Corte IV
D-7619/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con approvazione del Giudice Fulvio Haefeli,
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nata il (...),
paese sconosciuto , alias
B._______, nata il (...),
Mongolia, alias
C._______, nata il (...),
Cina (Repubblica popolare),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento:
decisione dell'UFM del 15 ottobre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7619/2010
Fatti:
A.
Il (...), l'interessata, dichiaratasi nata nella Mongolia interna ha presen-
tato una domanda d'asilo in Svizzera.
Interrogata sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere stata adottata allorché si trovava an-
cora in tenera età e di essersi trasferita all'età di 6 anni in Mongolia
con la madre adottiva, dopo che il padre adottivo aveva lasciato casa.
Madre e figlia sarebbero state accolte da una famiglia benestante che
le rendeva schiave, costringendole in particolare ad occuparsi del be-
stiame e rendendole oggetto di violenze. Un giorno la madre, accom-
pagnata apparentemente in ospedale dal padrone di casa, non sareb-
be più tornata. Da allora la richiedente, rimasta sola, avrebbe a sua
volta subito violenze sessuali da detto individuo, come pure da altri uo-
mini. Grazie all'aiuto di un cliente del padrone la ricorrente, dopo es-
sersi impossessata di beni di valore e soldi appartenenti a quest'ulti -
mo, sarebbe riuscita a fuggire, rifugiandosi in un primo tempo presso
la persona che l'avrebbe aiutata a preparare la fuga ed in seguito,
dopo aver potuto beneficiare di cure a seguito delle violenze subite,
sarebbe partita in treno raggiungendo una località a lei sconosciuta e
da dove sarebbe poi ripartita a bordo di un furgone che l'avrebbe por-
tata fino in Svizzera.
B.
Il medesimo giorno dell'inoltro della domanda d'asilo, l'UFM ha rimes-
so alla richiedente un documento mediante il quale l'ha resa attenta
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive alla pre -
sentazione della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio con
la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di
motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo.
C.
Tramite decisione del 15 ottobre 2010, notificata all'interessata in data
20 ottobre 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della mi-
grazione (UFM) non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontana-
mento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamen-
to medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
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D.
Tramite ricorso del 26 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata: 27 ottobre 2010), l'interessata è insorta contro la men-
zionata decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale). Ha concluso, in via principale, all'annullamen-
to della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti di causa al -
l'autorità inferiore per una decisione nel merito della domanda e, in via
sussidiaria, che le venga riconosciuto lo statuto di apolide. L'insorgen-
te ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento del-
l'anticipo delle spese processuali.
Con plico separato datato anch'esso 26 ottobre 2010, la ricorrente ha
trasmesso a codesto Tribunale, quale mezzo di prova, un rapporto me-
dico pure del 26 ottobre 2010 redatto dal D._______ di E._______.
E.
Il Tribunale, con ordinanza del 1° novembre 2010 ha comunicato alla
ricorrente la possibilità, secondo legge, di soggiornare in Svizzera fino
al termine della procedura. Nel contempo ha trasmesso all'UFM copia
del ricorso e del rapporto medico prodotto dall'insorgente, invitandolo
a inoltrare una risposta al ricorso entro un termine fissato al 16 no-
vembre 2010, visti segnatamente i problemi di salute asseriti dalla ri-
corrente ed il relativo certificato medico.
F.
Tramite osservazioni del 15 novembre 2010, l'autorità inferiore ha pro-
posto la reiezione del gravame. Copia di dette osservazioni sono state
trasmesse alla ricorrente per conoscenza.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in
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quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non
preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimata ad ag-
gravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Nel quadro di un ricorso avverso un decisione di non entrata nel meri -
to di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fonda-
tezza di una tale decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale E-4693/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 1.3 e giurispruden-
za citata) e l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere
esteso ad altra questione, che presupporrebbe una decisione nel meri-
to della domanda stessa; per il che la conclusione ricorsuale tendente
alla concessione dello statuto di apolide è inammissibile (Giu-
risprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2004 no 34, consid. 2.1).
3.
3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1 (recte: 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a que-
stioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al -
l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie. Di conseguenza,
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l'UFM non è entrato nel merito della domanda ai sensi dell'art. 32 cpv.
2 lett. a LAsi, pronunciando l'allontanamento dell'interessata dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile. Circa il Paese d'origine, considerate le dichiara-
zioni della richiedente in merito alla propria biografia e ritenuto che le
stesse non permettevano di giungere alla conclusione che ella prove-
nisse dalla Mongolia interna, l'autorità inferiore ha presunto che la ri -
chiedente fosse d'origine mongola.
3.2 Nell'atto ricorsuale, l'insorgente, che sarebbe a suo dire attual-
mente gravemente ammalata, ha ribadito di essere nata nella Repub-
blica popolare cinese e di essersi trasferita a 6 anni in Mongolia, ove
sarebbe stata vittima di schiavitù e violenze. Ella ha pure rammentato
le circostanze e le modalità del suo viaggio d'espatrio. Considerata
l'assenza di nazionalità, le dovrebbe inoltre essere concesso lo statuto
d'apolide e, come tale, il diritto ad ottenere l'asilo.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata,
e che l'UFM debba entrare nel merito della domanda d'asilo. Ella ha al -
tresì concluso che le venga riconosciuto lo stato di apolide, come pure
che venga posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso del-
l'esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali.
Dal certificato medico prodotto dalla ricorrente il medesimo giorno del
memoriale di ricorso, risulta che ella sarebbe curata dal punto di vista
farmacologico, psichiatrico e neurologico, poiché sussisterebbero im-
pulsi ed ideazioni suicidali, come pure un problema di epilessia sco-
perto a seguito di analisi effettuate il mese di (...) 2010.
3.3 Nelle osservazioni al ricorso, l'UFM ha evidenziato come, ed in
particolare in merito al viaggio d'espatrio, la ricorrente abbia aggiunto
solo in sede di ricorso ulteriori dettagli mai citati in precedenza. L'auto-
rità inferiore ha fatto inoltre rilevare le incongruenze circa la provenien-
za asserita dall'interessata, che mostrerebbero la dissimulazione dei
propri documenti d'identità ai fini della causa. Quanto al rapporto me-
dico prodotto in sede di ricorso, oltre al fatto che farebbe emergere
delle antinomie rispetto a quanto dichiarato in occasione di prima
istanza, risulterebbe pure che i problemi riscontrati sarebbero dovuti
piuttosto al timore di essere rinviata. Nondimeno, per quanto concerne
gli asseriti disturbi psichici (PTSD) e di epilessia, l'UFM ha ricordato
che in Mongolia, a Ulaanbaatar, vi sarebbe una struttura pubblica spe-
cializzata (il "National Center of Mental Healt Sharhaad Hospital") nei
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trattamenti medici e psicoterapeutici adeguati e facilmente accessibili
in caso di vari tipi di disturbi, quali quelli dell'umore, le tendenze suici -
de, l'alcoolismo, la tossicodipendenza e l'epilessia. Il rientro dell'inte-
ressata sarebbe pertanto esigibile, per il che l'autorità inferiore, rin-
viando a quanto già considerato nella decisione impugnata, ha propo-
sto la reiezione del gravame.
4.
4.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda. Conformemente all'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si ap-
plica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'i -
dentificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cit -
tadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (DTAF 2007/7, consid. 5). Non sono per
contro documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7, consid. 6).
4.2 Nel caso in esame la ricorrente, non ha consegnato alle autorità
alcun documento che adempia i criteri appena illustrati. Occorre per-
tanto esaminare se una delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
in casu realizzata.
4.3 In merito alla mancata presentazione di documenti d'identità o di
viaggio, codesto Tribunale osserva che l'interessata si è limitata a di-
chiarare di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'iden-
tità e di non poter fare nulla per procurarseli malgrado il fatto che l'au-
torità di prima istanza l'avesse resa attenta circa l'incombenza di pre-
sentare un documento di viaggio o d'identità dopo le 48 ore dalla pre -
sentazione della domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 14 ago-
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sto 2008, pagg. 3 e seg.). Successivamente, alla domanda su come
mai non avrebbe mai avuto documenti d'identità, l'interessata ha sem-
plicemente risposto che probabilmente la madre adottiva, che l'avreb-
be portata in Mongolia all'età di 6 anni, non l'avrebbe mai fatta regi -
strare (cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 3). Per contro,
sempre in sede della medesima audizione, ella si è contraddetta ed ha
affermato che la madre le aveva consegnato all'epoca un documento
relativo all'adozione, che tuttavia detto documento le era stato ritirato
dai passatori e che comunque non sapeva cosa vi fosse scritto poiché
era in mongolo (cfr. ibid.). Alla luce di dette dichiarazioni appare invece
probabile che la ricorrente sia comunque stata registrata presso le au -
torità competenti. A ciò aggiungasi che per giustificare che non avreb-
be mai fatto nulla per procurarsi dei documenti d'identità, l'insorgente
si è sempre limitata ad asserire che questo era dovuto al fatto che la
famiglia di cui era resa schiava non la faceva andare da nessuna parte
(verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 3). Si osserva infine che,
malgrado siano passati diversi anni dal momento della fuga della ricor -
rente, ella non ha fatto tutt'ora nulla per procurarsi un tale documento.
Quanto al viaggio intrapreso, l'interessata non è riuscita fornire nessun
nome di una della località da cui sarebbe transitata, raccontando uni -
camente di aver viaggiato cinque giorni in treno e successivamente a
bordo di un furgone sino in Svizzera senza peraltro mai subire controlli
(cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008, pag. 5). Al riguardo non è
stata in grado di specificare null'altro o fornire dettagli e spiegazioni
che possano donare credibilità al proprio racconto, che risulta quindi
impreciso. Infatti, anche in occasione della seconda audizione, le de-
scrizioni fornite dalla ricorrente risultano alquanto vaghe (cfr. verbale
d'audizione del 22 agosto 2008, pagg. 5 e seg.). Per di più, in sede ri-
corsuale, senza fornire tuttavia alcuna spiegazione circa l'apprezza-
mento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del proprio viaggio
d'espatrio, la richiedente ha allegato curiosamente degli elementi mai
apparsi in occasione della procedura di prima istanza, come ad esem-
pio il fatto di aver preso la F._______ sino a G._______ allorché, come
illustrato poc'anzi, in sede di prima istanza ha dichiarato semplicemen-
te di aver preso un treno, ma di non sapere né di che treno si trattasse
né dove sarebbe giunta (cfr. ricorso, pag. 2 e verbali d'audizione del
14 agosto 2008 e del 22 agosto 2008, pag. 5, rispettivamente pag. 6).
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ha ragione di ritenere
che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze e secondo le
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modalità descritte e che, viste l'inconsistenza e l'inattendibilità delle
suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d'identità, non-
ché l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, il Tribu-
nale ha ragione di concludere che ella dissimuli i suoi documenti d'i-
dentità per i bisogni della causa.
In conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stes-
si, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile.
4.4 In assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiata della richiedente.
Giova ricordare che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha peraltro introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché
cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito
sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la
stessa termini con una decisione di non entrata nel merito
(DTAF 2007/8, consid. 5). Infatti, non si entra nel merito di una doman-
da d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibi -
le che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di
rifugiato, ciò che può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia
dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8,
consid. 5.6.4 e 5.6.5).
Nella fattispecie, la ricorrente ha in sostanza raccontato di essere fug-
gita dalla Mongolia a causa della situazione di schiavitù e le violenze
subite presso la famiglia che l'aveva accolta all'epoca assieme alla di
lei madre adottiva. Ella non ha tuttavia presentato, all'infuori di generi-
che censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non en-
trata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi).
A mente di questo Tribunale, come già ritenuto dall'autori tà inferiore, la
vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno delle sue origini e della
sua domanda d'asilo non presenta sufficienti elementi di verosimiglian-
za, essendo caratterizzata da dichiarazioni carenti, vaghe, contraddit -
torie ed illogiche.
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Basti infatti rilevare che le dichiarazioni dell'interessata circa l'asserito
origine dalla Mongolia interna (ovvero la Cina) sono ben poco credibili,
la ricorrente non essendo neppure riuscita ad indicare, per esempio,
né dove questa si trovi né dove avrebbe vissuto sino all'età di 6 anni,
ovvero il momento in cui lei e la madre adottiva sarebbero andate in
Mongolia (cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 5). Appare
inoltre alquanto inconsueto che la madre adottiva abbia rivelato alla ri -
corrente che provenivano dalla Mongolia interna, senza tuttavia mai
averle precisato in che località particolare. Oltre a ciò, considerando
che l'insorgente avesse già almeno (...) anni al momento in cui non
avrebbe più rivisto la madre adottiva, ella avrebbe potuto essere infor -
mata e/o interessarsi ad ulteriori particolarità o informazioni dell'evoca-
to Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pagg. 4
e segg.), cosa che invece non avrebbe mai fatto.
A ciò aggiungasi, come già analizzato dall'autorità inferiore nella deci -
sione impugnata, che pure il racconto in relazione ai traumi vissuti in
Mongolia appare poco credibile o perlomeno non risulta come il rifles-
so di un'esperienza reale vissuta in prima persona. A titolo d'esempio,
si ricorda come la ricorrente non sia riuscita a fornire indicazioni tem -
porali sulla scomparsa della madre adottiva, unica figura famigliare ed
affettiva di riferimento dell'insorgente, scomparsa che sarebbe avvenu-
ta a suo dire allorquando ella aveva (...) anni (e non nel 2008 come er-
roneamente ritenuto nella decisione impugnata). Infatti alle domande
in relazione alla scomparsa della madre, l'interessata ha allegato, al-
ternativamente, gli anni (...), (...) per poi affermare che era dopo il (...)
(cfr. verbale del 22 agosto 2008, pag. 3). Anche per quanto concerne
eventuali dettagli circa il padrone di casa che avrebbe abusato della
madre come pure della ricorrente e presso il quale le stesse avrebbero
vissuto per diversi anni, appare assai insolito che la ricorrente cono-
sca solo il suo nome e quello della moglie, e non, per contro il cogno-
me ed il nome dei figli dei padroni di cui uno sarebbe addirittura suo
coetaneo (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008, pagg. 4 e seg.).
Per di più risulta difficilmente credibile il fatto che, alla luce di quanto
dichiarato dalla ricorrente circa le innumerevoli violenze sessuali, fisi -
che e psicologiche subite dal padrone di casa, il medesimo le avrebbe
affidato i soldi delle vendite dei prodotti del bestiame affinché li na-
scondesse presso il suo domicilio ed in cui lei per di più non viveva
(cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 10), singolarità alla
quale la ricorrente non è riuscita peraltro a fornire una spiegazione
plausibile. Infine, sebbene la ricorrente abbia dichiarato, non senza
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contraddirsi, di aver avuto contatti con il mondo esterno in occasione
della prigionia vissuta, è alquanto illogico che ella abbia atteso nume-
rosi anni prima di fuggire, o che perlomeno la persona che l'avrebbe
aiutata non le abbia consigliato di denunciare i fatti ai fini di ottenere la
protezione e la sicurezza necessarie (cfr. riguardo a tali asserzioni il
verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 9 e pagg. 13 segg.).
L'autorità inferiore ha di conseguenza rettamente considerato come in-
verosimili le dichiarazioni rese dall'insorgente, giusta l'art. 32 cpv. 3
lett. b LAsi.
4.5 Ritenuta l'inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal-
l'interessata ed illustrate poc'anzi, non risultano neppure elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiata
dell'insorgente medesima. Inoltre, non si giustificano neppure delle mi-
sure di istruzione complementari destinate ad accertare l'esistenza di
un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricor-
rente dal punto di vista dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8).
Infatti, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desume-
re che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il suo
Paese d'origine, o comunque di provenienza, possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in detto Paese al rischio reale ed immedia-
to di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguar -
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
4.6 Alla luce dei consideranti suesposti discende che rettamente l'UM
non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi del-
l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e che pertanto in materia di non entrata nel
merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
5.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
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avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
6.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) secondo
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr). Benché la questione del carattere possibile
ammissibile ed esigibile dev'essere esaminata d'ufficio, questo princi -
pio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare al -
l'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tri -
bunale amministrativo federale D-7804/2008 del 17 aprile 2009 consid.
12.1 e referenze citate). Si tratta invero di un tipico caso d'applicazione
dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
Come illustrato in precedenza, nel caso in esame le affermazioni della
ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente ca-
renti ed inverosimili, per il che ella ha segnatamente violato l'obbligo di
collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lei senza
dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determi -
nare con certezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di
eventuali ostacoli all'allontanamento.
6.1 Da quanto esposto al considerando 4.5, risulta che nulla si oppo-
ne all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2
LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
6.2 Inoltre, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr e avendo dissimulato la
sua nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine.
In limine va peraltro osservato che, considerato che in Mongolia –
dove non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o vio-
lenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella to-
talità del territorio nazionale – esistono le infrastrutture necessarie in
materia di problemi psichici e di epilessia, come quelli che presente-
rebbe la ricorrente e rapportati nel certificato medico prodotto in sede
ricorsuale, nulla osta a che l'allontanamento sia eseguito verso il Pae-
se di provenienza, conformemente all'art. 83 cpv. 4 LStr, ovvero la
Mongolia, dove la ricorrente avrebbe vissuto la maggior parte della
sua vita. Le tendenze suicide della ricorrente dovranno peraltro essere
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considerate ed accompagnate da eventuali misure appropriate al mo-
mento dell'esecuzione dell'allontanamento.
Si ricorda inoltre che la ricorrente è ancora giovane e che, comunque
malgrado eventuali situazioni spiacevoli, abbia comunque imparato a
leggere ed a scrivere, come pure ad accudire il bestiame (cfr. verbale
d'audizione del 14 agosto 2008, pag. 4 e verbale d'audizione del
22 agosto 2008, pagg. 5 e 9).
6.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr).
6.4 Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata.
7.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri -
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto
8.
Avendo il codesto Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto.
Visto l'esito della procedura le spese processuali, di fr. 600.-, che se -
guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Vista la manifesta infondatezza del gravame, malgrado lo scambio di
scritti avvenuto per sentire l'autorità inferiore sul certificato medico
inoltrato dinanzi a questo Tribunale, la presente vertenza può essere
decisa in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) con decisio -
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ne motivata sommariamente sulla questione dell'esecuzione dell'allon-
tanamento.
10.
La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con l'incarto N [...] (per corriere interno;
in copia)
- H._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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