B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7564/2015
Sen t en z a d e l 2 1 g i u gno 2 01 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Somalia,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero (SOS),
agendo in nome di
B._______, nata il (…),
C._______, nato il (…) e
D._______, nato il (…),
Somalia,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'en-
trata; decisione della SEM del 22 ottobre 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che A._______, cittadino somalo, ha presentato in Sviz-
zera il 16 novembre 2008,
la sentenza D-5325/2009 del 2 novembre 2011 con la quale il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso di
A._______ interposto contro la decisione dell’Ufficio federale della migra-
zione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) del 23 lu-
glio 2009 che respingeva la sua domanda d'asilo ammettendolo tuttavia
provvisoriamente,
lo scritto del 28 settembre 2012 con il quale il rappresentante legale di
E._______, sorella di A._______, ha depositato all’attenzione dell’UFM
una domanda d'asilo in suo nome e dei propri figli come pure in nome dei
figli di A._______, qui ricorrenti,
il timore esposto da E._______, residente in maniera irregolare in Etiopia
con i di lei figli ed i nipoti dal 15 maggio 2012, di essere deportata in So-
malia dove rischierebbe la vita,
i certificati di nascita dei richiedenti,
lo scritto del 21 novembre 2013 con il quale il rappresentante legale ha in-
formato l'UFM del decesso della sua mandante E._______, uccisa, a suo
dire, per mano di Al-Shabaab ed ha espresso l'intenzione di mantenere la
domanda d'asilo dei figli della mandante e dei nipoti,
lo scritto del 30 gennaio 2015 con il quale A._______ ha sollecitato una
decisione da parte della SEM circa la sua famiglia e i nipoti,
lo scritto dell'8 maggio 2015 con il quale la SEM ha richiesto al rappresen-
tante una procura attuale per la rappresentanza di A._______, il quale sem-
brerebbe agire in nome dei suoi tre figli minorenni, ed ha invitato il rappre-
sentante ad indicare la residenza attuale dei richiedenti come pure i loro
dati di contatto,
lo scritto del 26 maggio 2015 con il quale il rappresentante si è giustificato
con una procura attuale ed ha informato la SEM che i tre figli minorenni si
troverebbero ormai a Nairobi in Kenya ed ha fornito il loro indirizzo e nu-
mero di telefono,
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lo scritto del 5 giugno 2015 con il quale la SEM ha, in primo luogo, indicato
che nella presente procedura l'audizione dei figli è stata sostituita da una
procedura scritta poiché trattasi di minorenni ed ha, di conseguenza, invi-
tato il rappresentante a rispondere ad un formulario di domande puntuali
circa la situazione dei suoi mandanti ed, in secondo luogo, accordato la
possibilità di prendere posizione in merito ad un eventuale rigetto della do-
manda d'asilo e dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera,
lo scritto del 14 agosto 2015 con il quale il rappresentante ha presentato le
risposte al questionario da parte del suo mandante indicando, circa i motivi
d'asilo dei figli, che a Nairobi vivrebbe la loro madre la quale tuttavia non
sarebbe in grado di occuparsi di loro,
lo scritto del 20 agosto 2015 con il quale la SEM ha invitato nuovamente il
rappresentante a rispondere in maniera esauriente alle domande poste nel
formulario del 5 giugno 2015,
lo scritto del 7 ottobre 2015 con il quale il rappresentante, in ossequio allo
scritto succitato, ha indicato che i figli minorenni del mandante risiedereb-
bero presso dei conoscenti in Kenya e che la loro madre lavorerebbe come
domestica per dei vicini e che i conoscenti non potrebbero più occuparsi di
loro,
la decisione del 22 ottobre 2015, notificata il 24 ottobre 2015 (cfr. risultanze
processuali), con la quale la SEM non ha autorizzato l'entrata dei figli di
A._______ in Svizzera ed ha respinto la loro domanda d'asilo dall'estero,
in quanto i motivi d'asilo fatti valere non sarebbero suscettibili di giustificare
il rilascio di un'autorizzazione d'entrata e pertanto non ha esaminato la
sussistenza di relazioni strette con la Svizzera,
il ricorso del 23 novembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 25 novembre 2015) con il quale A._______, agendo in nome dei
figli minorenni, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della
decisione impugnata, l'autorizzazione d’entrata per i suoi figli e l'esenzione
dal versamento dell'anticipo spese; le allegazioni ricorsuali con le quali l'in-
sorgente ha indicato che la situazione dei figli avrebbe meritato un maggior
approfondimento essendo la domanda d'asilo dall'estero rimasta pendente
per oltre tre anni e gli stessi si troverebbero da soli in Kenya ed affidati a
conoscenti con il rischio di essere rinviati in Somalia e pertanto esposti ad
una minaccia imminente giusta l'art. 3 LAsi,
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ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei consi-
derandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5 e 52
PA,
che l'interessato, agendo in nome dei suoi figli minorenni, avendo parteci-
pato alla procedura dinanzi all’autorità inferiore, essendo particolarmente
toccato dalla decisione impugnata ed avendo un interesse degno di prote-
zione all’annullamento o alla modificazione della stessa, è legittimato a ri-
correre (art. 48 cpv. 1 lett. a-c),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua; che in casu, la decisione impugnata è
redatta in francese, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano, per il che
la presente sentenza può essere redatta in italiano,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che nelle procedure di domanda d'asilo presentata all'estero e autorizza-
zione d'entrata il Tribunale gode di piena cognizione (cfr. DTAF 2015/2),
che con modifica del 28 settembre 2012, l'Assemblea federale ha intro-
dotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti
della legge sull'asilo del 28 settembre 2012; RU 2012 5359; FF 2010 3889)
entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015
e prorogate fino al 28 settembre 2019 giusta il n. II della legge federale del
26 settembre 2014 (RU 2015 2047, FF 2014 1869),
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che fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare
una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero; che
giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate
all'estero prima dell'entrata in vigore di suddetta modifica della LAsi sono
rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 cpv. 3 LAsi (RU 1999 2262)
e dall'art. 10 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311, RU 1999 2302) nel tenore previ-
gente,
che essendo la presente domanda d'asilo dall'estero stata depositata il
28 settembre 2012, il presente ricorso viene quindi trattato secondo le di-
sposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza svilup-
pata sul tema,
che la circostanza per cui la presente domanda d'asilo non sia stata pre-
sentata presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì direttamente
all'UFM non è determinante (cfr. DTAF 2011/39 consid. 3),
che la domanda d'asilo, diritto di carattere strettamente personale relativo,
può essere validamente introdotta per il tramite di un rappresentante legale
o convenzionale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 5 consid. 4c-4g
pag. 41-46),
che tuttavia, l'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una per-
sona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere
strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39, con-
sid. 4.3.2),
che è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiara-
mente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente
di fronte all'autorità svizzera,
che come rettamente considerato nella decisione impugnata, non avendo
i richiedenti – tre bambini di età compresa tra gli otto ed i dodici anni al
momento dell’inoltro del ricorso – la capacità di discernimento, è a giusto
titolo che la SEM ha ammesso la ricevibilità della domanda d’asilo
dall’estero presentata dal loro padre,
che giusta il vecchio art. 19 cpv. 1 LAsi, se un richiedente deposita una
domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una
rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'Ufficio
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federale (ora SEM) corredata da un rapporto (vecchio art. 20 cpv. 1 LAsi);
che l'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti
se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese
di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese (vecchio art. 20
cpv. 2 LAsi); che in ossequio al vecchio art. 10 cpv. 1 OAsi 1, la
rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio
del richiedente l'asilo; che se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente
l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (vecchio art. 10 cpv. 2
OAsi 1); che la rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale
dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti
pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della
domanda d'asilo (vecchio art. 10 cpv. 3 OAsi 1),
che giusta l'art. 3 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o
di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere espo-
ste a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a
pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile,
che se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi)
o se è ragionevole pretendere che lo stesso si adoperi per essere accolto
in un altro Paese (vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi), la SEM è legittimata a ren-
dere una decisione materiale negativa (cfr. DTAF 2015/2 consid. 7.1,
2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2),
che le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'en-
trata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'au-
torità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso; che oltre
all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'au-
torità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di
relazioni particolari con la Svizzera o con un altro Paese, la garanzia di
protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità
dell'ammissione in un altro Paese; che in altri termini, la possibilità e l'esi-
gibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le
future possibilità d'integrazione; che ciò che è decisivo, per la concessione
di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone in-
teressate; che pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo
verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente
esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua
il soggiorno nel Paese d'origine o che si rechi in un Paese che lo possa
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accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10
consid. 3.3),
che la circostanza per cui il richiedente l'asilo dall’estero soggiorni in uno
Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine
di ottenere l’ammissione in detto Stato; che anche in siffatta evenienza,
occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esi-
gibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli con
gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera; che se vi sono degli indizi di
una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine
e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in un altro
Paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr. DTAF
2011/10 consid. 5.1; GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3, 2004 n. 21 consid. 2b
e 4, 2004 n. 20 consid. 3b, 1997 n. 15 consid. 2f); che i vincoli partico-
lari con la Svizzera insiti nel vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai
presupposti dell’asilo accordato a famiglie di cui all’art. 51 LAsi (cfr. GICRA
2004 n. 21 consid. 4b.aa),
che nella fattispecie, conviene in primo luogo stabilire se i motivi d'asilo dei
figli minorenni di A._______ siano tali da giustificare un'autorizzazione
d'entrata in Svizzera, ossia verificare la sussistenza di un avverato bisogno
di protezione,
che, con lo scritto con il quale gli insorgenti hanno risposto al formulario
inviatogli dalla SEM, hanno indicato di avere lasciato la Somalia in compa-
gnia della madre e che la stessa non sarebbe in grado di occuparsi di loro
(cfr. atto B9/16); che invitati a rispondere nuovamente ed in maniera esau-
riente al formulario, essi hanno reiterato tali motivi (cfr. atto B12/7),
che il Tribunale ritiene, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, che
tali motivazioni, come palesemente riconoscibile, non rientrano nella no-
zione di persecuzione o esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3
LAsi,
che invero gli insorgenti, dopo avere soggiornato in Etiopia con la zia, sono
ritornati in Somalia e nuovamente espatriati in compagnia della madre per
raggiungere il Kenya,
che gli stessi non hanno fatto valere motivi giusta l'art. 3 LAsi in relazione
al loro ritorno in patria,
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che nel ricorso gli insorgenti hanno tuttavia indicato di temere un rinvio dal
Kenya verso la Somalia; che il timore di ritornare in Somalia è legato alla
situazione d'insicurezza ivi regnante,
che pertanto qualora gli stessi lo ritenessero necessario possono manife-
stare il loro timore di tornare in Somalia all'UNHCR presente in Kenya,
che nonostante la lunga durata della presente procedura, gli insorgenti
sono stati invitati a reiterare i loro motivi d'asilo poco prima della notifica-
zione della decisione impugnata; che di conseguenza non si ravvede quivi,
come inteso nell'atto ricorsuale, un accertamento incompleto o incorretto
dei fatti,
che pertanto è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha analizzato le
condizioni d'applicazione del vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi,
che alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo la SEM non ha autorizzato
l'entrata in Svizzera ai figli minorenni di A._______ ed ha respinto la loro
domanda d'asilo dall'estero,
che in virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti
all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte; che ne con-
segue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto,
che le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico
dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tutta-
via, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate
(art. 6 lett. b TS-TAF),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: