Corte IV
D-7561/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 novembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7561/2009
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
18 agosto 1988 in Svizzera,
la decisione del 22 settembre 1989 dell'allora Delegato ai rifugiati
(DAR, attualmente UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed
ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera,
la decisione di non entrata nel merito del 13 dicembre 1989 del
Dipartimento federale di giustizia e polizia, Servizio dei ricorsi, in
merito al ricorso inoltrato dall'interessato,
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha
presentato in data 1° luglio 2009,
i verbali d'audizione del 10 luglio 2009 e del 23 settembre 2009,
la decisione dell'UFM del 27 novembre 2009, notificata all'interessato
il 30 novembre 2009 (cfr. gravame),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 4 dicembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
9 dicembre 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato –
cittadino turco, di religione musulmana e di professione cameriere
nonché divorziato dal 21 novembre 2008 – ha dichiarato di essere
nato a B._______ (Turchia), di aver vissuto dal 1996 al 2005 ad
C._______ (periferia di D._______, Turchia) ed in seguito, e fino
all'espatrio, presso degli amici,
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera nel 1990, dopo la
conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo, e di essere
ritornato in Turchia, dove avrebbe prestato il servizio militare,
che, prima di presentare la seconda domanda d'asilo in Svizzera, egli
si sarebbe trattenuto nel nostro Paese – munito di un passaporto
regolare ed un visto Schengen – dall'8 al 20 marzo 2009 per assistere
ad un matrimonio,
che l'insorgente ha affermato di avere lasciato il proprio Paese
d'origine in seguito a problemi insorti con due suoi cognati dopo il suo
rientro in patria dalla Svizzera, il 20 marzo 2009; che, i fratelli della ex-
moglie, i quali non avrebbero accettato il divorzio avvenuto nel
novembre 2008, si sarebbero recati a casa del fratello dell'insorgente
e, a due riprese, al posto di lavoro del ricorrente, chiedendo di lui e
facendo delle minacce, dopodiché il datore di lavoro – stanco di tali
disturbi – lo avrebbe licenziato,
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che il ricorrente avrebbe lasciato il proprio Paese d'origine in data
27 giugno 2009, imbarcandosi su una nave – della quale ignorerebbe il
nome – la quale sarebbe arrivata dopo tre giorni ad E._______ (Italia),
dove l'interessato avrebbe preso il treno per F._______; che, arrivato a
F._______, egli avrebbe incontrato un cittadino italiano, il quale lo
avrebbe portato in auto, e per l'importo di EUR 1'000.-, alla stazione di
G._______,
che, nella decisione del 27 novembre 2009, l'UFM ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la
sua esecuzione verso la Turchia siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere che l'UFM avrebbe dovuto
entrare nel merito della sua domanda d'asilo, tenuto conto che la sua
prima domanda risalirebbe ad oltre vent'anni fa e che, inoltre, i motivi
che lo avrebbero indotto a presentare un'ulteriore domanda d'asilo
sarebbero diversi da quelli presentati nel corso della prima procedura,
che, il ricorrente ha, inoltre, respinto la censura d'inverosimiglianza del
proprio racconto, allegando di non avere cambiato versione del suo
racconto nel corso dell'audizione federale, di non essersi rivolto alle
autorità statali per certezza che quest'ultime non sarebbero state in
grado di proteggerlo e sottolineando, a sostegno della verosimiglianza
delle proprie allegazioni, di avere avuto occasione di chiedere
protezione alla Svizzera già nell'ambito del suo soggiorno nel marzo
2009, ma di non averlo fatto, perché non ancora al corrente delle
minacce da parte dei cognati,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con
la crescita in giudicato della decisione di non entrata nel merito del
Dipartimento federale di giustizia e polizia, Servizio dei ricorsi, del
13 dicembre 1989,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il ricorrente non è stato in grado di riportare in
modo attendibile le presunte minacce e persecuzioni subite da parte
dei propri cognati,
che, a titolo d'esempio, il ricorrente ha affermato di non avere mai
subito personalmente delle minacce, ma di esserne venuto a
conoscenza solamente tramite il fratello ed il datore di lavoro (cfr.
verbale d'audizione del 23 settembre 2009 pag. 9 D/71 e D/72),
che pare incomprensibile la decisione del ricorrente di espatriare e
lasciare il proprio Paese d'origine – dove risiederebbe ancora la figlia –
invece di cercare lavoro altrove, ritenuto che i cognati risiederebbero
nella regione di H._______ e, quindi, a pressoché 700 chilometri da
I._______,
che, per di più, le affermazioni del ricorrente, secondo cui non avrebbe
avuto modo di interpellare né l'ex-moglie, né i cognati in merito al loro
comportamento per paura di affrontarli (cfr. verbale d'audizione del 23
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settembre 2009 pag. 8 D/54, a D/61, pag. 9 D/69) risultano
incomprensibili e palesemente inverosimili,
che non giova all'insorgente la generica e vaga allegazione, secondo
cui la famiglia dell'ex-moglie sarebbe tradizionalista e, quindi, non
avrebbe potuto accettare un divorzio (cfr. verbale d'audizione del 23
settembre 2009 pag. 8 D/62), tra l'altro avvenuto ben sei mesi prima
delle presunte minacce (cfr. ibidem D/63),
che, inoltre, codesto Tribunale osserva che la mancata denuncia da
parte del ricorrente presso le autorità statali o perlomeno un tentativo
in questa direzione delle presunte minacce nei suoi confronti (cfr.
verbale d'audizione del 23 settembre 2009 pag. 9 D/73 e pag. 10 D/75)
non depone a favore della verosimiglianza del racconto,
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente considerato
come inverosimile il racconto del ricorrente,
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e,
in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a
giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno
determinante per la concessione della protezione provvisoria,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo,
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
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art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è esigibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione
vigente in Turchia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e
gode di una formazione scolastica (scuole elementari e due anni di
scuole medie; cfr. verbale d'audizione del 10 luglio 2009 pag. 3 D/8)
nonché di esperienza professionale come cameriere (cfr. verbale
d'audizione del 10 luglio 2009 pag. 3 D/8); che, inoltre, in Patria può
beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che due sorelle ed
un fratello, nonché numerosi nipoti e la figlia, si trovano ancora in loco
(cfr. verbali d'audizione del 10 luglio 2009 pag. 3 D/12 e del 23
settembre 2009 pag. 4 D/16 e D/22 e 23),
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che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; allegato: dossier UFM n. di rif.
N [...])
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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