Corte IV
D-7677/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Gérald Bovier,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Russia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 ottobre 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7677/2007
Fatti:
A.
Il 28 dicembre 2005, l'interessato di etnia inguscia ha presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. In data 9 o 10 agosto 2005 sarebbe stato
fermato e rilasciato lo stesso giorno dalle autorità russe a B._______
(cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5 e del
21 febbraio 2006 pag. 3). Quest'ultime gli avrebbero chiesto se - du-
rante il suo esilio quale richiedente l'asilo sia Germania che in Francia
nel periodo tra ottobre 2000 e giugno, oppure luglio 2005 - avesse
sporto denuncia presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (di se-
guito: Corte EDU) a Strasburgo contro le violazioni dei diritti umani da
parte della Russia in Cecenia (cfr. verbali d'audizione del
10 gennaio 2006 pag. 5 e del 21 febbraio 2006 pag. 5). Durante la sua
permanenza nella questura centrale di B._______, uno degli agenti del
“Federal'naja Služba Bezopasnosti” (FSB) e vecchia conoscenza del
richiedente, gli avrebbe consigliato di espatriare, in quanto tutte le per-
sone che avrebbero fatto una denuncia del genere, sarebbero morte o
fuggite (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5). L'indoma-
ni del fermo, oppure sette giorni dopo, si sarebbe trasferito insieme
alla sua famiglia nella casa di sua zia a C._______, un quartiere di
B._______, oppure un villaggio (cfr. verbali d'audizione del
10 gennaio 2006 pag. 6 e del 21 febbraio 2006 pag. 14). Due giorni
dopo il suo rilascio, un agente del FSB gli avrebbe chiesto del denaro
(cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2006 pag. 14). In seguito,
avrebbe pernottato nella casa di sua madre, a 80 metri da casa sua, in
quanto, verso il 15 agosto 2005, i suoi vicini nonché i suoi figli
avrebbero notato un veicolo di color argento, oppure una vettura
bianca, vicino a casa, solitamente presagio di “brutte cose” (cfr. verbali
d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5 e del 21 febbraio 2006
pagg. 11 e 14). La notte del 25 agosto 2005, avrebbe sentito arrivare
due autovetture, oppure due auto civili ed un'ambulanza, da cui
sarebbero scese alcune persone che si sarebbero dirette in un vecchio
rifugio antiaereo abbandonato e adiacente alla casa della madre,
mentre altre persone sarebbero rimaste all'esterno. Avrebbe quindi
sentito parlare di traffici di droga e di organi ed avrebbe visto delle
persone uscire con dei sacchi in mano. Sarebbe poi arrivata un'altra
auto con dei contenitori medici, oppure una seconda ambulanza dalla
quale sarebbero scese tre persone con le mani ammanettate dietro
alla schiena con dei sacchi in testa (cfr. verbali d'audizione del
10 gennaio 2006 pag. 5 nonché del 21 febbraio 2006 pag. 14).
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Intimorito dalla scena, l'interessato sarebbe riuscito a fuggire a piedi
nascondendosi in una grotta nei pressi di un fiume. In seguito, avrebbe
avuto un esaurimento nervoso ragione per cui sarebbe stato
ricoverato, dapprima presso un manicomio a D._______ e poi in un
ospedale in una località di cui non ricorderebbe più il nome (cfr. verbali
d'audizione del 10 gennaio 2006 pagg. 2 e 5 nonché del
21 febbraio 2006 pagg. 13 e 15). Successivamente suo fratello
l'avrebbe portato a E._______ e da allora non avrebbe più avuto
notizie della sua famiglia, oppure non vorrebbe menzionare dove la
sua seconda moglie starebbe chiedendo l'asilo (cfr. verbali d'audizione
del 10 gennaio 2006 pag. 5 e del 21 febbraio 2006 pag. 4). Dopo
un'ulteriore cura da uno psicologo nella capitale russa, egli sarebbe
espatriato con l'aiuto di suo fratello, in data 24 dicembre 2005 per il
timore di essere ucciso dalle autorità in loco dopo essere stato
informato per il tramite di F._______ che gli uomini del E._______ - il
quale sarebbe coinvolto nel traffico succitato - sarebbero venuti a casa
sua a cercare sia lui che sua moglie (cfr. verbale d'audizione del
10 gennaio 2006 pagg. 2, 5 e 6).
B.
Con decisione del 12 ottobre 2007 (notificata all'interessato il
15 ottobre 2007; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la
succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allonta-
namento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'al-
lontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 14 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata deci-
sione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presu-
mibili spese processuali.
D.
Il 31 luglio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insor-
gente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
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processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso entro il 1° settembre 2008.
E.
Il 5 agosto 2008, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la
reiezione del gravame.
F.
Il 7 agosto 2008, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino
all'8 settembre 2008 per introdurre l'atto di replica.
G.
Il 3 settembre 2008, il ricorrente ha presentato una replica.
H.
Il 10 settembre 2008, il TAF ha concesso all'UFM un termine fino al
25 settembre 2008 per inoltrare un'eventuale presa di posizione.
I.
Il 18 settembre 2008, l'UFM, nell'ambito della sua presa di posizione,
ha nuovamente proposto la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
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la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittorio
ed incompatibile con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire
il racconto dell'interessato nonché non determinanti in materia d'asilo
le persecuzioni addotte dallo stesso. Infatti, nella prima audizione
quest'ultimo avrebbe indicato il 10 agosto 2005 come il giorno in cui
sarebbe stato fermato dalle autorità statali, mentre nella seconda
audizione avrebbe asserito che il fermo si sarebbe verificato il
9 agosto 2005. Inoltre, avrebbe dapprima ammesso di aver sporto
denuncia presso la Corte EDU per poi negarlo. Peraltro, avrebbe
dichiarato soltanto nella seconda audizione di aver ricevuto una visita
di un agente del FSB, il quale gli avrebbe chiesto del denaro. Per di
più, avrebbe allegato nella prima audizione di essersi trasferito da sua
zia a C._______ dopo il suo fermo del 10 agosto 2005, mentre nella
seconda audizione ha dichiarato di aver lasciato il suo domicilio sette
giorni dopo la liberazione. Avrebbe altresì dapprima menzionato di
aver visto arrivare due auto e un'ambulanza, per poi indicare che
sarebbero state due autovetture e due ambulanze. Peraltro, non
sarebbe convincente l'allegazione secondo cui egli sarebbe riuscito a
scappare e nascondersi in una grotta, in quanto, se fosse veramente
stato seguito in macchina e fosse stato sparato contro di lui, non
sarebbe riuscito a fuggire nel modo descritto, vista la determinazione
delle persone e le misure intraprese per catturarlo. Premesso ciò,
l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni del richiedente.
Inoltre, sarebbe rimasto nel suo Paese fino al 2000, dopo essere stato
fermato due o tre volte tra il 1993 ed il 2000 e sarebbe altresì rientrato
in patria nel giugno o luglio 2005 - dopo aver inoltrato domanda d'asilo
sia in Germania che in Francia - dimostrando così di non temere
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persecuzioni da parte delle autorità russe. Infine, sarebbe insufficiente
al fine di ammettere un timore fondato, il fatto di venire a conoscenza
da parte di terzi, ossia da F._______ tramite suo fratello, di essere
ricercato dagli uomini di G._______. I pregiudizi addotti dal richiedente
non sarebbero quindi determinanti in materia d'asilo. Di conseguenza,
non adempirebbero ai requisiti della qualità di rifugiato prevista
dall'art. 3 LAsi i motivi presentati dall'interessato.
5.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere stato fermato il 10 agosto 2005 e non il 9.
Inoltre, ha dichiarato di avere sintetizzato il racconto durante la prima
audizione e quindi di avere ammesso di aver denunciato le autorità
russe presso la Corte EDU, avendolo negato in precedenza. Peraltro,
sarebbe stato invitato a rimanere sintetico nella prima audizione. Per
tale ragione non avrebbe menzionato l'agente del FSB, ma ne avrebbe
poi parlato nella seconda. Sarebbe poi poco significativa alla luce degli
altri aspetti positivi del suo racconto la questione sulla divergenza del
numero delle ambulanze da lui dichiarato tra la prima e la seconda
audizione. Oltre a ciò, sarebbe, secondo la cronaca cecena, un fatto
comune che gli agenti del FSB l'abbiano rilasciato anche perché
sarebbe stato sufficiente trattenere il suo documento.
5.3 Nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che il ricorso non
conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni
sviluppate nella decisione impugnata.
5.4 Nella replica il ricorrente ha indicato di aver allegato le fotocopie
delle traduzioni in tedesco di alcuni documenti che aveva già inoltrato
allorquando chiese asilo in Germania e delle foto che mostrerebbero il
suo appartamento dopo la prima, rispettivamente la seconda guerra,
in Cecenia. Ha altresì dichiarato di non aver più la documentazione in
originale, in quanto le autorità tedesche l'avrebbero spedita al Conso-
lato generale della Federazione Russa.
5.5 Nelle successive osservazioni, l'UFM ha rilevato che le foto
presentate non sarebbero determinanti in materia d'asilo, in quanto
risalirebbero agli anni 1996 e 2001. Infine, ha puntualizzato che la
domanda d'asilo depositata dal ricorrente in Germania sarebbe stata
respinta.
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6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi-
zione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.
Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-
zione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosi-
miglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese
da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado
di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni
devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero
non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto
o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-
simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudi-
cante (GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Il TAF osserva innanzitutto che, al di là delle contraddizioni inerenti
alla denuncia della Russia dinanzi alla Corte EDU, il ricorrente non ha
tuttora presentato un mezzo di prova in tale ambito, ad esempio una
copia autentificata della denuncia sporta, oppure perlomeno una con-
ferma della medesima Corte. Infatti, essendosi, a suo dire, già rivolto a
suo tempo sia in Francia che in Germania ad un avvocato per le sue
varie domande d'asilo, sapeva come muoversi ed avrebbe senz'altro
potuto procurarsi tali documenti nel frattempo (cfr. verbale d'audizione
del 21 febbraio 2006 pagg. 6 e 7). Inoltre, è contro la logica dell'agire il
fatto che sia ritornato in Patria, sapendo a cosa sarebbe andato incon-
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tro dopo aver sporto una tale denuncia. Peraltro, è poco credibile che
una persona con una formazione di livello superiore agisca in tal
modo. In aggiunta, è insensato che egli si sia recato a casa di sua zia -
in un altro quartiere di B._______, oppure in un villaggio - ed avrebbe
addirittura pernottato a casa di sua madre a 80 metri da casa sua
sapendo di essere sorvegliato, anziché nascondersi in un luogo meno
prevedibile (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 6 e del
21 febbraio 2006 pagg. 11 e 14). Peraltro, nella prima audizione non
ha minimamente menzionato la visita dell'agente del FSB, il quale gli
avrebbe chiesto dei soldi (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2009
e del 21 febbraio 2009 pag. 14). Per di più, i fatti del 25 agosto 2005
non possono essersi svolti in tale data, in quanto non si trattava di una
notte di luna piena come dichiarato dall'insorgente in sede d'audizione
(cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5 nonché del
21 febbraio 2006 pag. 14). Infatti, tale fase lunare si era già verificata
nella notte del 19 agosto 2005 intorno alle ore 22 ora locale (Moscow
Time [MSK]), mentre in data 25 agosto 2005 la luna si apprestava ad
entrare nella fase dell'ultimo quarto avvenuta poi il 26 agosto 2005
(cfr. documentazione dell'Istituto di Astrologia dell'Università di Berna
[
80/e281/e287/mondphasen2005_eng.txt] nonché la documentazione
del National Aeronautics and Space Administration [NASA]
[]). Oltre a ciò e
sempre in relazione ai fatti della suddetta notte, il ricorrente ha dichia-
rato nella prima audizione di avere sentito le persone coinvolte in tale
incontro notturno parlare di traffici di droga e di organi, mentre nella
seconda audizione si è soffermato a menzionare soltanto il traffico di
organi per poi indicare unicamente il traffico di droga nel gravame
(cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5 e del
21 febbraio 2006 pag. 14 nonché ricorso pag. 2). Visto quanto
precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
considerato le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Quanto ai fatti
addotti dall'autore del gravame antecedenti all'anno 2000, egli non è
riuscito a corroborare alcun nesso temporale tra i fatti vissuti ed il suo
espatrio considerando altresì che è tornato in patria di sua propria
volontà dopo l'esito negativo della sua domanda d'asilo in Germania e
la procedura d'asilo svolta in Francia (cfr. verbali d'audizione del
10 gennaio 2006 pag. 1 e del 21 febbraio 2006 pag. 6). Inoltre, ha
dichiarato di essere stato arrestato una volta nel 1993, per alcuni
giorni, per aver “manipolato dei soldi” e poi rilasciato, senza essere
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stato condannato, nonché di aver subito alcuni fermi ai fini di un
controllo di identità (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2006
pagg. 9 e 10). Peraltro, i documenti addotti dal ricorrente sono
inadeguati a dimostrare alcunché. Infatti, non si riferiscono affatto ai
fatti recenti evocati innanzi a questo Tribunale. Inoltre, va rilevato che
le foto illustrano certamente delle case danneggiate oppure distrutte,
ma non vi è ragione di concludere che mostrino proprio la sua
abitazione e, qualora fosse il caso, risalirebbero al 1996
rispettivamente al 2001, ovvero ad un periodo senza alcun nesso
temporale con il suo espatrio del 2005. In considerazione di quanto
precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
considerato i motivi presentati dal ricorrente come non realizzanti le
condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di que-
stione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr).
9.2
9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudi-
zio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Russia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confede-
razione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
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l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massi-
ma del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rim-
patrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli.
Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concor-
danti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si
ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'ese-
cuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.3
9.3.1 Inoltre, il TAF osserva nondimeno che, nonostante la situazione
di sicurezza generale nel Caucaso del nord sia rimasta tesa e la situa-
zione socio-economica difficile tocchi l'insieme della popolazione loca-
le in Cecenia (Russia), non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della po-
polazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di per sé –
indipendentemente dalle circostanze del caso di specie – di presume-
re l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr
per tutti i cittadini ceceni in caso d'esecuzione dell'allontanamento ver-
so la Cecenia. Premesso ciò e conto tenuto dell'evoluzione della situa-
zione dalla pubblicazione della sentenza GICRA 2005 n. 17, codesto
Tribunale giudica fondata la prassi attuale dell'UFM secondo cui l'ese-
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cuzione dell'allontanamento in Cecenia dei richiedenti l'asilo è, di prin-
cipio, ragionevolmente esigibile. Non lo è per contro per membri di
gruppi vulnerabili come gli attivisti della società civile ed i giornalisti
critici; i ribelli, ovvero persone sospettate di partecipare a movimenti
insorti; le famiglie dei ribelli; gli insorti che hanno beneficiato di un'am-
nistia in merito al rifiuto d'integrazione nelle forze di sicurezza cecene;
le persone aventi un legame con il regime di Mashkadov, nel caso di
rifiuto di assoggettamento al regime di Kadyrov; le persone che hanno
denunciato le violazioni dei diritti dell'uomo dinanzi alle istanze
giudiziarie internazionali, oppure regionali, e gli insubordinati. Inoltre,
altre persone, in circostanze particolari, potrebbero essere minacciate
dall'insicurezza che prevale ancora in Cecenia: ciò potrebbe essere il
caso per le persone rientranti in Cecenia con mezzi finanziari presunti
importanti, oppure per le donne nubili o vedove che non dispongono di
un sostegno familiare (cfr. sentenza del TAF E-4476/2006 del
23 dicembre 2009 consid. 10.2.3 e 10.2.5 e relativi riferimenti). In tal
caso, va esaminata l'esistenza di una alternativa di soggiorno nella
Federazione russa la quale va ammessa solo a condizioni molto
restrittive (GICRA 2005 n. 17 consid. 8.3.2 e 8.3.3).
9.3.2 Nella fattispecie il ricorrente non rientra in uno dei succitati grup-
pi vulnerabili. Infatti, dagli atti di causa non risulta dimostrato il fatto
che egli possa avere un certo patrimonio in patria e non è neppure ve-
rosimile che abbia sporto denuncia innanzi alla Corte EDU
(cfr. consid. 7.1). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il
medesimo ha una formazione universitaria quale economista ed una
certa esperienza professionale quale imprenditore e commerciante
(cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 2 e del
21 febbraio 2006 pagg. 4 e 5). Inoltre, dispone di una rete sociale in
patria, segnatamente il fratello a E._______ oppure a H._______, il
quale lo ha già ospitato in passato e dal quale potrebbe ottenere
nuovamente un aiuto importante (cfr. verbali d'audizione del
10 gennaio 2006 pag. 3 e del 21 febbraio 2006 pag. 4). Inoltre, ha
dichiarato di avere vissuto fin dalla nascita in Cecenia, ragione per cui
è verosimile che abbia ancora un importante numero di conoscenze
alle quali si potrà rivolgere per un reinserimento adeguato. Non ha,
altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per
motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente
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ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un
adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine sia esso in
Cecenia, a B._______, dove avrebbe un'abitazione nella sua vecchia
dimora, a casa di sua madre, oppure di sua zia, a E._______, oppure
a H._______, dal fratello ed in Ingushezia, dove si sarebbe già rifugia-
to in tempo di guerra.
9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità del-
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorren-
te, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontana-
mento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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D-7677/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
La presente sentenza è indirizzata:
- al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato incarto N [...] (per
corriere interno; in copia)
- alla I._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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