Corte IV
D-7598/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Gérald Bovier,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, Etiopia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 novembre 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7598/2007
Fatti:
A.
Il 19 settembre 2007, l'interessata, originaria di B._______ (Etiopia),
ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella
sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) d'essere espatriata nel
luglio 2007 per timore di subire ulteriori rappresaglie da parte dei
militari, a seguito della sparizione del padre nel 1997. Nel 2005, i
militari si sarebbero recati a casa dell'interessata per porle domande
su suo padre e sulla sua sparizione ed avrebbero, inoltre, abusato
sessualmente della stessa in due occasioni, l'ultima volta il 10 giugno
2007. L'interessata avrebbe raggiunto in auto il Sudan e poi la Libia,
dove vi sarebbe rimasta per un mese. Successivamente, avrebbe
proseguito il viaggio in barca verso l'Italia, approdando in Sicilia, da
dove prima in treno e poi in auto avrebbe poi raggiunto la Svizzera.
Nessun documento d'identità è stato esibito dall'interessata.
B.
Il 2 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera il giorno dopo il
passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 9 novembre 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
D.
Il 13 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]) a chiedere alla
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
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spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 27 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 18 marzo 2008, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
l'interessata non ha addotto motivi che possano giustificare la
mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare,
essa non avrebbe intrapreso alcunché per procurarsi dei documenti,
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limitandosi a dichiarare di non averne mai posseduti, ciò che
sembrerebbe poco convincente, considerato altresì il vago racconto, e
meglio l'assenza di riferimenti concreti, circa il viaggio d'espatrio.
L'interessata, infatti, non sarebbe stata in grado di indicare il valico
attraversato per raggiungere la Svizzera e, a suo dire, non avrebbe
subito alcun controllo durante il viaggio, ciò che lascerebbe presagire
la dissimulazione da parte della stessa dei documenti d'identità.
Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha pure ritenuto inverosimili le
allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dalla richiedente, in
quanto assurde, vaghe e contraddittorie. Detto Ufficio ha qualificato
come, tra gli altri, estremamente stereotipate ed evasive le
dichiarazioni dell'insorgente in merito agli stupri subiti, a proposito dei
quali avrebbe dato delle risposte esenti da qualsiasi connotazione
personale, evitando così di rispondere concretamente alle domande
che le sono state poste su tali avvenimenti. La richiedente, inoltre, in
occasione del primo stupro, avrebbe riconosciuto i vestiti militari degli
assalitori nonostante fosse buio, mentre che circa lo stupro del 10
giugno 2007, non sarebbe stata in grado di fornire alcun ragguaglio sui
suoi violentatori. A detta dell'UFM, risulterebbe, altresì, assurdo e
privo di logica che le rappresaglie di cui sarebbe stata vittima la
richiedente a partire dal 2005 e le violenze che la stessa avrebbe
subito alla fine del 2006 e il 10 giugno 2007 siano dovute al fatto della
sparizione del padre nel 1997, e quindi a fatti avvenuti a distanza di
ben 7 anni e più. Oltre a ciò, l'interessata avrebbe reso versioni
contraddittorie quanto al comportamento dei presunti violentatori in
occasione degli abusi proferiti, nonché quanto alla determinazione ed
alla localizzazione temporale delle aggressioni subite. L'UFM ha
pertanto ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel gravame, la ricorrente ha ribadito di non possedere alcun
documento e di aver viaggiato illegalmente per arrivare in Svizzera,
sottolineando a tal proposito che, al contrario di quanto affermato
dall'autorità inferiore, le condizioni e le modalità del viaggio d'espatrio
sarebbero altamente verosimili alla luce dell'esperienza generale e
della cronaca quotidiana. Il mancato convincimento da parte dell'UFM
quanto ai motivi scusabili fatti valere dall'insorgente difetta di
motivazione e pertanto in questa sede non sarebbe rilevante. Inoltre,
la ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i
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presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori
chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato e
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. In
particolare - in considerazione delle violenze sessuali che la ricorrente
avrebbe subito, nonché tenuto conto delle conseguenze psicologiche e
traumatiche che sarebbero derivate da tali stupri - non sarebbe
consentito, come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di
specie, di affermare che il racconto della stessa sarebbe frutto della
sua fantasia e che non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso
di rimpatrio, essa possa essere esposta a trattamenti vietati dall'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In
sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese
d'origine sarebbe - a dire dell'insorgente - inesigibile e costituirebbe
una violazione della succitata norma.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità
inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun
nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella
decisione impugnata. Tuttavia, detto Ufficio sottolinea che l'autrice del
gravame non avrebbe intrapreso alcunché per procurarsi la carta
d'identità, sebbene avesse dichiarato il contrario durante l'audizione
federale diretta, e d'altro canto, per quanto attiene al viaggio
d'espatrio, risulterebbero incredibili le modalità secondo cui la
ricorrente avrebbe superato il valico italo-svizzero, senza subire
controlli. Inoltre, le affermazioni vaghe, contraddittorie e illogiche,
come pure l'assenza di qualsiasi dettaglio di carattere personale
quanto agli avvenimenti allegati a sostegno della sua domanda d'asilo
escluderebbe che la ricorrente li abbia realmente e personalmente
vissuti.
7.
Nella replica, l'insorgente ha rinviato sostanzialmente ai fatti e alle
considerazioni addotte con l'atto ricorsuale. Per quanto attiene alla
esibizione del documento d'identità, la ricorrente ha osservato che,
contrariamente a quanto affermato dall'autorità inferiore, essa non
avrebbe mai dichiarato con certezza, in occasione dell'audizione
federale diretta, di potersi procurare tale documento e di possederlo,
bensì avrebbe espresso sin da subito forti dubbi circa il recupero della
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carta d'identità, che tra l'altro non avrebbe mai posseduto. Inoltre, il
viaggio d'ingresso in Svizzera sarebbe verosimile così come descritto,
tenuto conto che l'accesso ai valici di frontiera per entrare in Svizzera
sarebbe poco controllato e quindi la ricorrente sarebbe potuta
accedervi passando inosservata.
8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2007/7 consid. 6).
8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
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9.
Questo Tribunale osserva che la ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitata ad esibirli sin dal 3
ottobre 2007. L'insorgente ha inizialmente dichiarato che non le
sarebbe possibile consegnare dei documenti, giacché non ne avrebbe
mai posseduti, nemmeno un certificato di nascita ([...]), lasciando
tuttavia presagire in seguito che le sarebbe stato possibile far giungere
una carta d'identità, che si troverebbe, secondo le sue dichiarazioni, a
B._______ ([...]). Inoltre, ella ha allegato di avere viaggiato
illegalmente dall'Etiopia, senza documenti e senza subire alcun
controllo - bensì pagando in qualsiasi posto - fino a giungere in
Svizzera in auto, portata da dei neri, seduta normalmente e ignorando
da quale valico, in quanto aveva la testa abbassata e non ha visto il
confine che avrebbe oltrepassato ([...]). Tali allegazioni agli occhi del
TAF sono inverosimili, ritenuto segnatamente che è impensabile di
poter attraversare un valico con la Svizzera senza subire alcun
controllo, in auto e tenendo la testa semplicemente abbassata;
dettaglio questo che non sarebbe di certo passato inosservato alle
autorità di confine. Pertanto, questo Tribunale ritiene che la ricorrente
non può aver viaggiato nelle circostanze descritte. L'inverosimiglianza
di tali dichiarazioni e le incongruenze circa il possesso di documenti di
identità conducono a pensare che l'insorgente dissimuli i documenti
d'identità per i bisogni di causa. Per sovrabbondanza, v'è altresì
ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei
seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di
viaggio o d'identità, segnatamente facendo capo ad un servizio
postale privato per il tramite di un familiare o conoscente, al fine di
farsi inviare i documenti, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. Infatti, se avesse davvero lasciato dei documenti a
B._______, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi alla madre, presente
in loco ([...]). Il fatto che l'insorgente non si sia adoperata in tal senso,
ma sia rimasta totalmente inattiva, è un'ulteriore conferma della
dissimulazione dei documenti da parte della stessa, ritenuto che, di
regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non
intraprende alcunché per procurarsene di nuovi. In siffatte circostanze,
codesto Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità
di prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore della ricorrente
per la mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. a LAsi.
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10.
Il TAF rileva, altresì, che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In
particolare, codesto Tribunale osserva che i fatti di cui pretenderebbe
essere vittima la ricorrente non appaiono aver alcun legame temporale
e causale né con il fatto che suo padre fosse di origine eritrea e fosse
scappato in Eritrea, né in generale in considerazione delle tensioni
etniche che vi sarebbero tra etiopi ed eritrei. Infatti, la ricorrente non
ha saputo dare alcuna spiegazione che giustifichi, da un lato, in che
misura la partenza del padre fosse la causa delle rappresaglie e delle
violenze subite e, dall'altro lato - come ha rettamente rilevato l'autorità
inferiore - il motivo per cui soltanto a distanza di ben oltre 7 anni
sarebbe stata oggetto di violenze sessuali da parte dei militari ([...]).
Alla luce di tali considerazioni, si può già concludere che il fondamento
dei motivi d'asilo addotti dalla ricorrente è inverosimile ed
inconsistente. Altrettanto inverosimile è inoltre il racconto
dell'insorgente proprio per quanto attiene alle violenze sessuali subite,
in quanto vago e stereotipato ([...]) come ritenuto dall'UFM. In merito,
si sottolinea che l'autrice del gravame non é stata in grado di
identificare i suoi presunti aggressori, indicando dapprima che si
trattasse di militari "C._______" ([...]) e successivamente che fossero i
soldati di D._______, ovvero dell'attuale governo etiope che si
identificherebbe con la sigla (...) ([...]). Inoltre, non soccorre
l'insorgente l'allegazione in sede di ricorso (ricorso pag. 4), secondo
cui - a seguito del trauma provocato dai presunti stupri subiti - essa
non sarebbe in grado di fornire un racconto sostanziato e dei dettagli
di carattere personale in merito a tali violenze, di cui sarebbe stata
vittima. Infine, basti ancora rilevare che la credibilità delle allegazioni
presentate risulta alquanto precaria e vacillante, ritenuto che la
ricorrente non è stata in grado di indicare in quale regione dell'Etiopia
si trova B._______, dove peraltro sarebbe nata e vi avrebbe vissuto
fino al giorno dell'espatrio ([...]) nonché considerato che la stessa si
sarebbe dimostrata incerta e contradditoria, sempre durante
l'audizione del (...), rettificando in più occasioni le versioni rese
inizialmente in risposta alle domande postele ([...]). In considerazione
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dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese, non soccorre
quest'ultima la generica osservazione circa l'eventualità di
persecuzione in caso di rientro in patria da parte dei suoi presunti
aggressori ([...]) che - come sopra evidenziato - la ricorrente non é
stata nemmeno in grado di identificare. Non appare dunque motivo per
ritenere che l'insorgente non possa ottenere in patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
contrariamente a quanto essa pretenderebbe far valere con mere
congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto. Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dall'insorgente.
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dalla ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio),
non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato.
Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi).
12.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
13.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha
rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
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14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
14.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3
LStr o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
14.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che, secondo la prassi costante di questo Tribunale, il rinvio verso
l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto
Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale (cfr. GICRA 1998 n. 22). La guerra di frontiera
tra l'Etiopia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è peraltro conclusa
con l'armistizio negoziato, nel giugno 2000, per il tramite
dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e la successiva firma, in
data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli
Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008
dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra
questi due Paesi. Nell'insieme non si può dunque parlare di un
peggioramento giuridicamente rilevante della situazione generale in
Etiopia (v. Sentenza del TAF D-2332/2008 del 9 settembre 2008
consid. 6.4.1).
14.4 Inoltre, quanto alla situazione personale della ricorrente,
quest'ultima è giovane ed ha seguito una formazione scolastica di ben
(...) anni che le ha permesso di apprendere anche la lingua (...) ([...]).
Dal punto di vista professionale, l'insorgente ha dichiarato di aver
lavorato - seppur per breve tempo - come (...) ([...]). Per di più,
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secondo quanto emerso proprio dalle dichiarazioni della ricorrente,
sua madre si trova ancora in Etiopia e l'insorgente avrebbe espresso
l'intenzione e la possibilità di mettersi in contatto con lei ([...]). La
ricorrente può quindi beneficiare in Patria dell'aiuto e dell'ospitalità
della madre. L'autrice del gravame non ha altresì preteso di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. GICRA, 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per la ricorrente di un adeguato reinserimento
sociale in Etiopia, dove potrà contare su una rete sociale.
14.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
15.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 14 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5
PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- patrocinatore della ricorrente (Raccomandata; allegato: Bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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