Corte IV
D-7646/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria, alias
B._______, Cuba, alias
C._______, Cuba, alias
D._______, Cuba,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 23 novembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7646/2009
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato
l'11 febbraio 2008 in Svizzera, declinando le generalità di D._______,
originario e con ultimo domicilio fin dalla nascita a E._______
nell'omonima provincia (Cuba),
la decisione del 5 dicembre 2008 dell'UFM, cresciuta in giudicato il
23 dicembre 2008, che ha respinto la menzionata domanda ed ha
ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera,
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il
30 settembre 2009 in Svizzera,
il verbale d'audizione del 16 ottobre 2009 (audizione sommaria al
Centro di registrazione e di procedura di Chiasso [di seguito: Centro])
in cui il richiedente ha declinato le generalità di D._______, originario
e con ultimo domicilio fin dalla nascita a E._______, oppure a
F._______, nella provincia di G._______ (Cuba),
l'esame dattiloscopico dell'8 settembre 2008 - con particolare
riferimento al confronto delle impronte digitali secondo il sistema AFIS
(cfr. risultato AFIS agli atti B 4/3) e le risultanze riportate dalla
Germania (cfr. atto A 29/2) - da cui sono emerse le diverse identità
declinate dell'interessato,
il secondo verbale d'audizione del 16 ottobre 2009, in occasione del
quale al richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sui
risultati del esame dattiloscopico, nonché in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31),
la decisione dell'UFM del 23 novembre 2009, notificata all'interessato il
1° dicembre 2009 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 9 dicembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
l'originale del dossier dell'UFM inoltrato al TAF il 10 dicembre 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
Pagina 2
D-7646/2009
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d
LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito dell'audizione sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essersi ripresentato con gli stessi motivi
d'asilo già presentati durante la prima procedura d'asilo, ovvero per il
timore di essere ucciso dalle autorità statali in loco, in quanto sarebbe
fuggito da un carcere dopo esservi stato imprigionato perché avrebbe
partecipato ad una manifestazione a l'H._______; che, inoltre, avrebbe
chiesto nuovamente asilo in Svizzera, siccome non saprebbe dove
andare,
che, nella decisione del 23 novembre 2009, l'UFM ha ritenuto che il
richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla
propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che, infatti, dalle
risultanze dell'esame dattiloscopico, sarebbe emerso che il richiedente
si era identificato in Germania come cittadino nigeriano e che a
sostegno di tale identità avrebbe presentato un passaporto nigeriano,
certificante l'identità di A._______ a I._______, di cui sarebbe stata
Pagina 3
D-7646/2009
trasmessa fotocopia alle autorità dell'UFM; che, in occasione del diritto
di essere sentito, non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione
plausibile limitandosi a negare ogni addebito e a confermare la propria
origine cubana, ciò nonostante sarebbe accertata la sua mancanza di
conoscenze in merito alla società cubana, l'incapacità di fornire alcun
dettaglio in merito alla sua regione di provenienza e la scarsa
conoscenza della lingua spagnola già emersa in occasione della prima
domanda d'asilo,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigi-
bile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito la sua identità dichiarata nel
corso della presente procedura d'asilo ed ha negato di aver presentato
una domanda d'asilo in Germina in data 21 dicembre 2000 declinando
le generalità di A._______, originario di I._______ (Nigeria); che,
inoltre, l'UFM non gli avrebbe mostrato copia dei relativi documenti;
che, infine, ha sostenuto che non potrebbe essere allontanato dalla
Svizzera a causa dei suoi problemi agli occhi,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annul-
lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudi-
ziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese proces-
suali e del relativo anticipo,
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova,
che, giusta l'art. 1a let. a dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 2009 sull'asilo
relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), per identità
s'intende cognome, nome, cittadinanza, etnia, data di nascita, luogo di
nascita e sesso (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 27 consid.
5e/cc pag. 210),
Pagina 4
D-7646/2009
che ai sensi dell'art. 32 al. 2 let. b LAsi incombe alle autorità svizzere
in materia d'asilo di apportare la prova dell'inganno (GICRA 2003 n. 27
consid. 2 pag. 176; GICRA 1996 n. 32 consid. 3a pag. 303); che tale
prova, come dispone espressamente la suddetta norma legale, può
essere apportata, segnatamente in base all'esame dattiloscopico che
consiste nella presa di impronte digitali e di fotografie,
che, nella fattispecie, è emerso dalle risultanze del esame dattilo-
scopico del ricorrente che egli aveva presentato, in data
21 dicembre 2000, una domanda d'asilo in Germania sotto l'identità di
A._______, originario di I._______ (Nigeria) (cfr. atto A 29/2),
che, nell'ambito della sua prima e dell'attuale domanda d'asilo, oggetto
della procedura in esame, egli si è presentato sotto il nome di
D._______, originario e con ultimo domicilio fin dalla nascita a
E._______, oppure a F._______, nella provincia di G._______ (Cuba)
(cfr. verbali d'audizione del 29 febbraio 2008 pag. 1 e del 16 ottobre
2009 pagg. 1 e 2),
che, concessogli il diritto di essere sentito sulle divergenze tra le sue
dichiarazioni e la constatazione derivante dall'esame dattiloscopico, il
ricorrente ha negato categoricamente di aver percorso una procedura
d'asilo in Germania e le sue generalità nigeriane; che, inoltre, confron-
tato con il fatto che egli si è identificato presso le autorità tedesce con
un regolare passaporto nigeriano, egli ha dichiarato di non avere “nulla
da dire”; che, peraltro, ha ribadito l'identità dichiarata e, infine, si è
rifiutato di firmare il verbale (cfr. verbale d'audizione circa il diritto di
essere sentito del 16 ottobre 2009 pagg. 1 e 2),
che non soccorre l'insorgente la censura secondo cui l'UFM non gli
avrebbe mostrato copia dei relativi documenti d'identità da lui usati in
Germania, considerato che non ne ha mai richiesto la loro edizione;
che, d'altronde nulla s'opporrebbe ad una tale richiesta sebbene non
scosterebbe codesto Tribunale dal presente giudizio; che egli si è
contraddetto dichiarando nella prima procedura d'asilo di essere stato
domiciliato per ultimo a E._______, [...], mentre nella presente
procedura d'asilo ha indicato di aver vissuto in un villaggio vicino a
E._______, di nome F._______, senza fornire alcun indirizzo
dettagliato (cfr. audizioni del 29 febbraio 2008 pag. 1 e del 16 ottobre
2009 pagg. 1 e 2); che, inoltre ed a titolo d'esempio, fra le varie
domande postegli durante l'audizione del 29 febbraio 2009 sulle sue
origini, egli non ha neanche saputo indicare il nome della provincia di
Pagina 5
D-7646/2009
cui fa parte E._______, nonostante abbia dichiarato di averci vissuto
fin dalla nascita, oppure in un villaggio nelle vicinanze (cfr. verbale
d'audizione del 29 febbraio 2009 pag. 2),
che, infine, non v'è ragione di credere che l'identità del ricorrente sia
quella presentata in questa sede, allorquando egli ha inequivoca-
bilmente ingannato sulla sua identità, ritenuto che al di là delle varie
contraddizioni, come risulta dagli atti, in occasione della sua proce-
dura d'asilo in Germania, egli si era presentato con un passaporto
nigeriano - con il nome di A._______ - (cfr. atto A 29/2),
che il ricorrente non ha prodotto alcun documento suscettibile di
provare l'identità allegata,
che, in virtù di quanto precede, ne discende che l’UFM ha rettamente
considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b
LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come anche art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata
d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'inte-
ressato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1
LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007
del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylver-
fahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di
un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA,
che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente
con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza
Pagina 6
D-7646/2009
dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il
vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento verso suddetto Paese,
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'am-
bito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di
un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA
1996 n. 18),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammis-
sibile,
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato
la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine;
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici; che, infatti, non ha presentato alcun certificato medico
idoneo a dimostrare il contrario circa i suoi problemi agli occhi,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
Pagina 7
D-7646/2009
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allonta-
namento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-
teso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali prive sprovviste di probabi-
lità di esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 8
D-7646/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
Pagina 9