Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D7589/2009
Sen t e n z a d e l 2 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Gérard Scherrer, Gérald Bovier,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nata il (…),
dichiaratasi cittadina eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 ottobre 2009 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…), la richiedente ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di
audizione del 22 dicembre (…) [di seguito: verbale 1], rispettivamente del
7 e 11 agosto (…) [di seguito: verbale 2]) di essere cittadina eritrea di
etnia (…) e religione (…), nata nel (…) da madre etiope e da padre
eritreo. Ha affermato di essere vissuta in Etiopia e di aver frequentato le
scuole fino all'età di (…) anni, quando, a causa di una gravidanza
extraconiugale, sarebbe stata cacciata dalla casa famigliare e si sarebbe
trasferita a B._______ (Etiopia), dove si sarebbe prostituita di nascosto
per mantenere se stessa e sua figlia, alloggiando presso famigliari o
amici. Nel (…), il padre ed i fratelli sarebbero stati espulsi in Eritrea e da
allora non ne avrebbe più avuto notizia. Nel (…), a seguito di un ordine di
espulsione verso l'Eritrea da parte delle autorità etiopi giacché di
nazionalità eritrea, si sarebbe trasferita da sola in C._______ su consiglio
dello zio materno, affidando la figlia alla madrina. Il suo soggiorno in detto
Paese sarebbe durato (…) anni. Nel (…), a seguito dell'arresto in ragione
della sua attività quale prostituta e delle violenze subite in carcere da
parte di membri del corpo militare, avrebbe deciso di lasciare il
C._______ per la D._______. A causa dell'entrata illegale in detto Paese,
sarebbe stata imprigionata per (…) mesi e avrebbe dovuto offrire
prestazioni sessuali ai responsabili della struttura carceraria.
Approfittando di un'uscita concessale, sarebbe fuggita dal penitenziario
ed avrebbe lasciato la D._______ unitamente ad un gruppo di persone a
lei sconosciute. Dopo aver raggiunto la E._______ (Italia) in nave,
avrebbe varcato illegalmente il confine svizzero il (…). La richiedente ha
dichiarato di non volere fare ritorno in Etiopia per il timore di essere
dapprima incarcerata e, successivamente, espulsa in Eritrea,
rispettivamente di non potersi recare in detto Paese, in quanto vi
regnerebbe la guerra e non vi conoscerebbe nessuno. Fino ad oggi, non
ha presentato alcun documento di identità.
B.
Tramite decisione del 29 ottobre 2009, notificata all'interessata il
5 novembre 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo,
pronunciando nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e
possibile.
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C.
Il 7 dicembre 2009, la richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta
decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato, la concessione dell'asilo e, in via subordinata,
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di
assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal pagamento
delle spese processuali, nonché dell'anticipo a copertura delle stesse.
D.
Tramite decisione incidentale del 15 dicembre 2009, il Tribunale ha
autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari
(art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie. In stessa data, ha
invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso.
E.
Tramite risposta del 22 dicembre 2009, inviata per informazione
all'insorgente il giorno seguente, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
F.
Con lettera del 18 marzo 2011, la ricorrente ha versato agli atti copia
della carta d'identità eritrea del padre, con corrispettiva traduzione in
italiano.
G.
Tramite decisione incidentale del 24 marzo 2011, il Tribunale ha invitato
l'autorità di prime cure a prendere posizione in merito al mezzo di prova
inoltrato.
H.
Con risposta dell'11 aprile 2011, l'UFM ha confermato appieno la
decisione impugnata e proposto la reiezione del ricorso.
Diritto:
1.
1.1.
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia di asilo, salvo nei casi in cui contro il richiedente l'asilo è
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pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che lo
stesso ha abbandonato in cerca di protezione (artt. 31 e 33 lett. d della
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi,
RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia di asilo sono rette dalla
PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA.
3.
3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza
essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57
consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011,
n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM non ha contestato che la ricorrente
sia nata in Etiopia da madre etiope e vi abbia vissuto prima di spostarsi in
C._______. Ha ritenuto altresì che le sue dichiarazioni rilevanti in materia
di asilo non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi. In particolare, le sue affermazioni in merito alla data in cui
avrebbe ricevuto l'ordine di espulsione ed al contenuto di quest'ultimo
sarebbero vaghe e non circostanziate, al punto da lasciar dubitare che
abbia personalmente vissuto quanto allegato. Anche per quanto attiene
agli allegati problemi avuti con la famiglia a seguito della gravidanza, alla
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relazione avuta con l'excompagno, nonché all'incontro con la madrina di
sua figlia ed alle informazioni attuali che ne disporrebbe in merito, le
dichiarazioni rilasciate in sede di audizione sarebbero sprovviste di
elementi significativi tipici di un'esperienza vissuta. Ad esempio, sarebbe
alquanto sconcertante che la ricorrente non conosca con precisione
l'indirizzo preciso della figlia. In aggiunta, la versione secondo cui, nel
(…), avrebbe ricevuto un ordine di espulsione, in cui le sarebbe stato
intimato di recarsi in Eritrea, sarebbe contraria alla realtà dei fatti, ritenuto
che le espulsioni di massa da parte delle autorità etiopi di persone di
origine eritrea annunciatesi al "Kebele" sarebbero avvenute nel periodo
tra il 1998 ed il 2001. Per quanto riguarda l'allegata nazionalità eritrea,
l'UFM ha sottolineato come l'insorgente non abbia corroborato l'invocata
origine eritrea del padre, limitandosi ad affermare che lo stesso
proverrebbe da F._______ (Eritrea), senza tuttavia essere in grado di
descrivere le particolarità della carta d'identità eritrea o del documento
rilasciato a rifugiati eritrei. Inoltre, dato che secondo la legge sulla
nazionalità etiope per trasmettere la nazionalità è sufficiente che anche
solo uno dei genitori sia etiope e ritenuto che la madre dell'insorgente
sarebbe, a detta di quest'ultima, etiope, la nazionalità della ricorrente più
verosimile sarebbe quella etiope. In merito ai problemi che la richiedente
ha preteso di aver vissuto in C._______, poi, l'UFM non ha ritenuto
necessario esaminarne la verosimiglianza, non essendo gli stessi stati
compiuti dall'autorità del suo Paese di provenienza. Infine, l'autorità di
prime cure ha reputato l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in
Etiopia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
6.
Nel gravame, la ricorrente ha ribadito di essere nata da madre etiope e
padre eritreo. Ha contestato di essersi contraddetta in merito all'anno in
cui avrebbe ricevuto l'ordine di espulsione: le due date da lei indicate,
ovvero il (…) ed il (…), difatti, non sarebbero in contrasto tra loro, ritenuto
che il (…) corrisponderebbe al riferimento temporale secondo il
calendario etiope. Inoltre, sebbene, da una parte, non abbia
effettivamente indicato l'autorità che avrebbe emesso l'ordine di cui
parola, dall'altra parte ne avrebbe riferito due volte il contenuto, ragione
per cui l'affermazione dell'UFM, secondo cui non sarebbe stata in grado
di riferire cosa vi fosse scritto sul documento, sarebbe errata. In aggiunta,
non sarebbe contrario alla realtà dei fatti che la ricorrente abbia ricevuto
tale ordine nel (…). Infatti, stando a quanto asserito dall'UFM, le
espulsioni ordinate tra il 1998 ed il 2001 si sarebbero indirizzate
unicamente a persone il cui indirizzo era noto alle autorità. In detto
periodo, tuttavia, la ricorrente non avrebbe avuto dimora fissa e non
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sarebbe stata registrata ufficialmente presso alcun indirizzo. Dunque,
l'ordine di espulsione non avrebbe potuto esserle consegnato. Peraltro,
come trasparirebbe anche dalla frase citata dal poliziotto che le avrebbe
consegnato il documento e riportata durante la seconda audizione, ossia
"Jusqu'à présent, on ne t'a pas trouvée car tu n'avais pas d'adresse […]",
le autorità le avrebbero notificato il documento non appena avrebbero
appreso il suo indirizzo, ovvero nel (…). Inoltre, sarebbe verosimile che
l'autrice del gravame non abbia saputo produrre dettagli sull'Eritrea,
ritenuto che non vi avrebbe mai vissuto e non vi intratterrebbe alcun
contatto. Pertanto, sarebbe credibile che l'unica informazione che possa
fornire sull'origine del padre sia quella relativa al suo luogo di nascita. A
causa della lunga assenza dall'Etiopia, sarebbe verosimile che non
conosca con esattezza l'indirizzo presso cui sua figlia vivrebbe con la
madrina, tanto più che quest'ultima avrebbe costruito una casa in un
luogo differente dal precedente domicilio. Per quanto attiene
all'esecuzione dell'allontanamento, la stessa sarebbe da considerarsi
ragionevolmente inesigibile, considerato che sarebbe una donna sola
senza alcuna rete familiare in Patria. Suo padre ed i suoi due fratelli
sarebbero stati espulsi in Eritrea. Inoltre, sarebbe poco probabile che
possa fare affidamento sulla madre, visto che la stessa l'avrebbe cacciata
da casa e vivrebbe ora con un nuovo compagno. Infine, in caso di rinvio
in Etiopia, sarebbe esposta ad evidenti rischi, quali trattamenti inumani e
degradanti simili a quelli già vissuti in passato e vietati dall'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).
7.
A titolo preliminare, il Tribunale rileva che la cittadinanza etiope della
madre della ricorrente è incontestata da entrambe le parti e che dagli atti
non emergono elementi per dubitare della stessa in questa sede.
Inoltre, l'art. 3 cpv. 1 della legge etiope sulla cittadinanza del
23 dicembre 2003 prevede l'acquisizione della nazionalità etiope per
filiazione qualora anche solo un genitore sia etiope. Ne consegue che,
essendo sua madre etiope, la ricorrente ha diritto a richiedere ed ottenere
lei medesima la nazionalità etiope. Tale regola si applica anche per
l'eventualità in cui l'insorgente dovesse effettivamente possedere, come
pretende (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 2 pag. 3/D19), la nazionalità
eritrea in ragione dell'origine eritrea di suo padre. Anche per tale
costellazione, difatti, l'ordinamento giuridico etiope prevede la possibilità
di riacquisire la cittadinanza etiope, rinunciando a quella eritrea (cfr.
Sentenza D4494/2006 del 23 settembre 2008 consid. 8.4.18.4.2).
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Non da ultimo, benché la definizione del termine "rifugiato" ai sensi
dell'art. 3 LAsi includa non solo seri pregiudizi subiti nel Paese di origine,
bensì anche quelli patiti nel Paese "di ultima provenienza", ovvero in cui il
richiedente ha da ultimo soggiornato (nel senso di una permanenza di
una certa durata e stabilità), detta norma ha l'obiettivo di proteggere e si
applica unicamente a persone apolidi che, in altre parole, non dispongono
di un Paese di origine a cui potere sollecitare protezione (cfr. Sentenza E
6642/2006 del 29 settembre 2009 consid. 6.4).
Ne discende che l'Etiopia può essere considerata il Paese di origine della
ricorrente e che l'esame dei motivi di asilo e dell'esecuzione
dell'allontanamento, come correttamente riconosciuto dall'autorità di
prime cure, può essere effettuato unicamente con riferimento a detto
Paese, escludendo l'Eritrea, il C._______ e la D._______. Pertanto, il
mezzo di prova presentato in sede ricorsuale relativo al documento di
identità del padre eritreo non è rilevante ai fini della presente procedura.
8.
8.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 LAsi).
8.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione
(altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra
loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e
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non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante
(cfr. GICRA 1995 n. 23).
9.
9.1. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito all'allegata notifica da
parte delle autorità etiopi di un ordine di espulsione verso l'Eritrea
risultano essere inverosimili. Difatti, a prescindere dall'eventuale notifica o
meno ancora nel (…) di ordini di espulsione nei confronti di persone di
origine eritrea da parte delle autorità etiopi, il racconto dell'insorgente
risulta contraddittorio ed estremamente vago su aspetti centrali. A guisa
di esempio, l'autrice del gravame ha descritto la notifica dell'ordine da
parte di un poliziotto presso il suo domicilio senza alcun dettaglio,
limitandosi a riferire: "Mi hanno dato un pezzo di carta […], ma non so chi
me l'ha dato" (cfr. verbale 1 pag. 5), senza essere in grado di precisare
quando la stessa sarebbe avvenuta, indicando dapprima un anno
preciso, ma affermando poco dopo di non ricordarsene, rispettivamente,
in una terza versione, riportando l'anno (…) (cfr. verbale 2 pag. 15/D191).
Inoltre, non ha saputo riferire il nome ufficiale del documento
consegnatole, descrivendolo quale mero foglio bianco munito di timbro
(cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 15/D190) e, richiamando quanto le
avrebbe comunicato il poliziotto, rispettivamente il contenuto dell'ordine di
espulsione, ha utilizzato espressioni stereotipate e non pienamente
conformi tra loro, le quali lasciano dubitare, a differenza di quanto preteso
nel gravame, che abbia vissuto personalmente quanto raccontato (cfr. ad
esempio: "Siccome non sei di cittadinanza nostra, devi lasciare al più
presto il Paese", cfr. verbale 1 pag. 5; "Tu dois quitter le pays, ce n'est
pas chez toi ici", cfr. verbale 2 pag. 11/D143; "Jusqu'à présent, on ne t'a
pas trouvée car tu n'avais pas d'adresse mais à partir de maintenant tu
dois rassembler tes affaires, tu vas partir", cfr. ibidem pag. 12/D149).
Peraltro, benché ne avesse avuto sia il tempo che la possibilità, durante
l'audizione sui fatti non ha menzionato in alcun modo che le autorità
l'avrebbero già ricercata in precedenza ma senza esito, come poi addotto
durante la seconda audizione. Anche la versione secondo la quale non
avrebbe mai letto attentamente l'ordine citato (cfr. ibidem pag. 15/D194),
risulta incredibile considerate la portata e le conseguenze per la sua vita,
rispettivamente ritenuto che si sarebbe consultata sull'accaduto e sul da
farsi con lo zio materno (cfr. ibidem pag. 11/D143). In aggiunta, è del tutto
inverosimile, vista l'importanza di tale gesto, che non abbia saputo
indicare con precisione quanti giorni o settimane abbia atteso prima di
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partire per il C._______ ("une semaine, peutêtre deux", cfr. ibidem
pag. 15/D192). Nondimeno, il fatto di aver chiesto consiglio allo zio è
stato sottaciuto completamente in sede di audizione sui fatti, cosa che
risulta essere per lo meno sorprendente, giacché sarebbe stato lui a
sconsigliarle il trasferimento in Eritrea, convincendola a partire per il
C._______, ed organizzarle la prima tappa del viaggio (cfr. ibidem pagg.
1213/D143 e 160).
Anche per quanto attiene agli allegati problemi avuti con la famiglia a
seguito della sua gravidanza, le dichiarazioni della ricorrente non sono
verosimili. Difatti, a titolo esemplificativo, la versione secondo cui a causa
del suo stato gravido sarebbe stata cacciata dalla casa famigliare e, di
seguito, si sarebbe trasferita a B._______, dove avrebbe segretamente
svolto l'attività di prostituta (cfr. verbale 2 pagg. 4, 7, 9, 11/D30, 72, 75,
8283, 107, 111, 118119 e 133), non ha trovato menzione alcuna
durante la prima audizione, benché durante la stessa l'auditore avesse a
più riprese offerto alla ricorrente la possibilità di esporre in maniera
esaustiva i suoi motivi di asilo, rispettivamente i motivi per i quali sarebbe
fuggita dall'Etiopia (cfr. verbale 1 pagg. 45). In particolare, udita per la
prima volta, l'insorgente si è limitata a menzionare di avere interrotto gli
studi dopo essere rimasta incinta e di avere successivamente vissuto
presso i parenti della madre (cfr. ibidem pag. 2). Inoltre, ha esplicitamente
dichiarato di non avere mai lavorato in Etiopia e di avere svolto l'attività di
prostituta in C._______ (cfr. ibidem pag. 2). Peraltro, quando interpellata
su attuali relazioni famigliari, ha indicato di non avere più reso visita alla
madre perché questa, dopo la partenza di suo padre, avrebbe allacciato
una relazione con un altro uomo (cfr. ibidem pag. 3), senza menzionare in
alcun modo di essere stata cacciata da casa dalla stessa e dal resto della
famiglia. Infine, le allegazioni ricorsuali (cfr. ricorso pagg. 34) non sono
suscettibili di confutare la conclusione di inverosimiglianza.
9.2. In virtù di quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente considerato che le dichiarazioni della ricorrente circa i presunti
problemi sofferti in Etiopia non soddisfano le condizioni di verosimiglianza
prevista dall'art. 7 LAsi.
9.3. Da ultimo, l'allegato mancato riconoscimento della figlia B. da parte
dell'excompagno della ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2
pagg. 6 e 8/D64 e 88), oltre che non essere invocato in sede di ricorso, è
palesemente irrilevante in materia di asilo.
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9.4. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisone impugnata va confermata.
10.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e
cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. GICRA 2001 n. 21).
11.
11.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile, esigibile e possibile. Per l'esame
della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa
di decisione.
11.2.
Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio, non
emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nel principio del divieto
di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 della CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni.
Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni.
Nel caso concreto e a differenza dell'assunto ricorsuale, né dalle
dichiarazioni dell'insorgente, né dagli atti emergono seri indizi secondo
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cui la medesima possa essere esposta, in caso di rimpatrio, al rischio
reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte
disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In
altri termini, lo stesso non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
alle norme legali precitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel provvedimento litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr).
11.3. Per quanto riguarda l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento,
in Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale (cfr. GICRA 1998 n. 22). La guerra di frontiera tra
l'Etiopia e l'Eritrea si è, peraltro, conclusa con l'armistizio negoziato nel
giugno 2000 per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana e la
successiva firma, il 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di
entrambi gli Stati.
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, è giovane e con una
formazione scolastica di (…) anni alle spalle, che ha terminato quando
era (…) (cfr. verbale 2 pagg. 34/D18 e 28). Al contrario di quanto
pretende far credere, non può essere escluso che non disponga di una
rete sociale in Patria, ritenuto che vi ha vissuto fino all'età di (…) anni, che
vi vivrebbero tuttora la (…), due (…), uno (…) (cfr. verbale 1 pag. 3 e
verbale 2 pag. 5/D46 e 50) e la (…) attualmente (…) (cfr. verbale 1 pag.
3) con la (…). (cfr. verbale 2 pag. 13/D170). Infine, la ricorrente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da
giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità
per la medesima di un adeguato reinserimento sociale nel sua Paese
d'origine, tanto più che potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto
al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile
nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).
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11.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr). Difatti l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi
ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
12.
In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento
e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
13.
13.1.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e
le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità
di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a
domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese
processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo
nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori
a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a
quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve,
altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un
apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare
l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89).
Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di
successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza
federale, è decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna,
2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la
dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere
analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della
presentazione della domanda e devono essere realizzate
cumulativamente.
13.2. Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente
esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente erano sprovviste di esito
favorevole già al momento dell'inoltro del ricorso. In siffatte circostanze,
una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è
adempiuta. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
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14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600., sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: