Corte IV
D-7540/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
B._______,
Georgia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 novembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7540/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
7 luglio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso agli interessati e mediante il quale
li ha resi attenti circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 16 luglio 2009 e del 29 ottobre 2009,
la decisione dell'UFM del 25 novembre 2009, notificata agli interessati
il giorno seguente (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 3 dicembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
9 dicembre 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere d'origine georgiana, con ultimo domicilio a
C._______ (Georgia),
che il marito ha affermato di aver lasciato la Georgia, la prima volta nel
maggio del 2006, assieme a suo fratello, per recarsi in Germania dove
avrebbe depositato una prima domanda d'asilo, a seguito dei problemi
avuti con due ufficiali, da parte dei quali essi avrebbero subito delle
minacce e sarebbero stati altresì picchiati, per averli denunciati e per
essersi rifiutati di cambiare la loro versione; che, infatti, l'interessato e
suo fratello – incoporati nelle forze armate – avrebbero sorpreso, nel
maggio o giugno 2006 in occasione di un turno di guardia, questi due
ufficiali in fuga per aver sottratto della merce e, avendoli riconosciuti, li
avrebbero denunciati ai loro superiori; che, una volta rientrato in
Georgia nel settembre 2007, senza aspettare l'esito della domanda
d'asilo in Germania, l'interessato avrebbe incontrato casualmente uno
degli ufficiali in questione, il quale – unitamente ad un'altra persona –
l'avrebbe minacciato nuovamente e, in un'occasione, si sarebbe recato
a casa dell'interessato, per minacciare lui e sua moglie e per
picchiarlo; che, di conseguenza, per il timore di subire ulteriori
rappresaglie nei suoi confronti e della moglie, gli interessati avrebbero
lasciato il 1° luglio 2009 di nuovo la Georgia,
che, da C._______ rispettivamente da D.______, gli interessati
avrebbero raggiunto in auto legalmente – muniti di passaporto –
E._______ (Turchia), attraversando un controllo doganale posto a
F._______ (Turchia), e poi in bus, G._______ (Turchia); che, da
G._______, sarebbero ripartiti nascosti in tir fino a H._______ (Italia);
che, dopo essersi fermati una notte rispettivamente alcuni giorni a
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I._______, avrebbero proseguito in treno verso J._______ (Italia) e,
all'ultima fermata a K._______ (Italia), sarebbero scesi dal treno e
avrebbero raggiunto la Svizzera a piedi il 7 luglio 2009 senza
documenti e senza controlli,
che gli interessati non hanno esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 25 novembre 2009, l'UFM ha considerato, da
un lato, che i richiedenti non hanno consegnato alle autorità
competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio
valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, gli insorgenti contestano la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel loro caso delle giustificazioni quanto
alla mancata presentazione dei loro documenti d'identità; che essi
ribadiscono e confermano di aver buttato il passaporto in Turchia; che,
a tal proposito, sostengono che le contraddizioni tra "lasciare" e
"buttare" rilevate dall'UFM, sarebbero già state spiegate, in quanto si
tratterebbe solo di una questione di termini, i quali sarebbero
equivalenti; che i ricorrenti fanno valere che – seppur avrebbero dei
cugini in Patria – non potrebbero rivolgersi a loro per recuperare la
carta d'identità del marito nascosta a casa loro, in quanto si
tratterebbe di parenti lontani e non si fiderebbero più di nessuno, dopo
quello che sarebbe loro successo; che, per quanto attiene alla moglie,
essi sostengono che il fatto che essa non si ricordi quando il suo
passaporto sarebbe stato rilasciato, non costituisce una
contraddizione e non vuol dire che essi abbiano ingannato le autorità
quanto ai loro passaporti; che, inoltre, gli insorgenti fanno valere che
l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della loro domanda d'asilo, in
quanto occorrerebbero ulteriori approfondimenti in relazione allo
statuto di rifugiato o in relazione all'esecuzione dell'allontanamento;
che, infatti, le loro dichiarazioni sarebbero consistenti e dettagliate e
non contraddittorie come ritenuto dall'UFM,
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che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione; che hanno, altresì,
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, gli insorgenti non hanno esibito alcun
documento che adempia i citati criteri,
che i ricorrenti hanno dichiarato di aver viaggiato dalla Turchia, che
avrebbero raggiunto legalmente con i loro passaporti, fino in Svizzera,
passando per l'Italia, nascosti in tir, poi in treno e infine varcando la
frontiera svizzera a piedi, senza documenti e senza subire controlli
(cfr. verbale d'audizione del 16 luglio 2009 del ricorrente pagg. 11-12 e
della ricorrente pagg. 8-10); che, innazitutto, non è plausibile che essi
non siano stati sottoposti ad alcun controllo per raggiungere l'Italia e
poi la Svizzera, considerato che, da un lato, un camion – in ragione
della merce che può trasportare – è di base sempre sottoposto a
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controlli doganali così come, dall'altro lato, il passaggio a piedi, di cui
tra l'altro essi non hanno fornito alcun dettaglio e ritenuto che varcare
il confine Schengen senza subire controlli costituisce al momento
attuale un'impresa pressoché impossibile,
che, inoltre, i ricorrenti non hanno saputo fornire dichiarazioni lineari
sui dettagli di questo viaggio, di modo che le stesse – come ritenuto
dall'UFM – risultano stereotipate; che, a titolo d'esempio, il ricorrente si
è contraddetto sul tempo che si sarebbero fermati a Istanbul, nonché
sui giorni di permanenza a H._______; che, prima, avrebbe indicato
che da G._______ è partito il giorno dopo il suo arrivo (cfr. verbale
d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pag. 11) e
successivamente che è partito il giorno stesso (cfr. verbale d'audizione
del ricorrente del 29 ottobre 2009 D130 pag. 15); che, secondo le sue
prime dichiarazioni, essi sono rimasti a H._______ tre giorni (cfr.
verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pag. 11) mentre
che – in occasione della seconda audizione – ha affermato che si sono
fermati in tale città solo un giorno e mezzo due circa (cfr. verbale
d'audizione del ricorrente del 29 ottobre 2009 D129 pag. 15); che, dal
canto suo, la moglie si è contraddetta sul fatto che sarebbe partita,
assieme al marito, da C._______ (cfr. verbale d'audizione della
ricorrente del 16 luglio 2009 pag. 8), oppure sarebbe partita da
D._______, dove avrebbe vissuto presso i suoi genitori fino all'espatrio
(cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 29 ottobre 2009 D55-59
pag. 7); che, a tal proposito, il ricorrente medesimo ha menzionato di
essere passato a prendere la moglie a D._______, solo nel corso della
seconda audizione (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del
29 ottobre 2009 D128 pag. 14), tralasciando completamente questo
aspetto precedentemente (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del
16 luglio 2009 pagg. 11-12),
che, pertanto, gli insorgenti non possono aver viaggiato nelle
circostanze descritte,
che, inoltre, nelle circostanze sopradescritte, non soccorre gli
insorgenti l'affermazione secondo cui non sarebbero in possesso del
loro passaporto, in quanto l'avrebbero abbandonato in Turchia,
indipendentemente dalla questione a sapere se l'abbiano "lasciato"
oppure "buttato"; che, infatti, tale giusticazione è in palese contrasto
con il semplice fatto che, a fronte delle circostanze sopradescritte, essi
dovevano essere per forza di cose in possesso dei loro documenti
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d'identità; che, infine, anche le giustificazioni rese a sostegno
dell'asserzione secondo cui le loro carte d'identità si troverebbero in
Patria ed essi sarebbero nell'impossibilità di farsele inviare costituisce
una semplice e stereotipata allegazione di parte, ritenuto che - oltre a
quanto evidenziato dall'UFM nella decisione impugnata - sono
trascorsi quasi quattro mesi dall'inoltro della loro domanda d'asilo; che
essi non hanno quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero
potuto avere esito favorevole per l'invio del loro documento, ciò che
costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti,
considerato che, di regola, chi è già in possesso di un suo documento
d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per
procurarsene di nuovi o di complementari,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
dei ricorrenti circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che gli insorgenti hanno dissimulato i loro documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che i ricorrenti devono quindi sopportare le conseguenze della
mancata consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore degli
insorgenti non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato dei richiedenti,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
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che gli insorgenti sarebbero espatriati perché temerrebbero per la loro
vita, a seguito delle minacce che avrebbero subito da uno dei due
ufficiali che il ricorrente avrebbe denunciato per dei fatti avvenuti nel
2006,
che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente – come rettamente rilevato dall'UFM – i ricorrenti
hanno reso dichiarazioni contraddittorie, nonché inattendibili su punti
essenziali del loro racconto; che, in particolare, il marito – che è il
protagonista principale della vicenda addotta a sostegno della loro
domanda d'asilo – si è contraddetto sulla data degli avvenimenti più
importanti; che, per quanto attiene alla data in cui avrebbe avuto il
primo incontro con uno dei due ufficiali, a seguito del quale, sarebbe
stato minacciato, egli ha dapprima dichiarato che fosse il
1° giugno 2009 (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del
16 luglio 2009 pagg. 10), mentre che poi ha affermato che fosse
successo all'inizio di luglio 2009 (cfr. verbale del del ricorrente del
29 ottobre 2009 D110 pag. 13); che, invitato ad esprimersi su tale
discrepanza – in contrasto altresì con la data in cui avrebbe affermato
essere espatriato (cfr. ibidem D120-123 pag.14) – egli ha reso una
risposta senza alcun senso circa il fatto che per l'inizio del mese si
intende il primo o il quattro (cfr. ibidem D137 pag. 15), per poi
confermare la sua prima versione (cfr. ibidem D138 pag. 16); che,
inoltre il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie anche
sull'avvenimento, in cui l'ufficiale in questione – accompagnato da
un'altra persona – si sarebbe recato a casa loro per minacciare lui e
sua moglie, presente in quel momento e, a seguito del quale,
avrebbero deciso di espatriare; che, infatti egli ha dichiarato che tale
visita è avvenuta il 14 o 15 maggio 2009 (cfr. verbale d'audizione del
ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 10), per poi dichiarare invece che si
è svolta verso la metà di luglio 2009 (cfr. verbale d'audizione del
ricorrente del 29 ottobre 2009 D112 pag. 13); che, posto di fronte a
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tale contraddizione, egli ha dichiarato che tutti gli avvenimenti si
sarebbero svolti nel mese di giugno 2009 (cfr. ibidem D140 pag. 16);
che, in aggiunta, solo questa ultima versione dei fatti – verosimilmente
modificata ad arte e nemmeno sufficientemente precisa – si allinea
finalmente a quanto dichiarato dalla moglie, secondo cui il suddetto
incontro sarebbe avvenuto in giugno, ovvero il 15 o 16 giugno 2009
(cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 10 e
del 29 ottobre 2009 D37 pag. 6),
che, d'altronde, se da un lato le allegazioni dei ricorrenti si basano su
fatti di cui sarebbero stati vittima nel 2009, dall'altro, tali avvenimenti
sono legati ad una vicenda che risale ben al maggio 2006 (cfr. verbale
d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 7-8); che, di
conseguenza, non esiste tra tali fatti alcun legame temporale; che,
d'altronde, indipendemente dall'approfondimento circa la
verosimiglianza o meno dei fatti del 2006, risulta evidendete che non
esiste nemmeno un legame di causalità tra i suddetti eventi, ritenuto
che, da un lato, il ricorrente è rientrato in Patria nel 2007 di sua propria
volontà, volendo in particolare vedere e sistemare la situazione
(cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 9-10 e
del 29 ottobre 2009 D96 pag. 12), e dall'altro, il suo rientro si è
dimostrato senza conseguenze o problemi, fino ai fatti che lui e la
moglie asseriscono risalenti al 2009 (cfr. verbale del ricorrente del
29 ottobre 2009 D110 pag. 13); che, infatti, egli ha dichiarato che al
suo rientro non è successo nulla di rilevante, ha continuato la sua
attività di istruttore (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio
2009 pagg. 9-10) e, alla domanda come fosse finita la vicenda del
2006, ha risposto di aver continuato la sua vita (cfr. verbale
d'audizione del ricorrente del 29 ottobre 2009 D106 pag. 12),
che, visto quanto sopra, v'è ragione di concludere alla palese
inverosimiglianza dei motivi asilo addotti dai ricorrenti, senza che sia
necessario evocare ulteriori elementi inattendili e contraddittori del
racconto reso,
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti non
possano ottenere dalle competenti autorità in Patria, se
opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti,
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che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dai
ricorrenti,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato degli
insorgenti medesimi,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
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salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo
l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea
(UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale degli insorgenti, essi sono
giovani ed hanno una formazione scolastica superiore nonché
professionale; che, da un lato, la moglie – sebbene ha dichiarato di
non aver mai lavorato – è un'insegnante di scuola primaria e gode di
conoscenze nella lingua russa e tedesca (cfr. verbale d'audizione della
ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 2-3), mentre che, dall'altro, il marito
ha conseguito una laurea in storia e giurisprudenza, dopodiché, è
entrato nelle forze armate come caporale (cfr. verbale d'audizione del
ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 2-3); che, inoltre, in Patria essi
dispongono di un'importante rete familiare e sociale a cui appoggiarsi,
ritenuto che vivono ancora in loco lo zio materno e i cugini del
ricorrente, così come i genitori, i nonni materni, la sorella e uno zio
della ricorrente, nonché gli amici e conoscenti degli insorgenti che
sicuramente essi hanno, avendo vissuto sostanzialmente fin dalla
nascita nel loro Paese d'origine,
che, infine, essi sono in buona salute e non hanno, altresì, preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA
2003 n. 24),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
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i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (per corriere; in copia; n. di rif. N [...];
allegato: incarto UFM)
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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