B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7796/2015
Sen t en z a d e l 7 d i c emb r e 20 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 16 novembre 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
9 agosto 2015,
l'audizione sulle generalità del 20 agosto 2015 (di seguito: verbale) nella
quale, tra le altre cose, all'interessato è stato concesso il diritto di essere
sentito circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
(RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 16 novembre 2015, notificata il 25 novembre 2015 (cfr. risultanze pro-
cessuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della do-
manda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ha pronunciato il tra-
sferimento dell'interessato verso l'Italia ed ordinato lo stesso al più tardi il
giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, indicando che un even-
tuale ricorso non ha effetto sospensivo,
il ricorso del 27 novembre 2015 (timbro del plico raccomandato: 1° dicem-
bre 2015; data d'entrata: 3 dicembre 2015) inoltrato dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata deci-
sione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso, secondo il senso,
all'annullamento della decisione impugnata, ovvero alla sospensione
dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia, nonché ha presentato
una domanda di concessione del gratuito patrocinio e una domanda di tra-
smissione della decisione impugnata e degli altri documenti,
nello stesso atto ricorsuale ha contestato la carcerazione,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
7 dicembre 2015,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF) il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti,
che preliminarmente, dagli atti in possesso del Tribunale è pacifica l'avve-
nuta corretta notificazione della decisione,
che segnatamente, apponendo la sua firma sull'avviso di notifica e di rice-
vuta il richiedente ha confermato di aver ricevuto la decisione del 16 no-
vembre 2015 come pure gli atti liberi in consultazione in data 25 novem-
bre 2015,
che dallo stesso documento si evince altresì che la notificazione della de-
cisione gli è stata tradotta in una lingua a lui comprensibile, ossia in tigrinya,
sua lingua materna (cfr. verbale pag. 3),
che tale circostanza non lascia quindi presagire una violazione di regole
processuali, per il che la conclusione intesa a censurare una qualsiasi vio-
lazione del diritto di essere sentito, censura al limite del temerario, va re-
spinta,
che in ogni caso, allo stato attuale il Tribunale non ha segnali che vengano
commesse irregolarità nelle notifiche ai carcerati,
che quo alla doglianza relativa alla carcerazione ordinata dal cantone, co-
pia del ricorso è stata trasmessa all'autorità cantonale competente per eva-
sione,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
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che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'
art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Rego-
lamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia
dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
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inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che, nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente, prima di entrare
in Svizzera si trovava in Italia (cfr. verbale pag. 5),
che il (…) agosto 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane compe-
tenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richie-
sta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III,
che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico
entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, l'Italia
ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della
domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 lu-
glio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che
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del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne
applica le disposizioni,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura rela-
tiva alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura,
che, inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e con-
creto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispette-
rebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno
nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove
la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o
da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che malgrado la motivazione del ricorso risulti piuttosto succinta, da un ac-
curato esame degli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere
che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al
rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condi-
zioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor-
tura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
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che inoltre, il ricorrente è senza seguito, è giovane ed è in buona salute
(cfr. verbale pag. 7),
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità),
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico
in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino
III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 con-
sid. 10),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che la domanda di accordo del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a
cpv. 1 lett. a LAsi è pure respinta non essendo il ricorrente dispensato dal
pagamento delle spese procedurali,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
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e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le domande di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito patroci-
nio sono respinte.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: