Corte IV
D-7536/2007/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Marianne Teuscher
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 novembre 2007 / N.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7536/2007
Fatti:
A.
Il 6 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 15 e del 30 ottobre 2007), d'essere espatriato
[...] 2007 per evitare di dover deporre contro il direttore della ditta in
cui lavorava, accusato d'evasione fiscale. Siccome avrebbe saputo dei
brogli del direttore, avrebbe temuto le conseguenze di una
deposizione, ossia d'essere ucciso dal suo direttore, o da persone da
lui ingaggiate a tal fine, rispettivamente d'essere costretto dalla polizia
a rilasciare dichiarazioni contrarie alla propria volontà.
B.
Il 7 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 7 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Con decisione incidentale dell'11 dicembre 2007, il TAF ha considerato
il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole. Ha quindi respinto la
surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il
versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili
spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
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Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
Ai sensi del capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
del 16 dicembre 2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento
dell’entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
4.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei
procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
4.1 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
5.
Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, essendosi lo
stesso limitato a fornire al riguardo spiegazioni generiche e
stereotipate. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome
manifestamente inconsistenti, perché prive di dettagli significativi, le
allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente.
Quest'ultimo ha altresì dichiarato nella prima audizione di non avere
partecipato alla registrazione contabile inesatta, effettuata dal direttore
della ditta, per poi asserire il contrario nella seconda audizione. L'UFM
ha inoltre considerato che non sono necessari degli ulteriori
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chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente.
6.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per
la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, considerato
che ha consegnato il passaporto al passatore e che ha perso la carta
d'identità. Fermo restando che non avrebbe più alcuno in Georgia, non
gli sarebbe peraltro consentito, in quanto richiedente l'asilo, di
prendere contatto con la rappresentanza del suo Paese d'origine. Fa
inoltre valere che nel caso di specie si giustifica l'entrata nel merito
della sua domanda d'asilo perché i suoi motivi sono meritevoli
d'approfondimento. In Georgia la giustizia "fai da te" sarebbe molto
diffusa ed egli, per le ragioni indicate in corso di procedura di prima
istanza, rischierebbe la sua vita.
7.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
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7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8. Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha
censurato la mancata edizione del rapporto del 26 ottobre 2007
concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore, benché
l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha
preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto
medesimo e quest'ultimo è menzionato nella decisione impugnata
rispettivamente nell'indice degli atti di causa dell'autorità inferiore che
ha ricevuto (è stato peraltro nuovamente menzionato nella decisione
incidentale del TAF dell'11 dicembre 2007). In assenza di specifiche
censure di parte e del fatto che nel surriferito rapporto è in sostanza
confermata l'allegata cittadinanza del ricorrente, non v'è motivo in tale
ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF.
9.
Il TAF osserva, altresì, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha
tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi
di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 6 ottobre
2007. Le dichiarazioni secondo le quali avrebbe dovuto restituire il
passaporto al passatore e avrebbe perso la sua carta d'identità
risultano generiche e stereotipate. Non v'è, altresì, ragione di ritenere
che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per
procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti
sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Giova ancora
rilevare, per sovrabbondanza, che nulla si oppone a che un richiedente
l'asilo, contrariamente da quanto preteso dall'insorgente, prenda
contatto con le autorità statali del suo Paese d'origine anche dopo
l'inoltro della domanda d'asilo allorquando, come in casu, non fa valere
delle persecuzioni statali. Infine, se un richiedente non aveva ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di
legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la
decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare
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un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e
relativo riferimento).
10.
Questo Tribunale rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da
lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte
nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art.
6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non
v'è comunque ragione di ritenere, tanto meno sulla base d'allegazioni
imprecise, che le autorità statali georgiane non accorderebbero
all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti rispettivamente che verrebbe
forzato dalla polizia a rendere dichiarazioni contro la propria volontà
nell'ambito dell'indicata procedura che sarebbe stata promossa contro
il direttore della ditta in cui avrebbe lavorato. Peraltro, il ricorrente non
ha accennato a un motivo sussumibile all'art. 3 LAsi che avrebbe
determinato l'agire nei suoi confronti del direttore della ditta in cui
avrebbe lavorato o della polizia. Per conseguenza, l'UFM ha
rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dall'insorgente.
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio),
non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del
ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
12.
12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
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1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
12.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale in Georgia.
12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
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ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
13.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.
32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
15.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
16.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 19 dicembre 2007, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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