Corte IV
D-7797/2006/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Martin Zoller, Fulvio Haefeli,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nata il (...),
B._______, nato il (...),
C._______, nato il (...),
ex-Serbia e Montenegro (Serbia),
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
24 ottobre 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7797/2006
Fatti:
A.
Il (...), l'interessata – di etnia rom, originaria di D._______, nella
provincia di E._______ (ex Serbia e Montenegro, attualmente città
situata sul territorio della Repubblica della Serbia) – assieme al suo
allora marito F._______ (N [...]) e al loro figlio minorenne B._______,
ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera, adducendo in
particolare che essi avrebbero subito delle estorsioni e sarebbero stati
maltrattati da parte dei serbi: essa non poteva uscire a causa delle
continue provocazioni da parte dei serbi, così come suo marito e suo
(...) erano costretti a nascondersi a causa delle estorsioni e del loro
rifiuto di arruolarsi nell'esercito (cfr. agli atti A 2/7, inc. relativo alla
prima procedura d'asilo). Per il resto, essa ha invocato i motivi d'asilo
concernenti il marito (cfr. agli atti A 1/8, nonché A 510 e A 6/10, inc.
relativo alla prima procedura d'asilo). Separatamente, altri membri
della famiglia dell'interessata, tra cui i suoi (...) G._______ e
H._______ (N [...]) con il figlio I._______, il padre di suo (...)
J._______ (N [...]), il (...) di suo marito K._______ (N [...]) e la (...)
L._______ (N [...]), hanno depositato una domanda d'asilo in detto
Paese. Con decisione del 17 novembre 2000, l'allora Ufficio federale
dei rifugiati (UFR, attuale UFM) non è entrato nel merito della
menzionata domanda d'asilo dell'interessata, del di lui marito e del
figlio B._______ ai sensi dell'allora art. 32 cpv. 2 lett. c della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ritenuto che essi si
erano resi irreperibili a far tempo dal (...), ed ha ordinato, nel
contempo, l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera verso l'allora
Repubblica della Jugoslavia.
B.
L'interessata con la sua famiglia e i familiari del suo allora marito si
erano nel frattempo recati in M._______, dove il (...) è nato il loro
secondo figlio C._______. Dopo aver chiesto asilo in M._______
senza successo, passando per la N._______, essi hanno nuovamente
raggiunto la Svizzera nel (...). Il (...) di suo suocero sarebbe invece
stato rimpatriato (cfr. agli atti B 2/8, inc. relativo alla seconda
procedura d'asilo).
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C.
Il (...), l'interessata – unitamente ancora all'allora marito e ai due figli
B._______ e C._______ – ha inoltrato una seconda domanda d'asilo
in Svizzera, facendo valere i medesimi motivi d'asilo invocati nel corso
della prima procedura, sostanzialmente il timore per il marito di essere
incarcerato in caso di rientro in patria per non aver effettuato il servizio
militare che avrebbe dovuto prestare, nonché a causa dei
maltrattamenti e delle estorsioni da parte della Mafia, della Polizia e
del popolo (cfr. B 2/8, nonché B 8/1, inc. relativo alla seconda
procedura d'asilo). Con desisione del 18 settembre 2001, l'UFM non è
nuovamente entrato nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi
dell'allora art. 32 cpv. 2 lett. c LAsi, considerato che in data (...) è stata
registrata la scomparsa dei richiedenti. Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, siccome
lecita, esigibile e possibile.
Nel frattempo, anche i familiari dell'interessata e di suo marito hanno
ricevuto una decisione negativa quanto alla loro seconda domanda
d'asilo ed è stato pronunciato nei loro confronti l'allontanamento dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento nel loro Paese d'origine
(cfr. C 7/9, inc. relativo alla terza procedura d'asilo).
D.
Il (...), l'interessata con i suoi due figli e successivamente il (...), il suo
allora marito, hanno depositato una terza domanda d'asilo. Essa ha
dichiarato nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale
d'audizione del 21 settembre 2005 e la rispettiva nota di
conversazione, nonché il verbale dell'audizione federale del
3 ottobre 2005 ai sensi dell'art. 29 LAsi) di essere rientrata nell'(...) o
(...) – assieme a suo marito e ai suoi figli – nel suo Paese d'origine
dopo la conclusione infruttosa della seconda procedura d'asilo e di
essere espatriata nuovamente il (...) non proprio per gli stessi motivi,
bensì per un problema ancora maggiore. Infatti, una o due settimane
prima di venire in Svizzera, (...) uomini della Mafia si sarebbero recati
a casa sua, l'avrebbero picchiata e maltrattata, nonché avrebbero
tentato di violentarla ma, grazie all'intervento della sua vicina,
l'avrebbero lasciata stare, minacciandola tuttavia che sarebbero tornati
e che avrebbero ucciso i suoi figli se li avesse denunciati alla Polizia,
ciò che la richiedente non avrebbe fatto. Questi uomini, a lei
sconosciuti, sarebbero le stesse persone che un mese prima della sua
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partenza avrebbero chiesto a suo (...) EUR (...).- e, in seguito,
rispettivamente due o tre mesi prima, avrebbero rapito suo (...),
l'avrebbero picchiato e gli avrebbero chiesto EUR (...).-, prendendo i
loro documenti d'identità. Inoltre, gli stessi mafiosi – due giorni prima
dell'espatrio dell'interessata – avrebbero rapito suo marito, sua (...)
nonché suo (...) e avrebbero chiesto loro nuovamente la somma di
EUR (...).-. Essi si sarebbero presentati ancora due o tre giorni dopo,
chiedendo ancora dei soldi. Il suocero dell'interessata avrebbe
denunciato alla Polizia il rapimento dei suoi familiari. Non avendo
ottenuto alcun riscontro, dopo due giorni, ovvero il (...), l'interessata
con i suoi due figli e suo (...) sarebbero espatriati nuovamente.
Soltanto successivamente, il marito dell'interessata, sua (...) e suo
figlio sarebbero stati liberati, a seguito della cessione della loro casa e,
grazie all'indicazione della (...) del marito dell'interessata che
quest'ultima avrebbe chiamato una volta giunta in Svizzera, sarebbero
riusciti a raggiungere l'interessata e il (...) in detto Paese. Il (...), gli
interessati hanno presentato un articolo di giornale che
menzionerebbe l'accoltellamento di un cugino del marito
dell'interessata. È inoltre stato deposto agli atti un rapporto medico del
pronto soccorso dell'O._______ di P._______ inerente al marito
dell'interessata (C 14/3).
E.
Con decisione del 24 ottobre 2005, notificata all'interessata e al suo
allora marito il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti
C 19/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio
ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine (Serbia e
Montenegro), nonché verso la Serbia, siccome lecita, esigibile e
possibile.
F.
Il 21 novembre 2005, l'interessata e la sua famiglia, hanno inoltrato
ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via
principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione
dell'asilo nonché, in via sussidiaria, il rinvio degli atti di causa all'UFM
per una nuova decisione e la concessione dell'ammissione provvisoria.
Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di
un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
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G.
Il 30 dicembre 2005, con decisione incidentale, la CRA ha considerato
il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha
respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di
un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi
invitato i ricorrenti a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a
copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto
anticipo.
H.
Il 9 gennaio 2006, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
I.
Il 23 gennaio 2007 – per il tramite dell'UFM – è pervenuto al Tribunale
amministrativo federale (TAF) lo scritto del (...) del signor F._______,
mediante il quale ha dichiarato di voler rinunciare alla sua pendente
richiesta d'asilo, a seguito della separazione dalla moglie e avendo
contratto altro matrimonio.
J.
Per il tramite dell'allora Q._______, è stato comunicato al TAF, in data
(...), che il Signor F._______ ha ottenuto un permesso (...).
K.
Il 27 febbraio 2007, il TAF ha disgiunto le cause inerenti la ricorrente e
il marito F._______ ed il ricorso di quest'ultimo è stato trattato in un
procedimento distinto.
L.
Con scritto del 27 aprile 2007, indirizzato all'autorità cantonale, la
ricorrente ha notificato il suo nuovo indirizzo ed ha dichiarato di voler
mantenere il suo ricorso in materia d'asilo.
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Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Inoltre, il TAF, dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48, all'art. 50 e all'art. 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
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5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inversomili le
allegazioni della richiedente e di suo marito su punti essenziali della
loro domanda d'asilo, siccome vaghe, inconsistenti e contraddittorie,
così da dare l'impressione che gli eventi addotti non siano stati vissuti
personalmente dagli stessi. In particolare, la richiedente – nonostante
fosse stata invitata a descrivere l'aggressione subita – si sarebbe
limitata a ribadire che i (...) individui avrebbero iniziato a strapparle i
vestiti e che se ne sarebbero andati all'arrivo della vicina che li
avrebbe pregati di lasciarla stare, senza tuttavia esporre in maniera
più convincente e dettagliata i fatti, come invece avrebbe dovuto
essere il caso, se avesse realmente vissuto i fatti addotti. Essa, inoltre,
si sarebbe contraddetta sul motivo per cui non avrebbe denunciato i
suoi malfattori, affermando in un primo tempo che l'avrebbero
minacciata di uccidere i suoi figli e in un secondo tempo che non
l'avrebbe fatto per la vergogna che provava e per paura che i maschi
della sua famiglia venissero a conoscenza dell'accaduto. Dal canto
suo, nemmeno il marito sarebbe stato in grado di fornire il benché
minimo dettaglio circa il luogo dove sarebbe stato trattenuto o la
maniera in cui avrebbe trascorso il tempo durante il suo sequestro.
L'UFM ha quindi concluso che le allegazioni presentate non
soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità
di rifugiato nella fattispecie. Infine, l'autorità inferiore ha considerato
che né la situazione politica o economica del Paese d'origine (Serbia e
Montenegro) e tantomeno quella della Serbia, né altri motivi relativi
alla persona della ricorrente e di suo marito o dal punto di vista
tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del loro
allontanamento in detto Paese.
5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti in merito alle asserite
persecuzioni da parte di terzi – in ragione della loro etnia – e al loro
consecutivo espatrio dal Paese d'origine, l'insorgente ha contestato la
decisione dell'UFM, facendo valere che lei e suo marito hanno
raccontato le loro vicende nei particolari e secondo quanto
ricordavano, in maniera dettagliata e precisa, nonché fornendo tutti gli
elementi utili a comprovare la verosimiglianza del loro racconto e delle
loro vicende. Di conseguenza, essi avrebbero dovuto essere ritenuti
rifugiati ai sensi della LAsi, in quanto i rom sarebbero totalmente
discriminati e sottoposti a violazioni continue dei diritti umani. Per gli
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stessi motivi, essi sostengono che la loro vita sarebbe in pericolo e,
pertanto, l'esecuzione del loro allontanamento in Serbia e Montenegro
sarebbe inesigibile.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condi-zione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dalla
ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise
affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di
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seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitata a mere congetture,
non fondate su alcun elemento oggettivo, con riferimento agli evocati
fatti. In particolare, il TAF rileva che – al di là degli unici e limitati due
elementi circa l'incosistenza delle dichiarazioni della ricorrente
evidenziati dall'UFM nella decisione impugnata – vi sono tanti altri
aspetti su punti essenziali del racconto dell'insorgente che sono
inverosimili e conducono alla manifesta inverosimiglianza dell'intera
vicenda. Segnatamente, la ricorrente non è stata in grado di collocare
nel tempo in maniera precisa l'asserita aggressione di cui sarebbe
stata oggetto e che costituisce uno degli elementi principali a
fondamento della sua domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del
3 ottobre 2005 pag. 3). Essa ha affermato che tale episodio si sarebbe
verificato una o due settimane prima del suo espatrio avvenuto il (...),
per poi precisare che sarebbe successo due settimane prima, senza
però essere in grado di indicare la data esatta o addirittura il giorno
della settimana corrispondente (cfr. verbale d'audizione del
21 settembre 2005 pag. 6 e del 3 ottobre 2005 pag. 6). Essa si è
anche contraddetta sull'orario in cui sarebbe avvenuta l'aggressione
(cfr. ibidem). Inoltre, in particolare circa le circostanze in cui la
ricorrente sarebbe scampata allo stupro, risulta contrario alla logica
dell'agire e incredibile che i malfattori l'avrebbero lasciata stare,
semplicemente pregati dalla vicina di casa che sarebbe giunta sul
posto (cfr. ibidem). Peraltro, chiamata a pronunciarsi su tale
considerazione, la ricorrente non è stata in grado né di dare una
spiegazione plausibile, né di indicare cosa avrebbero voluto ottenere i
suoi malfattori dalla sua aggressione, limitandosi ad affermare che i
suoi famigliari sarebbero stati portati via perché i mafiosi volevano
EuUR (...).- (cfr. verbale d'audizione del 3 ottobre 2005 pag. 7).
A proposito di tale avvenimento, basti ancora rilevare che la ricorrente
non è stata in grado di abozzare l'identità dei suoi (...) malfattori,
limitandosi ad affermare che sarebbero dei mafiosi, che essa non
conosce, sebbene fossero a volto scoperto (cfr. verbale d'audizione
del 21 settembre 2005 pag. 6) e che ha visto in quell'occasione per la
prima volta (cfr. verbale d'audizione del 3 ottobre 2005 pagg. 3 e 6).
Alla luce di tali affermazioni, non è possibile credere a quanto
dichiarato successivamente dalla ricorrente, secondo cui i suoi
aggressori sarebbero le "stesse persone" che avrebbero rapito i suoi
familiari (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 6) e che
ha altresì affermato di non conoscere (cfr. verbale d'audizione del
3 ottobre 2005 pag. 3). Confrontata a tale incongruenza, la ricorrente
ha reso ancora una versione diversa da quella precedente, affermando
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che delle (...) persone ne avrebbe riconosciuto uno (cfr. ibidem pag. 7).
A fronte dell'inconsistenza e dell'incongruenza delle dichiarazioni della
ricorrente, risulta manifesto che l'asserita aggressione è
assolutamente inverosimile. Tale conclusione vale anche per quanto
attiene ai fatti addotti dalla stessa circa il rapimento dei suoi familiari, il
quale costituisce l'altro elemento fondamentale a sostegno della sua
domanda d'asilo (cfr. ibidem pag. 3). In primis, il TAF osserva che la
ricorrente solo all'incirca a metà della prima audizione, durante il
racconto in merito alla sua aggressione, ha riferito del rapimento di
suo marito, assieme alla (...) e al (...), mentre che prima aveva indicato
solo il rapimento del (...) (cfr. verbale d'audizione del
21 settembre 2005 pag. 6). Tale constatazione non può che suscitare
dei dubbi, allorquando – secondo la logica dell'agire e l'esperienza
generale – ci si può aspettare che di fronte al rapimento del marito, la
ricorrente riferisse immediatamente di tale fatto e non soltanto in un
secodno momento. In secondo luogo, sebbene la ricorrente abbia
affermato che l'evocato rapimento del marito fosse avvenuto due giorni
prima del suo espatrio (cfr. ibidem), essa non ha saputo indicare con
precisione e sicurezza se si fosse trattato del mattino o del
pomeriggio, nonché l'ora in cui tale fatto sarebbe accaduto (cfr. verbale
d'audizione del 3 ottobre 2005 pag. 3). A ciò aggiungasi, infine, che la
ricorrente ha reso dichiarazioni alquanto vaghe e inconsistenti circa la
liberazione del marito e dei suoi familiari, nonché circa le circostanze
in cui essa sarebbe venuta a conoscenza di tale liberazione. Infatti,
oltre ad essere contrario ad ogni logica dell'agire che la ricorrente sia
espatriata, allorquando suo marito e parte della famiglia di
quest'ultimo sarebbero stati rapiti (cfr. verbale d'audizione del
3 ottobre 2005 pag. 3), risulta incredibile che essa abbia appreso,
telefonando alla (...) di suo marito, che essi sarebbero stati liberati,
senza tuttavia dimostrare il benché minimo interesse a sapere quando
e in che modo la liberazione sarebbe avvenuta, nonché dove si
trovasse suo marito. Altrettanto inverosimile, è d'altronde il fatto che
essa avrebbe detto alla (...) di suo marito dove si trovasse e che
quest'ultimo l'avrebbe raggiunta grazie alle informazioni ottenute dalla
(...). Peraltro, la ricorrente non è nemmeno stata in grado di fornire il
nome completo, il comune, nonché il numero di telefono completo
della (...) che sarebbe stata la fonte delle sue informazioni (cfr. ibidem
pagg. 2 e 3). Alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di
concludere che i fatti addotti dalla ricorrente a sostegno della sua
domanda d'asilo sono manifestamenti inverosimili. Ciò nondimeno, il
TAF osserva che – oltre ad essere inverosimili – gli avvenimenti
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addotti dalla ricorrente non sono stati personalmente vissuti dalla
stessa, bensì risultano costruiti ad hoc quale fondamento per una
terza domanda d'asilo. Infatti, essi risalgono a ben oltre (...) anni dal
suo rientro in Patria. Orbene, se da un lato, la ricorrente ha affermato
che, tra il (...) e il (...), la situazione non era come ad oggi, anche se
avevano avuto dei problemi perché chiedevano loro dei soldi, dall'altro,
se davvero essa fosse stata confrontata ai fatti addotti, non si
comprende perché i responsabili delle asserite persecuzioni avrebbero
dovuto attendere ben oltre (...) anni dall'arrivo di lei e della sua
famiglia nel Paese d'origine per creare loro tali problemi. Da ultimo, il
TAF constata che la ricorrente in sede di ricorso non ha apportato
alcun elemento atto a contestare la decisione impugnata ed a
corroborare la sua domanda d'asilo, bensì si è limitata semplicemente
a far riferimento alla sua appartenenza etnica quale causa degli
avvenimenti addotti e quindi delle asserite persecuzioni (cfr. ricorso
pagg. 2-3). Tuttavia, codesto Tribunle sottolinea che la sola
appartenenza della ricorrente all'etnia rom non giustifica il
riconoscimento in suo favore di un timore fondato di essere esposta a
persecuzioni o pregiudizi in Serbia. Infatti, sebbene si siano verificate
negli scorsi anni delle azioni contro questa minoranza, da un lato, non
si può considerare che i rom in detto Paese siano vittime di atti di
violenza o di gravi discriminazioni o che rischino d'esserlo in maniera
sistematica e generalizzata. In siffatte circostanze, non soccorre tra
l'altro l'asserzione della ricorrente secondo cui suo figlio sarebbe stato
maltrattato a scuola (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005
pag. 6). D'altra parte, non si può nemmeno ritenere che le autorità
serbe rinuncino in maniera generale a perseguire i responsabili di tali
azioni o tollerino tali comportamenti (cfr. Sentenza del TAF
D - 4666/2006 del 27 marzo 2009 consid. 2.2). Visto tutto quanto
sopra, le allegazioni della ricorrente circa le asserite persecuzioni di
cui sarebbe oggetto in patria sono da ritenersi palesemente
inverosimili e, ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che essa non
possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. In conclusione, quindi,
senza che sia necessario abbozzare ad eventuali ulteriori elementi di
inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale
ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni della
ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi.
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7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
La ricorrente e i suoi figli non adempiono le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
9.
9.1
9.1.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e
dei suoi figli nella regione della ex Serbia e Montenegro, attuale
Repubblica della Serbia, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
la ricorrente e i suoi figli possano essere esposti in caso di rimpatrio al
Pagina 12
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rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte
disposizioni, contrariamente a quanto essa ha preteso in sede di
ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni che la loro vita
sarebbe in pericolo (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultima
non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non
contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
alle disposizioni sopraccitate.
9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.2
9.2.1 Inoltre, nella Repubblica della Serbia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
9.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF rileva
che essa è giovane e, sebbene sia una donna sola, senza alcuna
formazione scolastica o esperienza professionale (cfr. verbale
d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 2), con a seguito due bambini,
essa dispone nel suo Paese d'origine di un'importante rete familiare e
sociale, ritenuto che, stando alle sue dichiarazioni, in patria vi
risiedono ancora i suoi genitori, una sorella maggiore e un fratello
minore (cfr. ibidem e verbale d'audizione del 3 ottobre 2005 pag. 5), i
quali potranno senz'altro ospitarla o aiutarla a trovare un'alloggio, un
lavoro e favorire così il suo reinserimento e quello dei suoi figli in
Serbia. La ricorrente pertanto non si troverebbe in una situazione
diversa da quella a cui sarebbe confrontata una persona che vive o
ritorna a vivere in Serbia. D'altronde, l'insorgente potrà, se necessario,
richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d
LAsi. In siffatte circostanze, il suo allontanamento verso detto Paese è
quindi ragionevolmente esigibile. Per quanto attiene alla situazione
personale dei figli della ricorrente, dal profilo dell'interesse superiore
del fanciullo riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese
d'origine (cfr. GICRA 1998 n. 13 consid. 5e aa pag. 98 e seg.;
GICRA 2006 n. 13 consid. 3.5/3.6, pag. 142; GICRA 2005 n. 6
consid. 6.1 pag. 57), il TAF constata che il figlio maggiore è nato in
Serbia, dove ha trascorso i suoi primi (...) anni di vita (dal [...] al primo
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espatrio nel [...]) così come i primi (...) anni in età scolastica da
quando aveva (...) anni fino ai (...) anni (tra l'[...]/[...] e l'ultimo espatrio
nel [...]); il secondo genito invece è nato in M._______ nel (...) ed ha
vissuto in Serbia tra il suo (...) e il (...) anno di vita. Ne discende che
essi hanno vissuto i primi e fondamentali anni della loro vita e della
loro scolarizzazione nel loro Paese d'origine, di cui hanno appreso la
lingua, che è peraltro la loro lingua madre, e di cui hanno acquisito
incondizionatamente il modo di vivere e la cultura, tramite i loro
genitori e la densa rete familiare presente in patria. Infatti, secondo la
giurisprudenza di codesto Tribunale e del Tribunale federale, un
fanciullo – anche se nato in Svizzera e che ha appena cominciato la
scolarizzazione – è ancora fortemente legato allo stile di vita e alla
cultura dei suoi genitori, di modo che la sua integrazione nell'ambiente
socioculturale locale non è così profonda e irreversibile tanto da
costituire un suo sradicamento totale (cfr. Decisione del Tribunale
federale [DTF] 123 II 125 consid. 4a e relativi riferimenti; Decisione del
Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/16 consid. 9 pag. 200 e
seg.). V'è quindi ragione di ritenere che essi sono stati influenzati in
maniera preponderante dall'ambiente socioculturale del loro Paese
d'origine, e non della Svizzera, così come lo sono stati ancora durante
questi anni di permanenza in Svizzera e lo sono tutt'ora. Infatti,
nonostante essi siano in Svizzera da (...) anni e mezzo circa e stanno
frequentando verosimilmente le scuole (...), rispettivamente le scuole
(...), essi hanno vissuto questi anni a stretto contatto con la loro
famiglia, in particolare con la madre, a cui sono fortemente legati e
dipendenti in ragione della loro giovane età e, per il tramite della
quale, hanno continuato ad essere impregnati ed influenzati dal modo
di vita e dalla cultura del loro Paese d'origine, ciò che, d'altronde,
continua ad essere il caso all'ora attuale. D'altronde, ritenuto che il
figlio minore della ricorrente è appena entrato nel suo (...) anno di vita
e continua verosimilmente a frequentare la scuola (...), così come
considerato che il figlio maggiore – il quale tra qualche mese avrà
(...) anni – sta verosimilmente ancora frequentando le scuole (...) e
non si trova, quindi, in una fase avanzata del suo percorso scolastico o
professionale, la loro integrazione – non ancora autonoma –
nell'ambiente socioculturale in Svizzera non può ritenersi profonda e
irreversibile. Alla luce di tutte queste considerazioni, non sussiste
pertanto per i figli della ricorrente, da un lato, il pericolo concreto di
uno sradicamento dall'ambiente sociale svizzero in cui hanno vissuto
in questi anni e, dall'altro, il problema di integrarsi e adattarsi nel loro
Paese d'origine (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.2 pag. 57 e seg.;
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GICRA 1998 n. 13 consid. 5e aa pag. 98 e seg.; GICRA 1998 n. 31
consid. 8c ff ccc pag. 260 e seg.). Ne discende dunque che, sotto
l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo, l'esecuzione
dell'allontanamento nei confronti dei figli della ricorrente è
ragionevolmente esigibile. Infine, la ricorrente non ha, altresì, preteso
nel gravame per lei e per i suoi figli di soffrire di gravi problemi di
salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n.
24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici.
9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento della ricorrente e dei suoi figli è ragionevolmente
esigibile nella fattispecie.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurare per lei e per i
suoi figli, ogni documento necessario al rimpatrio, oltre alla sua carta
d'identità che ha già depositato in corso di procedura. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato dalla ricorrente il
9 gennaio 2006.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF,
versato il 9 gennaio 2006 dalla ricorrente.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- Q._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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