Corte IV
D-7794/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas e Robert Galliker;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
19 ottobre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7794/2007
Fatti:
A.
Il 21 settembre 2007, l'interessata ha presentato domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 3 e del 10 ottobre 2007), di essere stata
costretta a lasciare il suo Paese d'origine il [...] in seguito a pressioni
subite a causa del suo legame con un'organizzazione per i giovani
studenti universitari (B._______) contraria alla politica del presidente
Ben Ali e non riconosciuta dallo Stato tunisino. Ha dichiarato di essere
stata aggredita in ben due occasioni (nel [...] e nel [...]), in periodi di
intensa attività per la summenzionata organizzazione, da persone a lei
sconosciute. Nella seconda occasione avrebbe subito un tentativo
d'accoltellamento, ma non avrebbe denunciato il fatto alle autorità.
Inoltre, si sarebbe sentita seguita, osservata e avrebbe subito diversi
controlli nei propri alloggi da parte di persone del partito del
Presidente. Avrebbe altresì voluto sfuggire ad un matrimonio,
impostogli dalla sua famiglia, con un uomo fortemente tradizionalista, il
quale non avrebbe accettato il suo modo di vivere emancipato.
B.
Il 19 ottobre 2007, l'UFM ha respinto la citata domanda d'asilo. Nello
stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla
Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo
allontanamento verso la Tunisia.
C.
Il 19 novembre 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento
impugnato e, in via principale, la concessione dell'asilo
rispettivamente, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso
dell'esenzione dal pagamento a copertura delle spese processuali e
del relativo anticipo.
D.
Il 20 dicembre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
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spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 10 gennaio 2008, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 29 gennaio 2008, l'insorgente ha presentato la replica, sottolineando
la mancanza di contraddizioni nel proprio racconto e ribadendo che le
proprie allegazioni riguardanti, in particolare, le due aggressioni subite
sarebbero perfettamente compatibili con il resto del suo racconto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 88
lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1, all'art. 50 e all'art. 52 PA,
nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
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4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v.
sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato
inverosimili i motivi d'asilo addotti dalla ricorrente, segnatamente
poiché l'interessata, proveniente da una famiglia di musulmani
praticanti e fortemente tradizionalista, avrebbe, secondo le proprie
dichiarazioni, vissuto una vita da donna emancipata, ribelle e non da
musulmana praticante. Inoltre, sarebbe stata in grado di frequentare, a
spese dei genitori, l'università di Tunisi, a circa [...] chilometri da casa,
dove avrebbe anche alloggiato da sola. Sembrerebbe, altresì,
inverosimile che abbia preso il rischio di scappare proprio il giorno
della visita del promesso sposo, facendosi venire a prendere sotto
casa e mettendo così in serio pericolo la vita del suo amico. Queste
circostanze risulterebbero incompatibili con l'esperienza generale di
vita. Oltretutto, la fuga della ricorrente sarebbe da reputare
contestabile, considerando le pratiche adottate che le avrebbero
consentito di ottenere un visto per la Svizzera nell'arco di un solo
giorno. Infine, le allegazioni fatte in merito alle presunte persecuzioni a
causa delle sue attività in favore dell'organizzazione universitaria,
sarebbero inverosimili, contraddittorie e non corroborate da alcun
elemento concreto.
6.
Nel gravame, la ricorrente contesta il giudizio d'inverosimiglianza reso
dall'UFM con riferimento alle allegazioni decisive da lei rese in corso di
procedura. Ribadisce di avere subito minacce e pressioni da parte del
personale dell'università e di essere stata aggredita in due occasioni
da sconosciuti, sottraendosi nella seconda occasione persino ad un
tentativo di accoltellamento. Inoltre, avrebbe lasciato il suo Paese
d'origine a causa della mentalità tradizionalista dei genitori, i quali
l'avrebbero voluta dare in moglie ad un uomo profondamente religioso.
Non ci sarebbe nessuna incompatibilità tra la mentalità dei genitori ed
il suo modo di vivere piuttosto indipendente e duramente guadagnato.
Oltretutto, il fatto di non essere stata arrestata o torturata, ma di
temere piuttosto tali persecuzioni, dovrebbe essere motivo sufficiente
per sentirsi ed essere considerata una rifugiata. Infine, contesta le
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affermazioni dell'autorità inferiore riguardo l'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento, secondo le quali rientrando in patria potrebbe
contare su una rete familiare, e sottolinea che invece correrebbe il
rischio di essere uccisa dai fratelli per la vergogna causata alla
famiglia.
7.
7.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
8.
8.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni
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determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in
mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate
dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
Occorre, in particolare, convenire con l'UFM sul fatto che l'insorgente
non è riuscita ad attestare in modo credibile le presunte persecuzioni
subite a causa della propria appartenenza alla suddetta
organizzazione universitaria. Le vaghe affermazioni in sede di ricorso,
secondo le quali sarebbe stata “bocciata agli esami” e si sarebbe
sentita “seguita e controllata”, non sono suscettibili di rendere
verosimile un fondato timore di essere sottoposta a persecuzioni in
patria. L'insorgente basa i propri timori tra l'altro su '”voci” provenienti
da un parente di un'amica, il quale lavorerebbe nel Ministero degli
interni. Quest'ultimo avrebbe infatti affermato che la ricorrente avrebbe
rovinato il proprio futuro avendo fatto un appello pubblico nel giugno
del 2007 (cfr. verbale d'audizione del 10 ottobre 2007 pag. 5). La
ricorrente ha asserito di essere una personalità conosciuta tra gli
studenti e nota in particolare per le sua attività in seno alla
organizzazione universitaria. Non si comprende, dunque, come le
autorità l'avrebbero potuta prendere di mira, visto che, nel caso in cui
le fosse successo qualcosa, tutti avrebbero sospettato indubbiamente
le autorità, vista l'allegata popolarità della ricorrente. Inoltre, il fatto che
la ricorrente non abbia mai denunciato o perlomeno tentato di
denunciare le aggressioni nei suoi confronti presso le autorità statali,
non depone a favore della verosimiglianza del suo racconto. Infatti,
dagli atti di causa non emerge, altresì, alcun indizio concreto per
ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non le
accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro
agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, ritenuto che non vi è alcun
elemento atto a corroborare la versione della ricorrente, secondo la
quale le persone che l'avrebbero aggredita, sarebbero state incaricate
dalle autorità stesse (cfr. ibidem pag. 5). In siffatta evenienza non
soccorrono la ricorrente le approssimative allegazioni ricorsuali sulla
situazione in Tunisia in cui vigerebbe “quasi uno stato di polizia”, dove
la “popolazione verrebbe sorvegliata”, gli “arresti arbitrari
costituirebbero un problema reale” e dove la polizia “procederebbe a
degli arresti senza mandati” (cfr. ricorso pag. 3).
8.2 Inoltre, in relazione al secondo motivo di espatrio, ovvero i timori
legati alla mentalità arcaica dei genitori, i quali volevano costringerla a
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sposare un uomo profondamente religioso con conseguenti percosse
dovuto al suo rifiuto (v. gravame pag. 2), la ricorrente ha affermato di
temere di essere uccisa dai propri fratelli in caso di rientro nel suo
Paese d'origine per la vergogna causata alla famiglia.
8.2.1 Secondo la giurisprudenza della CRA, ripresa anche da questo
Tribunale (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale del 18
luglio 2007 E-4054 /2006), un'interpretazione dell'art. 3 LAsi conforme
alle regole del diritto internationale e della Convenzione di Ginevra
sulla statuto dei rifugiati implica la rilevanza in materia d'asilo delle
persecuzioni non statali. Tuttavia, a causa della sussidiarietà della
protezione internazionale, non è rifugiato colui il quale può ottenere in
patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni non statali.
Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la
protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è
suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne
funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). Anche se nel Paese
d'origine della ricorrente negli ultimi anni le libertà di espressione e di
associazione sono rimaste limitate e molte persone sono state
condannate a lunghe pene detentive al termine di processi iniqui per
accuse collegate al terrorismo e molte donne sono state oggetto di
vessazioni per aver indossato l'hijab, il velo islamico (Amnesty
International [AI] Rapporto annuale 2008) questo Tribunale osserva
che, la Tunisia costituisce il baluardo dei diritti delle donne arabe. Le
autorità statali si sono impegnate per abolire l'ineguaglianza tra uomini
e donne in diversi ambiti della vita sociale, con esito favorevole (cfr.
Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, esame dei
rapporti presentati dagli stati membri giusta l'art. 9 della Convenzione
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale del 21 dicembre 1965 [CERD, RS 0.104], conclusioni sulla
Tunisia del 2 giugno 2003, 02/06/2003. CERD/C/62/CO/10). Infatti, nel
1993, è stato emendato il Codice sullo status personale per garantire
alle donne maggiori diritti. Non è più richiesto ad una donna di
obbedire a suo marito, è stato stabilito un fondo speciale per dare
sostegno alle madri divorziate, ed è possibile da allora per le donne
tunisine trasferire la propria nazionalità ai figli (cfr. Comitato per i diritti
umani delle Nazioni Unite, esame dei rapporti presentati dagli stati
membri giusta l'art. 40 del Patto internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966 [Patto ONU II, RS
0.103.2], osservazioni finali del Comitato sulla Tunisia del 23 aprile
2008, CCPR/C/TUN/CO/5). Peraltro, l'articolo 207 del Codice penale
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che riduceva le pene per i "delitti d'onore" è stato abolito. Nel caso di
persecuzioni di donne a scopo di matrimonio forzato o, come nella
fattispecie, quello dell'omicidio d'onore, sussiste perciò, di principio in
Tunisia, la possibilità di ricevere una protezione appropriata da parte
delle autorità statali.
8.2.2 In considerazione di quanto precede e a prescindere dal fatto
che questo Tribunale ritiene la versione dei fatti resa dalla ricorrente,
secondo la quale, pur provenendo da una famiglia tradizionalista,
sarebbe stata in grado di studiare all'università di Tunisi (ad una
distanza di ca. [...] chilometri da casa; cfr. verbale del 10 ottobre 2007
pag. 8) e di vivere da sola durante gli studi, non verosimilmente
conciliabile con l'immagine resa della propria famiglia - quest'ultima ha
infatti descritto il comportamento dei genitori e dei fratelli come
violento e contrario ad ogni minimo segno d'apertura (cfr. ibidem pag.
11 e 12) - dagli atti di causa non risultano elementi per ritenere che la
ricorrente non possa rivolgersi alle autorità e ricevere un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi
confronti da parte dei familiari. Di conseguenza, anche questo motivo
d'asilo è da ritenere irrilevante ed inverosimile, come, del resto, lo è
tutto il resto del suo racconto.
9.
Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv.
1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
11.
11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in
Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
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RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr.,
RS 142.20).
11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr. non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni.
11.3 Nel caso concreto non è dato rilevare - nella sostanza per le
ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio - alcun
serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposta in caso
di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a
siffatte disposizioni. In altri termini, la ricorrente non ha saputo fornire
un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi
e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Infine, ai sensi
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la
situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa
sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione
(GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi
riferimenti).
11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
12.
Occorre quindi esaminare se per la ricorrente vi siano pericoli concreti
in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine
(art. 83 cpv. 4 LStr.).
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12.1 Come noto, in Tunisia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da
questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto
ragionevolmente esigibile (v. anche consid. 8.2 del presente giudizio).
12.2 Quanto alla situazione personale della ricorrente, il TAF constata
che la stessa è giovane e ha una buona formazione scolastica. Non
emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi
medici ostativi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v.
sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Per sovrabbondanza, qualora
l'insorgente non volesse più vivere vicino alla sua famiglia, giova
rilevare che, grazie ad una rete sociale costruitasi durante gli studi a
Tunisi, dove, secondo le proprie affermazioni, la ricorrente sarebbe
stata molto popolare, sussiste per l'insorgente una valida alternativa di
soggiorno in tale città. Vi è dunque motivo di formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un suo adeguato
reinserimento sociale in Tunisia.
12.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie.
13.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti,
l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
14.
La richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta, ritenuto che il
gravame era privo di possibilità di successo (art. 65 cpv. 1 PA).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza processuale, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM; Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto
UFM)
- C._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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