Corte IV
D-7690/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 ottobre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7690/2010
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo
ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 19 ottobre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
26 ottobre 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 26 ottobre 2010, notificata
oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 29 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data
2 novembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino algerino, di etnia berbera e di aver avuto
ultimo domicilio a B._______,
che egli ha affermato di essere espatriato per trovare un lavoro e poter
sostenere la sua famiglia,
che egli ha aggiunto di avere un problema con la persona che gli
avrebbe prestato i soldi per sostenere le spese di matrimonio di sua
sorella e per espatriare, in quanto non avrebbe rimborsato il prestito,
che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese in
automobile da B._______ in Tunisia, da dove avrebbe preso un volo
per C._______ (Turchia), proseguendo in treno fino ad D._______ e
varcando il confine a piedi, senza nessun controllo; che avrebbe
raggiunto E._______ (Grecia) in treno e sarebbe andato a F._______,
rimandoci per una decina di giorni; che lì si sarebbe procurato una
carta d'identità slovacca; che, in seguito, avrebbe preso un volo da
E._______ per G._______ e sarebbe andato a H._______, da suo
padre, rimanendoci due mesi circa; che sarebbe poi partito per l'Italia,
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andando dapprima a I._______ e in seguito a L._______, dove
sarebbe rimasto tre mesi circa, prima di raggiungere la Svizzera,
che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 26 ottobre 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido entro le
48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di
specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la
sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento per una situazione di oggettiva impossibilità; che,
segnatamente, il suo passaporto sarebbe detenuto dalla persona che
avrebbe organizzato il suo viaggio, il quale non intenderebbe
restituirglielo fino a quando il ricorrente non pagherebbe EUR 600.-
che gli dovrebbe ancora per il viaggio e che la sua carta d'identità si
troverebbe a casa sua, ma che sua madre non riuscirebbe a trovarla e
che non avrebbe, dunque, modo di recuperarla; che il ricorrente
sostiene che la traduzione, in entrambe le audizioni, non si sarebbe
svolta in modo corretto in quanto l'interprete di etnia berbera avrebbe
parlato un arabo molto diverso da quello che egli padroneggia; che
avrebbe preferito svolgere l'audizione in francese e che avrebbe
espresso questa sua volontà durante l'audizione; che alcune delle sue
allegazioni sarebbero state riportate in modo clamorosamente errato
ed altre neppure tradotte correttamente nel verbale; che, in particolare,
il debito che avrebbe contratto sarebbe di EUR 7000.- e non di
EUR 700.-; che, contrariamente a quanto risulta dai verbali, dopo la
partenza di suo padre, egli non avrebbe abitato da suo zio paterno,
bensì, avrebbe abitato da sua nonna paterna; che sarebbe espatriato
per tre ragioni, segnatamente, anzitutto poiché suo zio materno,
poliziotto di frontiera all'aeroporto, avrebbe minacciato il padre
dell'insorgente a causa dei problemi tra i suoi genitori – divorziati – e
che, dopo la partenza di suo padre, detto zio avrebbe iniziato a
prenderlo di mira, rendendogli la vita impossibile; che la persona che
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gli avrebbe prestato il denaro per il matrimonio di sua sorella l'avrebbe
espressamente minacciato di morte, se non avesse restituito
rapidamente il denaro; che, in Algeria, non potrebbe ottenere la
protezione dell'autorità a causa della disastrosa situazione della
giustizia; che, inoltre, egli avrebbe avuto una relazione con la sorella di
un poliziotto, il quale avrebbe esercitato pressioni affinché non la
frequentasse più; che una volta li avrebbe picchiati entrambi; che
l'avrebbe pure minacciato di addebitargli ingiustamente il possesso di
un chilo di droga; che, in quell'occasione, l'avrebbe picchiato e egli
avrebbe reagito colpendolo a sua volta, cosa che avrebbe accresciuto
la sua paura; che questo sarebbe stato l'ultimo fatto che l'avrebbe
spinto a lasciare il Paese; che ritiene che l'accertamento dei fatti di
rilievo sia palesemente incompleto, ragione per cui proporrebbe che gli
sia concessa la possibilità di una nuova audizione, che, infine, il
ricorrente domanda che sia verificato il carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato
una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, in via preliminare, la censura ricorsuale della ricorrente in merito
allo svolgimento dell'audizione sui motivi d'asilo, in particolare
sull'operato dell'interprete, risulta essere pretestuosa; che, difatti, il
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ricorrente stesso avrebbe avuto, ad ogni stadio dell'audizione, la
facoltà di richiedere un'interruzione della stessa o la rettifica della
traduzione resa dall'interprete, cosa che invece non ha fatto; che,
inoltre, apportando la sua firma in calce ai protocolli di audizione, dopo
aver preso conoscenza con corrispettiva traduzione delle sue
dichiarazioni verbalizzate, ha appieno confermato quanto allegato,
accettando nello stesso tempo le modalità con cui si sono svolte le
audizioni, ivi compresa la traduzione da parte dell'interprete,
che, peraltro, secondo le dichiarazioni ricorsuali del ricorrente,
essendo l'interprete di etnia berbera, la medesima etnia del
richiedente, l'allegazione relativa alla differenza dell'arabo parlato tra
lui e l'interprete è inconsistente,
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che l'insorgente ha affermato che, con la scheda telefonica prestatagli
da un amico (cfr. verbale 2, D11), avrebbe chiamato sua madre in
patria, due giorni dopo la prima audizione, per farsi spedire il suo
passaporto via DHL (cfr. verbale 2, D6) e che lei avrebbe affermato
che l'avrebbe spedito al più presto (cfr. verbale 2, D9); che, in seguito,
l'insorgente ha affermato di non avere un indirizzo dove farsi spedire il
suo passaporto (cfr. verbale 2, D15); che è assurdo credere che sua
madre, senza essere a conoscenza dell'indirizzo di recapito, gli abbia
detto che avrebbe spedito detto passaporto al più presto; che, non è
credibile che egli non sia stato in possesso delle informazioni in merito
all'indirizzo del Centro di registrazione e di procedura di Chiasso e
che, se non fosse stato a conoscenza di tale indirizzo, sarebbe stato
illogico chiamare sua madre senza informarsi prima in merito; che, alla
domanda circa le spiegazioni date a sua madre in merito a come
spedirgli il passaporto, il ricorrente ha risposto che sua madre le
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avrebbe chiesto a quale indirizzo spedirlo e che lui le avrebbe detto
che l'avrebbe chiamata più tardi (cfr. verbale 2, D16); che, ciò
nonostante l'insorgente ha dichiarato di non averla più chiamata
poiché non avrebbe più avuto soldi (cfr. verbale 2, D17); che,
interrogato sul fatto a sapere perché il ricorrente non abbia usato i
soldi ricevuti (CHF 21.-) due giorni dopo la sua prima audizione per
telefonare, esso ha sostenuto di averli usati a tal fine
(cfr. verbale 2, D21), aggiungendo, in seguito, che avrebbe dapprima
usato la carta telefonica dell'amico e poi avrebbe comperato una
seconda carta da CHF 5.- che avrebbe usato ancora per telefonare
(cfr. verbale 2, D23); che, non è credibile che esso abbia telefonato a
due riprese, senza, almeno la seconda volta, saper indicare l'indirizzo
del Centro a sua madre; che, non si spiega perché, avendo avuto
CHF 21.- a disposizione, egli non avrebbe acquistato un altra carta
telefonica; che, visto quanto sopra, risulta che egli non abbia affettuato
seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole
per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un chiaro indizio
della dissimulazione dei documenti da parte sua,
che non soccorre il ricorrente la mera allegazione ricorsuale secondo
cui sua madre non riuscirebbe a trovare la sua carta d'identità
(cfr. ricorso, pag. 2); che, infine, non soccorre l'insorgente nemmeno
l'allegazione contraddittoria secondo cui il suo passaporto sarebbe
detenuto dall'uomo che avrebbe organizzato il suo viaggio
(cfr. ibidem), avendo in precedenza dichiarato che tale documento si
trovava a casa sua ad B._______ (cfr. verbale 1, pag. 4),
che i motivi avanzati non constituiscono ragioni valide per giustificare
la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, in particolare, i motivi di espatrio evocati dal ricorrente e riportati
in sostanza nella presente sentenza non sono pertinenti in quanto non
rientrano nel quadro della definizione del termine di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi,
che, infine, in ragione del suo racconto, non v'è motivo di ritenere che
il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente
sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro
agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, peraltro, l'insorgente
stesso ha affermato non avere mai avuto problemi con la autorità
(cfr. verbale 2, D28),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente
medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50
dell'8 dicembre 2009 consid. 8),
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che, in considerazione di quanto precede, l'accertamento dei fatti
effettuato dall'autorità inferiore è da ritenersi completo e la richiesta di
un'ulteriore audizione non può essere accolta,
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
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che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha terminato la scuola dell'obbligo, è (...) di professione e, prima del
suo espatrio, ha lavorato nel (...) di M._______ (cfr. verbale 1 pag. 2);
che egli dispone in Patria di una rete social-familiare, vivendo ad
B._______ sua madre, le sue due sorelle e suo fratello (cfr. verbale 1
pag. 3); che, inoltre, ella non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
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(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del
ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del
Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente
e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- N._______.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: >
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