Corte IV
D-7529/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Etiopia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 ottobre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7529/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 10 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
30 settembre 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 15 ottobre 2010, notificata all'interessato lo
stesso giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 11/1),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 21 ottobre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data
22 ottobre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino etiope, d'etnia oromo,
originario di B._______ (Etiopia), dove avrebbe vissuto dalla sua
nascita sino al suo espatrio nell'(...) 2010,
che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo Paese d'origine
per il timore di essere ricercato dalle autorità, in quanto membro
dell'Oromi Liberation Front (OFL) che combatte il governo e sarebbe
evaso dal carcere in cui si trovava; che, in particolare, a causa della
sua etnia e delle sue convinzioni politiche, egli sarebbe stato oggetto
di pressioni sul posto di lavoro e gli sarebbe stata negata tra il (...) e il
(...) una promozione presso la C._______ (società governativa), dove
lavorava come meccanico; che, il 15 febbraio 2009, alcuni militari si
sarebbero recati al domicilio dell'interessato, gli avrebbero sequestrato
i suoi documenti e l'avrebbero malmenato fino a procurargli una seria
ferita; che i medesimi individui l'avrebbero condotto in ospedale e dopo
quattro giorni sarebbero andati a riprenderlo per portarlo in carcere a
D._______; che, dopo (...) mesi di detenzione, il (...), l'interessato
sarebbe riuscito ad evadere, mentre svolgeva un lavoro esterno; che si
sarebbe rifugiato presso un amico a B._______, prima di espatriare il
(…), rispettivamente il (...),
che, da B._______, l'interessato si sarebbe recato in autobus a
E._______, transitando da F._______ (Etiopia) e G._______ (Etiopia),
da dove – assieme al passatore che gli avrebbe fornito un passaporto
– avrebbe raggiunto H._______ (Etiopia) ed avrebbe attraversato la
frontiera a piedi fino ad arrivare a I._______ (Sudan); che, dopo
quattro mesi, l'interessato avrebbe preso un aereo fino ad J._______
(Turchia) e si sarebbe recato in una località detta K._______, dove il
passatore gli avrebbe ritirato il passaporto; che, dopo sette giorni,
sarebbe partito alla volta di L._______ (Grecia), da dove, dopo una
settimana circa, avrebbe preso una nave e sarebbe giunto a
M._______ (Italia); che, infine, avrebbe proseguito in auto con il
passatore fino ad una collina sul confine italo-svizzero che avrebbe
attraversato a piedi e sarebbe infine giunto a N._______ (Svizzera),
senza documenti e senza subire alcun controllo,
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore
successive alla sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto
che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata
nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia, siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso delle ragioni scusabili che
giustificano la mancata tempestiva presentazione dei documenti
d'identità, richiamati, da un lato, le sue allegazioni esposte in maniera
dettagliata in corso di procedura circa il suo passaporto e la sua carta
d'identità, nonché circa le circostanze del viaggio, le quali a suo dire
non costituirebbero delle contraddizioni e non sarebbero di rilievo, in
quanto non avrebbero alcun legame con i motivi della mancata
presentazione dei documenti d'identità e, dall'altro, i problemi di
comprensione con l'interprete, nonché l'impossibilità di rivolgersi alle
autorità del suo Paese; che, pertanto, l'autorità inferiore avrebbe
dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui
impugnata dovrebbe essere annullata; che, inoltre, spiegando gli
elementi contraddittori rimproveratigli dall'UFM punto per punto, il
ricorrente sostiene di aver risposto in modo dettagliato alle domande
postegli e fa valere che sarebbero necessari ulteriori approfondimenti
in relazione al suo statuto di rifugiato e all'esecuzione del suo
allontanamento, in considerazione delle persecuzioni statali di cui
sarebbe vittima per motivi politici, per le sue rimostranze dopo la
mancata promozione, per aver svolto attività di propaganda per l'OLF,
all'interno della sua azienda, nonché a causa della sua appartenenza
etnica e del regime spietato in un Paese disastrato come l'Etiopia,
dove la sua vita sarebbe in pericolo e, di conseguenza, il suo
allontanamento dovrebbe essere considerato illecito e inesigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
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domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente e le circostanze del viaggio, non
soccorrono innanzitutto il medesimo le pretese giustificazioni
ricorsuali, secondo cui le contraddizioni rimproverategli sarebbero
dovute al fatto che avrebbe fornito una descrizione più dettagliata nella
audizione federale rispetto alla prima, oppure alle incomprensioni con
l'interprete o ancora dovute ad una diversa interpretazione della
nozione di domicilio o ad una diversa considerazione di ciò che
sarebbe importante (cfr. ricorso pagg. 3-4); che, infatti, da un lato,
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l'insorgente ha sottoscritto i verbali delle audizioni, confermandone
pertanto l'esattezza nella trascrizione e nella traduzione, dall'altro lato,
alla luce delle chiare domande postegli durante le due audizioni,
risultano altrettanto manifestamente chiare le risposte date,
rispettivamente le contraddizioni tra le stesse rese dal ricorrente,
indipendentemente dai dettagli forniti (cfr. verbali 1 e 2); che, inoltre, le
numerose contraddizioni o le vaghe allegazioni del ricorrente, sebbene
possano sembrare portare su questioni di lieve importanza, come
pretende il ricorrente (cfr. ricorso pagg. 2-3), nell'insieme vanno a
comprovare l'inverosimiglianza di quanto asserito da quest'ultimo
come nel caso di specie circa i suoi documenti d'identità; che,
oltremodo, è determinante il fatto che, alla luce delle allegazioni
contraddittorie, vaghe e stereotipate del ricorrente, è assolutamente
inverosimile che la carta d'identità gli sia stata sequestrata nelle
circostanze descritte (cfr. verbale 1 e 2), rispettivamente che egli non
abbia mai posseduto il suo passaporto (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale
2 D8; ricorso pag. 2); che tali asserzioni, infatti, oltre a non essere
corroborate, non costituiscono ragioni valide per giustificare la
mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, peraltro,
non vi è alcun indizio che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti
(cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D4-6),
che, a ciò aggiungasi, a proposito delle circostanze del viaggio
d'espatrio, che non è plausibile che il ricorrente abbia viaggiato in
parte munito di un passaporto sudanese di un'altra persona, che
avrebbe mostrato al suo imbarco e al suo sbarco, senza tuttavia
essere in grado di indicare quali generalità o quali visti fossero indicati
(cfr. verbale 2 D46-50 e D53); che, peraltro, alla luce di quanto
sopraesposto, senza alcuna plausibile giustificazione, il ricorrente non
è stato in grado di fornire allegazioni lineari, a titolo d'esempio, circa i
mezzi di trasporto utilizzati (cfr. verbale 1 pag. 8 a confronto con D26)
o le persone coinvolte nel suo viaggio (cfr. verbale 1 pag. 8 a confronto
con verbale 2 D26-77); che, infine, varcare il confine Schengen senza
subire alcun controllo e senza documenti, come l'insorgente ha
dichiarato (cfr. ibidem D56, D60-69), risulta oggi perlomeno
estremamente difficoltoso,
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
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che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità,
v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, è sufficiente sottolineare che il ricorrente non è
stato in grado di comprovare le circostanze essenziali a fondamento
della sua domanda d'asilo, ovvero la sua appartenenza all'OFL,
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nonché il legame tra la sua professione o la sua mancata promozione
e la sua appartenenza etnica con le asserite persecuzioni; che, in
primis, l'insorgente si è contraddetto, asserendo da un lato di essere
solo un sostenitore della suddetta organizzazione, in quanto sarebbe
l'unica opzione possibile (cfr. verbale 1 pag. 6) e, dall'altro lato, di farne
parte, ovvero di esserne membro (cfr. verbale 2 D81-82); che, in
secondo luogo, l'insorgente si è limitato a mere supposizioni e ipotesi
circa le ragioni che avrebbero portato alla sua detenzione, in
particolare riguardo alle rimostranze che avrebbe espresso a causa
della sua mancata promozione (cfr. ricorso pag. 5); che tale
allegazione dimostra da sé e senza alcun dubbio che in realtà non vi è
nessun legame tra la professione del ricorrente o la sua mancata
promozione e le asserite persecuzioni; che, di conseguenza, in
assenza di un tale legame, le asserite persecuzioni, la cui origine è
indefinita e si basa su mere ipotesi, secondo le dichiarazioni stesse
del ricorrente, sono manifestamente inverosimili; che, d'altronde, tale è
il caso per quanto attiene alla sua appartenenza all'etnia omoro,
invocata dall'insorgente in sede di ricorso in maniera del tutto generale
e stereotipata; che, infatti, oltre a non essere verosimile l'appartenenza
del ricorrente all'OFL, egli non ha circostanziato sia in corso di
procedura che in sede di ricorso né l'esistenza, né in cosa
consisterebbero le persecuzioni di carattere generale dovute alla sua
etnia, né tantomeno l'esistenza di un qualsivoglia legame nel caso
concreto tra la sua asserita detenzione e la sua appartenenza etnica;
che, visto tutto quanto sopra, indipendentemente dalle allegazioni
ricorsuali presentate dall'insorgente in sede di ricorso, il Tribunale non
può che concludere alla palese inverosimiglianza dei motivi d'asilo del
ricorrente, senza che tra l'altro sia necessario evocare gli ulteriori e
innumerevoli elementi d'inattendibilità del suo intero racconto,
che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state
rettamente considerate inverosimili dall'UFM con riferimento all'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
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impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8
pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Etiopia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
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che, inoltre, la situazione vigente in Etiopia non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe senza alcuna persona a carico, nonché vanta una formazione
scolastica ed ha alle spalle svariati anni di esperienza professionale
nell'attività di (...); che, inoltre, il ricorrente dispone in patria di
un'importante rete sociale su cui contare, ritenuto che vi risiedono sua
madre e sua sorella, con le quali il ricorrente conviveva già prima del
suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 2-3); che, infine, l'insorgente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N [...] (per corriere interno,
in copia; allegato: copia del ricorso del 21 ottobre 2010)
- O._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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