B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-761/2013
S e n t e n z a d e l 1 9 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nata il (...), ed il figlio,
B._______, nato il (...),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 5 febbraio 2013 / N [...].
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Visto
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in data (...) 2013 in
Svizzera;
l'audizione sulle generalità della richiedente del 10 gennaio 2013 ed il re-
lativo diritto di essere sentita, di medesima data, circa la competenza
dell'Italia per lo svolgimento della procedura in materia di asilo e allonta-
namento (di seguito: verbale);
la nascita, in data (...), del figlio dell'interessata, B._______;
la decisione dell'UFM del 5 febbraio 2013 di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31), notificata all'interessata tramite il suo patrocinatore il
7 febbraio 2013 (cfr. risultanze processuali), nella quale l'autorità
inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allon-
tanamento dell'interessata e del figlio verso l'Italia, precisando che un
eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione
dell'art. 107a LAsi;
il ricorso inoltrato in data 14 febbraio 2013 (cfr. timbro del plico racco-
mandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 15 febbraio 2013, mediante il quale l'insorgente ha chiesto
l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, la
concessione dell'effetto sospensivo all'impugnazione, subordinatamente
la pronuncia dell'inesigibilità dell'allontanamento verso l'Italia e l'esenzio-
ne dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali;
i seguenti mezzi di prova annessi al gravame:
- un documento dell'Unità Dublino del Ministero dell'interno italiano
del 26 novembre 2009 (doc. 1);
- un documento dell'Unità Dublino del Ministero dell'interno italiano
dell'11 dicembre 2009 (doc. 2);
- un articolo "Cara di Mineo, lo sfruttamento della disperazione"
pubblicato sul sito internet Argo Catania il 4 febbraio 2012 (doc. 3);
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- un articolo "Violenze e aborti al Cara di Mineo" pubblicato sul sito
internet Argo Catania il 20 aprile 2012 (doc. 4);
- un articolo "Il sindaco Marletta nella giornata mondiale del rifugiato,
chiudiamo il "ghetto" di Mineo" del 20 giugno 2012 pubblicato sul
sito internet del comune di Palagonia (Catania) (doc. 5);
- un articolo "Muore dopo essere stata dimessa. Era incinta, apertu-
ra di un'inchiesta" pubblicato sul sito Live Sicilia l'8 gennaio 2013
(doc. 6);
la ricezione da parte del Tribunale, in data 18 febbraio 2013, dell'incarto
originale dell'UFM;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
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che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32–35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Sviz-
zera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet-
tono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 –
l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo
giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50
del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III
(cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che per-
mettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda
di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese
terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelun-
gen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo,
Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
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mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro
può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un
Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri
stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento
Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamen-
to, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessata (cfr. verbale
p. 7) è emerso che la medesima ha chiesto asilo in Italia prima del suo ar-
rivo in Svizzera;
che una consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURO-
DAC" ha permesso di stabilire che l'interessata è effettivamente entrata in
Italia il (...) 2012 e successivamente, in data (...) 2012, ha inoltrato una
domanda di asilo in tale Paese;
che il (...) 2013 l'UFM ha presentato all'autorità italiana competente la ri-
chiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino II, volta
a riprendere a carico i richiedenti l'asilo (cfr. Atto A15/5);
che tale autorità, non avendo risposto entro il termine previsto legalmen-
te, a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta
l'art. 20 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino II, ha tacitamente ricono-
sciuto la sua competenza;
che, successivamente, in data (...) 2013, l'autorità italiana ha comunque
risposto positivamente alla richiesta di presa a carico (cfr. Atto A26/1);
che, ad ogni modo, la competenza dell'Italia è accertata;
che, nel gravame, l'insorgente sostiene che in Italia le condizioni di vita
sarebbero difficilissime ed il sistema di accoglienza presenterebbe delle
carenze che l'avrebbero spinta a richiedere la protezione della Svizzera;
che, in particolare, le lacune sarebbero particolarmente gravi al sud del
Paese e nella struttura CARA (Centro accoglienza richiedenti asilo) di
C._______ (provincia di D._______, Sicilia, Italia) dove si sarebbe trovata
la ricorrente; che la medesima sostiene che i suoi bisogni quale donna in-
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cinta sarebbero stati completamente ignorati; che ella riporta poi alcuni
estratti di rapporti e testimonianze che evidenzierebbero l'esistenza di
problemi nel sistema di accoglienza italiano ed in particolar modo al CA-
RA di C._______; che, conseguentemente, la ricorrente sostiene che già
molti tribunali europei sarebbero per queste ragioni giunti ad escludere
l'allontanamento verso l'Italia ed a ritenere necessario l'uso della clausola
di sovranità; che, nondimeno, vi sarebbe da considerare il fatto che l'unità
Dublino italiana non avrebbe risposto alla richiesta di presa a carico da
parte dell'UFM, ciò secondo l'autrice del gravame rafforzerebbe il rischio
per la medesima di ritrovarsi in una situazione di abbandono; che, circa
l'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente cita il doc. 1 quale informa-
tiva da parte dell'autorità italiana sull'inopportunità di allontanare alcuni ti-
pi di richiedenti verso tale Paese; che, inoltre la ricorrente fa valere che
nel centro citato numerosi connazionali sarebbero a conoscenza delle
violenze da lei subite e di provare un forte senso di vergogna a tal propo-
sito; che, quindi l'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe, per tali ragio-
ni, essere considerata come non ragionevolmente esigibile;
che, tuttavia, l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), così come della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Conven-
zione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene alla ricorrente di inficiarla,
adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo ca-
so particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia o
non accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condi-
zioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
[Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gen-
naio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giu-
stizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10
del 21 dicembre 2011);
che, se da un lato, la ricorrente ha contestato le modalità di presa a cari-
co dei richiedenti l'asilo da parte delle autorità italiane, dall'altro, la mede-
sima non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condi-
zioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire
alla CEDU in caso di esecuzione dell'allontanamento;
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che, in particolare, non vi sono ragioni serie per ritenere che lo Stato di
destinazione violerebbe le norme della norme della direttiva 2003/9/CE
del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'ac-
coglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 feb-
braio 2003; di seguito: direttiva sull'accoglienza);
che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio
ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occu-
pano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che esistono certamente dei rapporti che testimoniano le importanti diffi-
coltà con le quali sono confrontati i richiedenti l'asilo in Italia, dal punto di
vista delle strutture di accoglienza, di alloggio e di impiego;
che, del resto, non si può certo ignorare che le autorità italiane sono con-
frontate con un importante afflusso di immigrati con conseguenti difficoltà
relative alla capacità delle strutture di accoglienza;
che, tuttavia, anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale sof-
fre di alcune carenze e che i richiedenti l'asilo non possono sempre con-
tare sulla presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni cari-
tative private, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni siste-
matiche della direttiva sull'accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale
D-5631/2012 del 24 gennaio 2013);
che, ad ogni buon conto, va sottolineato che secondo la giurisprudenza
della CGUE (cfr. sentenza, cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21
dicembre 2011, par. 84 ss.) delle violazioni minori alle norme delle diretti-
ve di accoglienza e procedura non sono sufficienti ad impedire il trasferi-
mento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente;
che i docc. 3-6 annessi al gravame riguardano altre fattispecie e fatti di
cronaca non assimilabili alla situazione della ricorrente;
che neppure il riferimento alle decisioni di altri tribunali europei è pertinen-
te al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accer-
tamenti della giurisprudenza di un Paese terzo;
che il disagio psichico che la ricorrente proverebbe verso i connazionali
con cui è espatriata, riconducibile alla loro conoscenza dell'episodio dello
stupro, riguarda una condizione specifica che la ricorrente potrà far valere
dinnanzi alle competenti autorità italiane, utilizzando le adeguate vie di di-
ritto (cfr. art. 21 della direttiva sull'accoglienza);
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che per quanto attiene all'argomento secondo cui l'Italia non avrebbe ri-
sposto alla domanda di trasferimento e che ciò sarebbe indice di una vo-
lontà di abbandono, tale è argomento è altresì sconfessato dalla risposta
dell'unità Dublino italiana del 5 febbraio 2013 (cfr. Atto A26/1), con la qua-
le lo Stato in questione accetta il trasferimento della ricorrente e di suo fi-
glio; che tramite la citata missiva la Svizzera è peraltro invitata a comuni-
care qualsiasi situazione di salute particolare ed ogni altra situazione de-
licata, ciò smentisce quindi quanto asserito nel gravame (in questo senso
cfr. anche docc. 1-2);
che, pertanto, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione ri-
spetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU
M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011,
par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati);
che, inoltre, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi
medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a
meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e
terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva pros-
sima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta
n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso della ricorrente, la quale ha partorito
con taglio cesareo il (...) 2013;
che per quanto attiene allo stato psicofisico della medesima, non è pre-
sente alcun certificato medico in questo senso; che, d'altronde, lo Stato di
destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti per far fronte ad
eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie;
che gli insorgenti possono quindi essere trasferiti in Italia entro il (...); che
le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento hanno suffi-
ciente tempo per organizzarsi in maniera tale da tenere debitamente con-
to della situazione particolare della ricorrente e del figlio; che, pertanto,
non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato ita-
liano la presenza del bambino di pochi mesi; che, di conseguenza, non vi
è ragione di temere per le condizioni di salute dei medesimi;
che, visto quanto sopra esposto, non sussiste un rischio personale serio
e concreto secondo cui il trasferimento degli insorgenti verso lo stato di
destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante dal diritto interna-
zionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
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che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni
umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
e ne ha pronunciato il trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e
art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10,
p. 645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta
all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute pri-
ve di oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al rappresentante dei ricorrenti, all'UFM e
all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: