B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7797/2015
Sen t en z a d e l 2 5 agos t o 201 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Cina (Repubblica popolare),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 ottobre 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera in data 20 lu-
glio 2011,
i verbali d’audizione del 24 agosto 2011 (di seguito: verbale 1), dell’8 set-
tembre 2014 (di seguito: verbale 2) e del 22 ottobre 2015 (di seguito: ver-
bale 3),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 27 ottobre 2015, notificata all’interes-
sato il 4 novembre 2015 (cfr. atto A18/1), con cui tale autorità ha respinto
la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento nonché l’ese-
cuzione dell’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, escludendo tut-
tavia un rinvio in Cina,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 30 novembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 3 dicembre 2015), con cui l’insorgente ha postulato l’accoglimento
del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine
ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria; altresì ha presen-
tato una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso
dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti-
cipo, con protestate spese e ripetibili,
la decisione incidentale del Tribunale dell’11 dicembre 2015, che respin-
geva la domanda di assistenza giudiziaria e invitava il ricorrente a versare,
entro il 28 dicembre 2015, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle pre-
sunte spese processuali con comminatoria d’inammissibilità in caso di de-
corso infruttuoso del termine,
il tempestivo versamento dell’anticipo avvenuto il 28 dicembre 2015,
lo scritto del cantone C._______ del 10 giugno 2016 con allegato il per-
messo N modificato dal ricorrente,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere di etnia tibetana, ma di essere nato in Nepal dove avrebbe vissuto
tutta la vita senza mai essere stato in Tibet, rispettivamente ha dichiarato
di essere nato a D._______ in Tibet ed all’età di quattro-cinque anni di es-
sersi recato in Nepal (cfr. verbale 1, pagg. 1-2; verbale 2, F8-F12, pagg. 2-
3),
che sarebbe espatriato poiché un cinese ed un nepalese avrebbero recla-
mato la terra sulla quale era costruita la casa in cui viveva, rispettivamente
il monastero (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, F52, pag. 6) e per cacciarlo
gli avrebbero avvelenato l’acqua della fontana ed egli avrebbe avuto dei
problemi (cfr. ibidem),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato che l’interessato
avrebbe dissimulato la sua vera identità durante la procedura d’asilo; che
in particolare, egli non avrebbe fornito un documento d’identità, avrebbe
mostrato limiti importanti sulle conoscenze della lingua tibetana, sua lingua
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madre, ed avrebbe fornito dichiarazioni oltremodo vaghe e prive di so-
stanza in merito ai genitori; che anche le sue affermazioni inerenti al Tibet
sarebbero rimaste generiche, avrebbe situato il suo villaggio natale in una
provincia che non farebbe parte della regione autonoma del Tibet; che di
conseguenza, egli non sarebbe di etnia tibetana e non è pertanto stata
analizzata la questione di un’eventuale partenza illegale dalla Cina,
che inoltre, i motivi d’asilo allegati risulterebbero inverosimili; che l’intero
racconto sarebbe confuso ed inconsistente; che le affermazioni circa l’in-
contro con i due malintenzionati sarebbero oltretutto contraddittorie; che il
fatto di essere espatriato poiché ricercato dalle autorità cinesi non sarebbe
corroborato dal benché minimo elemento concreto,
che in definitiva, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’inte-
ressato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando contestual-
mente il suo allontanamento dalla Svizzera – escludendo tuttavia un rinvio
in Cina – e considerato l’esecuzione dello stesso siccome ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che invero, avendo egli violato l’ob-
bligo di collaborare all’accertamento dei fatti ed in particolare della sua pro-
venienza, l’autorità sarebbe impossibilitata a determinare l’esistenza di
eventuali ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento,
che nel ricorso l’insorgente, richiamati i fatti esposti in corso di procedura,
contesta le considerazioni dell’autorità inferiore; che in particolare egli
avrebbe lasciato il Tibet all’età di quattro anni, pertanto sarebbe plausibile
che non sia riuscito a fornire molte informazioni sui genitori o sul Tibet; che
per quanto attiene alla lingua, sarebbero emersi dei grandi problemi di
comprensione con l’interprete poiché egli parlerebbe la lingua “Sasa” ov-
vero la lingua dei monaci; che inoltre, avrebbe meditato per molti anni e
non avrebbe parlato con nessuno, ciò che spiegherebbe le difficoltà
emerse nel corso dell’audizione,
che circa l’episodio con i due malintenzionati, le sue allegazioni non sareb-
bero contraddittorie, bensì egli avrebbe fornito delle precisazioni; che per
di più le autorità cinesi considererebbero separatisti i tibetani che avreb-
bero lasciato illegalmente il paese e dunque rischierebbe di venire incarce-
rato in caso di rinvio in Tibet; che i fatti rilevanti in materia d’asilo sarebbero
stati accertati erroneamente e non in maniera completa,
che la decisione impugnata andrebbe pertanto annullata e gli atti rinviati
alla SEM per una nuova decisione, qualora il Tribunale non riconoscesse
la qualità di rifugiato,
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che per quanto attiene all’esecuzione dell’allontanamento, il richiedente
sottolinea che non avrebbe dissimulato la sua origine, bensì egli prover-
rebbe dal Tibet e sarebbe ricercato dalle autorità per essere espatriato ille-
galmente, pertanto l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ragione-
volmente esigibile e dovrebbe dunque essere ammesso provvisoriamente,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri
segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop-
portabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile
la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa
verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni
che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non
corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova
falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
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verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che innanzitutto, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato socia-
lizzato in Tibet e di essere di etnia tibetana,
che egli non ha apportato alcun documento a sostegno delle sue allega-
zioni; che ha dapprima indicato di essere nato in Nepal a Khatmandu per
poi ritrattare ed indicare di essere nato in Tibet ed all’età di quattro-cinque
anni di essersi trasferito in Nepal in un monastero (cfr. verbale 1, pagg. 1
seg.); che il suo maestro, E._______ gli avrebbe detto che lui era tibetano
e non nepalese (cfr. verbale 2, F32 e F38, pagg. 4 seg.),
che per quanto attiene alla sua lingua madre, nel corso della seconda au-
dizione ha indicato parlare tibetan ed in particolare il dialetto “Amdo” (cfr.
verbale 2, F2-F3, pag. 1; verbale 3, F47, pag. 5); che tale affermazione non
collima con quanto allegato in sede ricorsuale, ovvero che parla la lingua
“Sasa”, lingua dei monaci (cfr. ricorso, pag. 3); che per di più egli ha pro-
blemi con la lingua tibetana, che nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo
gli è stato indicato che egli spesso non comprende le domande poste e che
le sue risposte sono costituite da frasi molto semplici (cfr. verbale 2, F47,
pag. 6; verbale 3, F104, pag. 11); che ha giustificato le sue lacune con il
fatto che ha meditato per cinque anni e dunque ha dimenticato la lingua
(cfr. verbale 1, pagg. 2 e 6; verbale 2, F47, pag. 6; verbale 3, F14 e F71,
pagg. 3 e 8); che tale spiegazione non può tuttavia indurre il Tribunale ad
una diversa valutazione rispetto a quella di cui all’impugnata decisione; che
è poco credibile che il semplice fatto di aver meditato e di non aver parlato
durante cinque anni gli abbia fatto dimenticare sua lingua madre in modo
tale da avere delle gravi lacune, anche ritenuto che nella quotidianità,
escluso il periodo di meditazione, parlava tibetano (cfr. verbale 2, F49-F50,
pag. 6),
che anche le sue conoscenze in merito al villaggio in cui è nato sono molto
vaghe e contraddittorie; che egli ha dapprima indicato che D._______ si
trova nella provincia di Amdo, nella regione autonoma del Tibet, per poi dire
che si trova nella provincia cinese Sichuan (cfr. verbale 3, F7, F11-F12,
pagg. 2, 3); che confrontato in merito ha indicato che Amdo e Sichuan sono
la stessa cosa (cfr. verbale 3, F90, pag. 9),
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che per evitare ulteriori ripetizioni, sulla sua presunta etnia tibetana e sulla
sua cittadinanza cinese, si rinvia alla decisione impugnata che si conferma
pienamente,
che in secondo luogo, circa i motivi d’asilo, le dichiarazioni dell’insorgente
risultano quantomeno contraddittorie e stereotipate,
che inizialmente ha allegato che durante il suo periodo di meditazione, un
cinese e un nepalese erano venuti a casa sua per reclamare la casa e il
terreno su cui era costruita; che gli avevano detto di andarsene, altrimenti
avrebbero appiccato il fuoco alla casa e l’avrebbero consegnato ai cinesi
(cfr. verbale 1, pag. 5); che in un secondo tempo ha invece indicato che
questi due uomini erano venuti dopo la fine della sua meditazione ed il suo
ritorno al monastero, esercitando pressione perché tutti i monaci presenti
abbandonassero il monastero (cfr. verbale 2, F52, pag. 6),
che la descrizione degli incontri con queste due persone risultano piuttosto
inconsistenti; che alla domanda dell’autorità inferiore di come queste due
persone abbiano esercitato pressione sull’insorgente, egli ha lapidaria-
mente risposto che gli è stato detto di andare via e a volte è stato picchiato
(cfr. verbale 2, F85, pag. 9); che anche il racconto del momento in cui è
stato picchiato risulta vago; che ha semplicemente indicato di essere stato
colpito e di essere in seguito andato via (cfr. verbale 2, F88, pag. 9); che
infine, appare poco chiara la lingua parlata con queste persone; che in un
primo tempo ha allegato di aver parlato e di aver loro risposto (cfr. ver-
bale 2, F87, pag. 9), per poi rettificare subito dopo, adducendo di aver chia-
mato un amico il quale ha fatto da interprete (cfr. verbale 2, F88, pag. 9),
che per di più, nel corso della seconda audizione, ha dichiarato che egli
non voleva chiedere asilo, ma un suo amico l’ha mandato in Svizzera e gli
ha detto di depositare una domanda d’asilo (cfr. verbale 2, F45, pag. 5);
che questa prima affermazione fa insorgere dei seri dubbi sulle motivazioni
dell’insorgente; che il Tribunale ha dunque ragione di ritenere che egli sia
venuto in Svizzera per dei motivi altri da quelli dichiarati,
che in limine, non giova alla credibilità generale del ricorrente, neppure il
fatto che abbia manomesso falsificandolo il permesso N e trasformandolo
in un permesso B come allegato dal cantone C._______ con scritto del
10 giugno 2016,
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che in definitiva, i motivi d’asilo dell’insorgente non adempiono le condizioni
di verosimiglianza giusta l’art. 7 LAsi, per il che è a giusto titolo che la SEM
ha respinto la sua domanda d'asilo,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'ese-
cuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia
questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collabo-
rare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con
l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.2, KRAUSKOPF/EMME-
NEGGER/BABEY, in: Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 80-83 ad
art. 13 PA; DTAF 2014/12 consid. 6),
che il ricorrente, fornendo indicazioni manifestamente carenti e inverosimili
in merito alla sua cittadinanza – dissimulando così la sua reale origine – ha
violato il suo obbligo di collaborare impedendo alle autorità di determinare
con certezza il suo Paese di origine, di effettuare l’esame del principio dello
Stato terzo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi e di determinare l’esi-
stenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2014/12
consid. 6),
che dissimulando il vero Paese di origine, il ricorrente ha pure reso impos-
sibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo, rispettiva-
mente di ostacoli al suo reinserimento nell'effettivo Paese di origine,
che l’interessato deve sopportare le conseguenze della violazione dell’ob-
bligo di collaborare (cfr. ibidem),
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che tuttavia, come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione impu-
gnata, non potendo essere escluso che il ricorrente possieda la nazionalità
cinese, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Cina è, ai sensi
dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LAsi, esclusa (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.11),
che visto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che, pertanto, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confer-
mata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di
CHF 600.– versato il 28 dicembre 2015,
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 28 dicem-
bre 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: