Corte IV
D-761/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 febbraio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-761/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 11 dicembre
2008 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del [...] e del [...],
la decisione dell'UFM del 3 febbraio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 5 febbraio 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
georgiano, nato a B._______ (regione di C._______) e di essere
espatriato dal suo domicilio di D._______, sia per il timore di essere
ucciso, in quanto egli sarebbe il corriere del E._______, sia per paura
di essere arrestato dalle autorità georgiane a causa della sua
partecipazione ad una manifestazione a Tbilisi contro il governo,
che, nel corso del 2007, un giorno delle persone sconosciute, le quali
egli avrebbe poi indentificato come poliziotti del Presidente, sotto la
denominazione F._______, avrebbero cercato di fermare l'interessato,
mentre si trovava in auto per motivi di lavoro, sparando contro di lui. I
medesimi avrebbero poi cominciato a cercarlo al suo domicilio, poiché
- a dire dell'interessato - essi avrebbero voluto impossessarsi di
documenti del suddetto partito e che lui trasportava da una sede
all'altra,
che, il 7 novembre 2007, l'interessato sarebbe stato picchiato dalla
Polizia intervenuta in occasione di una manifestazione a D._______
contro il governo, a cui egli stava partecipando,
che l'interessato avrebbe problemi anche con i parenti di un uomo, i
quali - per vendicarsi della morte del loro parente ucciso dal fratello
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dell'interessato - avrebbero, nel novembre 2008, dato fuoco alla casa
dell'interessato, quando la sua famiglia era già partita per G._______e
lui era già all'estero,
che l'interessato sarebbe espatriato - seppur non saprebbe la data
precisa - direttamente in aereo da D._______, giungendo a Kiev
legalmente, munito del suo passaporto. Dall'Ucraina, egli avrebbe
raggiunto illegalmente l'Ungheria, viaggiando di nascosto in un TIR. In
Ungheria, egli avrebbe chiesto asilo ed ottenuto un permesso di
soggiorno di un anno. Dopo due mesi circa, egli sarebbe ripartito in
autobus alla volta dell'Italia, dove avrebbe vissuto per cinque mesi, in
località diverse, presso altri georgiani e da dove, nel dicembre 2008,
avrebbe raggiunto il territorio elvetico,
che l'interessato - senza documenti - non avrebbe subito alcun
controllo durante il suo viaggio dall'Ucraina fino a giungere in Svizzera,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 3 febbraio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito non aver potuto consegnare
alcun documento ed in particolare il suo passaporto, poiché
quest'ultimo sarebbe andato perso, quando il suo passatore avrebbe
buttato fuori dall'auto il ricorrente e sarebbe ripartito con tutte le sue
cose, tra cui anche il passaporto. L'autore del gravame ha addotto
inoltre che la sua vita sarebbe in pericolo in caso di rientro in Georgia,
in quanto da un lato, quelli del F._______ cercherebbero di ucciderlo
come avrebbero già tentato di fare in passato, e dall'altro lato, poiché
egli sarebbe ricercato anche dalla Polizia, a causa della sua
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partecipazione alla manifestazione, di cui avrebbe riferito già in corso
di procedura. Infine, egli ha allegato di temere la vendetta dei familiari
dell'uomo che suo fratello avrebbe ucciso,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF 2007/7] consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che non soccorrono l'autore del gravame le semplici allegazioni,
secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare i documenti in
quanto il suo passaporto sarebbe andato perso durante il viaggio per
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giungere in Europa ([...]) mentre che la carta d'identità l'avrebbe già
smarrita in Georgia ([...]),
che, le evocate asserzioni, infatti, rilevano da dichiarazioni
contradditorie e vaghe rese dal ricorrente - come rettamente
evidenziato dall'UFM - sia riguardo alle circostanze dello smarrimento
del passaporto nonché della sua carta d'identità. Segnatamente, egli
non ha saputo specificare la data precisa dello smarrimento del
passaporto, fornendo soltanto indicazioni approssimative ed in
contraddizione tra loro, e meglio "era circa in primavera, era fine
febbraio dell'anno scorso" ([...]) oppure "(...) a gennaio ero già in
Ungheria! (...) ho smarrito li i documenti" ([...]) e infine - ritornando a
dire con esitazione -"a metà febbraio, anzi era verso la fine di febbraio
che ho smarrito i documenti" ([...]). Tali esitazioni non possono trovare
giustificazione, tanto più considerato che l'asserito smarrimento del
passaporto corrisponderebbe - come il ricorrente ha dichiarato -
all'episodio in cui il passatore l'avrebbe buttato fuori dalla vettura ([...]).
Anche per quanto attiene allo smarrimento della carta d'identità,
l'insorgente non ha saputo dare dettagli in merito, limitandosi a dire di
non ricordare ([...]),
che v'è motivo di concludere all'inverosimiglianza dello smarrimento
dei documenti d'identità, e pertanto alla dissimulazione degli stessi da
parte dell'insorgente,
che, d'altronde, è inverosimile, agli occhi del TAF, che il ricorrente sia
potuto entrare in Svizzera in autobus dall'Italia senza documenti e
senza subire controlli ([...]). Infatti, come l'insorgente stesso ha
dichiarato e come emerge altresì dagli atti, egli è stato respinto ben
almeno tre volte alla frontiera italo-svizzera senza documenti e
presentandosi sotto altre generalità ([...] r Rapporto CGC agli atti).
Pertanto, non vi é chi non veda come egli abbia potuto entrare
finalmente in Svizzera, se non in possesso dei suoi documenti,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, da quanto esposto, e meglio alla luce dell'inverosimiglianza dello
smarrimento dei documenti di identità, e delle circostanze dell'entrata
in Svizzera dell'interessato senza documenti, codesto Tribunale ha
ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti per i
bisogni della causa,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occore inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Georgia, in quanto, da un lato, quelli del F._______
cercherebbero di ucciderlo come avrebbero già tentato di fare in
passato e, dall'altro lato, poiché egli sarebbe ricercato anche dalla
Polizia a causa della sua partecipazione alla manifestazione del 7
novembre 2007. In occasione soltanto della prima audizione (pag. 4)
ed in sede di ricorso (pag. 2) l'insorgente avrebbe addotto altresì che
temerebbe la vendetta dei familiari di un uomo che suo fratello
avrebbe ucciso,
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
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che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, in relazione
alle dichiarazioni contraddittorie, vaghe e insensate del ricorrente, vi è
ragione di ritenere che la vicenda raccontata dallo stesso a sostegno
della sua domanda d'asilo è del tutto inverosimile. Segnatamente,
basti rilevare a titolo d'esempio che l'insorgente non è stato in grado di
indicare in modo preciso né la data dell'episodio in cui gli avrebbero
sparato da una macchina, adducendo che sarebbe successo nel 2007,
senza tuttavia riuscire a specificare il mese e il giorno ([...]), né la data
in cui sarebbe stata incendiata la sua casa, né la data in cui suo
fratello avrebbe ucciso l'uomo, i cui familiari lo vorrebero ora vendicare
([...]), né infine la data in cui sarebbe espatriato. In merito al suo
espatrio, egli ha dichiarato, nel corso della prima audizione del (...),
che sarebbe partito nel febbraio rispettivamente nell'aprile 2008 (pag.
1 e 4) mentre che, in seguito, ha poi affermato di essersi trovato già in
Ungheria il mese di gennaio 2008 ([...]). D'altronde, non soccorrono il
ricorrente le semplici giustificazioni secondo cui egli sarebbe confuso
o non si ricorderebbe le date degli evocati avvenimenti ([...]). Infatti -
come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore - mal si comprende
come una persona che pretenderebbe essere stata toccata da vicino
nonché in modo sconvolgente da tali fatti fino a dover fuggire dalla sua
Patria e lontano dalla sua famiglia ([...]), possa dimenticarsi o non
sapere il momento in cui gli stessi sarebbero avvenuti, se li avesse
realmente vissuti e se si fossero effettivamente prodotti,
che, d'altro canto, non può essere ritenuto verosimile l'episodio legato
alla partecipazione del ricorrente alla manifestazione del 7 novembre
2007, allorquando egli ha dichiarato di non intendersi di politica e, del
resto non ha saputo indicare la natura della manifestazione, né cosa
sia successo in occasione della stessa ([...]),
che, pertanto, codesto Tribunale non può che concludere
all'inverosimiglianza dei fatti e in generale del racconto reso
dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo,
che, alla luce dell'evocata inverosimiglianza dei fatti resi, non v'è
altresì motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in Patria,
se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, o
rispettivamente non possa beneficiare di un equo processo in
relazione ad accuse mosse nei suoi confronti, tanto più che egli ha
dichiarato che di non aver concretamente altri problemi con le autorità,
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oltre all'asserito episodio della manifestazione del 7 novembre 2007
([...]),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
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(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato,
tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo
Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno
preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia.
A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite,
Stati Uniti, UE e Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di
Abkhazia e Ossezia del Sud. Per di più, l'UE prevede di instaurare una
missione d'inchiesta per indagare sulle cause del conflitto in Georgia,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane, ha un'esperienza professionale in diverse attività,
oltre a quella di corriere, così come egli gode di una buona
conoscenza della lingua russa ([...]). D'altronde, in Patria egli può
beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia -
tra cui sua moglie, i suoi figli ([...]) - nonché un suo amico ([...]) si
trovano ancora in loco,
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in
Svizzera per motivi medici.
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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