B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-775/2015
Sen t en z a d e l 1 3 f e bb r a i o 201 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Senegal,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 30 gennaio 2015 / N (…).
D-775/2015
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
18 giugno 2014;
i verbali d'audizione del 26 giugno 2014 (di seguito: verbale 1) e del
12 gennaio 2015 (di seguito: verbale 2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 30 gennaio 2015, notificata al
ricorrente il 3 febbraio 2015 (cfr. risultanze processuali), con la quale la
Segreteria di Stato ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori
chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha
inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato il Senegal come Stato
esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
il ricorso del 6 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 9 febbraio 2015) contro detta decisione, con il quale il ricorrente
ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata
e alla trasmissione degli atti alla SEM per una nuova decisione nel merito
e, in via subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria qualora
non gli venga concesso asilo; ha altresì presentato una domanda di
esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali;
l'incarto originale della SEM, pervenuto a codesto Tribunale in data
10 febbraio 2015;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
D-775/2015
Pagina 3
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 LAsi);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino del Senegal, nato e cresciuto a B._______ (Senegal);
che sarebbe espatriato poiché avrebbe avuto dei problemi con lo zio
materno (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D36, pag. 5); che infatti lo zio
non gli avrebbe dato i soldi ottenuti dal governo dopo la morte della madre
e della sorella avvenuta a seguito del naufragio del traghetto su cui
viaggiavano (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D36, D40, pag. 5, D46-D51,
pag. 6); che, inoltre, il (…) aprile 2012 lo zio, insieme ad un amico
poliziotto, gli avrebbe teso una trappola facendo entrare nel suo letto
mentre egli dormiva la figlia minorenne e l'avrebbe poi accusato di aver
tentato di abusare della ragazza (cfr. verbale 1, pagg. 7-8; verbale 2, D36,
D40, pag. 5, D42-D45 e D57-D60, pag. 7); che il poliziotto avrebbe voluto
avviare una procedura penale nei suoi confronti e lo zio sarebbe
intervenuto per evitarlo (cfr. ibidem); che dopo tale episodio lo zio l'avrebbe
costretto a lasciare la sua casa (cfr. ibidem); che, in definitiva, avrebbe
lasciato il Senegal poiché non aveva più nessun altro parente lì e sarebbe
dunque espatriato per cercare un posto in cui vivere (cfr. verbale 2, D61,
pag. 7);
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi);
che il richiedente è cittadino senegalese; che il Consiglio federale ha
inserito il Senegal nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a
cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014);
D-775/2015
Pagina 4
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato irrilevanti poiché le persecuzioni allegate
sarebbero opera di terze persone ed egli avrebbe potuto rivolgersi alle
autorità per difendersi; che per ottenere dallo zio i soldi per il risarcimento
ricevuti a seguito della morte della madre e della sorella avrebbe potuto
contattare le autorità del suo Paese; che, inoltre non ci sarebbero indizi per
ritenere che le autorità senegalesi non sarebbero intervenute in suo favore
qualora fossero state chiamate; che neppure una procedura penale nei
suoi confronti relativa alla presenza di una ragazza minorenne nel suo letto
non costituirebbe un indizio di persecuzione giacché sarebbe l'esercizio di
un'azione legittima da parte delle autorità statali; che in tale procedura
sarebbe stato compito suo difendersi e dimostrare che si trattava di un
raggiro messo in atto da suo zio materno;
che pertanto la SEM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato
sarebbero irrilevanti in materia d'asilo;
che nel ricorso egli ha contestato l'interpretazione fatta dalla SEM; che egli
avrebbe spiegato la peculiarità dei motivi che l'avrebbero costretto alla
fuga; che i tentativi di ottenere il riconoscimento dei suoi diritti l'avrebbero
esposto alle persecuzioni dello zio materno; che lo zio non gli avrebbe dato
il denaro che gli spettava per la morte della madre e della sorella; che
inoltre sarebbe stato vittima di una trappola che l'avrebbe esposto ad una
falsa accusa di reato e costretto a lasciare definitivamente il Senegal; che,
contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, le sue allegazioni
capovolgerebbero la presunzione di assenza di persecuzione in Senegal e
renderebbero necessaria la protezione della Svizzera; che in caso di
respingimento in Senegal, si ritroverebbe nuovamente esposto alle
persecuzioni di cui sarebbe già stato vittima; che non potrebbe ottenere
alcun tipo di effettiva protezione da parte delle autorità poiché nei fatti
sarebbe coinvolto anche un poliziotto; che inoltre l'esigibilità del suo
allontanamento dalla Svizzera dovrebbe essere analizzata in modo più
approfondito; che il fatto di essere stato allontanato dalla sua famiglia a
medio-lungo temine lo esporrebbe a un deterioramento delle condizioni di
salute, ritrovandosi nell'impossibilità di soddisfare adeguatamente i suoi
D-775/2015
Pagina 5
bisogni primari e la sua vita sarebbe dunque esposta a grave pericolo; che
pertanto qualora non gli si dovesse concedere l'asilo egli dovrebbe essere
ammesso provvisoriamente;
che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione;
che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in
affermazioni contraddittorie e non corroborate da alcun elemento di prova;
che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene
manifestamente irrilevanti le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi
motivi d'asilo;
che, infatti, dai motivi d'asilo esposti dal ricorrente non si evincono seri
pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi); che, invero, i problemi evocati dall'insorgente con lo zio
risultano piuttosto essere riconducibili a rapporti di natura privata; che in
merito alla mancata restituzione da parte dello zio del risarcimento ottenuto
dal governo per la morte della madre e della sorella, egli avrebbe potuto
rivolgersi alle autorità competenti del suo Paese per ottenere il denaro e
far valere i suoi diritti; che per quanto attiene al raggiro effettuato dallo zio
introducendo una ragazza minorenne nel suo letto ed accusandolo di aver
tentato di violentarla, questo Tribunale rileva che neppure in questo caso
vi sono indizi di persecuzione; che, invero, tale episodio, come riferito dallo
stesso ricorrente, non ha avuto alcun seguito (cfr. verbale 2, D40, pag. 5);
che, anche qualora un procedimento penale sia aperto nei suoi confronti,
va rilevato che si tratterebbe di un procedimento di diritto comune, senza
alcun movente pertinente in materia di asilo; che, infine, il fatto di non aver
più nessun altro parente in tale Paese, oltre che ad essere in contrasto a
quanto dichiarato nell'audizione sulle generalità – ovvero che ha ancora
delle zie paterne in Patria (cfr. verbale 1, pag. 5) – non costituisce un
motivo rilevante in materia d'asilo;
che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una
diversa valutazione;
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del
richiedente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione
dell'asilo;
D-775/2015
Pagina 6
che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere
verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che la SEM ha
respinto la sua domanda d'asilo;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM)
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4);
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM (ora
SEM) dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
D-775/2015
Pagina 7
che, inoltre, la situazione vigente in Senegal non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il Senegal nella
lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente;
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli è
ancora giovane, ha esperienza professionale come pescatore e come
contadino (cfr. verbale 1, pag. 4); che, altresì, in Senegal ha delle zie
paterne, nonché uno zio materno (cfr. verbale 1, pag. 5); che, pertanto, si
può supporre che egli disponga di una rete sociale sufficientemente buona
in Patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3, 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
D-775/2015
Pagina 8
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-775/2015
Pagina 9
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: