Corte IV
D-7626/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Hans Schürch e Gérald Bovier;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
16 novembre 2006 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7626/2006
Fatti:
A.
Il 4 ottobre 2006, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 12 ottobre e dell'8 novembre 2006), di
essere stata abbandonata da neonata dai genitori e cresciuta in un
primo orfanotrofio fino all'età di dodici anni, per poi essere trasferita in
un altro istituto a B._______. A partire dal [...] o dal [...], il direttore di
quest'ultimo istituto avrebbe abusato di lei e l'avrebbe obbligata ad
avere rapporti sessuali anche con altri uomini al di fuori
dell'orfanotrofio. Il [...], il direttore avrebbe obbligato l'interessata ad
espatriare, mandandola a C._______ (Cina) per lavorare in una casa
chiusa, dove sarebbe rimasta per [...] o [...] prima di partire per la
Svizzera, dove sarebbe arrivata il giorno del deposito della domanda
d'asilo.
B.
Il 16 novembre 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda d'asilo.
Nello stesso tempo ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata
dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del
suo allontanamento verso la Mongolia.
C.
Il 18 dicembre 2006, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del
provvedimento litigioso, la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per completare l'accertamento dei fatti e, in via sussidiaria, la
concessione dell'asilo rispettivamente l'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura della presumibili spese processuali.
D.
Il 15 gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari
(art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere alla ricorrente il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
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Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica,
in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi
riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il
nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impuganta è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
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(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale svizzero
D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha contestato la verosimiglianza
delle allegazioni presentate dalla ricorrente in materia d'asilo. Tali
allegazioni sarebbero in più punti paradossali, ritenuto che la stessa,
pur avendo subito numerosi abusi da parte del direttore
dell'orfanotrofio e pur avendo la possibilità di allontanarsi da tale posto
senza difficoltà, non si sarebbe mai rivolta alle autorità per chiedere
aiuto. Tale comportamento non sarebbe conforme alla logica dell'agire
umano e sarebbe dunque da ritenere inverosimile. Inoltre, le
allegazioni non sarebbero sufficientemente motivate, visto che
l'insorgente avrebbe narrato un racconto piuttosto stereotipato del suo
soggiorno a C._______, fornendo una descrizione impersonale, vaga
e priva di elementi particolari dei mesi passati nella casa chiusa.
L'autorità inferiore avrebbe altresì scoperto delle contraddizioni nel
racconto dell'autrice del gravame, sottolineando che quest'ultima
avrebbe in un primo momento affermato di avere subito degli abusi
sessuali da parte del direttore a partire dal [...] per quattro anni,
asserendo nell'ambito della seconda audizione che gli abusi sarebbero
cominciati nel [...]. Inoltre, durante la prima audizione avrebbe
sostenuto di avere vissuto con due altre persone nella camera della
casa chiusa a C._______, affermando, nell'ambito della seconda
audizione, di avervi abitato in quattro. Infine, tornando nel suo Paese
d'origine, la ricorrente potrebbe rivolgersi ad una delle numerose
organizzazioni attive nella capitale, le quali danno sostegno alle donne
in difficoltà.
6.
Nel gravame, la ricorrente ha sostenuto che il suo racconto sarebbe
compatibile con tante altre storie di bambini nel suo Paese d'origine e
che sarebbe risaputo che, in particolare le bambine, finirebbero
direttamente nella prostituzione. Contesta di non avere mai tentato la
fuga dall'orfanotrofio, sottolineando di essere scappata una volta,
ritrovandosi costretta a tornare per mancanza di cibo e di un posto
dove andare. Avrebbe, inoltre, tentato di chiedere aiuto alle educatrici
dell'orfanotrofio, le quali le avrebbero imposto il silenzio, cosa che
succederebbe anche in un Paese come la Svizzera, dove, confrontati
a tali problemi, preti, insegnanti ed educatori raccomanderebbero di
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tenere il silenzio o di risolvere il problema in modo extra-giudiziario.
Inoltre, il fatto di avere potuto accompagnare la padrona della casa
chiusa una volta alla settimana e di essere lasciata sola per un'ora
all'aperto sarebbe perfettamente compatibile con il mondo della
prostituzione e dimostrerebbe la fiducia della padrona. Il suo racconto
sarebbe dunque perfettamente compatibile con l'esperienza generale
di vita, pieno di dettagli e privo di contraddizioni rilevanti. Il
provvedimento litigioso si fonderebbe, altresì, su un accertamento
incompleto dei fatti rilevanti, gli atti dovrebbero quindi essere trasmessi
all'UFM per una nuova valutazione. Infine, l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe
manifestamente contraria all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
7.
7.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo di vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da una richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n.
21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle abiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
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esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
8.
8.1 A titolo preliminare questo Tribunale costata che il Consiglio
federale ha inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 LAsi. Pertanto, sussite di
massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese.
8.2 Inoltre, questo Tribunale osserva che la mancata denuncia da
parte della ricorrente presso le autorità statali, o perlomeno un
tentativo in questa direzione, delle aggressioni subite non depone a
favore della verosimiglianza del racconto. Rimane incomprensibile
infatti, come l'insorgente – secondo le proprie affermazioni – non abbia
tentato di lasciare l'istituto, chiedendo aiuto alle autorità statali o per lo
meno ad una delle numerose organizzazzioni internazionali attive ad
B._______, come anche il fatto che in Cina, pur avendo la possibilità
di lasciare la casa chiusa in varie occasioni, non abbia mai chiesto
aiuto a terzi ma si sia limitata a confidarsi ad un religioso che, invece
di indirizzarla verso le autorità locali, l'avrebbe aiutata ad espatriare.
Per di più, non convince questo Tribunale la vaga asserzione
ricorsuale, secondo la quale la stessa avrebbe tentato di lasciare
l'orfanotrofio ma dopo due giorni passati a dormire nei corridoi dei
palazzi o nei sotterranei, non avendo più niente da mangiare, sarebbe
stata costretta a tornare dal suo “aguzzino” (cfr. gravame pag. 3).
Ritenuto quanto precede, vale altresì sottolineare che l'autrice del
gravame si è contraddetta su punti cruciali del suo racconto. Il fatto di
avere asserito di essere stata molestata dal direttore dell'orfanotrofio a
partire dal [...] per quattro anni (cfr. verbale d'audizione del 12 ottobre
2006 pag. 4), per poi ribadire che il primo accaduto risalirebbe con
certezza al [...] (cfr. verbale d'audizione dell'8 novembre 2006 pag. 15)
non costituiscono contraddizzioni “poco rilevanti” come ritenuto nelle
argomentazioni ricorsuali (cfr. gravame pag. 4), bensì, vista la natura
indubbiamente traumatizzante di tale evento, contraddizzioni notevoli
che mettono in serio dubbio l'attendibilità della ricorrente. Per di più,
non può essere rimproverato all'autorità inferiore – come invece fatto
nell'atto ricorsuale – di avere basato la propria decisione su un
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accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. gravame pag. 4), né di
avere leso alcuna norma di diritto federale, né di avere accertato
erroneamente i fatti giuridicamente rilevanti. Non è chiaro a questo
Tribuale in che modo agli occhi dell'insorgente l'autorità inferiore
avrebbe dovuto completare i fatti rilevanti. I collaboratori dell'UFM
hanno infatti condotto un'audizione federale completa ed esaustiva
(cfr. audizione dell'8 novembre 2006 con 173 domande poste alla
ricorrente). Per conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente
considerato come inverosimile il racconto della ricorrente.
Per sovrabbondanza ed a prescindere dal fatto che, se il racconto
della ricorrente fosse veritiero, si tratterebbe indubbiamente di un
destino doloroso e di certo non facile da gestire per una giovane
ragazza come la ricorrente, questo Tribunale osserva però che il fatto
di essere molestata e violentata dal direttore dell'istituto per gli orfani,
nel quale la ricorrente sarebbe cresciuta, e l'obbligo di prostituirsi in
patria come anche in Cina, sono in questo contesto irrilevanti, ritenuto
che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a
giustificare la qualità di rifugiata ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno
determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli
art. 66 e segg. LAsi. Vale altresì rilevare che dagli atti di causa non
risulta che l'insorgente abbia mai avuto problemi con le autorità nel
proprio Paese d'origine. Non v'è, perciò, ragione di ritenere che le
autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero
alla ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti.
8.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
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10.
10.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
10.1.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
10.1.2 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le
ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio – alcun
serio indizio secondo cui l'insorgente possa essere esposta in caso di
rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a
siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultima non ha saputo fornire
un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo
d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura.
10.1.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
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generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un
pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria,
salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del
20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).
10.2.1 Il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale.
10.2.2 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La
ricorrente è ancora giovane e gode di una certa formazione scolastica
(cfr. verbale d'audizione dell'8 novembre 2006 pag. 4). Non ha, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la
stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Per sovrabbondanza, giova segnalare che ad B._______ si trovano
numerose organizzazioni internazionali non-governative, le quali
accolgono i bambini di strada e sostengono le donne in bisogno di
aiuto.
10.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie.
10.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
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12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto
UFM)
- D._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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