeria del
Centro ove sono alloggiati i richiedenti asilo, ha informato che per i mede-
simi non sarebbero previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. […]-
35/4).
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L.
Con decisione del 31 gennaio 2020, notificata lo stesso giorno (cfr. atto
SEM n. […]-37/1), la SEM non è entrata nel merito delle succitate domande
d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando
nel contempo il loro allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera
verso la Francia, come pure incaricando il (…) dell’esecuzione della deci-
sione di trasferimento e togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ri-
corso contro la decisione.
M.
Il 7 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno inoltrato
il loro ricorso avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in limine la sospen-
sione dell’esecuzione dell’allontanamento in via supercautelare, nonché la
concessione dell’effetto sospensivo al gravame; in via principale l’annulla-
mento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per
una nuova analisi delle allegazioni dei richiedenti nell’ambito di un esame
nazionale della loro domanda d’asilo. Contestualmente, i ricorrenti hanno
proposto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso
dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti-
cipo.
N.
In data 11 febbraio 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell’ese-
cuzione dell’allontanamento dei ricorrenti in via supercautelare (cfr. risul-
tanze processuali).
O.
Con scritto datato 11 febbraio 2020 (recte: 12 febbraio 2020; cfr. timbro del
plico raccomandato), i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale in allegato i
due rapporti stilati rispettivamente il (…) ed il (…) da parte del (…). In par-
ticolare, nel corso dell’ultimo colloquio, avvenuto il (…) tra la ricorrente ed
il predetto (…), sarebbero emersi degli elementi rilevanti in merito al tra-
scorso dell’interessata legati al suo sfruttamento sessuale, in particolare
circa il ruolo che avrebbe avuto il padre della ricorrente nella vicenda, le
modalità e la durata dello sfruttamento, così come in merito alla relazione
ed al ruolo che avrebbe avuto anche il padre del figlio della ricorrente, pure
legato allo sfruttamento della medesima a E._______. A mente della rap-
presentante legale dei ricorrenti, proprio la condizione di vittima di tratta di
esseri umani con le sofferenze ed i timori ad essa associati, avrebbero im-
pedito, e probabilmente continuerebbero ad intralciare, almeno parzial-
mente, alla ricorrente di potersi esprimere in modo esaustivo su tutti gli
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aspetti della sua traumatica esperienza. Sarebbero quindi necessari più
tempo e maggiori momenti di approfondimento con la medesima alfine di
far emergere tutti gli aspetti importanti e per permettere di avere un quadro
completo del suo trascorso. Infine, il rapporto (…) del (…), evidenzierebbe
nuovi dettagli, che sarebbero rilevanti per la valutazione del rischio di
rivittimizzazione della ricorrente.
P.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de-
cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è
di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e
art. 52 PA.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
3.1 La SEM, nella sua decisione, non è entrata nel merito delle domande
d’asilo degli interessati. Dapprima ha ritenuto che la Francia sarebbe com-
petente per lo svolgimento della loro procedura d’asilo e di allontanamento
e che il fatto che le autorità francesi avrebbero respinto la loro domanda
d’asilo, non sarebbe atto a confutare la stessa. Invero, il predetto Stato
membro rimarrebbe competente per la prosecuzione del procedimento
sino all’esecuzione dell’allontanamento o alla regolarizzazione del loro
soggiorno nel predetto Paese. La richiedente non avrebbe inoltre apportato
alcun elemento concreto a riprova che la Francia abbia violato i suoi impe-
gni di diritto internazionale o che la sua domanda d’asilo non sarebbe stata
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trattata secondo una regolare procedura. Neppure sussisterebbero dei fon-
dati motivi per ritenere che vi siano delle carenze sistemiche nella proce-
dura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Fran-
cia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai
sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamenti dell’Unione europea del
7 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE) e dell’art. 3 CEDU. In tale contesto,
in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire
dal presupposto che essi non si troverebbero in una situazione esistenziale
difficile, che non sarebbero trasferiti nel loro Paese d’origine o di prove-
nienza, senza che la loro domanda d’asilo sia esaminata ed in violazione
del principio di non-respingimento.
Non esisterebbero inoltre motivi ai sensi dell’art. 16 par. 1 Regolamento
Dublino III, per i quali le loro domande d’asilo sarebbero da esaminare in
Svizzera.
Proseguendo nell’analisi, l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi
dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe nella fattispecie
giustificato.
Infine non sussisterebbero neppure dei motivi umanitari che giustifichereb-
bero l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 29a cpv. 3
dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1,
RS 142.311). In primo luogo, la SEM ha rilevato che nel corso della proce-
dura, la richiedente è stata identificata quale potenziale vittima di tratta di
esseri umani. Per quanto attiene quest’ultima condizione ed i timori
espressi dalla richiedente nei confronti di “D._______”, l’autorità inferiore
ha dapprima rilevato che la Francia è uno Stato di diritto con un’autorità di
polizia funzionante e che sarebbe disposta ed in grado di offrire una prote-
zione adeguata ai ricorrenti. Nel caso di specie, non sussisterebbero degli
indizi concreti che sovvertirebbero tale asserto. Ella potrà quindi rivolgersi
all’autorità di polizia francese – alla quale in passato non si sarebbe indi-
rizzata – nel caso fosse esposta a delle minacce concrete. Inoltre la Fran-
cia avrebbe ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta con-
tro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543, di se-
guito: Conv. tratta). Nel caso specifico, le autorità francesi sarebbero state
informate del fatto che lei sarebbe una vittima potenziale di tratta di esseri
umani, e che alle medesime verrà nuovamente segnalato lo stesso da
parte della SEM, al momento del loro trasferimento verso la Francia. Spet-
terebbe inoltre alla richiedente rivolgersi in seguito alle autorità francesi per
esporre i fatti di cui ha sostenuto essere vittima e chiedere protezione. Pa-
rimenti, lei avrebbe la possibilità di rivolgersi a diverse organizzazioni di
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sostegno alle vittime di tratta su suolo francese, circostanza tra l’altro di-
mostrata dalle sue stesse dichiarazioni, in quanto l’interessata stessa
avrebbe beneficiato dell’aiuto e del supporto di due associazioni. In se-
condo luogo, neanche il loro stato di salute, acclarato, si opporrebbe ad un
trasferimento in Francia, in particolare disponendo tale Paese di un’infra-
struttura medica sufficiente. Inoltre, soltanto la capacità al trasferimento sa-
rebbe decisiva per il seguito della procedura Dublino, e questa verrà valu-
tata in modo definitivo poco prima del loro trasferimento.
3.2 I ricorrenti, nel loro ricorso, dopo aver esposto la fattispecie ed i motivi
per i quali andrebbe concesso l’effetto sospensivo al medesimo, rilevano
dapprima che l’autorità di prime cure avrebbe inviato alle autorità francesi
una richiesta di ripresa in carico della ricorrente prima che l’insorgente
avesse la possibilità di essere sentita sugli ostacoli circa un suo eventuale
rinvio in Francia, ed informare di conseguenza anche le autorità francesi.
La richiesta al predetto Paese, non avrebbe pertanto integrato quegli ele-
menti emersi in occasione del colloquio Dublino e dell’audizione quale po-
tenziale vittima di tratta che sono seguiti. Tale comunicazione sarebbe stata
fatta dalla SEM soltanto in un secondo tempo, ovvero (…) giorni dopo la
risposta di ripresa in carico da parte della Francia, alla quale peraltro le
autorità francesi non avrebbero risposto alcunché.
Proseguendo, gli insorgenti avversano la decisione dell’autorità di prime
cure, in quanto ritengono che l’istruzione della loro domanda d’asilo risul-
terebbe incompleta, visto che non sarebbero state adottate tutte le cautele
che si imporrebbero dalla condizione della ricorrente quale vittima di tratta
di esseri umani. In primo luogo, dopo aver rammentato la definizione di
tratta di persone ed alcune disposizioni topiche di diritto internazionale per
l’identificazione delle vittime di tratta di esseri umani nonché in merito agli
obblighi degli Stati firmatari della Conv. tratta e del Protocollo addizionale
del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Cri-
minalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la
tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo,
RS 0.311.542) – riferendosi anche ad alcune sentenze del Tribunale in me-
rito – le autorità di polizia francesi non sarebbero state informate dalla po-
lizia federale svizzera, per mancanza di sufficienti elementi di dettaglio, in
contrasto con quanto disposto dall’art. 10 cpv. 2 della Conv. tratta. In se-
condo luogo, non sarebbe stato accordato alla ricorrente alcun periodo di
riflessione e ristabilimento, in un contesto protetto e secondo le misure pre-
viste, in conformità con gli art. 12 e 13 della Conv. tratta. Il senso di tali
misure apparirebbe essere quello di permettere alla vittima di poter almeno
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iniziare un percorso di ristabilimento che la aiuti a riflettere su quanto oc-
corsole, comprenderne meglio la natura, cominciare a superare timori e
reticenze e quindi essere in grado di spiegarsi esaustivamente. La SEM,
non avrebbe in specie proceduto a compiere delle investigazioni comple-
mentari, che sarebbero invero necessarie per chiarire molti aspetti del vis-
suto della ricorrente, rimasti non acclarati, come pure per permettere alla
polizia federale di disporre di informazioni concrete da trasmettere alle au-
torità francesi al fine dell’identificazione degli autori del reato di tratta di
esseri umani. Inoltre, nel caso di specie, la ricorrente sarebbe accompa-
gnata da un figlio piccolo, circostanza che insieme alla condizione di vittima
di tratta di esseri umani, la renderebbe particolarmente vulnerabile. In tale
contesto, l’autorità inferiore, non avrebbe richiesto le garanzie specifiche
alla Francia in merito al luogo in cui la ricorrente sarebbe alloggiata e come
le verrebbe assicurata la protezione dopo il suo trasferimento nel predetto
Stato, ciò che si imporrebbe nella fattispecie. A torto, la SEM non avrebbe
neppure esaminato in modo generale la realtà delle vittime di tratta in Fran-
cia, ed in particolare in merito alle criticità del sistema d’accoglienza d’asilo
francese – che recenti rapporti e studi attesterebbero – e al fatto che la
procedura d’asilo dei richiedenti dovrebbe, eventualmente, essere riatti-
vata attraverso una serie di procedure non semplici, non immediatamente
accessibili e di esito incerto. I ricorrenti proseguono citando il contesto ni-
geriano particolare per quanto attiene la tratta di esseri umani, riferendosi
a diversi rapporti di organismi internazionali e nazionali nonché alla deci-
sione del Tribunale D-6806/2013 del 18 luglio 2016 (pubblicata parzial-
mente nella DTAF 2016/27) inerente il rituale “juju” e gli obblighi di diritto
internazionale che si impongono agli Stati firmatari nel caso di tratta di es-
seri umani, ed in particolare nell’evenienza di tratta di donne nigeriane con
lo scopo di costringerle alla prostituzione. Nella fattispecie, la ricorrente sa-
rebbe stata rintracciata dalla sua sfruttatrice, anche a distanza di un anno
dalla sua fuga, in un’altra città e malgrado avesse distrutto la scheda SIM
del suo cellulare. Sulla scorta degli elementi succitati, apparirebbe pure
elevata la probabilità di un rischio di rivittimizzazione dell’interessata. Man-
cherebbero tuttavia delle informazioni in merito alle modalità che avrebbero
permesso alla “D._______” di rintracciare la ricorrente, come pure circa
ulteriori punti importanti, carenza nelle allegazioni della ricorrente ricondu-
cibile alla difficoltà di narrazione della stessa. Tali difficoltà, dovute alle
paure e reticenze connesse alla sua condizione di vittima, sarebbero po-
tute essere superate, anche grazie ad un periodo di riflessione e ristabili-
mento, che in specie non sarebbe stato invece accordato.
Alla luce di tali elementi, gli interessati ritengono che, l’autorità inferiore
avrebbe accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente determinanti.
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Non avrebbe difatti concesso un periodo di riflessione e ristabilimento alla
ricorrente, per permetterle di esporre tutti gli elementi fondanti la sua con-
dizione di vittima di tratta, come non avrebbe neppure acquisito dalle auto-
rità francesi le garanzie idonee ad una presa in carico effettiva e completa
dei richiedenti, tenendo in considerazione la condizione di vittima di tratta
della ricorrente, il nucleo familiare vulnerabile ed il rischio di rivittimizza-
zione.
4.
4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
Non può invece essere invocata l’inopportunità della decisione impugnata
(cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.2).
4.2 Nei ricorsi avverso una decisione di non entrata nel merito, nella quale
la SEM rifiuta per tale motivo l’esame della domanda d’asilo (art. 31a
cpv. 1-3 LAsi), la competenza decisionale dell’autorità di ricorso è essen-
zialmente limitata al quesito a sapere se l’autorità inferiore non è entrata a
ragione, o a torto, nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5
consid. 3.1; DTAF 2012/4 consid. 2.2 con riferimenti ivi citati).
5.
5.1 Ciò posto, nel suo memoriale ricorsuale, gli insorgenti si prevalgono
essenzialmente di una violazione del principio inquisitorio da parte dell’au-
torità inferiore, per il che risulta d’uopo esaminare in primo luogo il fonda-
mento o meno di tale censura d’ordine formale (cfr. in tal senso in partico-
lare DTF 138 I 232 consid. 5.1, sentenze del Tribunale E-429/2020 del
30 gennaio 2020, F-6313/2019 dell’11 dicembre 2019 e F-6030/2019 del
20 novembre 2019).
5.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisi-
torio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’ac-
certamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi
in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa
deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso,
chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune
prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’auto-
rità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di in-
formazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12
lett. a-e PA). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la de-
cisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro, v’è un
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Pagina 12
accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le cir-
costanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e
relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Il
principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con
l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. anche CHRI-
STOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a
ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). L’obbligo di collaborare della parte tocca in
particolare i fatti in relazione alla sua situazione personale, quelli che co-
nosce meglio delle autorità o ancora quelli che, senza la sua collabora-
zione, non possono essere raccolti con uno sforzo ragionevole (cfr.
DTAF 2011/54 consid. 5; 2008/24 consid. 7.2).
5.3 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre
rinviare a quanto già considerato dal Tribunale nella DTAF 2016/27 del
18 luglio 2016. In tale contesto il Tribunale rileva dapprima che, in presenza
di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata
come una violazione dell’art. 4 CEDU, a prescindere da quale Paese d’ori-
gine l’interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla
Svizzera, e di conseguenza che la SEM deve prendere in considerazione
(cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi
derivano segnatamente dal Protocollo di Palermo e dalla Conv. tratta. Da
questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati con-
traenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non sol-
tanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano
pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali atti. In tal
senso, le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. In parti-
colare, la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligato ad adottare le misure
necessarie atte ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con
le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno (per
la cooperazione tra Stati membri cfr. in particolare la sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo Güzleyurtlu e altri contro Cipro e Turchia del
29 gennaio 2019, n. 36925/07, par. 222 segg.). Inoltre nel caso in cui le
autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona
sia stata vittima della tratta di esseri umani, devono assicurarsi che essa
non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d’identifica-
zione, che la vede vittima di un reato previsto dall’articolo 18 Conv. tratta,
sia stata completata dalle autorità competenti (art. 10 consid. 2 Conv.
tratta), risultando tale obbligo self-executing. Le autorità elvetiche preposte
devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l’assistenza di cui
all’art. 12 consid. 1 e 2 Conv. tratta (art. 10 consid. 2 Conv. tratta), così
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Pagina 13
come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13
Conv. tratta). Infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure
devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un
nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per pro-
teggere altre potenziali vittime. Gli obblighi precitati, si impongono a tutte
le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi,
segnatamente, alle autorità incaricate dell’esame di una procedura d’asilo,
allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone
potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani. In tal senso le au-
torità competenti in materia d’asilo sono obbligate, ad indagare in merito
alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima
di tratta di esseri umani, anche se quest’ultima non dichiara esplicitamente,
di essere vittima di una tale tratta od anche se nelle sue allegazioni vi sono
alcuni punti che appaiono essere inverosimili. Segnatamente nelle proce-
dure Dublino, risulta maggiormente difficile il riconoscimento e l’identifica-
zione di vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sen-
tenze del Tribunale E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2,
D-3471/2019 del 23 luglio 2019, D-2803/2017 del 3 ottobre 2018
consid. 6.2.1, E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche:
NULA FREI, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtli-
chen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren,
2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.).
5.4 Ora, nella presente disamina i ricorrenti censurano il procedere dell’au-
torità inferiore, che non avrebbe in particolare concesso un periodo di ri-
flessione e ristabilimento alla ricorrente quale vittima di tratta di esseri
umani, per permetterle di esporre tutti gli elementi fondanti la sua condi-
zione di vittima di tratta, nonché le misure di accompagnamento che si im-
porrebbero da tale condizione. Non avrebbe inoltre acquisito dalle autorità
francesi le garanzie idonee ad una presa in carico effettiva e completa dei
richiedenti, tenendo in considerazione la condizione di vittima di tratta della
ricorrente, il nucleo familiare vulnerabile ed il rischio di rivittimizzazione.
Tali argomentazioni non possono però essere seguite dal Tribunale. Invero,
a differenza di alcune sentenze rese dal Tribunale in materia – ed alcune
anche citate nel gravame dagli insorgenti – l’interessata era già conosciuta
in Francia quale potenziale vittima di tratta di esseri umani, ed in tal senso
aveva potuto beneficiare anche del consiglio e sostegno legale e finanzia-
rio da parte di due associazioni presenti sul territorio francese. In tal senso,
essendo i fatti determinanti fondanti la tratta di esseri umani già conosciuti
dalle autorità francesi, nonché l’eventuale autore principale del reato pe-
nalmente perseguibile presente su suolo francese, la SEM non era tenuta
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ad un obbligo autonomo d’inchiesta, che andasse al di là di quanto effet-
tuato nel rispetto delle disposizioni internazionali summenzionate
(cfr. supra consid. 5.3; cfr. anche in analogia la sentenza della CorteEDU
Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia succitata, par. 230 segg., ove per
l’art. 2 CEDU, la CorteEDU ritiene che l’obbligo di cooperazione non può
nascere nei confronti dello Stato firmatario che se lo Stato istruttore gli in-
dirizza una domanda di cooperazione e se quest’ultimo Stato è tenuto
anch’egli a sollecitare la precitata cooperazione nel caso in cui degli ele-
menti di prova pertinenti o i sospetti si trovano in un luogo che rileva della
giurisdizione dell’altro Stato). Invero, nel caso di specie, l’autorità inferiore
ha proceduto ad un’audizione approfondita, con un team composto di sole
donne, concernente gli indizi di tratta di esseri umani emersi e segnalati
precedentemente (cfr. atti SEM n. […]-18/1 e verbale 1, pag. 2 e p.to
1.16.04, pag. 4). Nel corso del precitato colloquio del (…) novembre 2019,
l’interessata si è potuta esprimere ampiamente in merito alle sue vicende
personali, inerenti in particolare il suo percorso quale potenziale vittima di
tratta di esseri umani che dalla Nigeria l’ha condotta in Francia. Non sono
inoltre rilevabili nella narrazione della richiedente dei timori o delle reti-
cenze, come invece allegato dalla stessa, che avrebbero potuto essere su-
perati offrendole un tempo di riflessione e di ripresa maggiore. Tale consi-
derazione non muta neppure alla luce dei rapporti (…) prodotti dagli insor-
genti con lo scritto del 12 febbraio 2020, nei quali si ritrovano delle allega-
zioni (parzialmente) differenti, in merito ad alcuni aspetti del vissuto della
ricorrente. In merito a quest’ultimo punto in questione, seppure risulta cor-
retto che l’autorità inferiore non abbia accordato formalmente un termine di
riflessione di almeno 30 giorni all’interessata, di fatto la stessa ne ha potuto
beneficiare. Invero, anche il periodo intercorso tra l’audizione del (…) no-
vembre 2019 e la decisione del 31 gennaio 2020, è maggiore al periodo
succitato, ovvero di più di due mesi. Nel frattempo la SEM ha provveduto
a far visitare la ricorrente, a segnalare sia alle autorità francesi che alla (…)
il caso dell’insorgente, quale potenziale vittima di tratta di esseri umani,
adempiendo anche in tal senso compiutamente agli accertamenti ed infor-
mazioni che si imponevano nel caso di specie, ove si rammenta nuova-
mente che le autorità francesi sarebbero già a conoscenza degli elementi
quale potenziale tratta di esseri umani prima che l’insorgente venisse in
Svizzera, essendosi già fatta riconoscere come tale durante la sua se-
conda procedura d’asilo in Francia, nonché essere stata assistita anche in
tal senso durante la medesima. L’interessata non solleva in tal senso, al-
cuna violazione procedurale da parte francese, contraria alle prescrizioni
internazionali che si impongono anche alla Francia quale Stato firmatario
degli strumenti legali per la lotta contro la tratta di esseri umani succitati, in
particolare di non aver potuto già beneficiare su suolo francese dell’aiuto e
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Pagina 15
supporto anche quale potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. in
particolare verbale 2, D83, pag. 11), o di non aver ottenuto un sufficiente
periodo di riflessione e di ripresa per poter esporre tutti gli elementi rilevanti
per essere identificata quale vittima di tratta di esseri umani. Come inoltre
presente già nella decisione impugnata, l’autorità inferiore comunicherà
alle autorità francesi competenti, anche prima del suo trasferimento in
Francia, che lei è una vittima potenziale di tratta di esseri umani. Non vi è
per di più da dubitare che le autorità elvetiche preposte, se così richiesto
dallo Stato inquirente, non trasmettano le informazioni raccolte nella pre-
sente procedura d’asilo (anche i rapporti […] presentati), alfine di eventuali
procedure penali o d’asilo che risulteranno intentate ed opportune in Fran-
cia. Anche per quanto concerne le misure a sostegno della stessa che
avrebbe dovuto adottare la SEM secondo la ricorrente, tali allegazioni non
sono supportate da alcun elemento concreto dimostrativo del fatto che l’au-
torità inferiore avrebbe mancato ai suoi obblighi internazionali in materia.
Invero, la ricorrente ed il figlio hanno potuto beneficiare di cure mediche
per i problemi valetudinari da lei dichiarati (cfr. verbale 2, D95 segg.,
pag. 13; atti SEM n. […]-32/6, n. […]-33/2 e n. […]-34/3). Agli atti non sono
segnatamente rilevabili degli elementi che indichino che la ricorrente ne-
cessitasse di un sostegno in particolare dal profilo psicologico o psichiatrico
per i fatti da lei narrati, né tra l’altro ella li ha invocati, per il tramite del suo
rappresentante legale.
5.5 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che la SEM ha istruito cor-
rettamente la causa sul punto in questione dell’interessata quale possibile
vittima di tratta di esseri umani e non ha, in particolare, commesso alcuna
negligenza procedurale, in violazione anche delle disposizioni in materia di
lotta contro la tratta di esseri umani e di protezione delle vittime di tale
tratta, rinunciando ad investigare maggiormente in merito al suo stato di
vittima di tratta di esseri umani o al suo accoglimento quale potenziale vit-
tima di tratta in Francia. Tale conclusione non muta neppure alla luce delle
allegazioni contenuto nello scritto del 12 febbraio 2020 e dei rapporti (…)
allegati allo stesso. Ne consegue pertanto che, la censura relativa alla vio-
lazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto
dei fatti determinanti da parte dell’autorità inferiore, risulta infondata.
6.
6.1 Proseguendo nell’analisi, poiché i ricorrenti invocano sia dei difetti di
presa in carico da parte della Francia delle vittime di tratta, nonché delle
criticità del sistema d’accoglienza e d’asilo francese, gli interessati tentano
in realtà di contestare materialmente la decisione di trasferimento. Pertanto
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Pagina 16
occorrerà apprezzare tali punti in questione, nell’esame relativo all’applica-
zione del Regolamento Dublino III, di seguito adempiuto.
6.2 In tal senso, materialmente, occorre determinare se la SEM poteva fare
applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che
di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente
può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato
internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento.
6.3 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi-
duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo,
la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa
o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in
questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
6.4 Giusta l’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione
internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello indivi-
duato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una pro-
cedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determi-
nazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è appli-
cabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regola-
mento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso
di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso
di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Du-
blino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
6.5 Ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossi-
bile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che
ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente
prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato
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Pagina 17
membro possa essere designato come competente. Qualora non sia pos-
sibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in
base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda
è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di deter-
minazione diventa lo Stato membro competente.
6.6 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse-
quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese
terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presen-
tato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un
altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Rego-
lamento Dublino III).
7.
Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo
«EURODAC», che l’interessata, ha depositato una domanda d’asilo in
Francia il (…) ed una seconda domanda d’asilo il
(…), sempre nel predetto Paese e comprendente anche il figlio nel frat-
tempo nato (cfr. atti SEM n. […]-9/1 e n. […]-10/1). Di conseguenza, il
(…) novembre 2019, l’autorità inferiore ha presentato alle competenti au-
torità francesi, nei termini fissati all’art. 23 par. 2
Regolamento Dublino III e nella forma prescritta all’art. 23 par. 4
Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata
sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. […]-13/5).
Le autorità francesi, hanno accettato espressamente, e nel termine pre-
scritto all’art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, la ripresa in carico degli
interessati il (…) novembre 2019 fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. d
Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. […]-24/1 e n. […]-25/1). In tale
contesto, la competenza della Francia per la trattazione della procedura
d’asilo e di allontanamento dei predetti, risulta di principio essere data. Le
circostanze allegate dagli interessati nel gravame circa il fatto che la SEM
avrebbe proceduto alla richiesta di ripresa in carico dei medesimi, prima di
sentire la ricorrente, e quindi senza fornire alle autorità francesi la segna-
lazione che si trattasse di una potenziale vittima di tratta di esseri umani,
non sono atte a modificare la conclusione circa la competenza della Fran-
cia in casu. Invero, il procedere dell’autorità di prime cure, risulta essere
conforme alla procedura d’asilo secondo quanto disposto in particolare da-
gli art. 26 cpv. 3 e cpv. 4 LAsi nonché dall’art. 36 LAsi, avendo nella fatti-
specie segnatamente presentato la domanda di ripresa in carico alla Fran-
cia durante la fase preparatoria – nei termini previsti all’art. 23 par. 2 Re-
golamento Dublino III – ed interrogato la richiedente sulla sua identità e
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Pagina 18
sull’itinerario intrapreso, nonché questionato la stessa in merito alla tratta
di esseri umani della quale avrebbe fatto l’oggetto, nonché prima della de-
cisione di non entrata nel merito, le ha concesso il diritto di essere sentito
in merito alla competenza della Francia ed al suo stato di salute. Anche per
quanto già sopra considerato (cfr. consid. 5.4 e consid. 5.5) – segnata-
mente il fatto che dalle dichiarazioni stesse rese dalla richiedente, ella era
già conosciuta in Francia quale potenziale vittima di tratta di esseri umani
– e dato che non appena sono emersi elementi indicativi che la ricorrente
potesse essere vittima di tratta in Francia, ciò è stato immediatamente se-
gnalato alle autorità francesi competenti (cfr. atto SEM n. […]-26/1), le al-
legazioni degli insorgenti circa delle irregolarità procedurali da parte della
SEM, non possono essere seguite.
8.
8.1 Nel proseguo, occorre esaminare se, alla luce dell’art. 3 par. 2 Regola-
mento Dublino III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti in Francia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o
degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, e quindi se, ai sensi dell’art. 17
par. 1 primo periodo Regolamento Dublino III, decidere che la SEM
avrebbe dovuto esaminare direttamente la domanda di protezione interna-
zionale.
8.2 Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza in Francia, occorre in-
nanzitutto rammentare che tale Stato membro è legato alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea del 18 dicembre 2000 (CartaUE) e fa
parte della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tor-
tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltreché del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS.142.301), e ne applica le disposizioni. Di conse-
guenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il di-
ritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta
ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale europeo, è
presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale [di seguito: direttiva procedura], direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme re-
lative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito:
direttiva accoglienza). L’esistenza di carenze sistemiche in Francia è pe-
raltro esclusa da giurisprudenza costante (cfr. tra le altre sentenze del
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Pagina 19
Tribunale E-429/2020 del 30 gennaio 2020, F-614/2019 del
14 febbraio 2019).
8.3 Su tali presupposti, bisogna partire dall’assunto che il rispetto della si-
curezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della
propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una prote-
zione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in
questione sia presunto (cfr. precitate direttiva accoglienza e procedura).
8.4 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in
presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non
rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e
7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni siste-
matiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri
di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza
della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011,
30696/09).
8.5 Ora nel caso specifico, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame
dai ricorrenti, anche se la ricorrente dovesse eventualmente richiedere il
riesame della decisione negativa in materia d’asilo emessa nei suoi con-
fronti dalle autorità francesi, rispettivamente depositare nuovamente una
domanda d’asilo in Francia, ella non ha dimostrato, al di là di generiche
affermazioni, l’esistenza di un rischio concreto che le autorità francesi –
anche a fronte dei nuovi elementi che ella potrebbe eventualmente far va-
lere in una (nuova) procedura d’asilo – abbiano violato o violerebbero il
diritto degli interessati all’esame della loro domanda d’asilo nell’ambito di
una procedura equa o che abbiano rifiutato rispettivamente rifiuterebbero
di garantire loro una protezione conforme al diritto europeo. In tal senso il
Tribunale rileva che la Francia ha non soltanto ratificato la Convenzione
sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005, la quale ob-
bliga gli Stati firmatari ad assicurare alle vittime di tratta di esseri umani
un’assistenza adeguata (cfr. art. 12 Conv. tratta e art. 32 segg., concernenti
la cooperazione internazionale e specialmente l’art. 34 in merito al dovere
d’informazione), ma in ugual modo è Stato firmatario del Protocollo di Pa-
lermo (cfr. in particolare l’art. 9 segg. in merito alla cooperazione interna-
zionale) ed a tale titolo ne applica le disposizioni.
In tale contesto, neppure i motivi allegati dalla ricorrente nel corso dell’au-
dizione del diritto di essere sentita per opporsi ad un suo ritorno in Francia
– ovvero che avrebbero respinto la sua domanda d’asilo, nonostante
avesse narrato la sua vera storia, nonché di avere timore che “D._______”
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possa rintracciarla e arrecare danno a lei o al figlio (cfr. verbale 2, D87,
pag. 12) – non sono atti a confutare la presunzione in merito alla compe-
tenza succitata. Invero, in concreto, appaiono invece degli indizi concreti
che la richiedente non solo ha beneficiato in Francia della possibilità di pre-
sentare la sua domanda d’asilo due volte, ma anche che tali procedure
siano state eque e conformi alle disposizioni applicabili in materia. Segna-
tamente ella ha beneficiato della possibilità di interporre ricorso ad
un’istanza giudiziaria superiore contro la decisione negativa in materia
d’asilo ricevuta – ciò che avrebbe fatto in concreto contro la seconda deci-
sione negativa – e dei supporti sia dal profilo legale, che di consiglio e so-
stegno, anche finanziario, quale potenziale vittima di tratta di esseri umani
da parte di due associazioni presenti sul territorio (che le avrebbero in par-
ticolare fornito consiglio, un alloggio, viveri e vestiario, anche per il figlio,
nonché un documento che ella poteva esibire in caso di controllo; cfr. ver-
bale 2, D50 segg., pag. 8 seg., D73, pag. 10, D76 seg., pag. 11, D84,
pag. 11), condizione per la quale ella si era già identificata presso le auto-
rità francesi preposte alla trattazione della sua seconda domanda d’asilo
(cfr. verbale 2, D76, pag. 11). Inoltre, seppure per breve tempo, ella ha be-
neficiato durante il corso delle sue procedure d’asilo di brevi permessi di
soggiorno su suolo francese, il primo ottenuto nel 2015 per una durata di
nove mesi (cfr. verbale 2, D52, pag. 8), ed in seguito arrivata a E._______,
e nell’ambito della sua seconda domanda d’asilo, un permesso di sog-
giorno per tre mesi, in seguito non più rinnovato (cfr. verbale 2, D53,
pag. 8).
Dagli atti non si desumono pertanto indizi oggettivi, concreti e seri, che in
Francia i ricorrenti sarebbero pure durevolmente privati del sostentamento
minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della diret-
tiva accoglienza in caso di un loro trasferimento nel precitato Paese. Per di
più, tale Stato dispone di autorità di polizia funzionanti che sono in grado
di offrire ai ricorrenti la protezione necessaria ed appropriata contro atti
perseguibili commessi da terzi, anche quale potenziale vittima di tratta di
esseri umani alla richiedente. In tal senso, essendo che le autorità francesi
sarebbero già a conoscenza di questa circostanza, come pure essendo
stata segnalata dalla SEM alle stesse (cfr. atto SEM n. […]-26/1), non vi è
da dubitare che la richiedente, alla quale incomberà di far valere la sua
situazione specifica e le sue difficoltà presso le autorità francesi competenti
e prevalersi davanti alle stesse di tutti i motivi legati alla sua situazione
personale (anche segnatamente in merito all’eventuale affidamento del
figlio, elemento presentato soltanto con il rapporto […] del […]), non corra
il rischio concreto e avverato che le autorità francesi la rinvierebbero nel
suo paese d’origine, in violazione della direttiva procedura, in particolare
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che la Francia non rispetterebbe il principio di non-respingimento, e quindi
che verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un paese
dove la sua vita, la sua integrità corporale o la sua libertà sarebbero seria-
mente minacciate, o ancora che loro rischierebbero di essere astretti a ren-
dersi in un tale paese. Non vi è neppure da dubitare che le autorità francesi
rispettino le prescrizioni imposte dal diritto internazionale in materia di pro-
tezione e di lotta contro la tratta di esseri umani, essendo in particolare già
a conoscenza della circostanza di potenziale vittima di tratta di esseri
umani della richiedente, come pure essendo stata la medesima evenienza
segnalata dalla SEM alle stesse (cfr. atto SEM n. […]-26/1), ciò che verrà
pure nuovamente fatto al momento del trasferimento dei ricorrenti.
8.6 Conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 del Regolamento
Dublino III è rettamente stata esclusa dall’autorità resistente.
9.
Per il resto, circa l’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3
OAsi 1, anche per i motivi già sopra enucleati, non sussistono nel caso di
specie degli elementi agli atti per ritenere che l’autorità inferiore abbia eser-
citato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi
è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clau-
sola di sovranità) Regolamento Dublino III.
10.
Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione della succitata norma da
parte della Svizzera, la Francia rimane competente per il seguito della do-
manda d’asilo e d’allontanamento dei ricorrenti ai sensi del Regolamento
Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni
poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.
11.
Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è
entrata nel merito della domanda di asilo degli insorgenti, in applicazione
dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso
la Francia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che gli insorgenti non pos-
siedono un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a
OAsi 1)
12.
In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta
le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del tra-
sferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal
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momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel
merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2
e DTAF 2010/45 consid. 10.2).
13.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM,
che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasfe-
rimento dalla Svizzera verso la Francia degli insorgenti, confermata, previa
revoca delle misure cautelari pronunciate dal Tribunale l’11 febbraio 2020.
14.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di conces-
sione dell’effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.
15.
Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 14, la domanda ten-
dente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presu-
mibili spese processuali, risulta senza oggetto.
16.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor-
suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire
dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v’è luogo di accogliere la
domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento
delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
17.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata nello Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-749/2020
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le misure supercautelari pronunciate l’11 febbraio 2020 sono revocate.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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