B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7754/2016
X_START
Sen t en z a d e l 7 g i ugno 20 17
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Claudia Cotting-Schalch
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), con il figlio
C._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 25 novembre 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, è nata ad Addis Abeba in
Etiopia. Dopo essere stata espulsa nel 1999 ella si è stabilita nel paese
d'origine e meglio ad Adi Quala, nel distretto omonimo, ove ha risieduto
sino all'espatrio, avvenuto nel 2015 (cfr. verbale di audizione del 9 luglio
2015 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-5).
Giunta in Svizzera via il Mediterraneo ella ha depositato la propria do-
manda d'asilo il 5 luglio del 2015. Sentita sui motivi della stessa la richie-
dente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espa-
triata in quanto il marito, che aveva disertato nel 2011, sarebbe stato ricer-
cato dalle autorità militari. A causa di ciò l'interessata avrebbe fatto l'oggetto
di pressioni e minacce da parte dei membri dell'ex unità militare del co-
niuge, pressioni e minacce che sarebbero sfociate anche in un fermo e
nell'espropriazione del terreno agricolo da lei coltivato (cfr. verbale di audi-
zione del 15 novembre 2016 [di seguito: verbale 2], pag. 5 e segg.).
B.
Con decisione del 25 novembre 2016, notificata alla richiedente in data
28 novembre 2016 (cfr. atto A40), la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando
contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera. Non di
meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso il
paese d'origine non ragionevolmente esigibile, ammettendola quindi prov-
visoriamente.
C.
In data 14 dicembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 9 marzo 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
chiedendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. Subordi-
natamente ha petito la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una
nuova decisione. In secondo subordine ella ha chiesto di essere ricono-
sciuta come rifugiata per motivi insorti dopo la fuga. Altresì ha presentato
istanza di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento
delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate spese e ripeti-
bili.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 28 marzo 2017, ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo l'insorgente a
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versare, entro il 12 aprile 2017, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle
presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità in caso d'i-
nosservanza.
Tale somma è stata accreditata sul conto del Tribunale il 13 aprile 2017.
E.
Con scritto del 4 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 5 maggio 2017) la ricorrente ha trasmesso al Tribunale un certi-
ficato medico redatto dall'Ente Ospedaliero Cantonale attestante il suo
stato di gravidanza e la sussistenza di scompensi psico-fisici attribuibili alla
sua situazione socio famigliare nonché delle tendenze suicide. Alla luce di
ciò nello scritto viene auspicato il rilascio di un permesso di tipo B che a
dire dei medici contribuirebbe al miglioramento della sua situazione. In ul-
teriore annesso, la ricorrente ha addotto un estratto bancario dal quale si
evince che il pagamento dell'anticipo di CHF 600.– è stato addebitato sul
suo conto in data 13 aprile 2017.
F.
Posta la scadenza del termine avvenuta il 12 aprile 2017, con ordinanza
del 5 maggio 2017, il Tribunale ha quindi concesso alla ricorrente un ulte-
riore termine per dimostrare il tempestivo pagamento dell'anticipo spese.
G.
In data 12 maggio 2017 è pervenuto al Tribunale uno scritto dell'Ente Ospe-
daliero Cantonale secondo il cui tenore il versamento sarebbe stato effet-
tuato non appena le condizioni della ricorrente lo avrebbero permesso, in
considerazione della sua degenza presso il reparto di Ostetricia-Ginecolo-
gia.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tri-
bunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
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dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
1.2. Resta ora da valutare se, considerato il fatto che la somma di
CHF 600.– richiesta quale anticipo a copertura delle presunte spese pro-
cessuali è stata accreditata sul conto del Tribunale il 13 aprile 2017, ovvero
dopo la scadenza del termine assegnato su comminatoria d'inammissibi-
lità, si giustifichi o meno di entrare nel merito del gravame.
Giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, il termine per il pagamento di un anticipo è os-
servato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera,
o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'auto-
rità. Il momento determinante per constatare se il termine sia stato osser-
vato o meno è quello nel quale la somma è stata versata in favore dell'au-
torità alla posta svizzera o, alternativamente, quello nel quale l'ordine di
pagamento in favore dell'autorità è stato addebitato dal conto postale o
bancario del ricorrente o del suo mandatario (cfr. segnatamente sentenze
del Tribunale federale TF 2C_1022/1023/2012 del 25 marzo 2013 consid.
6.3.2; 9C_94/2008 del 30 settembre 2008 consid. 5.2 nonché sentenza del
Tribunale C-211/2014 del 26 settembre 2014). Ora, nel caso che ci occupa,
come attestato dall'estratto bancario agli atti, la somma è stata addebitata
sul conto della ricorrente il 13 aprile 2017. Vista la summenzionata giuri-
sprudenza, se ne può dunque a giusto titolo concludere che il versamento
sia da considerare tardivo.
Va tuttavia riservato che ai sensi dell'art. 24 PA, se il richiedente è stato
impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è resti-
tuito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia
fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso. Le tre condizioni
sono cumulative, l'inoltro della domanda di restituzione ed il compimento
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dell'atto omesso entro il termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedi-
mento essendo inoltre delle condizioni di ricevibilità (cfr. sentenza del Tri-
bunale E-3933/34/2013 del 15 luglio 2013 e POUDRET/SANDOZ-MONOD,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990,
pag. 254). La restituzione del termine presuppone che una qualsivoglia ne-
gligenza non sia imputabile alla parte richiedente o al suo mandatario (cfr.
DTF 112 V 255 consid. 2a e giurisprudenza citata) e che l'inazione sia da
ricondurre ad un'impossibilità oggettiva o soggettiva di agire (cfr. STEFAN
VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ad art. 24 PA n. 1 pag. 332).
Tornando alla fattispecie in esame, occorre anzitutto constatare come la
condizione di ricevibilità della domanda sia adempiuta, essendo la somma
richiesta stata addebitata con valuta al 13 aprile 2017 a un conto bancario
in Svizzera in favore del Tribunale. Orbene, posto che lo scritto della ricor-
rente del 4 maggio 2017 ed i relativi allegati congiuntamente alla comuni-
cazione dell'Ente Ospedaliero Cantonale dell'11 maggio 2017 possano es-
sere interpretati quali domanda di restituzione dei termini ex art. 24 PA e
che la fattispecie ivi deducibile paia poter configurare un'impossibilità sog-
gettiva ai sensi della giurisprudenza (sulla nozione si veda DTF 119 II 86
consid. 2), se ne giustifica ad ogni modo di entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 25 novembre 2016 e non avendo in
specie l'interessata censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte
dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto es-
sere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda
d'asilo.
4.
4.1. Circa i motivi d'asilo addotti, va anzitutto rammentato che la Svizzera,
su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi
(art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il
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diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le
persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri
pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri se-
gnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop-
portabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga
specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
4.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti
allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili
e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili
di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di
una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non
possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì ne-
cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo
siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
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5.
5.1.
5.1.1. Relativamente a quanto avvenuto in patria nella querelata decisione
la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni a fondamento della do-
manda d'asilo dell'interessata. In particolare, le dichiarazioni a riguardo dei
contatti avuti con le autorità sarebbero palesemente inconsistenti e con-
traddittorie. Anzitutto, nell'audizione sui fatti la ricorrente avrebbe dichiarato
di aver avuto a che fare con i militari unicamente in tre occasioni, ossia nel
2011, nel 2012 e verso la fine del 2014. In tale sede avrebbe parimenti
dichiarato che nel corso dell'ultima visita delle autorità ella sarebbe stata
trattenuta da metà mattinata sino alle 13 rispettivamente 14 e che in se-
guito sarebbe poi espatriata. La versione non collimerebbe però con
quanto addotto nella precedente audizione laddove l'interessata avrebbe
riportato di essere stata incarcerata circa quattro anni prima, ossia nel
2011, e di essere stata rilasciata la sera stessa della sua detenzione per
poi subire tempo dopo un'ulteriore visita dei militari. Oltracciò, gli episodi
allegati sarebbero stati descritti in maniera decisamente superficiale. La
ricorrente avrebbe infatti liquidato i primi due incontri in maniera analoga e
totalmente stereotipata. Inoltre, circa la permanenza presso la stazione di
polizia, la richiedente avrebbe dapprima asserito di esservi restata l'intera
giornata, salvo poi smentirsi dichiarando di esservici rimasta solo poche
ore. Chiamata a dettagliare tale circostanza ella avrebbe poi tergiversato
limitandosi a raccontare nuovamente gli antefatti e descrivendo in modo
lapidario la stanza ove era stata detenuta.
5.1.2. In sede ricorsuale, la ricorrente contesta tale valutazione. Relativa-
mente alla diversa collocazione temporale del fermo, la ricorrente asseri-
sce anzitutto di non rammentare di aver fornito indicazioni di quel tipo nella
prima audizione. A suo dire tale vicissitudine sarebbe però spiegabile sulla
base di un semplice equivoco. La ricorrente si dice infatti certa di non aver
mai pronunciato la frase “in un'occasione mi hanno anche imprigionata per
un giorno quattro anni fa quando lui è uscito”. La stessa non avrebbe infatti
alcun senso in quanto risulterebbe impossibile immaginare un suo arresto
“quando lui è uscito”, essendo ovvio che sarebbe invece stata arrestata
dopo tale vicissitudine. La ricorrente ritiene invece di aver potuto addurre
“in un'occasione mi hanno anche imprigionata” e “quattro anni fa quando
lui è uscito”, cosa che andrebbe compresa nel senso che il coniuge era
espatriato quattro anni prima dell'audizione sulle generalità. Del resto, que-
sta rilettura sarebbe l'unica possibile dal momento che altrimenti non colli-
merebbe con la frase successiva secondo la quale l'interessata non
avrebbe ricordato la data della sua incarcerazione. Su tali presupposti, la
ricorrente ribadisce quindi come l'ultima visita sarebbe da collocare nel
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Pagina 8
2014. Ammettere il contrario non avrebbe senso anche perché significhe-
rebbe ch'ella avrebbe atteso quattro anni prima di espatriare lasciando poi
il paese in seguito ad episodi meno gravi. Peraltro, il fermo sarebbe stato
legato alla sottrazione del terreno. La ricorrente ritiene pertanto assurdo
che i motivi d'asilo da lei invocati possano essere considerati contradditori
solo perché sarebbe stato omesso un punto nella trascrizione delle sue
parole. Il fatto ch'ella avrebbe sottoscritto il verbale non sarebbe inoltre de-
cisivo dal momento che non sarebbe ad ogni modo stato possibile accor-
gersi di un dettaglio del genere. Sarebbe invece ben probabile che al mo-
mento della rilettura la ricorrente abbia ritenuto che tale indicazione si rife-
risse alla partenza del marito e non all'arresto. A mente dell'insorgente pa-
rimenti assurdo sarebbe il fatto di basare una valutazione di incongruenza
su un raffronto di un verbale di parecchie pagine con 4-5 frasi succinte
registrate nell'ambito di un'audizione il cui scopo dichiarato sarebbe stato
principalmente quello di stabilire la competenza della Svizzera nella tratta-
zione della domanda. Relativamente invece alla carenza di motivazione la
ricorrente sostiene di aver fornito molti dettagli e che nelle descrizioni for-
nite non possa essere intravisto alcunché di stereotipato. In particolare,
circa la prima visita la ricorrente avrebbe indicato che i militari si sarebbero
presentati nel 2011 due o tre mesi dopo l'espatrio del marito spiegando
inoltre che sarebbero stati i suoceri ad informarla sulla tempistica della di-
serzione di cui non era a conoscenza. Avrebbe inoltre fatto presente che i
militari la avrebbero invitata a pensarci su e che erano due, giunti al mattino
quando i figli dormivano. Circa la seconda visita, ella avrebbe indicato che
sarebbe avvenuta probabilmente nel 2012 e che in tale occasione era arri-
vato il capo militare che la aveva raggiunta presso i genitori dopo averla
cercata dai suoceri. In tale occasione, il capo militare accompagnato da
due uomini le aveva detto che pensava lei sapesse dove si trovava il marito
per il che la ricorrente lo avrebbe invitato a guardare in casa. Inoltre, l'in-
sorgente sottolinea come in merito alla diversa indicazione della durata
dell'arresto presso la stazione di polizia avvenuto in occasione del terzo
incontro con le autorità, occorrerebbe tener conto del fatto che la dichiara-
zione “tutto il giorno” sia stata approssimativa ed atta ad esprimere la sua
frustrazione per tale permanenza forzata. Sarebbe tuttavia inimmaginabile
dedurne una contraddizione visto che la ricorrente avrebbe descritto
quanto già trattato pochi minuti prima. Riferendosi infine a quanto ritenuto
dall'autorità di prime cure in merito alle risposte da lei fornite sempre a ri-
guardo degli avvenimenti intercorsi presso la stazione di polizia, la ricor-
rente rileva in primis come sia del tutto normale ch'ella abbia dato le me-
desime riposte ai militari. Pertanto mal si capirebbe il motivo per il quale la
SEM abbia considerato che la ricorrente avrebbe “tergiversato” dal mo-
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mento che non avrebbe eluso la domanda postagli rispondendo puntual-
mente e non descrivendo affatto quando accaduto in precedenza se non a
pertinente domanda. Da ultimo, le risposte non andrebbero considerate
lapidarie e superficiali in quanto ella avrebbe indicato oggetti di uso co-
mune presenti in ogni ufficio non potendo invece inventarsi cose che non
erano presenti.
5.2. A mente di questo Tribunale, va anzitutto constatato come nelle alle-
gazioni dell'interessata siano effettivamente identificabili alcune incon-
gruenze. Anzitutto, è innegabile che parte delle dichiarazioni riportate nel
verbale relativo all'audizione sulle generalità siano inconciliabili con quanto
dichiarato in seguito. Al di là del tenore letterale che non si vuole in questa
sede erigere a dettame incontrovertibile, è infatti piuttosto evidente che in
tale prima occasione la ricorrente abbia collocato il fermo non tanto nel
momento dell'ultima visita dei militari avvenuta nel 2014 quanto più in una
precedente occasione. Il significato della frase conclusiva successiva al
racconto del fermo, letteralmente “[d]opo sono ancora venuti fino all'ultima
volta avvenuta nel 2014” lascia infatti poco spazio ad interpretazioni (cfr.
verbale 1, pag. 9). Non si può dunque ritenere, come lo vuole la ricorrente,
che tale interpretazione sia solo il risultato di un malinteso sul periodo di
riferimento causato da un'omissione di punteggiatura non identificabile al
momento della rilettura. Alla luce di ciò, tale versione non collima con
quanto asserito in sede di audizione sui motivi d'asilo, laddove la richie-
dente fa risalire l'episodio del fermo all'ultima visita dei militari (cfr. verbale
2, pag. 8). Sempre relativamente al summenzionato arresto – che parte
ricorrente ed autorità di prime cure concordano nel considerare l'episodio
di maggior gravità – è anche opportuno sottolineare come già dal verbale
riguardante all'audizione sulle generalità sia parimenti possibile desumere
indicazioni circa la durata dello stesso. Nel pur succinto testo vi si legge
infatti che la ricorrente sarebbe stata “imprigionata per un giorno” e che
sarebbe stata rilasciata la sera, vista l'irreperibilità del marito (cfr. verbale
1, pag. 9). Tale versione sembra in un primo momento essere stata confer-
mata dall'interessata in sede di audizione sui motivi, laddove ella dichiara
di essere stata trattenuta “tutto il giorno” (cfr. verbale 2, D78), salvo poi
venir smentita da una successiva dichiarazione secondo la quale la stessa
sarebbe rimasta alla stazione di polizia solamente dalle 10 di mattina sino
alle 13/14 del pomeriggio (cfr. verbale 2, D80-81).
5.3. Non di meno, va parimenti rilevato come le allegazioni dell'interessata
risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, v'è in primo
luogo da rilevare come il racconto dell'insorgente si limiti in parte a riportare
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dei fatti notori circa il modus operandi delle autorità militari eritree. Conse-
guentemente, pur potendosi iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprez-
zamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli
stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto
in prima persona tali avvenimenti. È dunque in questo senso che va inter-
pretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di
prime cure, la quale, anche considerate le già evidenziate incongruenze, si
attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che
andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità
militari eritree. Orbene, per quanto riguarda le descrizioni dei primi due in-
contri avuti con i membri dell'unità militare del marito la ricorrente si è limi-
tata a riportare in maniera succinta il dialogo intercorso non aggiungendo
particolari atti a lasciar propendere per un reale vissuto degli eventi (cfr.
verbale 2, D69 e D74). Lo stesso scambio verbale risulta scarno, una, al
massimo una seconda breve domanda e poi il commiato. Quo al terzo e
più importante avvenimento, che la ricorrente fa risalire nella sua seconda
versione al 2014 il discorso non cambia. Ancora una volta il dialogo ripor-
tato risulta infatti privo di elementi particolareggiati a suo sostegno (cfr. ver-
bale 2, D78). La descrizione degli eventi successivi risulta nuovamente
scarna. Ad espressa richiesta di delucidazioni in merito alle condizioni di
detenzione presso la stazione di polizia l'interessata risponde enucleando
quanto avvenuto in precedenza e riportando nuovamente i dialoghi inter-
corsi (cfr. verbale 2, D89). Interpellata quindi nuovamente in merito e più
precisamente circa la conformazione della stanza ove era stata detenuta,
ella non è stata in misura di addurre altro oltre a “c'era un tavolo, un arma-
dietto e delle sedie” (cfr. verbale 2, D92).
5.4. Alla luce delle considerazioni sovraesposte, è quindi proprio apprez-
zando nel complesso le dichiarazioni dell'interessata come lo vuole l'insor-
gente che il Tribunale giunge a concludere che i criteri di verosimiglianza
non siano in specie ossequiati. Malgrado gli avvenimenti addotti dalla ricor-
rente possano inscriversi in un contesto di generale plausibilità, in consi-
derazione delle incongruenze rilevate e della parziale superficialità del rac-
conto, la versione dei fatti resa non può dunque essere ritenuta in prepon-
deranza veritiera.
6.
Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se ai ricorrenti deb-
bano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga.
6.1. Va qui premesso che la SEM nella querelata decisione ha considerato
irrilevante la circostanza dell'espatrio illegale. La ricorrente contesta tale
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conclusione ritenendosi esposta a persecuzioni a causa del fatto ch'ella
avrebbe lasciato il paese illegalmente.
6.2. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine
o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita ille-
gale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'a-
silo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono
ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5
e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale dispo-
sto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga
è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e con-
cessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'al-
lontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1
e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1).
6.3. In una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento
(D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi
delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha
esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio ille-
gale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per
ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle per-
secuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte
persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ri-
torno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non
si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eri-
trei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni
politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'a-
silo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto
di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di
elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvi-
sta dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1).
6.4. Ora, suddetti elementi supplementari atti a considerare che la ricor-
rente sia malvista dalle autorità del suo Paese d'origine non sono nella fat-
tispecie riconoscibili. La sola circostanza dell'espatrio illegale, della di cui
verosimiglianza il Tribunale può esimersi dall'analisi, non risulta pertanto
rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato.
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7.
In conclusione, visto tutto quanto sopra, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi) per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura di ricorso, le spese processuali di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate
sull'anticipo spese versato il 13 aprile 2017.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di restituzione dei termini è accolta.
2.
Il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
somma è prelevata sull'anticipo spese versato il 13 aprile 2017.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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