B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7794/2016
Sen t en z a d e l 2 2 d i c emb r e 20 16
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Lang;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Costa d'Avorio,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 23 novembre 2016 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 9 otto-
bre 2016,
l'audizione sulle generalità del 21 ottobre 2016 (di seguito: verbale) nella
quale al richiedente è stato inoltre concesso il diritto di essere sentito circa
un'eventuale evasione della domanda d'asilo tramite una decisione di non
entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il
relativo trasferimento verso l'Italia,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 23 novembre 2016, notificata il 6 dicembre 2016, mediante la quale la
SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a
cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso
l'Italia,
il ricorso del 7 dicembre 2016 (timbro del plico raccomandato: 8 dicem-
bre 2016; data d'entrata: 19 dicembre 2016) – trasmesso dalla SEM al Tri-
bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) – con il quale il
ricorrente ha concluso, secondo il senso, all'annullamento della decisione
impugnata,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
19 dicembre 2016,
lo scritto del 13 dicembre 2016 inoltrato dal ricorrente alla SEM e tra-
smesso al Tribunale in data 20 dicembre 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
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che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che l'interessato aveva depositato domanda d'asilo in Italia il
(…) settembre 2016 (cfr. atto A4/1),
che la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fis-
sati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in ca-
rico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III,
che non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine
previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III, l'Italia ha tacitamente
riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo
in questione (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III),
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che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di
asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua do-
manda,
che di conseguenza, la competenza dell'Italia è nella fattispecie data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che invero, la CorteEDU, con sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 no-
vembre 2014, 29217/12, §114 (confermata da ultimo dalla decisione Ji-
hana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 4 ottobre 2016, 30474/14), ha
peraltro espressamente indicato che la situazione attuale dell’Italia non è
comparabile alla situazione della Grecia constatata nella sentenza M.S.S.
contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09,
che peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Con-
venzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS
0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967
(RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che con l'argomento secondo cui teme per la sua vita per aver dovuto te-
stimoniare a volto scoperto per l'identificazione dei passatori e le conse-
guenti minacce subite dagli altri migranti, il ricorrente fa implicito riferimento
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alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III,
rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a que-
stioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione
che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità; che ai
sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM
può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento
Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della do-
manda,
che tuttavia, dagli atti risulta che le autorità italiane, in vista del procedi-
mento penale contro i passatori, hanno collocato l'insorgente per più di un
mese in un alloggio protetto (cfr. verbale, pag. 10),
che inoltre, quanto al fatto di aver dovuto testimoniare di fronte alle persone
sottoposte alle indagini, ciò è previsto dal codice di procedura penale ita-
liano (cfr. art. 401 comma 3 Codice di procedura penale),
che infine, per quanto riguarda le minacce subite dagli altri migranti e le
torture subite dalla polizia – peraltro allegate soltanto in sede ricorsuale
senza tuttavia fornire ulteriori dettagli in merito – appartiene al ricorrente
sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le
adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione,
che dipoi, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non
sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva proce-
dura,
che egli non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto su-
scettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il
principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'osse-
quio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita,
integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove
rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un tra-
sferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di es-
sere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
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contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor-
tura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica
dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che per-
tanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore
abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto
uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi
e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprez-
zamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'au-
torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprez-
zamento,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in ca-
rico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento
Dublino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
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che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: