Corte IV
D-7539/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______ e
C._______,
Bosnia e Erzegovina,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 novembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7539/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
3 settembre 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 21 settembre 2009 e del 5 ottobre 2009,
la decisione dell'UFM del 17 novembre 2009, notificata ai richiedenti il
26 novembre 2009 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 3 dicembre 2009 (cfr. timbro del pli-
co raccomandato),
l'originale del dossier dell'UFM inoltrato al TAF il 4 dicembre 2009,
i mezzi di prova presentati dai ricorrenti il 10 dicembre 2009,
la risposta al ricorso dell'UFM del 31 dicembre 2009,
la replica inoltrata dagli insorgenti il 18 gennaio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi-
zioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere originari di D._______, nel comune di E._______
del Cantone di Tuzla (Bosnia e Erzegovina), dove avrebbero vissuto
dalla nascita sino al loro espatrio, con un breve intervallo di alcuni
mesi in Bosnia dalla fine del 2008 oppure da ottobre 2008 fino al 2009
o a gennaio 2009 (B._______), nonché di sei anni dal 1992 al 1998 in
Germania (B._______),
che gli interessati hanno affermato di essere espatriati in data
1° settembre 2009 per il timore di essere uccisi da parte di terzi, ovve-
ro da parte di F._______, sua cognata, la quale avrebbe minacciato di
morte i richiedenti e la loro famiglia; che, inoltre, temerebbero il suoce-
ro di A._______, che l'avrebbe insultato quando lo incontrava ed
avrebbe picchiato sua moglie; che, in particolare, F._______ li avrebbe
minacciati per la prima volta nel 2008, allorquando quest'ultima abitava
nella stessa abitazione dei richiedenti e della madre di A._______;
che, in seguito, ad agosto, oppure nell'estate del 2008, la madre
dell'interessato avrebbe cacciato di casa F._______, oppure la stessa
se ne sarebbe andata da sola, e la madre dell'interessato avrebbe
sporto denuncia contro di F._______; che, nel 2009, due o tre mesi
prima della data della prima audizione, sarebbe tornata ad abitare nel
loro villaggio a casa dei suoi genitori ed avrebbe ricominciato a
minacciare gli interessati, in particolare, la loro figlia; che, infine,
siccome la polizia non avrebbe mai agito adeguatamente dopo le varie
denunce sporte, i richiedenti avrebbero deciso di espatriare
(cfr. verbali d'audizione del 21 settembre 2009 pagg. 5 [A._______ e
B._______], 6 [A._______ e B._______] e 7 [A._______] nonché del
5 ottobre 2009 pagg. 5 [A._______], 9 [B._______] e 13 [A._______]),
che, nella decisione del 17 novembre 2009, l'UFM ha constatato, da
un lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del
25 giugno 2003, la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi sicuri e,
dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti
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sarebbero contraddittorie e stereotipate, di modo che non emergereb-
bero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati
a persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato di non ritenere una con-
traddizione il fatto che A._______ abbia dichiarato in sede d'audizione
che sua cognata avrebbe chiamato una volta, oppure diverse volte;
che, infatti, sebbene quest'ultima abbia chiamato solo una volta, sa-
rebbe chiaro che dietro alle altre telefonate ci sarebbe stata lei, in
quanto sarebbero stati descritti dettagli che solo lei poteva conoscere;
che, in tale ambito, non vi sarebbe nessuna contraddizione fondamen-
tale tra quanto asserito da A._______ e quanto dichiarato da sua
moglie; che, inoltre, sarebbe molto dettagliato e preciso il loro raccon-
to; che, peraltro, B._______ avrebbe già spiegato di non aver ricordato
il trasferimento a Belgrado di F._______ e l'episodio dell'aggressione a
casa loro alla presenza o meno della cognata; che, per di più, hanno
fatto valere di cercare di far venire i documenti che sarebbero in
Bosnia al fine di dimostrare la verosimiglianza del loro racconto; che,
infine, gli insorgenti hanno sostenuto che, per le ragioni esposte, il loro
allontanamento non sarebbe né ragionevolmente esigibile, né ammis-
sibile,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul-
lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua do-
manda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese pro-
cessuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe-
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
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presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecu-
zione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili
all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
25 giugno 2003, la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di per-
secuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi-
ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di
parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi-
stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso
pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto,
che, segnatamente, gli insorgenti hanno reso dichiarazioni contrad-
ditorie e stereotipate, come rettamente rilevato dall'UFM; che, infatti,
A._______ ha dichiarato che F._______ se ne sarebbe andata a
G._______ allorquando la polizia avrebbe iniziato a presentarsi a casa
loro (cfr. verbale d'audizione del 5 ottobre 2009 pag. 5 [A._______]);
che, in tale evenienza, va altrettanto rilevato che non può essere dato
seguito alla dichiarazione secondo cui le denunce sarebbero state
infruttuose, siccome le autorità in loco non avrebbero reagito alle
denunce sporte (cfr. ibidem); che, inoltre, tale dichiarazione è in palese
contraddizione con quanto certificato dalla Polizia centrale di
H._______ il 16 settembre 2009; che, di conseguenza, non v'è ragione
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per cui gli insorgenti non avrebbero potuto sporre denuncia circa i fatti
del 2009; che, ad ogni modo, è inconcepibile che i ricorrenti stessi non
avrebbero sporto denuncia se le minacce di morte avessero
effettivamente riguardato pure loro come evidenziato nella denuncia
della madre del 5 settembre 2008 e dai successivi fatti dichiarati dai
ricorrenti risalenti al 2009; che, in tale ambito non sono stati neanche
capaci di indicare la data precisa dell'ultima minaccia ricevuta; che,
infatti, B._______ ha allegato che sarrebbe stato in agosto 2009,
quando stava portando sua figlia a fare una vaccinazione, mentre suo
marito ha allegato, nella prima audizione, che tale episodio si sarebbe
svolto “più o meno il 10 agosto 2009”, per poi fornire precisamente tale
data nella seconda audizione (cfr. verbali d'audizioni del
21 settembre 2009 pagg. 5 [B._______] e 6 [B._______ e A._______]
e del 5 ottobre 2009 pagg. 5 [A._______], 8 [B._______] e 12
[A._______]); che, visto il loro espatrio avvenuto in data
1° settembre 2009 ed il fatto che dette minacce costituiscono la base
del loro racconto, vi è ragione di ritenere inverosimili le allegazioni
presentate dagli insorgenti, in quanto poco precise, in particolare, per
quanto riguarda le minacce avvenute poco prima del loro espatrio;
che, per di più, dato il carattere telefonico delle minacce, i ricorrenti a
rigor di logica, avrebbero potuto anche prendere il provvedimento di
cambiare il numero telefonico; che, in tale contesto, non soccorrono i
mezzi di prova, sebbene apportati in originale, considerata la loro
incongruenza con il racconto, peraltro inverosimile, degli insorgenti,
come rettamente rilevato anche dall'UFM; che, oltre a ciò, non risulta
logico che soltanto gli insorgenti medesimi siano espatriati ed abbiano
lasciato la madre e la sorella di A._______ in patria, nonostante siano
stati toccati pure loro dalle minacce della cognata dell'autore del
gravame; che, in tale ambito, non soccorre l'allegazione secondo cui
non avrebbero avuto il denaro per espatriare anche loro, vista la vasta
parentela in loco (cfr. sotto) che avrebbe potuto aiutarli a raccimolare il
denaro necessario per l'espatrio; che, infine, circa il padre della
ricorrente, va rilevato che la medesima ha affermato di non aver più
alcun contatto con quest'ultimo e di essere stata picchiata per l'ultima
volta prima di essersi sposata, ovvero prima del 29 febbraio 2008,
mentre A._______ ha affermato di essere soltanto stato insultato da
quest'ultimo il giorno dopo il matrimonio e non ha allegato dei fatti
posteriori a tale evento (cfr. verbali d'audizioni del 21 settembre 2009
pag. 2 e del 5 ottobre 2009 pagg. 9 [B._______], 10 [B._______], 13
[A._______] e 14 [A._______]),
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che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Bosnia
e Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Bosnia e Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della po-
polazione nella totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti sono ancora giovani, hanno una formazione pro-
fessionale quale tecnico per la pianificazione del traffico (A._______) e
nel settore alberghiero (B._______); che, inoltre, A._______ ha
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un'esperienza professionale quale operaio edile e camionista; che,
infine, gli insorgenti dispongono in patria di un'importante rete sociale,
tra cui la madre, un fratello, una sorella, il nonno sia paterno che
materno e numerosi zii di A._______, oltre ai genitori, ad un fratello, ai
nonni materni e a numerosi zii di B._______,
che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, po-
tranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
La presente sentenza è indirizzata:
- ai ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per
corriere interno; in copia)
- alla I._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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