Corte IV
D-7493/2009/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Gérard Scherrer e Fulvio Haefeli,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 novembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7493/2009
Fatti:
A.
A.a Il 6 ottobre 2009 l'interessato - cittadino mongolo di etnia khalkh -
ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in so-
stanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 16 e
26 ottobre 2009) di essere espatriato a seguito dei problemi avuti du-
rante il periodo trascorso in prigione. Infatti, sarebbe stato incarcerato
con l'accusa, oppure il sospetto di omicidio aggravato per aver causato
la morte di due colleghi di lavoro avendo guidato in stato di ebbrezza.
Durante la prigionia, egli sarebbe stato picchiato sia da due detenuti
che dai poliziotti. Oltre a ciò, avrebbe subito abusi sessuali a partire
dal marzo 2008 da parte degli stessi carcerati. Il 10 luglio 2009 sareb-
be riuscito a fuggire dal carcere e ad espatriare.
A.b Nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente, come ri-
sulta dagli atti (cfr. atto A 11), è stato udito in presenza di un interprete
di sesso femminile.
B.
Con decisione del 26 novembre 2009, l'UFM non è entrato nel merito
della citata domanda giusta l'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'ese-
cuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Mongolia in quan-
to lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 2 dicembre 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribuna-
le amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM,
chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impu-
gnato, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un'au-
dizione supplementare e, in subordine, la concessione dell'ammissio-
ne provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese pro-
cessuali.
D.
Il TAF, con decisione incidentale del 9 dicembre 2009, ha autorizzato il
ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura ed ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4
della legge federale sulla procedura amministrativa del
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20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un
anticipo a copertura delle spese processuali. Nel contempo, ha invitato
l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso entro il 28 dicembre 2009,
con particolare riferimento alla decisione della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo (CRA) del 4 febbraio 2003, pubblicata in
"Giurisprudenza e informazioni della CRA" (GICRA) n. 2003/2.
E.
Tramite risposta del 21 dicembre 2009, l'UFM ha proposto la reiezione
del gravame.
F.
In data 22 dicembre 2009, il TAF ha concesso all'insorgente un termi-
ne scadente il 7 gennaio 2010 per introdurre l'atto di replica.
G.
Il 5 gennaio 2010, il ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire l'at-
to di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministra-
tivo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108
cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
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4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
5.
5.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri, e
dall'altro, che dagli atti non risulterebbero indizi di persecuzione che
potrebbero capovolgere la presunzione confutabile contemplata dal-
l'art. 34 cpv. 1 LAsi, in quanto le dichiarazioni del ricorrente sarebbero
inverosimili. Infatti, il ricorrente avrebbe dichiarato di essere stato im-
prigionato per due anni e mezzo senza aver mai subito un processo, di
non aver firmato nessun documento, di non essere mai stato in un Tri-
bunale e di essere stato accusato soltanto a voce dal poliziotto, che lo
interrogava in carcere, malgrado avesse dichiarato di essere stato ac-
cusato di essere il responsabile della morte dei suoi due colleghi. Inol-
tre, sarebbe rimasto vago in merito ai capi d'accusa, avendo dichiarato
dapprima di essere stato accusato della morte dei suoi colleghi, per
poi allegare di essere solo sospettato di tale crimine, ciò nonostante il
fatto che si sarebbe incontrato con la polizia perlomeno una quindicina
di volte. Inoltre, non avrebbe né contattato un avvocato, né si sarebbe
informato meglio sui suoi capi d'accusa e sul suo iter giudiziario, seb-
bene avesse avuto un lungo lasso di tempo a sua disposizione. Peral-
tro, sarebbe non solo incredibile che a un detenuto venga concesso di
uscire di prigione liberamente per fare acquisti per la polizia, ma sa-
rebbe altrettanto inverosimile che l'interessato, dopo essere rimasto
inattivo in prigione per più di due anni, sia riuscito, una volta evaso, a
coprire a piedi una distanza di oltre 70 km in tre giorni. Infine, non
emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione del-
l'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria e l'esecuzione
dell'allontanamento nel suo Paese sarebbe ammissibile, ragionevol-
mente esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame, il ricorrente - oltre che a ribadire quanto a lui suc-
cesso - osserva che secondo il codice penale mongolo, la detenzione
preventiva può estendersi fino a 30 mesi, senza che una sola udienza
davanti al giudice abbia luogo in questo pur lungo lasso di tempo. In
tale contesto, non sarebbe garantita neppure l'assistenza di un legale.
Inoltre, non sarebbe inverosimile il fatto che il ricorrente sia riuscito a
percorrere una distanza di 70 km a piedi in tre giorni, in quanto avreb-
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be avuto una motivazione forte. Peraltro, sembrerebbe del tutto arbitra-
rio desumere l'inverosimiglianza del suo racconto dal comportamento
illogico di terze persone, ovvero dal fatto che non saprebbe con cer-
tezza per quale motivo l'ispettore di polizia gli abbia chiesto di andare
a comprare le sigarette per suo conto. Infatti, potrebbe soltanto ipotiz-
zare che l'ispettore sia stato colto da un eccesso di fiducia, oppure che
si tratti di un gesto di pietà nei confronti di un detenuto considerato an-
ziano. Per di più, non sarebbero state approfondite adeguatamente le
persecuzioni sessuali di cui sarebbe stato vittima il ricorrente, in quan-
to non sarebbero state menzionate nella motivazione della decisione
dell'UFM. In tale ambito, ha altresì fatto valere che l'UFM avrebbe con-
vocato un interprete donna anche per l'audizione federale, nonostante
il richiedente avesse già esposto la violenza sessuale subita in occa-
sione della prima audizione - facendo riferimento alla GICRA 2003 n. 2
nonché indicando una violazione dell'art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1;
RS 142.311) - chiedendo in tal modo l'annullamento della decisione
impugnata.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato di essersi attivato,
nel limite del possibile, per organizzare un team d'audizione intera-
mente di sesso maschile per l'audizione federale, ma sarebbe stato
costretto a procedere con un'interprete, siccome non disporrebbe in
tutto il territorio della Confederazione di un interprete di sesso maschi-
le. A seguito di tale situazione, l'autorità inferiore avrebbe cercato, nel
contempo, di limitare al minimo le domande sulle violenze sessuali su-
bite dal ricorrente, alle quali lo stesso avrebbe risposto senza reticen-
ze. Per quanto riguarda la possibilità da parte dell'autore del gravame
di avvalersi dell'assistenza di un avvocato, l'UFM ha rilevato che, a
prescindere dell'esistenza o meno di tale possibilità, l'interessato
avrebbe dichiarato di non aver mai cercato di avvalersi di tale assisten-
za. Infatti, nonostante fosse stato interrogato almeno una quindicina di
volte dalla polizia nel mese trascorso in ospedale ed il fatto che potes-
se circolare liberamente all'interno di tale edificio, egli non avrebbe
sentito, a suo dire, il bisogno di contattare un avvocato, precisando
che, pur sospettando di essere stato accusato di omicidio, non avreb-
be pensato di rivolgersi ad un avvocato, in quanto sarebbe sicuro di
non avere colpe. Infine, ha ribadito l'inverosimiglianza circa il racconto
in merito alla fuga dal carcere dell'insorgente.
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5.4 Nella replica il ricorrente, puntualizza che sarebbe irrealistico che
non sia possibile garantire la presenza di un interprete dello stesso
sesso. Ciò significherebbe accettare che, nel caso concreto - come in
tutti i casi di allegate persecuzioni di natura sessuale concernenti citta-
dini di sesso maschile della Mongolia -, i principi di diritto federale e la
giurisprudenza in merito possano essere disapplicati. Inoltre, il ricor-
rente non sarebbe neanche stato informato in sede d'audizione delle
ragioni per le quali non era stato previsto un team d'audizione intera-
mente maschile, né gli sarebbe stato chiesto se volesse eventualmen-
te esporre in dettaglio le violenze sessuali subite dinanzi ad un team
d'audizione misto. Peraltro, le poche generiche domande poste all'in-
sorgente sulle allegate aggressioni sessuali non consentirebbero
d'escludere a priori l'esistenza di una possibile persecuzione di natura
sessuale rilevante per l'esito della lite. Per di più, l'UFM avrebbe potuto
avvalersi della collaborazione di un interprete proveniente da un Paese
terzo, come notoriamente praticato da tale Ufficio. Per il resto, rimanda
al ricorso del 2 dicembre 2009, che conferma appieno.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 2 LAsi, il Consiglio federale emana disposizio-
ni complementari in merito alla procedura d'asilo, segnatamente per
tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori. In
applicazione dell'art. 6 OAsi 1, se esistono indizi concreti di persecu-
zione di natura sessuale il richiedente l'asilo è udito da una persona
del medesimo sesso. Secondo la prassi tuttora valida della CRA, una
persecuzione è da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è
stata perpetrata una violenza sessuale o quando è stato arrecato un
pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. GICRA 2003 n. 2
consid. 5a-b, pagg. 16 e segg.). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual
modo sia per donne che per uomini, concretizza il diritto ad essere
sentito ed è pertanto una disposizione di protezione il cui scopo è, da
una parte, quello di permettere a richiedenti l'asilo di esporre le
violazioni concretamente vissute in maniera libera e senza pudore e,
dall'altra, di garantire un giusto accertamento dei fatti. Tale norma non
contempla unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad esigere
un'audizione ad essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad esperire
un'audizione con i citati criteri non appena si manifestino indizi di
persecuzione di natura sessuale. Pertanto, la disposizione di cui
all'art. 6 OAsi 1 va applicata di regola d'ufficio (cfr. GICRA 2003 n. 2
consid. 5c pagg. 19 e seg.; Sentenza del TAF D-7132/2009 del
27 gennaio 2010 consid. 9.1).
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6.2 Nella fattispecie, durante l'audizione sommaria sui fatti il ricorrente
ha fatto valere persecuzioni di natura sessuale (cfr. verbale d'audizio-
ne del 16 ottobre 2009 pagg. 5 segg.). Vi è pertanto da concludere, in
ragione delle dichiarazioni rese del ricorrente durante l'audizione
sommaria, sussistevano sufficienti indizi concreti che sarebbero dovuti
essere intesi quali indizi concreti di persecuzione di natura sessuale e
dare adito all'UFM di applicare l'art. 6 OAsi 1 come pure adottare le
dovute misure. Si rilevi che a tale conclusione sembra d'altronde
essere giunto l'UFM stesso, che nella nota agli atti del
26 ottobre 2009, scrive "Dopo aver constatato l'inesistenza, in tutto il
territorio della Confederazione, di un interprete mongolo di sesso
maschile, l'UFM di Chiasso si è visto costretto a svolgere l'audizione
federale odierna del richiedente avvalendosi della collaborazione di
un'interprete di sesso femminile nonostante le allegazioni legate
emerse durante l'audizione sulle generalità” (cfr. atto A 11).
Non vi è dubbio che in tali circostanze l'UFM era obbligatoriamente
(cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19) tenuto ad applicare
l'art. 6 OAsi 1: in concreto, l'audizione, come avvenuta nel caso in
esame, si sarebbe giustificata unicamente in presenza di una rinuncia
esplicita del ricorrente a svolgere l'audizione in merito alle
persecuzioni di natura sessuale con un team di soli uomini
(cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-5479/2009
dell'11 marzo 2009 consid. 3.1; GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19).
Come traspare dagli atti, però, una tale rinuncia non è mai stata
espressa dal ricorrente e l'audititore, non si è consultato con lui, bensì
ha svolto l'audizione anche in merito alle molestie sessuali, ponendogli
varie domande in merito (cfr. atto A9 pagg. 13 e 15). Non rispettando
quanto previsto dall'art. 6 OAsi 1, l'UFM ha in altre parole omesso di
esporre al ricorrente i suoi diritti e gli ha impedito di potersi esprimere
liberamente e senza timore né pudore sulle molestie subite, violando
così il suo diritto di essere sentito e, pertanto, il diritto federale.
6.3 Peraltro, non soccorre l'UFM la nota agli atti del 26 ottobre 2009
(cfr. A 11), nella quale esso giustifica la decisione di svolgere
l'audizione con la mancanza di un interprete mongolo di sesso
maschile presso i centri di registrazione e procedura (CRP) svizzeri. Il
fatto che l'UFM non disponga, presso i quattro CRP da lui gestiti, di un
interprete uomo per il mongolo, difatti, non significa che non ve ne
siano del tutto sul territorio svizzero. Dalla nota agli atti menzionata,
tuttavia, non risulta che l'UFM si sia mai rivolto ad altre autorità
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federali od autorità cantonali, né ad associazioni private, per accertarsi
dell'esistenza o meno in Svizzera di un interprete dalle qualità
ricercate.
7.
I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto
riformatorio; in sede eccezionale è previsto l'annullamento della deci-
sione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore
(art. 105 LAsi e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Una deci-
sione riformatoria entra in linea di conto di principio quando la causa è
matura per il giudizio, vale a dire quando, in particolare, i fatti rilevanti
siano stati accertati in maniera corretta e completa. Come visto
poc'anzi, tale non è il caso nella fattispecie. Inoltre, il diritto di essere
sentito essendo di natura formale, una sua violazione implica, di prin-
cipio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dal fatto se la violazione abbia o meno avuto un influsso sul risultato a
cui è giunta l'autorità inferiore (cfr. GICRA 2004 n. 38 consid. 7.1). Inol-
tre, secondo GICRA 2003 n. 2, audizioni di richiedenti l'asilo che fanno
valere persecuzioni di natura sessuale non condotte da un team dello
stesso sesso del richiedente conducono, di norma, all'annullamento
della decisione impugnata. Di conseguenza, non spetta al TAF proce-
dere ad una nuova audizione del ricorrente con un team di soli uomini,
tantopiù che ad esso andrebbe persa una via di ricorso.
8.
Da quanto esposto discende che la decisione dell'UFM del 26 novem-
bre 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore
affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS
101]), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione
rispettuosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione.
L'UFM dovrà, in particolare, procedere ad udire il ricorrente circa le
addotte persecuzioni di natura sessuale nell'ambito di un'audizione
con un team di soli uomini. Visto l'esito della procedura, il TAF si esime
dall'esprimersi circa le altre censure ricorsuali.
9.
9.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 PA).
9.2 La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per
le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in
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relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota par-
ticolareggiata, il TAF assegna le spese ripetibili d'ufficio in base agli
atti. Nel caso concreto, il TAF ritiene giudizioso aggiudicare al ricorren-
te CHF 600.-. L'UFM provvederà a versare tale somma all'insorgente.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istrutto-
ria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM verserà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccamandata)
- autorità inferiore, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in
copia)
- B._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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