B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-766/2017
Sen t en z a d e l 5 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
alias C._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…), e il figlio
D._______, nato il (…),
Etiopia,
entrambi patrocinati dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 3 gennaio 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a L’interessata, dichiaratasi cittadina Etiope, è giunta in Svizzera
nell’estate del 2015, depositando la propria domanda d’asilo presso il CRP
di Chiasso il 30 giugno. Lo stesso giorno, la Segreteria di Stato della mi-
grazione (di seguito: SEM) ha concesso all’interessata il diritto di essere
sentita in applicazione dell’art. 36 LAsi sulla base di un riscontro nella
banca dati dattiloscopica che avrebbe lasciato intendere ad un occulta-
mento della sua reale identità. Il 27 luglio 2015 la SEM ha quindi emesso
una prima decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 4
LAsi.
A.b Con ricorso del 25 agosto 2015, l’interessata è insorta contro suddetta
decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale). Ella ha in particolare addotto aver fornito una versione
dei fatti non corrispondente alla realtà in quanto vittima di tratta di esseri
umani. Nella medesima occasione ha parimenti allegato che la diversa
identità registrata nella banca dati dattiloscopica sarebbe stata da imputare
a dei visti richiesti dalla famiglia saudita presso la quale ella sarebbe stata
impiegata come domestica (cfr. atti del procedimento D-5088/2015). Il
20 ottobre del 2016, l’autorità intimata, chiamata ad esprimersi al riguardo
dal Tribunale, ha annullato la decisione del 27 luglio 2015 ed ha ripreso la
procedura di prima istanza. La procedura ricorsuale è conseguentemente
stata stralciata dai ruoli (cfr. decisione di stralcio del 3 novembre 2016,
D-5088/2015).
A.c Il 27 agosto 2016, l’interessata ha dato alla luce il figlio D._______.
A.d Il 13 dicembre 2016, la richiedente è quindi stata ascoltata nell’ambito
di un’audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi. In tale occasione
ella ha allegato provenire da una famiglia umile ed aver perso il padre in
tenera età. A seguito delle difficoltà economiche incontrate dalla sua fami-
glia nel paese natale, l’interessata, ben prima di raggiungere la maggiore
età, sarebbe andata a vivere in Arabia Saudita presso la zia materna. Al
riguardo ella ha lasciato intendere che seppur la madre fosse contraria a
tale soluzione, l’estrema povertà in cui versava la famiglia avrebbe deter-
minato la zia a portarla con sé. Sennonché, una volta giunta nella penisola
arabica, la giovane sarebbe rimasta per oltre tre anni a casa della zia, in
quanto a suo dire troppo giovane per lavorare. Quest’ultima, di tanto in
tanto, avrebbe inviato del denaro alla sorella – e madre della richiedente –
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rimasta in Etiopia. Nel contempo la zia avrebbe però esatto che l’interes-
sata svolgesse delle mansioni a casa, trattandola come una serva. Una
volta la richiedente cresciuta, la zia si sarebbe adoperata per trovarle alcuni
impieghi. L’interessata avrebbe conseguentemente iniziato a svolgere le
proprie mansioni presso le dimore di alcune famiglie del posto. Quest’ul-
time avrebbero però spesso approfittato della situazione di irregolarità in
cui versava l’interessata, trattandola male e non corrispondendogli il do-
vuto, il tutto sotto minaccia di rimpatrio. In un’occasione, ella avrebbe inol-
tre subito un tentativo di stupro. Ciò nonostante, vista la situazione di mi-
seria in cui versava la sua famiglia in Etiopia (madre e sorella sarebbero
inoltre gravemente malate), la richiedente avrebbe quantomeno preferito
rimanere in Arabia Saudita, pur riuscendo a racimolare solo poco denaro e
dovendosi appellare regolarmente a dei mediatori per trovare lavoro. Dopo
svariate ulteriori esperienze negative, l’interessata sarebbe giunta alle di-
pendenze di una famiglia che le avrebbe promesso di regolarizzarla. Anche
in tale occasione ella avrebbe però subito numerose angherie vivendo in
una condizione comparabile alla schiavitù e sotto minaccia di rimpatrio. La
famiglia in questione avrebbe in seguito organizzato un viaggio in Italia,
portando con se la richiedente. Anche all’estero, i maltrattamenti non si sa-
rebbero attenuati. Per questa ragione, ella avrebbe approfittato dell’occa-
sione per abbandonare i suoi datori di lavoro e recarsi in Svizzera per de-
positare la propria domanda d’asilo. La zia materna sarebbe nel frattempo
rientrata in Etiopia (cfr. atto A30, pag. 6 e seg.).
B.
Con decisione del 3 gennaio 2017, la SEM ha respinto la domanda d’asilo
degli interessati, ammettendoli tuttavia provvisoriamente in Svizzera per
causa d’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
C.
Il 3 febbraio 2017, i richiedenti hanno impugnato anche tale decisione di-
nanzi al Tribunale, postulando la restituzione degli atti all’autorità di prime
cure per una nuova valutazione in merito alla pertinenza dei suoi motivi
d’asilo. Contestualmente hanno depositato un istanza volta alla conces-
sione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento
delle spese processuali e dal relativo anticipo.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 28 marzo 2017, ha esentato i ricorrenti dal
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali,
trasmettendo nel contempo un esemplare del gravame all’autorità inferiore.
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E.
La SEM, con risposta dell’11 aprile 2017, ha proposto la reiezione del gra-
vame.
F.
Il 9 maggio 2017, i ricorrenti si sono espressi in replica. Il 22 giugno 2017
hanno quindi trasmesso al Tribunale degli ulteriori mezzi di prova in lingua
straniera unitamente ad una loro traduzione.
G.
Il 27 giugno 2017 la SEM si è espressa a proposito della replica dei ricor-
renti. Il 13 luglio 2017 l’autorità intimata ha parimenti fornito le sue valuta-
zioni in merito ai mezzi di prova addotti.
H.
Con scritti del 5 e del 25 settembre 2017, i ricorrenti hanno esternato le
proprie valutazioni a proposito degli argomenti avanzati dall’autorità di
prima istanza.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra tra dette au-
torità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
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Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 3 gennaio 2017 e non avendo
quest’ultimi censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio
in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della loro domanda d’asilo.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l’autorità di prima istanza ha considerato
inverosimili i motivi d’asilo dell’interessata. A mente dell’autorità di prime
cure, la stessa identità fornita dalla ricorrente in sede di audizione sui motivi
d’asilo non sarebbe verosimile, posto l’inferiore valore probatorio del docu-
mento rilasciato dal Comune di residenza da lei ottenuto in modo irregolare
rispetto ad un documento in corso di validità e già riconosciuto dalla rap-
presentanza elvetica. Non di meno, la ricorrente avrebbe ammesso aver
mentito sui propri motivi d’asilo nel corso dell’audizione sulle generalità ri-
conoscendolo però solo successivamente al riscontro con la banca dati
dattiloscopica e nonostante fosse già stata resa edotta in precedenza circa
il suo obbligo di collaborare. A ciò si aggiungerebbero inoltre alcune con-
traddizioni tra quanto da lei dichiarato in sede di audizione ex art. 29 LAsi
e le risultanze del rapporto del Servizio specializzato in materia di tratta e
migrazione delle donne (FIZ).
4.2 Nel proprio gravame, l’insorgente, dopo aver richiamato e precisato i
fatti alla base del procedimento, avversa le argomentazioni della SEM. In
particolare, ella è dell’opinione che l’autorità di prima istanza avrebbe riba-
dito, seppur con considerazioni in parte diverse, quanto già esposto nel
precedente provvedimento del 27 luglio 2015, poi annullato. Invero, pur
non essendovi alcun riferimento ad una violazione dell’obbligo di collabo-
rare, la conclusione sarebbe da considerarsi la stessa. Del resto, l’interes-
sata non avrebbe in alcun modo sostenuto che il documento del Comune
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di residenza sarebbe stato ottenuto in modo irregolare, limitandosi al con-
trario a descrivere in parole semplici i passi necessari al rilascio compiuti
dalla madre. Occorrerebbe dunque considerare che l’identità risultante
dalla banca dati dattiloscopica sia frutto di un artifizio. Ella conferma invece
le generalità deducibili dalla carta d’identità e meglio, di chiamarsi
C._______ e di essere nata nel 1990. Invero, la SEM non avrebbe a torto
considerato che la ricorrente, identificata dal FIZ come vittima di tratta,
avrebbe lasciato l’Etiopia da ragazzina per raggiungere l’Arabia Saudita. Al
riguardo, ella avrebbe infatti fornito una descrizione dettagliata delle moda-
lità del viaggio e delle ragioni che la avevano portata alla falsificazione delle
generalità: occorreva che apparisse più adulta e che il nome avesse con-
notazioni musulmane. Non di meno andrebbe anche ritenuto che i visti ri-
lasciati dalla rappresentanza elvetica gli siano stati accordati in ragione
delle esigenze di servizio presso la famiglia saudita. Pertanto, pur essendo
senz’altro un documento meritevole di considerazioni, l’effettiva veridicità
del passaporto andrebbe messa in dubbio in ragione delle dichiarazioni
della ricorrente e della sua classificazione da parte del FIZ. L’aspetto fisico
sarebbe inoltre più pertinente a quello di una ragazza di 26 anni che a
quello di una donna di 36. Da ultimo, anche confrontando le allegazioni
rese dall’interessata in corso di procedura con i quesiti della lista di con-
trollo allestita dal Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani
e il traffico di migranti, non sarebbe possibile distanziarsi dal convincimento
ch’ella sia vittima di tratta. Su tali presupposti, nemmeno potrebbe essere
seguito l’argomento della SEM secondo la quale nulla avrebbe potuto im-
pedire all’interessata di dichiarare sin dall’inizio i suoi motivi d’asilo.
4.3 In sede di risposta, l’autorità di prime cure ha anzitutto sottolineato che
il gravame non presenterebbe alcun nuovo elemento a favore dell’autenti-
cità della carta d’identità prodotta dall’interessata o rispettivamente della
falsità del passaporto con il quale ella aveva ottenuto il visto svizzero. La
SEM ha quindi rilevato come le contraddizioni elencate nella decisione im-
pugnata riguarderebbero in ampia parte proprio le dichiarazioni dell’inte-
ressata in merito alla sua condizione di vittima di tratta di esseri umani. Tra
quanto riportato nel rapporto del FIZ e le dichiarazioni dell’interessata sa-
rebbero constatabili importanti discrepanze. Le allegazioni della richie-
dente difetterebbero pertanto della necessaria attendibilità.
4.4 Nella propria replica, l’insorgente osserva che nell’ottica di una valuta-
zione complessiva degli atti di causa e nella logica della probabilità pre-
ponderante, fermo considerato il rapporto del FIZ ed il fatto che l’interes-
sata sarebbe stata riconosciuta quale vittima di tratta ed avrebbe ad ogni
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modo fornito dettagli logici, sarebbe necessario ritenere altamente verosi-
mili i suoi motivi d’asilo. Successivamente la ricorrente ha trasmesso al
Tribunale il certificato di nascita ed l’estratto dello stato civile a lei relativi.
4.5 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l’autorità intimata ha constatato
come le contraddizioni rilevate non sarebbero limitate né tantomeno tra-
scurabili. Si tratterebbe infatti di questioni di importanza centrale, giacché
riguarderebbero chi la avrebbe condotta in condizioni di tratta. Circa i mezzi
di prova addotti, andrebbe in primo luogo rilevato che il rappresentante
dell’interessata non avrebbe specificato in che modo essa ne sia entrata in
possesso. Invero, in occasione dell’audizione del 13 dicembre 2016, la ri-
corrente avrebbe effettivamente dichiarato di possedere un certificato di
nascita e di matrimonio. Sennonché, la data figurante sui mezzi di prova
prodotti sarebbe il 10 maggio 2017. Pertanto, occorrerebbe concludere che
gli stessi non sarebbero stati ottenuti personalmente e regolarmente dall’in-
sorgente, trovandosi ella in Svizzera. Inoltre, i documenti in questione con-
traddirebbero le stesse allegazioni dell’interessata e quanto riportato nella
carta d’identità precedentemente prodotta e non sarebbero nemmeno coe-
renti tra loro. Per di più, le generalità presenti sui documenti ulteriormente
proposti non corrisponderebbero nemmeno con quanto da lei indicato nello
stesso atto ricorsuale. Vi sarebbero pertanto dubbi in merito all’autenticità
dei mezzi di prova in questione, tanto più che la dicitura in inglese “non
martial certificate” lascerebbe perplessi.
4.6 Con ulteriori osservazioni, la ricorrente ha ribadito in primo luogo la non
centralità delle contraddizioni constatate dall’autorità di prime cure e l’ec-
cessiva rigidità del metro di giudizio adottato, ferma considerata la pru-
denza con cui andrebbero valutate le allegazioni delle vittime di tratta.
Quanto alle modalità di ottenimento dei mezzi di prova prodotti, occorre-
rebbe prendere atto del fatto che gli stessi si sarebbero resi necessari per
ottemperare alle formalità necessarie alla registrazione allo stato civile del
figlio D._______. Come comunicato dal FIZ, la madre dell’insorgente si sa-
rebbe dovuta recare in due occasioni ad D._______, quindi a E._______ e
a F._______ per chiedere il rilascio dei documenti. Avrebbe poi atteso la
chiamata del Kebele locale per il ritiro. Sarebbe quindi evidente che i do-
cumenti in questione non sarebbero stati ottenuti personalmente dall’inte-
ressata, che a quel tempo si trovava in Svizzera, ma bensì dalla madre, ed
in modo del tutto regolare. Le incongruenze sarebbero inoltre da imputare
al fatto che “G._______” coinciderebbe con il cognome del nonno e che
sarebbe stato menzionato nei documenti per questo motivo. Le divergenze
tra le date si spiegherebbero invece sulla base delle stesse modalità di
ottenimento dei documenti e dell’assenza di certezze assolute in merito
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alla nascita dell’insorgente. Ad ogni buon conto, la data menzionata sul
certificato di nascita sarebbe quella più plausibile e non sarebbe in con-
traddizione con quanto indicato sulla carta d’identità.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.3 La definizione di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è
esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre
una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per
esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica
(povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un
alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza
di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in
questione, può essere confrontata.
5.4 Per principio generalmente riconosciuto la qualità di rifugiato va esami-
nata relativamente al solo paese d’origine del richiedente (UNHCR, Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfu-
giés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au
statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90). La menzione alternativa di cui
all’art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza trova infatti applicazione nei
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soli casi in cui l’interessato sia apolide. Alla luce di ciò, l’esame dei motivi
d’asilo di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di
ultima residenza se non nel caso in cui quest’ultimo risulti senza cittadi-
nanza (cfr. sentenza del Tribunale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 con-
sid. 4.1).
6.
6.1 Nel caso oggetto del presente gravame il Tribunale giunge a conclu-
sione che la questione di sapere se le dichiarazioni della ricorrente soddi-
sfino o meno i criteri di verosimiglianza possa in specie essere lasciata
aperta. Invero, quandanche realmente svoltisi così come esposti dall’inte-
ressata in occasione dell’audizione del 13 dicembre 2016, i fatti alla base
della sua domanda d’asilo, seppur di indubbia gravità, non risulterebbero
ad ogni modo atti a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e
la concessione dell’asilo in Svizzera.
6.2 Anzitutto, è indubbio che l’espatrio della richiedente verso l’Arabia Sau-
dita, per quanto traumatico – ferma considerata in particolare la sua gio-
vane età e la pressione derivante dalla difficile situazione famigliare nel
paese d’origine – sia stato dettato da considerazioni di ordine socio-eco-
nomico e che come tale non risulti rilevante in materia d’asilo. Secondo le
sue stesse dichiarazioni, la ricorrente non ha infatti lasciato il paese per
sottrarsi ad una contingenza persecutoria ad opera dello stato Etiope o ad
atti pregiudizievoli compiuti da privati, quanto più per tentare di migliorare
la propria situazione di sussistenza e per fungere da sostegno ai famigliari,
che secondo le sue stesse dichiarazioni vivevano in condizioni di completa
povertà ed abbandono (cfr. atto A30, pag. 6).
6.3 Negli stessi termini, anche gli avvenimenti svoltisi in Arabia Saudita e
in ulteriori paesi terzi, non permettono una diversa valutazione del caso.
Posto che la ricorrente ha a più riprese ribadito essere cittadina etiope (cfr.
atto A30, pag. 1-3; risultanze processuali), quanto avvenuto al di fuori di
tale paese non può essere considerato pertinente ai fini del riconoscimento
della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo. Pertanto tutto quanto
accaduto durante il soggiorno dell’insorgente in Arabia Saudita e così come
nel corso dei viaggi di servizio in altri paesi, anche qualora risulti effettiva-
mente corrispondente all’increscioso resoconto fornito dalla richiedente,
non legittima un risultato diverso da quello di cui all’avversata decisione.
6.4 Invero, è utile rammentare che il solo fatto che la ricorrente sia da qua-
lificare quale vittima (presunta o acclarata) di tratta degli esseri umani, non
impone alla Svizzera di riconoscerla automaticamente come rifugiata e di
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Pagina 10
accordarle asilo. In una recente sentenza, il Tribunale ha avuto modo di
pronunciarsi in merito agli obblighi di diritto internazionale in caso di tratta
di esseri umani. Oltre all’onere di identificazione, le autorità sono segnata-
mente tenute ad adottare misure individuali di protezione in favore delle
vittime di tratta di esseri umani o di coloro che corrono un rischio concreto
e imminente di esserlo. Inoltre l’espulsione non deve essere disposta se è
reso verosimile il rischio immediato di nuovo reclutamento (cfr.
DTAF2016/27 consid. 5.2.). La concessione dell’asilo soggiace invece a
criteri differenti e segnatamente all’esistenza di uno dei motivi di cui all’art.
3 LAsi (cfr. supra consid. 5). Ora, nel caso in disamina l’interessata risulta
essere stata posta al beneficio dell’ammissione provvisoria in Svizzera (cfr.
supra consid. 3), per il che, si può dunque a giusto titolo concludere che
non vi sia in specie alcun rischio concreto ed attuale di nuovo reclutamento.
Ella è inoltre seguita dal Servizio specializzato in materia di tratta e migra-
zione delle donne. Pertanto, quandanche l’asserita condizione di vittima di
tratta della ricorrente possa contribuire a dissipare i dubbi circa la veridicità
delle sue allegazioni, ciò non comporta tuttavia alcuna necessità di modi-
fica dell’esito della decisione impugnata, stante il mancato soddisfacimento
in specie delle condizioni di cui all’art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 6.2 – 6.3).
7.
Ne consegue che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata. La SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro
del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo
partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, v’è luogo di acco-
gliere l’istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
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Pagina 11
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese proces-
suali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: