B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7745/2016
Sen t en z a d e l l ’ 11 s e t t emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._____, nata (…), con i figli
B._____, nato il (…),
C._____, nata il (…),
D._____, nato il (…),
Eritrea,
(…)
ricorrenti
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 17 novembre 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
A._____, cittadina eritrea con ultimo domicilio a Tesseney nella zoba di
Gash-Barka è giunta in Svizzera con i figli minori nel giugno del 2014 e vi
ha depositato una domanda d’asilo. Nell’ambito della relativa procedura la
richiedente ha in un primo momento addotto essere sposata con un uomo
in servizio militare attivo e di aver subito delle pressioni ed un arresto a
causa dell’espatrio di quest’ultimo (cfr. atto A5).
Sentita in un secondo tempo ai sensi dell’art. 29 LAsi, l’interessata ha ri-
trattato quanto asserito in precedenza. In tale sede ella ha dichiarato es-
sere stata costretta dai famigliari a sposare un cittadino israeliano, senza
che tuttavia né lei né quest’ultimi fossero al corrente della sua fede ebraica.
La richiedente ha in seguito addotto essersi trasferita legalmente con il co-
niuge in Israele, laddove quest’ultimo le avrebbe fatto pressioni affinché si
convertisse all’ebraismo e crescesse i figli – che nel frattempo aveva dato
alla luce all’interno di tale unione – sulla base tali precetti. Ella ha poi di-
chiarato che nel 2013, allorquando si sarebbe rientrata nel paese natale
per rendere visita ai parenti, il marito gli avrebbe sottratto il passaporto di
modo che l’interessata ed i figli sarebbero rimasti bloccati in Eritrea senza
possibilità di tornare in Israele. Durante tale periodo la richiedente si sa-
rebbe ritrasferita dai genitori, nel frattempo pentitisi di averle fatto sposare
l’uomo ed avrebbe evitato ogni spostamento per paura di essere chiamata
a svolgere il servizio militare. In seguito sarebbe espatriata illegalmente
(cfr. atto A17).
B.
Nel corso della procedura di prima istanza è emerso che il marito della
richiedente si sia attivato con una procedura ai sensi della Convenzione
dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale
di minori (RS 0.211.230.02) al fine di esercitare i diritti di visita con i propri
figli. L’interessata risulta essersi opposta a tale richiesta ed aver depositato
formale istanza di divorzio e di protezione della personalità presso la com-
petente autorità civile (atti A14, A19 e A23).
C.
Con decisione del 17 novembre 2016, notificata il giorno seguente (cfr.
atto A32), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo ed ha pronunciato nel contempo l’al-
lontanamento degli interessati dalla Svizzera, salvo ammetterli provvisoria-
mente per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
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D.
In data 14 dicembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 15 dicembre 2016), i richiedenti sono insorti contro suddetta deci-
sione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) postulando l’annullamento della decisione impugnata e la con-
cessione dell’asilo in Svizzera. In subordine hanno petito la restituzione
degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame della domanda in parti-
colare sul punto della verosimiglianza ed in via ancor più subordinata il
riconoscimento dello statuto di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la
fuga. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria
nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del rela-
tivo anticipo, con protesta di spese e indennità ripetibili.
E.
Con ordinanza del 28 marzo 2017, il Tribunale ha esentato i ricorrenti dal
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali,
riservandosi di evadere in un secondo momento l’istanza volta alla conces-
sione dell’assistenza giudiziaria e trasmettendo nel contempo un esem-
plare del ricorso e dei relativi allegati alla SEM.
F.
Con osservazioni dell’11 aprile 2017, la SEM ha rilevato che il gravame non
conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una
modifica della decisione impugnata, l’autorità di prime cure ha quantomeno
colto l’occasione per prendere posizione in merito ad alcune considerazioni
ricorsuali. Il Tribunale ha trasmesso la risposta della SEM ai ricorrenti con
ulteriore ordinanza del 25 aprile 2017.
G.
Il 2 maggio 2017 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale la loro replica.
La stessa è stata trasmessa all’autorità di prime cure perché quest’ultima
avesse ad esprimersi al riguardo.
H.
Con duplica del 27 giugno 2017 la SEM ha nuovamente rinviato alla deci-
sione impugnata, confermandone il tenore.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 17 novembre 2016 e non avendo
censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della
loro domanda d’asilo.
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4.
4.1 Nella propria decisione la SEM ha considerato irrilevanti l’integralità dei
motivi d’asilo di cui la ricorrente si è avvalsala. A detta dell’autorità di prime
cure, occorrerebbe in primo luogo constatare che le minacce e le pressioni
da lei subite in Israele non avrebbero legami con il paese d’origine e come
tali sarebbero ininfluenti al fine del riconoscimento dello statuto di rifugiato.
Sempre secondo la SEM anche la circostanza stessa che ha visto la ricor-
rente essere stata lasciata in Eritrea dal marito non permetterebbe di de-
durre alcunché in ambito di asilo, dal momento che la stessa coinciderebbe
con la sua volontà di separarsi da quest’ultimo. Per questi motivi non vi
sarebbero indizi che possano supportare il timore di un’eventuale ripresa
di tali misure in caso di un suo rientro in Eritrea; timore peraltro inespresso
dalla stessa ricorrente. Per quanto concerne il matrimonio organizzato, la
SEM ricorda che la ricorrente avrebbe dichiarato che la posizione dei suoi
genitori sarebbe ora radicalmente cambiata, per il ché, non vi sarebbero
indizi che inducano a pensare che la ricorrente rischi di essere nuovamente
sottoposta a matrimonio forzato in futuro, circostanza che oltretutto lei
stessa non avrebbe indicato come causale al suo espatrio. Su tali presup-
posti la SEM conclude dunque che il motivo principale determinante l’espa-
trio dell’interessata sia da ricondurre al timore di essere chiamata a pre-
stare il servizio militare. A tal riguardo, l’autorità di prima istanza, dopo aver
rammentato che iI dovere di prestare servizio militare non configurerebbe
ad esso solo una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, ha constatato come
la ricorrente non abbia avuto alcun contatto con le autorità eritree prima
dell’espatrio. Non vi sarebbe pertanto da temere alcuna misura rilevante in
materia d’asilo per rifiuto a prestare servizio militare o per diserzione. Nello
stesso senso la SEM conclude anche all’irrilevanza dell’espatrio illegale.
4.2 Nel gravame, i ricorrenti, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti
in corso di procedura, contestano le argomentazioni dell’autorità di prime
cure. A loro dire, le persecuzioni riconducibili alla circostanza del matrimo-
nio forzato sarebbero iniziate già in Eritrea, per poi proseguire in Israele.
La ricorrente non si sarebbe infatti potuta opporre efficacemente all’unione
matrimoniale impostale venendosi a trovare in seguito in una situazione di
eccezionale fragilità in quanto il suo statuto di soggiorno in Israele era in-
dissolubilmente legato a quello del marito. Inoltre, un suoi rientro in eritrea
non sarebbe stato attuabile in quanto avrebbe esposto la ricorrente al ser-
vizio di leva obbligatorio o ad un arresto per renitenza. Per questi motivi
l’insorgente si sarebbe trovata esposta a una situazione di pregiudizio
grave per la sua libertà ed a una pressione psichica insopportabile dinanzi
alla quale le autorità israeliane non le avrebbero accordato alcuna prote-
zione. Siffatto complesso di circostanze avrebbe necessitato un diverso
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esame tenente conto della pertinenza delle persecuzioni subite tra Eritrea
e Israele e l’impossibilità di ottenere protezione contro le stesse. In tal
senso, le considerazioni della SEM in merito all’inesistenza di un rischio
futuro di una nuova imposizione di un matrimonio forzato da parte dei ge-
nitori apparrebbero fuori luogo visto che la ricorrente avrebbe già subito
una siffatta situazione in precedenza e considerate le pressioni psichiche
che ciò le avrebbe causato. Nella decisione impugnata vi sarebbe del resto
una lacuna decisiva in quanto l’autorità di prime cure non avrebbe consi-
derato la pertinenza dei timori della ricorrente quanto al rischio che il marito
possa sottrarle i figli in Eritrea in ragione del loro passaporto israeliano e
dei suoi legami con l’ambasciata eritrea in Israele. Il marito avrebbe conti-
nuato a perseguitarla, giungendo sino a presentare un istanza per via di-
plomatica al fine di identificare l’ubicazione dei ricorrenti in Svizzera. Inol-
tre, la ricorrente ribadisce che il servizio militare obbligatorio, così come
inteso in Eritrea, non costituirebbe un obbligo civile ma bensì una forma di
oppressione contraria ai diritti fondamentali. Alla luce di ciò, la ricorrente
chiede di essere ammessa al beneficio dell’asilo in Svizzera. Nondimeno,
in subordine i ricorrenti postulano il riconoscimento della sola qualità di ri-
fugiato in ragione del loro espatrio illegale messo in atto al fine di sottrarsi
all’obbligo di leva. A tal riguardo l’interessata adduce che dopo la sua fuga
le autorità la avrebbero cercata presso la madre e che la sorella, nono-
stante sia sposata con un disabile e abbia dato alla luce sei figli, sarebbe
stata chiamata a svolgere il servizio nazionale.
4.3 Nella propria risposta, la SEM constata anzitutto che l’apprensione per
un eventuale rapimento dei figli da parte del marito sarebbe stata espressa
dalla ricorrente solo dopo che l’uomo aveva cercato i figli in Svizzera quindi
susseguentemente all’espatrio. Oltretutto non vi sarebbero elementi che
possano supportare tali paure e non sarebbe nemmeno chiaro in che modo
i legami di quest’ultimo con l’ambasciata eritrea possano favorire un tenta-
tivo di rapimento. Non risulterebbe infatti che durante la permanenza
dell’interessata e dei suoi figli in Eritrea il marito abbia mai agito in tal
senso. Il fatto di aver cercato i bambini dopo il loro espatrio, d’altronde, non
potrebbe essere visto come un tentativo di sequestro. Di fatto, il marito si
sarebbe infatti mosso secondo le vie legali, rivolgendosi alle autorità com-
petenti al fine di poter esercitare il proprio diritto di visita. Per il resto l’au-
torità di prima istanza ha rinviato alla decisione impugnata.
4.4 In sede di replica la ricorrente rammenta di aver già spiegato che i dati
personali da lei inizialmente forniti non erano corretti e che il motivo di tale
agire sarebbe stato da ricondurre proprio al timore di essere rintracciata
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dal marito. Ad ogni buon conto, proprio per tali ragioni era logico conse-
guenziale che l’interessata non potesse neppure dire nulla in merito a tali
timori. Del resto, una volta compresa l’erroneità di un siffatto agire, la ricor-
rente avrebbe rilevato tutta la verità attivando nel contempo presso diverse
autorità una serie di procedure atte ad ottenere protezione rispetto alle pre-
tese del marito. La supposta tardività delle allegazioni della ricorrente sa-
rebbe pertanto espressione del tentativo di eclissarsi agli occhi di quest’ul-
timo. Per quanto riguarda inoltre l’inconsistenza delle ragioni di tale timore,
la ricorrente richiama quanto già esposto in sede di procedura rispetto al
comportamento precedente del congiunto ed alla prudenza adottata dalle
stesse Autorità di protezione nei suoi confronti. Oltretutto, la scelta di av-
viare una procedura diplomatica adottata dal coniuge non sarebbe indice
di rispetto delle leggi ma bensì una strategia strumentale atta al raggiungi-
mento dei suoi obbiettivi. Non di meno, occorrerebbe riflettere a proposito
del carattere eccezionale di questo tipo di procedure che necessiterebbe
appoggi e sostegni di un certo livello.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.2 La qualità di rifugiato va esaminata relativamente al paese d’origine del
richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour dé-
terminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du
protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90). La
menzione alternativa di cui all’art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza
trova infatti applicazione nei soli casi in cui l’interessato sia apolide. Alla
luce di ciò, l’esame dei motivi d’asilo di un richiedente non può essere ef-
fettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui
quest’ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. sentenza del Tribunale D-
1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1).
D-7745/2016
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5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo,
deve essere tenuto conto degli antecendenti dell’interessato, segnata-
mente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte-
nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon-
gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui
che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un
timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og-
getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza
ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi con-
creti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non
sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti-
che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF
2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
5.4 Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d’asilo si sia
già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un
fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 127; OSAR [ed.],
Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., Berna 2016, pag. 194 e
riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia
necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. In tal
senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale tempo-
rale. Quest’ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allor-
quando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è trascorso un lasso di
tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifu-
giato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima in-
terviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia
riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide
ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal
paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid.
4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle
minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale
entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto
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allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d’ori-
gine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale
da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripeti-
zione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti
citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che permet-
tano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione;
DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti di-
fetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato
sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite
sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplifica-
tivo sentenza del Tribunale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid.
4.1).
6.
6.1 Nella presente fattispecie occorre anzitutto constatare che la circo-
stanza del matrimonio combinato di cui la ricorrente pare essersi avvalsa,
quandanche potenzialmente rilevante, non soddisfa le esigenze di attualità
e di concretezza della minaccia ai sensi delle fonti sopraesposte. È infatti
incontestabile che secondo le stesse dichiarazioni dell’insorgente, la situa-
zione al riguardo nell’ambito della sua famiglia sia nel frattempo radical-
mente cambiata. L’interessata ha infatti addotto essersi riappacificata con
i famigliari ed in particolare con il padre, il quale si sarebbe pentito del suo
agire (cfr. atto A17 pag. 11 e 13). Ora, pur non volendo mettere in discus-
sione la gravità dell’episodio, occorre concludere che il fatto che la ricor-
rente abbia contratto matrimonio contro la propria volontà nel 2006 non
costituisce ad essa sola circostanza rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Del
resto, anche le sue stesse dichiarazioni non lasciano intendere che tale
circostanza sia stata alla base del suo espatrio.
6.2 Per quanto concerne le successive traversie accorse tra la ricorrente
ed il marito, ed in particolare le minacce e le pressioni che quest’ultima
avrebbe subito in quanto non disposta ad accogliere il credo semitico ed a
educare i figli di conseguenza, occorre constatare come le stesse si siano
prodotte in Israele risultando già solo per tale motivo irrilevanti in materia
d’asilo. A tal proposito, non giova inoltre alla ricorrente avvalersi del fatto
che tali episodi sarebbero iniziati già in Eritrea. Per argomentare tale tesi,
l’interessata sembra infatti ricondurre quanto accaduto alle conseguenze
della già trattata circostanza del matrimonio combinato. V’è tuttavia da ram-
mentare che il Tribunale ha già escluso la rilevanza di tale contingenza per
i motivi di cui sopra e che, oltretutto, le due congiunture emanano da agenti
diversi ovvero dai genitori della ricorrente rispettivamente dal marito. Su
tali presupposti, neppure si può concludere, come l’insorgente vuole, che
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la rilevanza sia da dedurre dal fatto ch’ella si sarebbe venuta a trovare in
una situazione di eccezionale fragilità per via del rischio di perdere il proprio
diritto di soggiorno in Israele e ferma considerata l’inattuabilità di un suo
rientro in Eritrea. In casu non si tratta infatti di apprezzare l’intensità degli
atti in questione, che il Tribunale non intende in alcun modo sminuire,
quanto più di constatare che gli stessi si sono svolti al di fuori del paese
d’origine della richiedente, solo pertinente per l’esame della qualità di rifu-
giato.
6.3 Allo stesso modo, di pacifica irrilevanza risulta anche la circostanza
della sottrazione del passaporto da parte del coniuge che non configura un
atto di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi ed ha inoltre avuto quale con-
seguenza la separazione tra la ricorrente ed il suo agente persecutore.
6.4 Visto quanto precede e secondo lo stesso senso delle dichiarazioni
dell’interessata, si può a giusto titolo concludere, come del resto l’ha fatto
l’autorità di prima istanza, che i motivi causali all’espatrio dell’interessata
siano da ricondurre sostanzialmente al solo timore di dover svolgere il ser-
vizio di leva nel paese d’origine. Codesta valutazione è del resto confortata
anche da quanto da lei successivamente dichiarato, ovvero dal fatto che a
seguito della sottrazione del suo passaporto ella abbia tentato in ogni modo
di rientrare in Israele con i figli, paese ove risiedeva il marito, autore dei
fatti summenzionati. Sennonché, anche il timore di essere chiamata a svol-
gere il servizio nazionale appare in specie irrilevante. Ai sensi della giuri-
sprudenza il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione è infatti
oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le au-
torità militari e se da detto contatto emerge una volontà di reclutamento
della persona. Non è sufficiente invece, il timore generico di essere reclu-
tato, segnatamente a causa dell’età idonea al servizio di leva (cfr. DTAF
2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9 GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 29). Per
quanto riguarda la ricorrente, dagli atti non emergono elementi quanto al
fatto che la stessa abbia avuto un tale tipo di contatto. Del resto, ferma
considerata la situazione personale dell’interessata, si può a giusto titolo
ritenere che quest’ultima sia con maggior probabilità stata congedata dal
servizio di leva (cfr. Landinfo, 20 may 2016, Report Eritrea: National Ser-
vice, pag. 2 “women from their mid-twenties are probably exempt or di-
scharged from national service because of marriage, birth or on a religious
basis”). Vi è pertanto luogo di concludere che la ricorrente non era perse-
guitata dalle autorità eritree per motivi personali ed in particolare a causa
di diserzione o renitenza.
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Pagina 11
6.5 Relativamente all’espatrio illegale il Tribunale ha avuto modo di pro-
nunciarsi in una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gen-
naio 2017). In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali infor-
mazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha sta-
bilito che l’espatrio illegale, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una
probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti
in materia d’asilo. Dall’analisi è infatti risultato che molte persone che sono
espatriate illegalmente dall’Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza partico-
lari problemi per soggiorni di breve durata. Pertanto non si può più presu-
mere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti
in patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello
Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull’asilo e ciò unica-
mente a causa dell’espatrio illegale. Al contrario, un rischio accresciuto di
subire una sanzione può essere riconosciuto unicamente in presenza di
elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvi-
sta dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo consi-
derato che nel caso in disamina la ricorrente non rientra in suddetta cate-
goria di persone, v’è luogo di concludere anche a tal proposito che né lei
né i figli abbiano a temere trattamenti configuranti una persecuzione ai
sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria.
6.6 Infine, per quanto concerne i timori della ricorrente circa il rischio di
sottrazione dei suoi figli da parte del marito il discorso non cambia. Innan-
zitutto, dagli atti non sono infatti riconoscibili elementi che lascino presup-
porre un rischio quanto alla realizzazione di una siffatta circostanza. Oltrac-
ciò, le missive trasmesse a titolo informativo dalla ricorrente alla SEM nel
corso della procedura di prima istanza fanno riferimento al timore che il
marito compiesse tali atti in Svizzera e non nel paese d’origine. Nello
stesso senso paiono peraltro iscriversi anche le procedure da lei intraprese
presso le preposte sedi. Nondimeno, il marito della ricorrente non risulta
risiedere in Eritrea e i presunti contatti con la rappresentanza eritrea in
Israele non paiono tali da lasciar presupporre un rischio concreto quanto
alla realizzazione di una tale evenienza nel paese d’origine. V’è dunque da
concludere che anche tali asserzioni non sono da considerarsi rilevanti in
materia d’asilo. Su tali presupposti ed in particolare alla luce del fatto che
in sede di audizione e nelle missive trasmesse alla SEM la ricorrente non
risulta aver espresso un tale timore relativamente al paese d’origine, nem-
meno può essere imputato alla SEM di non aver considerato la pertinenza
dello stesso nella propria decisione.
7.
È dunque a giusto titolo che l’autorità di prime cure ha negato l’asilo agli
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interessati. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto.
8.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro
del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo
partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, v’è luogo di acco-
gliere l’istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1
LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese proces-
suali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del
collegio:
Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: