Corte IV
D-7629/2006/mae
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Madeleine Hirsig,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1°
dicembre 2006 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7629/2006
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 9 ottobre 2006.
Successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato,
per quanto è qui di rilievo (v. verbali d'audizione del 18 ottobre e del 10
novembre 2006), d'avere vissuto in Georgia fino al 1992 e d'essersi
poi trasferito con la famiglia in Russia. Ad inizio del [...], gli associati
B._______ della ditta del padre avrebbero voluto sempre più denaro
ed il suo genitore avrebbe pertanto deciso che in simili condizioni
avrebbe preferito liquidare la ditta medesima. I B._______ sarebbero
stati contrari alla liquidazione dell'impresa ed avrebbero minacciato il
padre nel caso avesse dato seguito alla sua intenzione. Pure le
autorità russe avrebbero peraltro iniziato ad interessarsi all'azienda del
padre, che sarebbe stata sospettata di fornire aiuti ai terroristi
B._______. Avrebbero quindi arrestato il padre, secondo la versione
nel mese di febbraio o aprile [...], e lo avrebbero detenuto per due o tre
mesi. Il [...] o il [...] luglio [...], sarebbe stata fatta esplodere la vettura
in cui si sarebbero trovati il padre e la madre dell'interessato.
Quest'ultimo, dopo la morte dei genitori, o il [...], sarebbe stato
sequestrato dai B._______ e trattenuto per tre giorni, durante i quali
l'avrebbero minacciato se avesse liquidato la ditta del padre. Il [...]
2006, avrebbe deciso di lasciare la Russia a causa dei menzionati
problemi. Non avrebbe potuto rientrare in Georgia perché suo padre e
suo zio "erano dei combattenti contro i georgiani".
B.
Il 1° dicembre 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda d'asilo. Nello
stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla
Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo
allontanamento verso la Georgia (suo Paese d'origine) o verso la
Russia (Paese in cui ha dichiarato d'avere vissuto legalmente con i
genitori e in cui ha la possibilità di rientrare).
C.
Il 20 dicembre 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del
provvedimento impugnato e, in via principale, la concessione dell'asilo
rispettivamente, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
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dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
D.
Con decisione incidentale del 20 febbraio 2007, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha considerato il ricorso privo di
probabilità d'esito favorevole. Ha quindi respinto la surriferita domanda
d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un
anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. Il
ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente sui
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi,
RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
Il TAF osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
3.
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
4.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021).
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5.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12
luglio 2007 consid. 3).
6.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto siccome inverosimili le
allegazioni determinanti presentate dal ricorrente. Quest'ultimo ha
fornito versioni divergenti su punti importanti, quali il giorno in cui
sarebbe stata fatta esplodere la vettura con a bordo i suoi genitori ([...]
o [...]), il momento dell'arresto del padre (febbraio o aprile [...]), la
durata della detenzione dello stesso (due o tre mesi) nonché il
momento dal quale sarebbero iniziati i suoi problemi in Russia con i
B._______ (subito dopo la morte dei genitori o dal [...]). L'UFM ha pure
osservato che i timori del ricorrente d'essere minacciato in Georgia da
coloro che avevano partecipato alla guerra con suo padre e suo zio
sono inconsistenti, considerato che l'insorgente stesso non ha preso
parte alla guerra e personalmente non ha quindi nulla da temere.
L'autorità inferiore ha pertanto considerato lecito, esigibile e possibile
il rientro del ricorrente – giovane, in buona salute, con formazione
universitaria e una certa esperienza professionale – in Georgia, Paese
in cui risiede anche uno zio. Peraltro, sarebbe lecita, esigibile e
possibile anche l'esecuzione dell'allontanamento in Russia, dove
l'insorgente ha dichiarato d'avere vissuto legalmente con i genitori.
7.
Nel gravame, il ricorrente sostiene che la data corretta dell'esplosione
della vettura su cui avrebbe viaggiato suo padre è il [...]. La data
indicata nella prima audizione, il 19 luglio, sarebbe da ascrivere ai
problemi di traduzione in russo avuti con l'interprete georgiana. Anche
sulla data dell'arresto del padre, la versione corretta è quella fornita
nella seconda audizione. Non sussisterebbe peraltro divergenza tra la
versione della prima e della seconda audizione sul momento in cui
sarebbero iniziati i suoi problemi con i B._______. Con la generica
dichiarazione resa nella prima audizione "dopo la morte dei miei
genitori" non intendeva in effetti dire il giorno dopo la morte dei
genitori. Peraltro, come parente di combattenti per la libertà
dell'Ossezia, per lui è veramente pericoloso tornare in Georgia. Un
siffatto rimpatrio costituirebbe comunque una violazione dell'art. 3
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della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dell'art.
14a cpv. 4 dell'abrogata legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS).
8.
Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle
dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le
stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere
in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. GICRA 1993 n. 21, pag. 134 e segg.).
In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti
alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di
diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi
certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di
una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al
minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il
giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica,
semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia
d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere ed imprecise
affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di
seria consistenza. Non giova altresì al ricorrente la generica censura
ricorsuale secondo la quale le divergenze rilevate dall'UFM sarebbero
da attribuirsi alla traduttrice. Al riguardo, va segnatamente osservato
che i due verbali sono stati riletti all'insorgente al termine delle
rispettive audizioni, di modo che quest'ultimo ben avrebbe potuto e
dovuto, usando della necessaria diligenza, segnalare l'esistenza
d'eventuali d'errori nella traduzione delle sue dichiarazioni, ciò che
però non ha fatto. Inoltre, il ricorrente si limita a mere congetture, non
fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento alle minacce che
peserebbero attualmente nei suoi confronti quale parente di persone
che avrebbero combattuto per la libertà dell'Ossezia negli anni ottanta
ed inizio novanta (il padre e lo zio). Dall'insieme degli atti di causa non
è peraltro desumibile alcun indizio suscettibile di corroborare
l'esistenza di una volontà persecutoria, ai sensi dell'art. 3 LAsi, da
parte delle autorità statali o eventualmente di terzi nei confronti
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dell'insorgente. Il TAF osserva pure che non v'è ragione di ritenere,
sulla base d'imprecise affermazioni di parte, che le competenti autorità
statali georgiane non accorderanno al ricorrente, se del caso e nella
misura in cui adeguatamente sollecitate, un'appropriata protezione
contro eventuali futuri atti illeciti nei suoi confronti da parte di terzi.
Infine, sia rilevato per sovrabbondanza, le allegazioni decisive rese
dall'insorgente in corso di procedura con riferimento ai pregiudizi che
avrebbe subito in Russia (Paese terzo) si limitano a vaghe ed
imprecise affermazioni di parte, fermo restando la sussidiarietà della
protezione internazionale in materia d'asilo rispetto a quella nazionale.
8.2 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv.
1 e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non
emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3
della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS
142.20).
11.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
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contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
11.1 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni
già indicate al considerando 8 del presente giudizio – alcun serio
indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di
rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a
siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire
un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo
d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3
CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Infine, ai sensi della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che
regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio
secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid.
10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti).
11.2 Pertanto, e come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è lecita.
12.
Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti
in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine
(art. 83 cpv. 4 LStr).
12.1 Come noto, in Georgia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da
questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto
ragionevolmente esigibile.
12.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata
che lo stesso è giovane ed ha un'ottima formazione ([...]). Non emerge
altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici
suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Vi è dunque motivo di
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per il ricorrente di un suo adeguato reinserimento sociale in
Georgia, quand'anche fosse, come preteso d'etnia osseta.
12.3 Ritenuto, infine, che neppure ad un esame d'ufficio delle carte
processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr,
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che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente dalla Svizzera verso la Georgia, il ricorso non merita tutela
nemmeno su tale punto di questione.
13.
Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente,
usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 28 febbraio 2007, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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