B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7793/2016
Sen t en z a d e l 1 8 g e nn a i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Gerald Bovier
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Ucraina,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 15 novembre 2016 / N […]
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Visto
la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera in data 19
settembre 2016,
i verbali d’audizione del 22 settembre 2016 (di seguito: verbale 1) e del 24
ottobre 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 15 novembre 2016, notificata all’interessata il 17 novembre 2016 (cfr.
avviso di ricevimento), con cui tale autorità ha respinto la succitata do-
manda d’asilo pronunciando nel contempo l’allontanamento ed incarican-
done in Cantone Ticino dell’esecuzione,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 17 dicembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 19 dicembre 2016), con cui l’insorgente ha postulato l’accoglimento
del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine
ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria per inesigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento; altresì ha presentato una domanda
d’esenzione dal versamento anticipato delle spese processuali, con prote-
state spese e ripetibili,
lo scritto dell’11 gennaio 2017, per mezzo del quale la ricorrente ha addotto
un certificato medico attestante problemi di natura psichiatrica,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
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che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di
essere di cittadinanza ucraina ma di lingua madre russa, seppur con di-
screte conoscenze dell’ucraino e di essere nata a Jenakijeve, nell'Oblast'
di Donec'k (cfr. verbale 1, pagg. 1-3),
che sarebbe espatriata a causa della situazione di guerra e di insicurezza
in essere nella sua regione di origine e in quanto ella non disporrebbe di
un posto dove andare (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 2 e segg.),
che recatasi quindi presso dei parenti nel ovest dell’Ucraina, ella avrebbe
avuto dei dissidi con quest’ultimi a causa della sua appartenenza alla co-
munità russofona, temendo altresì di essere arrestata dalle autorità del
luogo (cfr. verbale 2, pag. 3 e segg.),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato tali vicissitudini come
irrilevanti al fine della concessione dell’asilo,
che nel ricorso l’insorgente contesta le considerazioni dell’autorità inferiore
sottolineando la rilevanza delle sue allegazioni ai fini del riconoscimento
dello statuto di rifugiato,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
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che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà riconosciuto
come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5),
che le condizioni sfavorevoli di ordine politico, economico o sociale non
sono ad esse sole sufficienti a fondare la qualità di rifugiato,
che in questo senso, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle
conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi
dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno
dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998
n. 17 consid. 4c, bb),
che in ragione di ciò, le motivazioni addotte dalla ricorrente circa la difficile
situazione nella sua regione d’origine, così come le sue considerazioni di
ordine economico, sono, come palesemente riconoscibile, ininfluenti ai
sensi dell'art. 3 LAsi,
che quo al timore di subire atti persecutori da parte dello stato in virtù della
sua etnia russa – in particolare nell’ucraina occidentale – occorre ammet-
tere che la ricorrente non è stata in misura di fornire – né in sede di audi-
zione né in sede ricorsuale – argomentazioni che lascino presagire l’esi-
stenza di elementi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere
esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu-
zione,
che in particolare, come ha rettamente ritenuto l’autorità inferiore, l’insor-
gente si è limitata ad addurre alcune spiacevoli circostanze riconducibili
alla situazione di tensione in essere nel paese, in parte nemmeno vissute
direttamente, confermando peraltro di non essere mai stata coinvolta nei
conflitti e di non avere avuto contatti diretti con i militari allorché si trovava
nell’ovest del paese (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 5),
che inoltre, il Tribunale ha già avuto modo di rilevare che, nonostante il fatto
che sia innegabile come al momento in Ucraina possano effettivamente
esistere delle tensioni etniche, da ciò non può essere dedotta l’esistenza
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di una discriminazione sistematica delle persone appartenenti alla comu-
nità russofona (ed in particolare dei profughi interni) (cfr. sentenza del Tri-
bunale E-898/2016 del 18 aprile 2016 e riferimenti citati),
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
della concessione dell’asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tu-
tela e la decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha sottolineato che nel caso in
esame il principio del non respingimento non troverebbe applicazione e
che nulla si opporrebbe all’allontanamento della ricorrente, avendo ella la
possibilità di stabilirsi anche al di fuori delle zone di conflitto,
che l’insorgente contesta tuttavia anche tale conclusione dell’autorità di
prime cure, sostenendo che un suo ritorno nel Paese d’origine la espor-
rebbe a trattamenti inumani e degradanti a causa della situazione generale
e della sua etnia ed inoltre ella non avrebbe possibilità di stabilirsi al di fuori
della regione del Donbass; ella soffrirebbe inoltre di disturbi psichiatrici a
causa dei traumi subiti, disturbi quest’ultimi, attestati da due distinti certifi-
cati medici prodotti nel corso della procedura ricorsuale (cfr. atti del proce-
dimento),
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che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio-
nale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di essere esposta, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che il Tribunale parte dal principio che l'esecuzione dell'allontanamento
verso l’Ucraina non sia generalmente inesigibile,
che invero, nonostante gli scontri prevalenti all’est del Paese dove i pregiu-
dizi si ripercuotono tuttavia unicamente localmente nelle regioni di Luhansk
e di Donec’k, nel resto del Paese attualmente non vige una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre, sentenza
del TAF E-3917/2015 del 10 luglio 2015 consid. 8.3.1),
che l’interessata proviene sì da una regione dell’Ucraina teatro di scontri,
tuttavia – in quanto detentrice di un passaporto ucraino (cfr. verbale 1,
pag. 6) – ha la possibilità di stabilirsi in un’altra regione del Paese (“inner-
staatliche Aufenthaltsalternative”, cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2; 2010/41
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consid. 8.3.3.6; sentenza del Tribunale E-4149/2015 del 2 marzo 2016 con-
sid. 6.3.1),
che di conseguenza, si può ragionevolmente pretendere che la ricorrente,
qualora risultasse esposta a pericolo in caso di ritorno nella regione d’ori-
gine, faccia uso dell’alternativa di soggiorno interno esistente, senza ritro-
varsi in una situazione che minacci la sua esistenza,
che del resto ella parla un discreto ucraino, dispone di una formazione sco-
lastica e di esperienza lavorativa e vanta una buona conoscenza di almeno
una parte del territorio dell’Ucraina occidentale,
che questa disposizione si applica inoltre a quelle persone che, pur non
ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di rifugiato, in quanto non
personalmente perseguitate, in caso di ritorno si troverebbero in una situa-
zione concreta di pericolo, in particolare non potendo più ricevere le cure
mediche necessarie (cfr. sentenza del Tribunale D-2543/2013 del 30 aprile
2014, consid. 7.2),
che in Ucraina la situazione medica riguardo al trattamento dei disturbi psi-
chiatrici è in genere soddisfacente (cfr. sentenza del Tribunale D-
3377/2012 del 6 novembre 2012 consid. 7.5) ed in particolare risulta che i
profughi interni, (i quali, secondo uno studio dell’università nazionale di me-
dicina di Kharkiv, sono effettivamente soggetti a disturbi psichici) vengano
accolti in diverse istituzioni civili di sanità pubblica (“psicosomatic de-
partments of general hospital, department of neuroses of psychoneurolo-
gical hospitals”) (cfr. KOROSTIY VOLODYMYR, Mental healt of Internally Di-
splaced Persons in Ukraine, Kharkov National Medical University,
, consultato il
28.12.2016),
che alla luce di ciò non emerge dunque la necessità di una permanenza in
Svizzera dell'insorgente per motivi medici in quanto ella avrà, se del caso,
la possibilità di accedere ad un trattamento in patria,
che i problemi psichici allegati dalla ricorrente (peraltro tardivamente solo
in sede ricorsuale) non possono quindi giustificare la sua ammissione prov-
visoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento,
che in tal senso, i certificati medici adotti nel corso della procedura ricor-
suale non possono condurre ad un diverso convincimento del Tribunale,
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che altresì, giova ricordare alla ricorrente che ha la possibilità di richiedere
un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi,
che non è infine da escludere un sostegno da parte dei suoi famigliari che
risiedono in Svizzera,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: