Corte IV
D-7559/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,alias
B._______, e
C._______, e
D._______,
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 novembre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7559/2008
Fatti:
A.
Il 30 ottobre 2008, l'interessato, assieme alla moglie e alla figlia,
originari di E._______ (Mongolia) hanno presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Hanno inizialmente dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo ([...]) di essere espatriati per timore che
l'interessato venga arrestato e imprigionato dalle autorità mongole,
così come pure la moglie dell'interessato la quale si sarebbe fatta sua
garante. A seguito della morte della figlia quindicenne, deceduta il 10
gennaio 2008, per un aborto spontaneo originato da una caduta a
cavallo, l'interessato e sua moglie sono venuti a conoscenza,
nell'aprile 2008, che il loro datore di lavoro aveva abusato di questa
loro figlia. L'interessato avrebbe allora chiesto spiegazioni al datore di
lavoro, accusandolo di aver commesso tale abuso. A seguito di tale
accusa, che il datore di lavoro avrebbe negato integralmente, nel
maggio 2008 l'interessato sarebbe stato picchiato da quattro uomini
mandatati dal suo datore di lavoro e successivamente, in data 1° luglio
2008, sarebbe stato convocato e arrestato dalla F._______. Il suo
datore di lavoro lo avrebbe denunciato e accusato di avergli rubato
una decina di cavalli. L'interessato sarebbe poi stato rilasciato il 12
luglio 2008 grazie all'intervento della moglie, che si sarebbe fatta
garante per lui. La moglie dell'interessato a suo tempo sarebbe stata
anch'essa oggetto di abusi da parte del medesimo datore di lavoro. La
notte stessa della liberazione, l'interessato, la moglie e la figlia minore
sarebbero espatriati raggiungendo dapprima G._______, da dove
nell'ottobre 2008 avrebbero viaggiato in treno fino a Mosca, per poi
partire in furgone con il passatore fino ad arrivare illegalmente in
Svizzera.
B.
Il 25 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato e della sua famiglia e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Mongolia, da eseguirsi il giorno dopo il
passaggio in giudicato della suddetta decisione, siccome
ragionevolmente esigibile e possibile.
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C.
Il 26 novembre 2008, l'interessato per sé e in veste di rappresentante
di sua moglie e di sua figlia, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 1° dicembre 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i
motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la
domanda d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un siffatto
anticipo, di fr. 600.--, entro l'11 dicembre 2008, con comminatoria
d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del
termine.
E.
Il 4 dicembre 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente versato
l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri.
Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni
in materia d'asilo presentate dai ricorrenti, in quanto si fondano su
dichiarazioni incoerenti e superficiali. In particolare, il marito non
sarebbe stato in grado di indicare il valore dei cavalli del cui furto
sarebbe stato accusato e arrestato, malgrado egli si sarebbe occupato
di tali mandrie sin dall'adolescenza. Il ricorrente non avrebbe inoltre
saputo indicare il valore della statua che entrambi pretenderebbero
aver barattato per finanziare il loro viaggio d'espatrio, sebbene il
richiedente avrebbe tentato di venderla. Altrettanto inverosimile appare
inoltre che lo Stato mongolo non si sarebbe attivato per assicurare alla
giustizia il responsabile della morte della figlia minorenne del
ricorrente, a causa di una emoraggia rettamente constatata. Dal canto
loro, i ricorrenti, in relazione al presunto abuso nei confronti della
figlia, alla violenza proferita alla moglie e al marito nonché al di lui
arresto non si sarebbero nemmeno rivolti alle autorità mongole per
chiedere protezione, bensì al loro antagonista affinché notificasse
l'aggressione subita da parte del richiedente. Inoltre, la moglie non
avrebbe fatto menzione durante l'audizione sulle generalità, dinnanzi
ad un team femminile, delle violenze che pretenderebbe aver subito,
senza alcuna spiegazione plausibile. Per di più, appaiono alquanto
nebulose le circostanze della liberazione del richiedente raccontate
dalla moglie, secondo cui per farlo scarcerare le sarebbe stato
sufficiente presentarsi alla F._______, lasciare in deposito la sua carta
d'identità e firmare l'impegno che il marito non avrebbe lasciato il
domicilio. Illogico nonché incomprensibile risulta infine che, nel mentre
di tale operazione di scarcerazione, la richiedente avrebbe lasciato - a
seconda delle versioni - la figlia più piccola al loro antagonista o alla di
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lui moglie. Per conseguenza, dagli atti non risulterebbero indizi che
potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi.
5.
Nel gravame, i ricorrenti hanno sostanzialmente rinviato alle loro
dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni, sottolineando - al
contrario di quanto ritenuto dall'autorità inferiore - di aver reso un
racconto dettagliato, spontaneo e ricco di indicazioni importanti, ciò
che sarebbe stato anche evidenziato dalla rappresentante dell'opera
assistenziale H._______. Gli insorgenti hanno altresì giustificato che il
marito non sarebbe a conoscenza del valore dei cavalli che avrebbe
rubato, in quanto sarebbe totalmente estraneo a tale furto, e d'altro
canto che non vi sarebbe stata nessuna inchiesta sulla morte della
figlia, in quanto si sarebbe trattato di un incidente. A dire dei ricorrenti,
pertanto, la decisione di non entrata nel merito dell'UFM non sarebbe
giustificata e rettamente motivata. Inoltre, gli insorgenti contestano che
vi siano i presupposti per l'esecuzione del loro allontanamento verso la
Mongolia, ritenuto che tale rinvio sarebbe per loro fatale, in quanto il
richiedente sarebbe nuovamente arrestato.
6.
6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18).
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7.
7.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2 Nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene
alla loro situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza
di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, gli insorgenti non
hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo
si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed
all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che - dalle dichiarazioni dei
ricorrenti - é emerso che sarebbero venuti a conoscenza del presunto
abuso nei confronti della figlia da parte del loro datore di lavoro da un
uomo ubriaco ([...]), ciò che rende del tutto vacillante la vicenda
raccontata dai ricorrenti sin dall'inizio, ovvero sino dalla circostanza
che essi pretenderebbero essere la causa prima del loro espatrio. In
merito, si sottolinea peraltro che proprio i ricorrenti hanno per primi
messo in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni di tale uomo ([...]) ed
evidenziato che l'uomo – chiamato a testimoniare – avrebbe dichiarato
non sapere neanche cosa aveva fatto o detto quel giorno ([...]). V'é
dunque ragione di ritenere che la dichiarazione di quest'uomo non può
che essere inattendibile e di conseguenza non può che essere ritenuta
inverosimile tutta la vicenda che ruota attorno a tale fatto. Inoltre,
codesto Tribunale osserva che - secondo le dichiarazioni dei ricorrenti
- essi sarebbero fuggiti dal loro paese nel luglio 2008 dopo la
liberazione dell'insorgente, mentre che già nell'aprile 2008 essi
sarebbero venuti a conoscenza degli abusi proferiti nei confronti della
figlia nonché avrebbero denunciato tali fatti al presunto responsabile e,
già nel maggio 2008, il ricorrente sarebbe stato oggetto dell'asserita
aggressione da parte di alcune persone mandatate proprio dal suo
datore di lavoro ([...]). Mal si comprende come i ricorrenti avrebbero
potuto attendere svariati mesi prima di fuggire, e addirittura rimanere
alle dipendenze del loro datore di lavoro, giustificando tale
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comportamento per mancanza di soldi o a causa delle loro condizioni
([...]), ragion per cui codesto Tribunale ribadisce l'inverosimiglianza del
racconto reso dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo.
Inoltre, il TAF rileva che non soccorre ai ricorrenti la generica
osservazione circa l'eventualità di persecuzione - in caso di rientro in
Patria - da parte delle autorità mongole per le accuse che sarebbero
state avanzate nei confronti del ricorrente da parte del loro datore di
lavoro, in quanto quest'ultimo sarebbe ricco e conoscerebbe i
funzionari di F._______ e il capo della provincia. Infatti, non si
comprende come la moglie - da sola - avrebbe potuto permettere la
liberazione del marito, depositando semplicemente la sua carta di
identità e sottoscrivendo l'impegno a non lasciare il domicilio da parte
del marito, ciò che risulta ancor più inverosimile, se si considera altresì
che - a dire dei ricorrenti - il marito rischierebbe addirittura una pena di
ben 10 anni di carcere ([...]). In tale contesto - considerata altresì
l'evocata inverosimiglianza delle allegazioni dei ricorrenti - codesto
Tribunale può concludere che non v'è ragione di ritenere che il
ricorrente e la sua famiglia non possano ricevere in patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro
l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi,
rispettivamente non possano beneficiare di un equo processo in
relazione ad eventuali accuse mosse nei confronti del ricorrente per
ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi
enumerati all'art. 3 LAsi, contrariamente a quanto essi pretendono far
valere con mere affermazioni non corroborate da nessun mezzo di
prova ([...]). Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda d'asilo, considerato che non sussistono indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
8.
8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dei ricorrenti in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
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Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. I
ricorrenti sono giovani e – seppur si presume godano entrambi di una
minima formazione scolastica come é il caso per il marito ([...]) – essi
hanno appreso e svolto sin dalla loro adolescenza la professione di
pastori ([...]). Prima di espatriare dalla Mongolia, secondo quanto é
emerso dalle dichiarazioni dei ricorrenti, essi sarebbero fuggiti da
E._______ e avrebbero raggiunto G._______ il 15 luglio 2008, dove
sarebbero rimasti fino al 23 ottobre 2008, giorno dell'espatrio. In
questo periodo, di ben oltre 2 mesi, i ricorrenti avrebbero vissuto
inizialmente nei sotterranei della città e, in seguito all'incontro del 20
settembre 2008 di un amico del ricorrente, sarebbero stati ospitati da
quest'ultimo, il quale li avrebbe aiutati ad organizzare l'espatrio ([...]).
Ad G._______, ricorrente sarebbe anche riuscito a trovare dei lavoretti
al mercato di I._______ ([...]). Alla luce di tali circostanze, non
soccorre nemmeno ai ricorrenti l'allegazione secondo cui essi
sarebbero dovuti espatriare in quanto il loro amico non avrebbe potuto
trovare un lavoro al ricorrente ([...]). Infatti, al contrario, il TAF ritiene
che i ricorrenti dispongono di una rete sociale ad G._______ - a cui
essi potrebbero rivolgersi in caso di rientro in Patria, segnatamente
all'amico del ricorrente - e quindi hanno concrete possibilità di
reinserimento sociale e professionale nel loro Paese d'origine. Infine,
si osserva che - quanto al soggiorno ad G._______ - i ricorrenti dal
canto loro non hanno manifestato problemi di sorta, preoccupazioni di
carattere personale o altro, segnatamente riguardo ad eventuali
problemi di spostamento o misure di protezione durante il periodo in
cui hanno vissuto ad G._______, ragion per cui non v'é motivo di
ritenere che i ricorrenti non possano ritornare nel loro Paese d'origine,
segnatamente a E._______ o a G._______. I ricorrenti non hanno,
altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
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in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato reinserimento sociale
nel loro Paese d'origine.
8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I
ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
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spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dai ricorrenti, il 4 dicembre
2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 600.-. versato il 4
dicembre 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...])
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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