B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7710/2016
Sen t en z a d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, alias
B._______,
nato il (…),
Sri Lanka,
richiedente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Termini;
Restituzione dei termini nella procedura D-5394/2016 /
N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil e religione musulmana
con ultimo domicilio a Dambulla, è giunto in Svizzera nel febbraio del 2014
depositandovi una domanda d’asilo (cfr. atto A3, pag. 6).
Sentito sui motivi, egli ha asserito aver lasciato il proprio paese in quanto
nel 2011 sarebbe stato arrestato dai militari, i quali lo avrebbero accusato
di lavorare come passatore (cfr. atto A11, pag. 8). Inoltre, a partire dal 2012,
a seguito dell’accrescersi delle tensioni entro musulmani e buddisti, l’inte-
ressato sarebbe stato preso di mira poiché attivo nella moschea di Dam-
bulla (cfr. atto A11, pag. 9). Dopo essersi sincerato che le persecuzioni ave-
vano anche in tale circostanza origine statale, egli ha deciso di espatriare
lasciando la famiglia (cfr. atto A11, pag. 15 e atto A14, pag. 6).
B.
Con decisione del 9 agosto 2016, notificata al richiedente il 10 agosto 2016
(cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di se-
guito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato, pronuncian-
done nel contempo l’allontanamento dalla Svizzera e ritenendone l’esecu-
zione ammissibile, esigibile e possibile.
C.
In data 7 settembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 8 settembre 2016), il richiedente è insorto contro la suddetta deci-
sione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) chiedendone l'annullamento, nel senso del riconoscimento della
qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e presentando, con protestate
spese e ripetibili, domanda (non motivata) di esenzione dal versamento di
un anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale dell’8 novembre 2016, non ritenendo
in specie sussistere dei motivi particolari e considerando segnatamente
che l’interessato risultava disporre di un impiego in Svizzera, ha respinto la
domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese, invitando quindi
il ricorrente a versare, entro il 23 novembre 2016, un anticipo di CHF 600.–
a copertura delle presumibili spese processuali con comminatoria d’inam-
missibilità del ricorso in caso di mancato pagamento.
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Pagina 3
E.
Il 17 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18
novembre 2016), la posta ha ritrasmesso la suddetta decisione incidentale
al Tribunale in ragione del mancato ritiro della stessa entro il periodo legale
di giacenza di 7 giorni.
F.
A seguito di ciò, ritenendo l’invio validamente notificato in ossequio alla co-
siddetta “Zustellungsfiktion" (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4), il Tribunale, con
decisione finale del 7 dicembre 2016, ha dichiarato il ricorso inammissibile,
ponendo le spese processuali, di CHF 200.–, a carico del ricorrente.
G.
L’interessato, con scritto del 14 dicembre 2016 indirizzato al Tribunale (cfr.
timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 15 dicembre 2016), ha di-
chiarato di non aver ricevuto alcun avviso di ritiro dalla posta, trovandosi
conseguentemente impossibilitato a prendere conoscenza della richiesta
di anticipo spese e riservandosi quindi di inoltrare “ricorso” contro la sen-
tenza di inammissibilità.
H.
Il Tribunale, con ordinanza del 21 dicembre 2016, ha trattato lo scritto
dell’interessato quale domanda di restituzione dei termini ai sensi
dell’art. 24 PA, invitando quest’ultimo ad esprimersi ai sensi dei conside-
randi.
I.
Il richiedente, con scritto del 22 dicembre 2016, ha comunicato al Tribunale
di aver compiuto l’atto omesso, allegando ricevuta postale dell’avvenuto
pagamento. Nella stessa occasione egli ha parimenti indicato di essersi
rivolto alla posta segnalando l’accaduto e di essere in attesa della comuni-
cazione delle risultanze di un’indagine interna, risultanze che si riservava
poi di ritrasmettere al Tribunale.
J.
In data 3 gennaio 2017, il richiedente ha trasmesso quindi al Tribunale una
comunicazione della posta che a suo dire attesterebbe il fatto che l’invio
raccomandato non sarebbe stato depositato a C._______ ma bensì al ri-
storante D._______ che tuttavia non lo glielo avrebbe trasmesso.
K.
Il 13 gennaio 2017, la posta, su richiesta del Tribunale, ha precisato che
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Pagina 4
non disponendo C._______ di una cassetta delle lettere, gli invii indirizzati
presso tale recapito, siano essi muniti o meno della dicitura “c/o”, vengono
consegnati dal portalettere al ristorante D._______ poco distante e che ciò
è avvenuto anche per la decisione incidentale concernente il richiedente.
L.
Invitato a prendere posizione in merito, il richiedente, con comunicazione
del 27 gennaio 2017, ha trasmesso un promemoria spiegando che
C._______ sarebbe una costruzione a picco sul lago ed alla quale si po-
trebbe accedere tramite un sentiero pedonale della lunghezza di circa 250
metri o alternativamente da una scala in pietra di 168 gradini partente pro-
prio dal piazzale del ristorante D._______. In ragione di ciò sarebbe dun-
que umanamente comprensibile che il portalettere abbia, a torto, conse-
gnato la raccomandata presso il ristorante D._______. Così facendo
quest’ultimo avrebbe però sbagliato due volte: dapprima perché l’invio era
indirizzato specificatamente a C._______ ed in secondo luogo perché lo
stesso non sarebbe stato nemmeno consegnato o avvisato per il ritiro al
ristorante D._______. A sostegno di tale seconda considerazione, egli al-
lega una dichiarazione della presidente della gerenza del ristorante.
Parimenti egli ha addotto una copia di un’email indirizzata alla posta dallo
studio legale da lui mandatato ed atta a chiarire ulteriormente gli eventi
intercorsi.
M.
Il Tribunale, con ulteriore ordinanza facente data al 1° marzo 2017, ha ri-
chiesto all’interessato di voler rendere nota l’esistenza di un eventuale rap-
porto di rappresentanza con il mandatario di cui alla precedente comunica-
zione nonché di informare il Tribunale circa le modalità di trasmissione delle
indagini della posta.
N.
In data 10 marzo 2017, il richiedente ha comunicato che lo studio legale
menzionato non lo patrocina innanzi al Tribunale ed ha allegato un ulteriore
comunicazione elettronica della posta a conferma del fatto che anche l’av-
viso di ritiro dell’l’invio in esame sarebbe stato recapitato al ristorante
D._______. A tal proposito il richiedente osserva quindi che egli non
avrebbe mai autorizzato la posta a consegnare la posta a lui indirizzata
presso il ristorante D._______ e che, ad ogni modo, la presidente della
gerenza del ristorante ha già confermato che alcun avviso di ritiro le sa-
rebbe pervenuto.
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Pagina 5
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tri-
bunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 Le decisioni rese dalla SEM in materia d’asilo possono essere conte-
state innanzi al Tribunale (art. 33 lett. d LTAF).
1.3 Il Tribunale statuisce in materia definitiva in questa materia, fatti salvi i
casi che concernono persone contro le quali è pendente una domanda
d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di
protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
2.
Il Tribunale amministrativo federale è parimenti competente a trattare, in
virtù dell'art. 24 PA, una domanda di restituzione del termine presentata
nell’ambito della sua giurisdizione (cfr. sentenza del Tribunale
E-3934/2013 del 15 luglio 2013 e riferimenti citati). Ciò vale anche nel caso
in cui il Tribunale abbia già emanato una sentenza di inammissibilità a
causa dell'inosservanza di un termine (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_75/2008 del 20 agosto 2008).
3.
Giusta l’art. 63 cpv. 4 PA e salvo se sussistono motivi particolari, l'autorità
di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente
un anticipo equivalente alle presunte spese processuali stabilendo un con-
gruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non en-
trerà nel merito. In caso di mancato pagamento, la stessa lo dichiara inam-
missibile (art. 23 PA).
4.
4.1 Ai sensi dell’art. 24 PA, se il richiedente è stato impedito senza sua
colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro
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Pagina 6
30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata
e sia compiuto l'atto omesso.
4.2 Le tre condizioni sono cumulative, l’inoltro della domanda di restitu-
zione ed il compimento dell’atto omesso entro il termine di 30 giorni dalla
cessazione dell’impedimento essendo inoltre delle condizioni di ricevibilità
(cfr. sentenza E-3933/34/2013 del 15 luglio 2013 e POUDRET/SANDOZ-MO-
NOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990,
p. 254).
5.
Nel caso che ci occupa, le summenzionate condizioni di ricevibilità sono
da ritenersi adempiute, avendo il richiedente agito entro i 30 giorni dalla
cessazione dell’impedimento compiendo nel contempo l’atto omesso (cfr.
risultanze processuali). Occorre pertanto entrare nel merito della richiesta
di restituzione dei termini, e meglio, determinare se il richiedente sia o
meno stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito.
6.
6.1 Ai sensi della giurisprudenza la nozione di "senza sua colpa" di cui
all’art. 24 cpv. 1 PA è da apprezzarsi in modo molto restrittivo (cfr. PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2011, pag. 104). La restituzione del ter-
mine presuppone infatti che una qualsivoglia negligenza non sia imputabile
alla parte richiedente o al suo mandatario (cfr. DTF 112 V 255 consid. 2a e
giurisprudenza citata) e che l’inazione sia da ricondurre ad un'impossibilità
oggettiva o soggettiva di agire (cfr. STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schind-
ler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
(VwVG), 2008, ad art. 24 PA n. 1 pag. 332).
6.1.1 In tal senso, si è in presenza di un'impossibilità oggettiva quando il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito di agire nel termine
stabilito a causa di una circostanza indipendente dalla sua volontà ed al
quale non è dato riconoscere un comportamento negligente. L'ignoranza
della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le
carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giusti-
ficanti la restituzione del termine (cfr. STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA
n. 10 e segg. pagg. 333-335; [tra le tante] sentenze del Tribunale ammini-
strativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7, A-3689/2012
del 15 gennaio 2013 consid. 3.2 e A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid.
2.3 e relativi riferimenti; cfr. parimenti MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, n. 2.136 e segg. pagg.
84 segg.).
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Pagina 7
6.1.2 Un'impossibilità soggettiva è invece data allorquando l'atto da com-
piere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l'interessato
è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lo stesso
non è responsabile. In tal senso, l'ostacolo soggettivo deve aver messo
l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle
proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il
ricovero urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave
(cfr. DTF 119 II 86 consid. 2; sentenze del Tribunale federale K 34/03 del 2
luglio 2003 e I 854/06 del 5 dicembre 2006; STEFAN VOGEL, op. cit., ad art.
24 PA n. 10 e segg. pagg. 333-335).
6.2
6.2.1 Anche in questo ambito, occorre anzitutto sottolineare che quando il
tentativo d'intimazione di un invio raccomandato si rileva infruttuoso e, per
conseguenza, è emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario
o di un terzo autorizzato a riceverlo, l'invio è validamente notificato quando
è ritirato alla Posta (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_128/2012 con-
sid. 2.2). Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette
giorni (v. anche art. 12 cpv. 1 LAsi), l'invio è ritenuto notificato l'ultimo giorno
di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'in-
timazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 134 V 49 consid. 4 e riferi-
menti citati).
6.2.2 L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'auto-
rità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avve-
nuta e a quando la stessa risale (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; sentenza
2C_780/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3 e 2.4). Nondimeno, se la no-
tifica avviene tramite invio raccomandato, occorre partire dal principio che
l'impiegato della posta abbia effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella
bucalettere o nella casella postale del destinatario e che la data di conse-
gna sia stata registrata in modo corretto (sentenza del Tribunale federale
2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 3.2). Ciò è da ritenersi parimenti
valido quando l’invio è stato registrato nel sistema elettronico di traccia-
mento degli invii della posta, per mezzo del quale è effettivamente possibile
determinare che la trasmissione sia giunta presso la sfera d’influenza del
destinatario (cfr. sentenza 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 4.2)
6.2.3 In tale contesto, il destinatario dell'invio non può pertanto limitarsi a
sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve
indicare indizi concreti che l'errore da lui sostenuto sia davvero avvenuto
(sentenza del Tribunale federale 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid.
3.1 con ulteriori rinvii).
D-7710/2016
Pagina 8
6.3
6.3.1 Nel caso in esame, avendo il richiedente avviato la procedura ricor-
suale di cui ai ruoli D- 5394/2016 il 7 settembre 2016, egli doveva anzitutto
attendersi la notifica degli atti del Tribunale nei mesi seguenti (cfr. DTF 130
III 396 consid. 1.2.3 e sentenza del Tribunale federale 2C_1040/2012 del
21 marzo 2013 consid. 4.1).
6.3.2 Ora, la fattispecie lo vede risiedere presso C._______ negli immediati
paraggi del ristorante D._______ ove egli svolge le proprie mansioni in
qualità di ausiliario di cucina con regolare contratto di lavoro. Come si
evince dallo stesso, tale alloggio è stato messo a disposizione dell’interes-
sato proprio dalla datrice di lavoro (la D._______ Sagl), che ne trattiene
conseguentemente il canone d’affitto in busta paga (cfr. atti del procedi-
mento D-5394/2016). In base ai fatti accertati dal Tribunale ed alle stesse
prese di posizioni del richiedente, si è potuto appurare che la struttura in
questione non ha accesso carrabile e non dispone di una cassetta delle
lettere. È stato parimenti constatato, che proprio a causa di tali peculiarità,
è prassi della posta consegnare gli invii con tale dicitura direttamente al
ristorante D._______ o, in caso di irreperibilità, di avvisare per il ritiro sem-
pre in tale sede. Secondo le informazioni ricevute dalla posta, ciò sarebbe
avvenuto anche per la decisione incidentale dell’8 novembre 2016, avvi-
sata per il ritiro presso il ristorante il giorno seguente.
6.3.3 Orbene, come già esposto, a norma della cosidetta "Zustellungsfik-
tion" (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34; 123 III 492 consid. 1; 119 V
89 consid. 4b/aa pag. 94; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 216/00 del 31 maggio 2001, consid. 6c, parzialmente pub-
blicata in RAMI 2001 no. U 434 pag. 329), una decisione amministrativa o
giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata
quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro ne-
cessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna op-
pure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1 pag. 143).
Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o
avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii
postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale
a una notifica al destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II no 45 pag. 211
consid. 2 con riferimento). Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da
considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata
allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita,
risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; cfr. pure Rtid 2005 II no. 45 pag.
211 consid. 2 con riferimento).
D-7710/2016
Pagina 9
6.3.4 Alla luce della presente fattispecie e considerate le peculiarità del
caso, occorre rilevare che se il richiedente non desiderava che gli invii a lui
indirizzati venissero avvisati per il ritiro presso la cassetta delle lettere si-
tuata al ristorante D._______, egli avrebbe dovuto provvedere ad infor-
mare la posta di conseguenza ed a predisporre un punto di consegna
presso C._______. Dovendosi infatti attendere ad una notifica, egli
avrebbe dovuto prendere tutte le disposizioni necessarie a far sì che una
tale notifica si svolgesse nei migliori dei modi (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2C_772/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.3.2). Conscio
dell’inesistenza di una cassetta delle lettere presso la sua residenza, egli
avrebbe quantomeno dovuto informarsi sulle modalità di consegna della
posta, cosa che del resto appare del tutto inverosimile ch’egli non abbia
fatto. È infatti poco plausibile che a far data dal suo trasferimento presso
tale indirizzo, avvenuto nel maggio del 2016 (cfr. Sistema d'informazione
centrale sulla migrazione), il richiedente non abbia ricevuto alcun invio po-
stale, invio postale che viste le peculiarità del caso sarebbe senz’altro stato
recapitato presso il ristorante D._______. A riprova di ciò, come ha del re-
sto correttamente osservato anche la posta, i successivi invii sono stati re-
golarmente recapitati al richiedente, il che dimostra che la prassi di recapito
non presenti problematiche particolari. Non da ultimo, occorre sottolineare
che non risulta dagli atti che l’interessato, al di là delle doglianze presentate
in questa sede, si sia in seguito adoperato per far modificare la prassi in
vigore, avendo la posta continuato a consegnare gli invii indirizzati a
C._______ al ristorante in maniera fruttuosa (come dimostrato tra le altre
cose dalla pronta presa di conoscenza da parte dell’interessato della deci-
sione finale del 7 dicembre 2016, recapitata il 9 dicembre; cfr. tracciamento
degli invii).
Ne viene pertanto che il richiedente non può in questa sede censurare l’as-
senza di un’autorizzazione espressa rilasciata alla posta per effettuare le
consegne al ristorante, avvalendosene tuttavia in questa unica occasione,
senza invece aver preso in precedenza (e persino susseguentemente) le
necessarie disposizioni per evitare che ciò si verificasse. Se ne può dunque
a giusto titolo concludere che alla luce delle circostanze del caso, il solo
fatto che l’invio sia stato avvisato per il ritiro presso il ristorante D._______
non permetta di fondare un caso di impossibilità oggettiva precludente
l’agire nel termine stabilito.
6.3.5 Per quanto riguarda il fatto che l’avviso di ritiro non sarebbe nem-
meno stato consegnato presso il ristorante D._______, occorre invece ri-
levare che le verifiche effettuate dalla posta non sembrano andare in tale
direzione. La stessa ha infatti a più riprese confermato che la decisione
D-7710/2016
Pagina 10
incidentale sia stata avvisata per il ritiro presso il ristorante (cfr. risultanze
processuali). Il solo elemento agli atti che vada nel senso del mancato re-
capito dell’invito di ritiro, oltre alla parola dell’interessato, è la dichiarazione
facente data al 20 gennaio 2017 rilasciata dalla presidente della gerenza
del ristorante D._______. Ora, come già esposto, se la notifica avviene
tramite invio raccomandato, occorre partire dal presupposto che l'impie-
gato della posta abbia effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta
delle lettere del destinatario di modo che il destinatario dell'invio non può
limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta,
ma deve indicare indizi concreti (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_610/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3.2). Proprio simili indizi non
vengono però nella fattispecie indicati. L'interessato si limita in effetti a for-
mulare considerazioni generiche a carattere speculativo e in parte incoe-
renti dal momento in un primo momento egli asseriva che l’avviso di ritiro
non gli sarebbe stato trasmesso dal ristorante mentre in seguito adduce,
sulla scorta di una dichiarazione della presidente della gerenza, che lo
stesso non sarebbe nemmeno stato depositato nella cassetta delle lettere.
Non di meno, occorre osservare come tale scritto rientri nell’ambito delle
dichiarazioni di parte, il cui valore probatorio in ambito processuale appare
pressoché nullo.
6.3.6 Concludendo, si palesa dunque come in specie il richiedente non sia
stato in misura, per mezzo delle argomentazioni e dei mezzi di prova ad-
dotti, di avvalorare la propria tesi circa l’errata notifica.
6.4
Alla luce della giurisprudenza restrittiva in materia, il Tribunale non può
dunque esimersi dal giungere alla conclusione che nel caso in esame il
richiedente non sia stato impedito senza sua colpa di agire nel termine sta-
bilito. Ne viene dunque che i presupposti per l’accoglimento della domanda
di restituzione dei termini del 14 dicembre 2016 non siano in specie riuniti,
per il che la stessa va respinta.
7.
Trattandosi in specie di apprezzare il ben fondato materiale della domanda
di restituzione dei termini presentata in virtù dell'art. 24 PA a seguito di una
precedente emanazione di una decisione d’inammissibilità, si necessita di
giudicare la questione nella composizione ordinaria di 3 giudici (cfr. sen-
tenza del Tribunale D-2158/59/2013 del 25 aprile 2013)
8.
A norma dell’art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
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Pagina 11
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere con-
donate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla
parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte.
In specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare
spese processuali.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
La domanda di restituzione dei termini del 14 dicembre 2016 è respinta.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al richiedente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: