Corte IV
D-7567/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A.________, nato il (...),
India,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° dicembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7567/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 30 ottobre 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione del 6 e 19 novembre 2009,
la decisione dell'UFM del 1° dicembre 2009, notificata all'interessato lo
stesso giorno (cfr. avviso di ricevimento),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 4 dicembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
ed il ricorso è stato inoltrato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere di etnia (...), di essere vissuto a
B._______/C._______/D._______ e di avere trascorso il periodo degli
studi – a seguito del decesso dei genitori – in un tempio a E._______
fino al suo espatrio nell'(...); che egli, dopo soggiorni a F._______e
G._______, avrebbe raggiunto l'H._______, dove avrebbe trascorso
vari mesi prima di entrare in Svizzera e domandare asilo,
che il richiedente ha affermato di essere espatriato a causa dei
problemi intercorsi dal (...) con alcuni cugini che si sarebbero
impossessati di terreni intestati a lui medesimo, rispettivamente che gli
impedirebbero di vendere i terreni ed intraprendere un'attività in
proprio; che tali problemi sarebbero culminati in vari episodi in cui
sarebbe stato percosso e minacciato di morte; che egli ha altresì
dichiarato che i cugini avrebbero corrotto la polizia, ragione per cui
quest'ultima sarebbe passiva nei suoi confronti,
che, nella decisione del 1° dicembre 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito l'India nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal
richiedente non sono verosimili siccome contraddittorie, di modo che
non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione
dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente sostiene che dal suo racconto
emergerebbero indizi di persecuzione, ragione per cui l'UFM sarebbe
dovuto entrare nel merito della sua domanda; che egli difende le sue
dichiarazioni come assolutamente verosimili e dettagliate, facendo
risalire le contraddizioni rilevate dall'UFM – la cui natura sarebbe,
peraltro, meramente marginale – al suo nervosismo ed alla sua
confusione durante le audizioni; che egli, oltre a ripetere di essere in
pericolo perchè non in grado di difendersi dalle minacce dei familiari,
che avrebbero corrotto le autorità alle quali si sarebbe rivolto, afferma
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che a monte dei problemi con i cugini vi sarebbe pure una rivalità
politica, appartenendo quest'ultimi ad un partito diverso dal suo; che
egli, infine, definisce un suo rinvio come inesigibile a causa dei rischi a
cui sarebbe esposto in India,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che egli ha altresì domandato la
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
18 marzo 1991, l'India nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in
detto Paese,
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che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a guisa d'esempio, basti rilevare che il ricorrente non ha saputo
collocare temporalmente diversi episodi importanti a monte della sua
domanda, rendendo invece risposte vaghe e contraddittorie, come ad
esempio per la fine degli studi e l'inizio dei problemi coi cugini,
collocati dapprima nell'ottobre 2008 (cfr. verbale audizione del
6 novembre 2009 [in seguito verbale 1] pag. 3), e poi fatti risalire a più
di un anno prima (cfr. verbale audizione del 19 novembre 2009 [in
seguito verbale 2] pag. 7/D54-55); che la dichiarazione in fase di prima
audizione secondo cui i cugini avrebbero avuto in leasing i suoi terreni
a partire dalla partenza del parente per il Canada 10-15 anni fa (cfr.
verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 5/D33) non combacia con
l'affermazione secondo la quale i cugini lavorerebbero la sua terra da
(...) anni (cfr. verbale 2 pag. 5/D34); che egli ha affermato dapprima
che non avrebbe mai riscosso nulla dai cugini (cfr. verbale 1 pag. 6),
per poi smentirsi raccontando che sarebbe appena dal 2005 che i
cugini avrebbero smesso di pagare l'affitto (cfr. verbale 2 pag. 7/D60);
che anche circa l'episodio principe del racconto – il pestaggio dei
cugini e, in particolare, il colpo di coltello al polso sinistro – il ricorrente
non è stato in grado di dare risposte concordanti, collocando il fatto
nell'ottobre 2007 (cfr. verbale 1 pag. 6), rispettivamente, a neanche
due settimane di distanza, ad un anno dopo nel 2008 (cfr. verbale 2
pag. 8/D66); che non risulta pertinente che il ricorrente, interpellato sul
numero di pestaggi subiti, ne indichi quattro e sappia però fornire
un'indicazione temporale unicamente per tre di essi (cfr. verbale 2 pag.
8/D72-79 ); che non plausibile appare altresì il fatto che i cugini
avrebbero corrotto membri della polizia in presenza di un amico del
padre del ricorrente, tantopiù che egli avrebbe rifiutato di testimoniare
contro quest'ultimo; che, infine, esortato ad indicare da chi sarebbe
stato picchiato nell'ottobre 2008 (rispettivamente, seguendo la
versione anteriore, 2007), il ricorrente indica cinque persone (cfr.
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verbale 2 pag. 10/D92), contraddicendosi così in modo palese rispetto
a quanto allegato durante la prima audizione (tre persone, cfr. verbale
1 pag. 6); che mal si capisce come mai il ricorrente abbia atteso ben
più di tre anni per sottrarsi ai problemi con i cugini, rispettivamente si
sia deciso per la soluzione estrema dell'espatrio, tantopiù che la
procedura da lui avviata nel (...) sarebbe, come egli stesso ha
affermato (cfr. verbale 2 pag. 8/D70), tuttora in corso,
che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della
vicenda resa, non appare motivo per ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in patria un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti
da parte di terzi,
che non soccorrono l'insorgente le allegazioni ricorsuali in merito agli
aspetti politici a monte dei problemi con i cugini: queste, infatti, oltre a
non essere confortate da alcun elemento serio, sono apparse solo
tardivamente nel corso della procedura, nonostante il ricorrente abbia
avuto più volte e su domanda la possibilità di esporre eventuali ulteriori
motivi alla base della sua domanda, dando così l'impressione di
essere state citate unicamente ai fini della causa,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente in India possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in India non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
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generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla
situazione personale del ricorrente; che egli, infatti, è giovane e
dispone di una solida formazione scolastica, avendo frequentato la
scuola elementare, media, media superiore e college e disponendo di
un diploma di (...) (cfr. verbale 1 pag. 3); che egli dispone inoltre di
conoscenze, oltre della sua lingua madre, dell'hindi, dell'inglese e
(poche) dell'italiano (cfr. ibidem pag. 3); che, in Patria, egli può fare
capo agli zii (che gli avrebbero oltretutto già finanziato gli studi) ed a
diversi cugini (cfr. ibidem pag. 4); che l'insorgente non ha, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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