Corte IV
D-7636/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Thomas Wespi, giudice;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nata il 4 agosto 1980, e
B._______, nata il 18 aprile 2008,
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 novembre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7636/2008
Fatti:
A.
Il 19 marzo 2008, l'interessata, gravida e originaria di C._______
(Mongolia), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
inizialmente dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) di
essere espatriata il 7 gennaio 2008 per timore di essere uccisa, in
quanto avrebbe ricevuto delle minacce di morte da parte di un
parlamentare, a seguito del tentativo dell'interessata di ottenere
maggiori informazioni sulla morte del di lei marito. Nel dicembre 2007,
infatti, il marito dell'interessata, nonché assistente del sopraccitato
parlamentare, sarebbe stato sequestrato da alcune persone e sarebbe
deceduto per problemi di salute secondo quanto scritto sul certificato
di morte, ciò di cui l'interessata sarebbe venuta a conoscenza soltanto
successivamente. Infatti, pochi giorni dopo il sequestro del marito,
l'interessata sarebbe stata a sua volta sequestrata, trattenuta in un
luogo sconosciuto per venti giorni e sottoposta ad interrogatori da
parte degli agenti delle forze della sicurezza. Una volta rilasciata, essa
non avrebbe sporto denuncia, e non avendo ottenuto informazioni in
merito alla morte del marito, bensì delle minacce da parte del
parlamentare, l'interessata avrebbe organizzato il suo espatrio grazie
all'aiuto di un amico del di lei marito che le avrebbe procurato un
lasciapassare. Recatasi prima presso un'amica della madre in Russia
per un periodo di tre mesi, l'interessata sarebbe poi partita per
raggiungere la Svizzera in data 19 marzo 2008. L'interessata, il 18
aprile 2008, ha dato alla luce una bambina presso l'ospedale
D._______.
B.
Il 19 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessata e di sua figlia dalla Svizzera entro il
19 dicembre 2008, e l'esecuzione dell'allontanamento verso la
Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 28 novembre 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
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inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 3 dicembre 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i
motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la
domanda d'esenzione dal versamento delle presumibili spese
processuali e del relativo anticipo ed ha invitato la ricorrente a versare
un siffatto anticipo, di CHF 600.-, entro il 13 dicembre 2008, con
comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso
infruttuoso del termine.
E.
Il 6 dicembre 2008, la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
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3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri.
Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni
in materia d'asilo presentate dalla richiedente. Quest'ultime sarebbero
contraddittorie e inconsistenti tanto da non poter corroborare in alcun
modo la sua storia. In particolare, la richiedente avrebbe reso delle
dichiarazioni contraddittorie su punti essenziali del suo racconto, quali
la data della morte del marito, il numero delle persone che lo
avrebbero sequestrato, nonché il numero e l'identificazione degli
agenti che avrebbero sequestrato l'interessata stessa, come pure il
numero degli interrogatori che avrebbe subito e la sua collaborazione
o meno con il parlamentare in questione. Altrettanto contraddittorie
risulterebbero le circostanze relative alla data in cui l'insorgente si
sarebbe rivolta al parlamentare, come pure alla causa del decesso del
marito e alla possessione del passaporto e della sua carta d'identità,
nonché agli sforzi intrapresi per permetterne l'esibizione. Inoltre, a
detta dell'UFM, l'interessata si sarebbe limitata a esporre un racconto
vago e stereotipato, senza essere in grado di fornire elementi precisi
su una serie di circostanze essenziali, quali l'identità dei sequestratori
di cui sarebbero stati vittime lei e il marito, le modalità del sequestro
che avrebbe vissuto, oppure il ritrovamento del corpo del marito o
come i suoceri abbiano potuto procurarsi il certificato di morte del
figlio, nonché l'identità della signora che l'avrebbe ospitata per tre
mesi. Peraltro, l'interessata non avrebbe saputo indicare né il motivo
per cui essa sarebbe stata oggetto dell'addotto sequestro e di
interrogatori, né per quale ragione avrebbe dovuto essere minacciata
dal parlamentare, se effettivamente non ne avrebbe mai avuto a che
fare. Per conseguenza, dagli atti non risulterebbero indizi che
potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi.
5.
Nel gravame, la ricorrente ha sottolineato che sarebbero irrilevanti le
contraddizioni, nonché il carattere inconsistente delle sue dichiarazioni
come evidenziato dall'autorità inferiore, in quanto essa le avrebbe
spiegate già nel corso della seconda audizione. A dire dell'insorgente,
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l'UFM si sarebbe dunque limitato ad una lettura parziale delle sue
allegazioni e avrebbe altresì omesso nella sua decisione di esporre i
motivi per cui considera inverosimili tali asserzioni, nonché la vicenda
raccontata. Inoltre, l'insorgente contesta che vi siano i presupposti per
l'esecuzione del suo allontanamento e di sua figlia verso la Mongolia,
ritenuto che tale rinvio la esporrebbe a trattamenti vietati dall'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e
metterebbe in pericolo la sua vita, in quanto la ricorrente non potrebbe
beneficiare della protezione da parte delle autorità mongole. Il suo
rientro e quello di sua figlia non sarebbe pertanto né ragionevolmente
ammissibile, né esigibile. Con il ricorso, l'insorgente ha infine prodotto
dei documenti, quali la licenza di condurre e il certificato di nascita in
originale, nonché copia del suo diploma, che la madre le avrebbe
spedito dalla Mongolia.
6.
Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
6.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
6.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18).
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7.
7.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene
alla sua situazione personale e quella di sua figlia, ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare in primis che,
proprio in relazione al sequestro e alla morte del di lei marito, la
stessa ha reso delle dichiarazioni, oltre che contraddittorie, come
evidenziato dall'UFM, vaghe e lacunose, facendo valere
semplicemente di non essere a conoscenza e di non essere stata
informata di numerosi e primordiali dettagli in merito a tali fatti, a
causa del suo stato interessante ([...]). Tali giustificazioni, e
contestualmente la verosimiglianza di quanto asserito circa la vicenda
vissuta dal marito, non possono essere ammesse e riconosciute da
codesto Tribunale. Infatti - se i fatti relativi al sequestro ed alla morte
del marito si fossero effettivamente prodotti, rispettivamente se la
gravità di tali avvenimenti fosse tale da giustificare il suo espatrio - mal
si comprende come la ricorrente abbia potuto accontentarsi di
spiegazioni sommarie o inesistenti in merito agli stessi ([...]). Inoltre,
l'insorgente non ha nemmeno dimostrato o lasciato trasparire la
volontà di chiarire le circostanze relative in particolare alla morte di
suo marito, come ad esempio per quanto attiene al momento in cui i
suoi suoceri avrebbero ricevuto la notizia della morte del figlio, al
certificato di morte che essi stessi avrebbero ricevuto nonché alla
possibilità di predisporre dell'autopsia del marito ([...]). Al contrario, tali
circostanze sono rimaste oscure, senza una plausibile motivazione e
anerché, si può ragionevolmente ammettere che, esse avrebbero
dovuto suscitare spontaneamente l'interesse nonché la sollecitudine
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della ricorrente a chiarificarle, nonostante la sofferenza che ciò
avrebbe potuto comportare. In secondo luogo, il TAF osserva che
altrettanto inverosimile risulta il racconto della ricorrente circa il
sequestro di cui sarebbe stata oggetto. Tale racconto - oltre che ad
essere caratterizzato da numerose contraddizioni già messe in risalto
dall'autorità inferiore, le quali indeboliscono ulteriormente la credibilità
delle allegazioni addotte dall'insorgente - difetta di qualsivoglia
dettaglio o spiegazione. Infatti, mal si comprende, da un lato, il motivo
per cui quest'ultima avrebbe dovuto essere sequestrata, se la stessa
ha dichiarato di non sapere nulla circa le attività del parlamentare in
questione ([...]) e dall'altro, il motivo per cui - a seguito della sua
liberazione dal suo presunto sequestro - non vi sarebbe stato alcun
altro episodio inerente questa faccenda ([...]). Infine, codesto Tribunale
rileva che nemmeno le asserite minacce che la ricorrente
pretenderebbe aver subito da parte del parlamentare trovano
qualsivoglia fondamento di verosimiglianza, allorquando risulta che le
stesse sarebbero state proferite soltanto a distanza di ben circa una
settimana dalla liberazione della ricorrente, e addirittura soltanto nel
momento in cui lei stessa avrebbe preso contatto con il parlamentare,
ovvero con il presunto responsabile delle suddette minacce ([...]). In
tale contesto e - tanto più considerata l'inverosimiglianza delle
dichiarazioni rese a sostegno della sua domanda d'asilo - codesto
Tribunale può concludere che non v'è ragione di ritenere che la
ricorrente e sua figlia - in caso di rientro in Patria - non possano
ricevere, se sollecitata, un'appropriata protezione statale contro
l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi,
contrariamente a quanto l'insorgente pretende invece far valere con
generiche e vaghe affermazioni (cfr. ricorso pag. 3). Di conseguenza,
l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo,
considerato che non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art.
3 LAsi.
8.
8.1
In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento della ricorrente e di sua figlia in Mongolia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
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(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente e la figlia in patria al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La
ricorrente è giovane, è nata ed ha vissuto ad C._______ perlomeno
dal 1998 fino al suo espatrio ([...]). Essa gode, inoltre, di una
formazione scolastica superiore avendo ottenuto una laurea in [...],
vanta anche un'esperienza professionale come segretaria, nonché
conoscenze linguistiche in diverse lingue straniere quali tedesco,
inglese, francese e russo ([...]). Inoltre, codesto Tribunale osserva che
la ricorrente ha un'importante rete sociale nel suo Paese d'origine,
tenuto conto che dalle sue affermazioni risulta che la madre e la
sorella, come pure i suoi suoceri vivono ad C._______ ([...]). In questo
contesto, l'insorgente, assieme a sua figlia, ha quindi la possibilità di
chiedere ospitalità e sostegno ai suoi famigliari presenti in Patria. La
ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire lei stessa o la
figlia di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente e di sua figlia in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio, come dimostrato
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dall'esibizione, in sede di riscorso, di diversa documentazione.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
L'insorgente e sua figlia non adempiono le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il
6 dicembre 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-
versato il 6 dicembre 2008.
3.
Comunicazione a:
- Ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...];
allegato: incarto UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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