Corte IV
D-7745/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 dicembre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7745/2008
Fatti:
A.
Il 6 novembre 2008, l'interessato, originario della Nigeria, ha
presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella
sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) d'essere espatriato nel
novembre 2008 per timore d'essere ricercato e ucciso da sconosciuti.
Nel marzo 2005, infatti, cinque persone, sconosciute all'interessato,
sarebbero andate a casa sua per proporgli di commettere dei furti con
loro, ciò che lo stesso avrebbe invece rifiutato. A seguito di tale rifiuto,
gli sconosciuti sarebbero andati via dalla sua abitazione e sarebbero
successivamente stati sorpresi in strada dalla Polizia, dalla quale
tuttavia sarebbero riusciti a sfuggire. Ritenendo che l'interessato
avesse informato la Polizia, gli sconosciuti avrebbero cominciato a
cercarlo. Nel frattempo, e meglio il 15 settembre 2005, lo stesso
sarebbe fuggito dal suo villaggio (B._______) per rifugiarsi a
C._______ presso lo zio. Non trovandolo, gli sconosciuti nel dicembre
2007 sarebbero andati a cercarlo a casa del di lui padre a D._______,
e avrebbero sparato a quest'ultimo, uccidendolo. C._______,
l'interessato avrebbe raggiunto in aereo la Svizzera, il 6 novembre
2008, grazie all'aiuto di un amico del di lui zio. Sino ad oggi, nessun
documento d'identità è stato esibito.
B.
Il 2 dicembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 3 dicembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
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D.
Il 9 dicembre 2008, il TAF con decisione incidentale ha considerato il
gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto
la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo
a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il
ricorrente a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a copertura delle
presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del
ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo.
E.
Il 17 dicembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
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lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In
particolare, l'interessato non avrebbe intrapreso alcunché per
procurarsi la sua carta d'identità o il passaporto che, stando a quanto
avrebbe dichiarato, non avrebbe nemmeno mai richiesto prima, poiché
- per identificarsi nel suo Paese d'origine - egli utilizzerebbe solo il
certificato di nascita, documento che tuttavia egli non ha esibito,
affermando di averlo perso durante la fuga. A detta dell'UFM, le
allegazioni dell'interessato lascerebbero presagire che egli abbia
voluto dissimulare i suoi documenti e rendere impossibile la verifica
della sua identità, considerato altresì il racconto - incredibile e assurdo
- circa il suo viaggio d'espatrio in aereo. Infatti, egli avrebbe dichiarato
di aver viaggiato sprovvisto di documenti e di non essere stato
accompagnato, come pure di non aver subito alcun controllo agli
aereoporti da cui é transitato, nonostante lo stesso accenni ad un
documento rosso, di cui tuttavia non saprebbe nulla. Dall'altro lato,
l'UFM ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo
presentate dal richiedente, in quanto contraddittorie, vaghe e
stereotipate, ciò che sarebbe tipico di chi non ha effettivamente vissuto
quanto afferma. Segnatamente, egli non sarebbe stato in grado di
indicare in modo preciso il giorno, o perlomeno il periodo, in cui gli
sconosciuti si sarebbero presentati a casa sua, nonché in cui il padre
sarebbe stato ucciso, fornendo invece date differenti a seconda delle
versioni. Lo stesso, inoltre, non avrebbe saputo spiegare il motivo per
cui degli sconosciuti avrebbero dovuto cercare il suo aiuto per
commettere dei furti, o indicare l'identità di chi l'avrebbe informato che
i malviventi lo stavano cercando, oppure - tra gli altri - riferire l'indirizzo
preciso di suo zio a C._______, dove egli avrebbe vissuto per ben tre
anni. Per conseguenza, l'autorità inferiore ha considerato non
necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del richiedente.
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5.
Nel ricorso, l'insorgente ribadisce di non avere consegnato alcun
documento d'identità, in quanto non ne avrebbe mai posseduti e in
quanto non sarebbe possibile farli pervenire in così breve tempo.
Inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i
presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori
chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In
particolare, egli sottolinea la verosimiglianza delle sue dichiarazioni,
asserendo, da un lato, che l'UFM non ha sviluppato argomentazioni
tali da metterle in dubbio, e dall'altro, adducendo che la sua vita - in
caso di rientro in Nigeria - sarebbe in pericolo tenuto conto che non
potrebbe chiedere la protezione della Polizia contro la vendetta di
quelle persone che lo stanno cercando.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF
2007/7] consid. 6).
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6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento
dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, va rilevato che
l'insorgente, nel corso delle sue audizioni, si é semplicemente limitato
a dichiarare che non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti,
poiché non avrebbe mai posseduto né la carta d'identità, né il
passaporto ([...]) mentre che, in sede di ricorso (pag. 2), lo stesso ha
giustificato la mancata esibizione dei suddetti documenti, giacché
sarebbe impossibile farli arrivare in poco tempo. Non risulta ad ogni
modo che il ricorrente abbia intrapreso alcunché né durante le 48 ore,
né sino ad oggi per procurarsi siffatti documenti, allorquando - tra
l'altro - egli avrebbe potuto contattare i suoi famigliari presenti ancora
in Patria per farseli inviare ([...]). Pertanto, non v'è ragione di ritenere
che se egli avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per
procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità,
segnatamente presso la rappresentanza in Svizzera del suo Paese
d'origine o facendo capo ad un servizio postale privato tramite un suo
famigliare, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Per
sovrabbondanza, il TAF rileva altresì che, sin dall'inizio, il ricorrente ha
dimostrato un atteggiamento negativo e poco collaborativo in merito
alla questione dell'esibizione dei documenti. Lo stesso, infatti, in
occasione della prima audizione del [...], non ha risposto alle chiare e
precise domande che gli sono state poste, facendo più volte valere,
senza motivo, di non aver compreso l'oggetto della questione,
nonostante le ripetute spiegazioni (orali e scritte) ottenute dall'autorità
(pag. 4); anche in occasione della seconda audizione del [...] 2008,
egli ha tentato nuovamente di approfittare di tale argomentazione (pag.
8), per celare il suo disimpegno all'obbligo di esibire i documenti
necessari. Alla luce di tale comportamento - il quale lascia
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effettivamente presumere che l'autore del gravame abbia voluto
omettere volontariamente l'esibizione dei suoi documenti - nonché
dell'evocato disimpegno dello stesso, codesto Tribunale non può che
concludere, come ritenuto dall'autorità di prime cure, all'assenza di
motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente giustificanti la mancata consegna di documenti
d'identità o di viaggio.
8.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che l'autore del gravame non s'è espresso in relazione alle
contraddizioni nonché all'inconsistenza delle sue dichiarazioni rilevate
nella succitata decisione dell'UFM, limitandosi soltanto ad affermare
che detto ufficio non avebbe sviluppato argomenti tali da mettere in
dubbio la verosimiglianza del racconto reso (cfr. ricorso pag. 2). Per il
resto, il TAF osserva, in primo luogo, che l'inverosimiglianza di quanto
addotto a sostegno dalla sua domanda d'asilo risulta proprio dalle
dichiarazioni contraddittorie dell'insorgente quanto alla collocazione
temporale - peraltro a distanza di anni - degli avvenimenti che si
sarebbero prodotti, in particolare dell'irruzione dei presunti sconusciuti
a casa sua, nonché dell'uccisione del di lui padre da parte degli stessi
([...]). Mal si comprende infatti il motivo per cui gli sconosciuti - che il
ricorrente temerebbe e che si sarebbero presentati da lui nel marzo
2005 o nell'agosto 2005 ([...]) - avrebbero atteso ben due anni e più
per uccidere il di lui padre nel dicembre 2007 e per quale ragione, il
ricorrente avrebbe atteso ben ancora un anno (novembre 2008) per
ritenersi perseguitato tanto da dover fuggire definitivamente dal suo
Paese d'origine ([...]). In siffatte circostanze, codesto Tribunale non può
che constatare l'assenza di qualsivoglia nesso temporale o causale tra
i succitati avvenimenti e la domanda d'asilo presentata dall'insorgente
e concludere quindi alla totale inverosimiglianza di quanto addotto. In
secondo luogo, il TAF rivela che non soccorre il ricorrente la generica
osservazione secondo cui la sua vita sarebbe in pericolo, poiché gli
sarebbe stato riferito dalla gente o da una persona altresì sconosciuta
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([...]) che gli sconosciuti lo starebbero cercando per vendicarsi di lui,
ed in quanto non potrebbe beneficiare della protezione della Polizia
(cfr. ricorso pag. 2). L'insorgente, infatti, non ha saputo dare alcuna
indicazione a proposito dell'identità o dell'appartenenza di tali persone
da cui esso pretenderebbe essere minacciato e le quali sarebbero a lui
sconosciute, nonché rimaste tali ([...]); egli non ha peraltro mai
dimostrato nel corso delle sue audizioni di essersi interessato a
scoprirne l'identità, ciò che lascia presagire che i presunti autori delle
minacce siano frutto esclusivamente della sua inventiva, così come
sono inverosimili le minacce stesse di cui esso pretende essere vittima
e che egli ha addotto a sostegno della sua domanda d'asilo. Infatti,
non si comprende per quale motivo delle persone estranee avrebbero
dovuto informare il ricorrente di tali presunte minacce, considerato
altresì che nessuno avrebbe dovuto essere a conoscenza del
nascondiglio dell'insorgente a C._______ e ritenuto che egli avrebbe
dichiarato di non essere mai uscito di casa ([...]). In tale contesto - e
segnatamente considerata l'evocata inverosimiglianza delle allegazioni
addotte - non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa
ricevere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi
confronti da parte di terzi. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente
considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dall'autore del gravame (v. considerando 8 del presente
giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
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(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In
effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun
elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
10.4 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano.
Infatti, il ricorrente è giovane, celibe, ha una formazione scolastica
elementare nonché vanta anche una certa esperienza professionale,
come contadino o come venditore di tappeti a seconda delle versioni
([...]). Per di più, codesto Tribunale osserva che egli ha una importante
rete sociale nel suo Paese d'origine, in particolare sia a D._______,
dove vivono ancora i suoi tre fratelli ([...]), sia a C._______ dove vive
suo zio paterno (cfr. verbale d'audizione del 14 novembre 2008 pag. 3)
e, infine, ad B._______ dove risiede un altro suo zio, con il quale egli
avrebbe convissuto e lavorato ([...]). In questo contesto, l'insorgente ha
quindi la possibilità di chiedere ospitalità e sostegno ai suoi famigliari
presenti in Patria, nonché di beneficiare dell'aiuto, in particolare dello
zio a B._______ per riprendere l'attività di venditore di tappeti che già
egli svolgeva. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
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necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
11.
Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni
e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
12.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
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con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il
17 dicembre 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 17
dicembre 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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