B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7497/2016
Sen t en z a d e l 6 s e t t emb r e 201 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 8 novembre 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 7 ago-
sto 2015,
i verbali d'audizione del 20 agosto 2015 (di seguito: verbale 1), del 18 gen-
naio 2016 (di seguito: verbale 2) e del 6 ottobre 2016 (di seguito: ver-
bale 3),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
dell'8 novembre 2016, notificata alla richiedente il 9 novembre 2016 (cfr.
atto A20/1), con cui tale autorità ha respinto la sua domanda d'asilo e pro-
nunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ammettendola tuttavia prov-
visoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento,
il ricorso del 5 dicembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 6 dicembre 2016), con cui l'insorgente ha postulato innanzi al Tri-
bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento
della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, in subordine la resti-
tuzione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione sul punto della
verosimiglianza; in secondo subordine il riconoscimento della qualità di ri-
fugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; ha altresì presentato, se-
condo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria ovvero di dispensa
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.3) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA,
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che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente, essendo la ricorrente stata ammessa provvisoria-
mente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione
dell'8 novembre 2016 e non avendo censurato in sede ricorsuale la pro-
nuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta per-
tanto essere esclusivamente la decisione riguardante il riconoscimento
della qualità di rifugiato ed il rifiuto della sua domanda d'asilo,
che nel corso delle audizioni la richiedente ha dichiarato di essere cittadina
eritrea di etnia tigrina e di essere originaria di Asmara dove avrebbe vissuto
fino all'espatrio avvenuto il 15 febbraio 2015 (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.),
che sentita in merito ai motivi della sua domanda, l'interessata ha dichia-
rato di essere espatriata a causa di problemi con il suo superiore durante
il servizio nazionale (cfr. verbale 2, Q135); che a seguito di un ritardo al
rientro da un congedo sarebbe stata incarcerata per une mese (cfr. ibidem);
che ella malgrado si fosse sposata non sarebbe stata smobilitata (cfr. ver-
bale 2, Q136),
che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto i motivi d'asilo inverosi-
mili poiché incoerenti e non sufficientemente sostanziati,
che la richiedente si sarebbe contraddetta in merito all'identità del suo su-
periore gerarchico giustificandosi con il fatto di averlo confuso con il re-
sponsabile dei passatori in Libia,
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che inoltre le dichiarazioni dell'interessata in merito alle ragioni della sua
detenzione della durata di un mese nell'agosto 2014 sarebbero divergenti;
che in un primo tempo ella avrebbe allegato di essere stata arrestata per
aver superato di una settimana un congedo salvo poi indicare di non es-
sersi presentata un solo giorno al lavoro,
che oltracciò, le dichiarazioni della richiedente in merito al suo lavoro alla
stazione di polizia risulterebbero divergenti, vaghe e stereotipate; che in
particolare ella avrebbe in un primo tempo indicato di soggiornare negli
alloggi del personale per poi invece allegare in un secondo tempo di dor-
mire praticamente tutte le notti a casa; che l'interessata non sarebbe inoltre
stata in grado di indicare quante persone all'incirca vi lavoravano,
che infine, la SEM avrebbe ritenuto sorprendente che la richiedente si sia
rivolta a più riprese alla rappresentanza eritrea in Sudan al fine di ottenere
una carta d'identità e un passaporto, allorché aveva disertato e lasciato
illegalmente il Pase; che le sue spiegazioni secondo cui le rappresentanze
non avrebbero contatti con l'esercito non saprebbero convincere l'autorità
di prime cure in quanto le rappresentanze trasmetterebbero le domande di
rilascio di carte d'identità al Dipartimento per l'immigrazione e la nazionalità
di Asmara, il quale effettuerebbe controlli incrociati con i registri in Eritrea;
che pertanto, le sue allegazioni non potrebbero essere considerate verosi-
mili,
che per quanto concerne l'espatrio illegale la SEM ha ritenuto, a prescin-
dere da considerazioni di verosimiglianza, che lo stesso non sarebbe rile-
vante in materia d'asilo; che ella non avrebbe rifiutato di prestare servizio
militare né avrebbe disertato; che non vi sarebbero inoltre motivi che per-
metterebbero di concludere all'esistenza di un fondato timore di subire
delle persecuzioni,
che con ricorso l'insorgente riconferma di aver confuso l'identità del suo
superiore con quella del capo dei passatori; che pur sembrando sorpren-
dente, non si dovrebbe ritenere inverosimili le sue allegazioni,
che ella allega di essere stata arrestata per non essersi presentata al la-
voro dopo un giorno di congedo,
che inoltre, la ricorrente ammette di non essere stata precisa durante le
audizioni, ma che sarebbe tornata a casa solamente una volta alla setti-
mana,
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che ella ritiene che dal complesso delle allegazioni si dovrebbe giungere
alla conclusione che avrebbe fornito tutti i più importanti dettagli possibili,
che inoltre, l'insorgente osserva che non vi sarebbero legami diretti tra rap-
presentanza eritrea in Sudan e militari eritrei; che pertanto, avendo ella
bisogno di documenti, seppur con qualche timore, avrebbe comunque de-
cisa di rivolgersi alla rappresentanza,
che infine, essendo la ricorrente stata sottoposta a tre audizioni, il numero
di incongruenze andrebbe relativizzato; che sarebbe infatti normale com-
mettere delle imprecisioni e confondersi, ma il loro rilievo andrebbe valutato
in rapporto al complesso delle circostanze,
che pertanto, ella avrebbe esposto in modo complessivamente preciso,
concreto e plausibile i suoi motivi d'asilo,
che le fotografie prodotte in sede di ricorso potrebbero escludere qualsiasi
dubbio sul fatto che non sarebbe stata realmente attiva al servizio nazio-
nale in Eritrea,
che di conseguenza, nell'ottica della probabilità preponderante, o suoi mo-
tivi d'asilo dovrebbero essere considerati come verosimili,
che in subordine, alla ricorrente andrebbe per lo meno riconosciuta la qua-
lità di rifugiato in ragione delle conseguenze a cui sarebbe esposta in ra-
gione della sua fuga illegale dal Paese; che invero, coloro che lasciano
illegalmente l'Eritrea sarebbero considerati avversari politivi dal regime e
perseguitati in quanto tali, e questo a maggior ragione quando la persona
interessata era assoggettata al servizio nazionale,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
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LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della con-
dizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),
che innanzitutto il Tribunale rileva che non si dubita del fatto che l'interes-
sata abbia effettuato il servizio militare; che invero, le sue allegazioni in
merito sono circostanziate e dettagliate,
che tuttavia, le dichiarazioni della ricorrente in merito ai problemi con il su-
periore diretto ed in merito alla diserzione non adempiono alle condizioni
di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi,
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che in particolare l'insorgente si è palesemente contraddetta circa il nome
del suo superiore; che ha in un primo tempo indicato che si chiamava
C._______ (cfr. verbale 2, Q129, Q123), salvo poi indicare il nome di
D._______, chiamato E._______ (cfr. verbale 3, Q11-Q12),
che la giustificazione fornita dalla ricorrente di aver confuso il superiore con
il passatore in Libia (cfr. verbale 3, Q78-Q79) risulta quantomeno incredi-
bile e non convince il Tribunale dal momento che il suo superiore diretto è
stata la persona che ha causato l'espatrio dell'interessata; che pertanto,
appare poco comprensibile come ella abbia potuto confondersi al riguardo,
che parimenti incongruenti risultano le dichiarazioni della ricorrente in me-
rito alla detenzione di un mese; che segnatamente, ella aveva dapprima
indicato di essere stata arrestata poiché non aveva rispettato i termini del
congedo di una settimana essendo rimasta a casa una settimana in più
(cfr. verbale 2, Q135); che in seguito ha contraddittoriamente allegato di
non conoscere il motivo del suo arresto (cfr. verbale 3, Q50) e di aver man-
cato un solo giorno di lavoro (cfr. ibidem),
che proseguendo nell'analisi, anche il racconto in merito ai congedi ricevuti
palesa delle incongruenze; che la ricorrente ha dichiarato di essere stata
congedata per una settimana in agosto del 2015 (cfr. verbale 2, Q135),
salvo poi negare di avere mai ricevuto dei congedi oltre al congedo per
matrimonio (cfr. verbale 3, Q51); che inoltre, l'insorgente ha inizialmente
asserito di non essere mai stata lasciata andare a casa (cfr. verbale 2,
Q131) per poi invece raccontare nell'audizione successiva di aver dormito
quasi sempre a casa (cfr. verbale 3, Q52),
che per il resto, le dichiarazioni dell'insorgente circa il fatto di essere stata
importunata dal superiore risultano piuttosto stereotipate ed insussistenti;
che ella ha ripetuto più volte la stessa risposta malgrado le fossero stati
richiesti ulteriori dettagli (cfr. verbale 3, Q19,Q21-Q23),
che alla luce delle suesposte considerazioni, la ricorrente non ha dunque
reso verosimile di avere disertato durante il servizio attivo e di rischiare di
subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo,
che in limine, pure il suo contatto con la rappresentanza eritrea per ottenere
un documento d'identità (cfr. verbale 2, Q165) fa dubitare seriamente del
timore dell'interessata di subire delle persecuzioni future,
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che allo scrivente Tribunale non resta ora che analizzare se alla ricorrente
debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a se-
guito della sua uscita dal Paese,
che in una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento
(D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi
delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha
esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio ille-
gale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per
ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle per-
secuzioni rilevanti in materia d'asilo,
che dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate il-
legalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi
per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può più presumere con
una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria
a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato
equivalgano a seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente
a causa dell'espatrio illegale,
che un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto
unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre
che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 con-
sid. 5.1),
che suddetti elementi supplementari non sono nella fattispecie riconosci-
bili; che come sopra esposto, l'interessata non ha reso verosimile di avere
disertato durante il servizio attivo e non ha mai neppure esercitato attività
politiche; che in definitiva, non vi sono dunque elementi per considerare
che la ricorrente sia malvista dalle autorità del suo Paese d'origine,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, non essendo le allegazioni ricorsuali all'inoltro del ricorso sprov-
viste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria,
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nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: