B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-780/2017
Sen t en z a d e l 1 3 g i u g no 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 9 gennaio 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a L’interessato, cittadino afgano di etnia Hazara e confessione sciita, è
nato e cresciuto nel villaggio di B._______ nel distretto di Jaghori (Ghazni).
Quest’ultimo, dopo aver frequentato undici classi di scuola e successiva-
mente appreso il mestiere di tessitore, sarebbe stato impiegato, dal 2011
al 2014, quale traduttore dalla NATO (per il tramite della missione ISAF;
International Security Assistance Force) dapprima nel centro nazionale di
istruzione della polizia afghana (National Police Training Center; NPTC)
situato nella confinante provincia di Vardak ed in seguito presso lo Special
Police Training Center. Dopo aver vissuto per qualche tempo nella cittadina
di C._______, nel distretto di Qarabagh, egli sarebbe quindi espatriato ille-
galmente giungendo in Svizzera nell’estate del 2015 transitando da diversi
paesi terzi. Il 29 luglio 2017 egli ha depositato una domanda d’asilo presso
il Centro di registrazione e di procedura di Kreuzlingen (cfr. atto A7, pag. 2
e segg.).
A.b Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per
quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa dei timori di subire atti
pregiudizievoli per via del suo impiego come traduttore. A suo dire, in Af-
ghanistan, coloro che collaborano con le forze NATO sarebbero visti come
infedeli, specialmente se di etnia Hazara e come tali rischierebbero di su-
bire ripercussioni segnatamente per mano dei Talebani. A riprova di ciò,
l’interessato ha asserito che molti suoi colleghi sarebbero stati uccisi pro-
prio dal gruppo fondamentalista. Avendo inoltre l’interessato adottato uno
stile di vita occidentale, segnatamente bevendo alcool, egli avrebbe attirato
l’attenzione degli abitanti del luogo e di alcuni membri corrotti dello stesso
corpo di polizia. In un’occasione egli sarebbe anche stato insultato per que-
ste stesse ragioni. Per di più, un giorno, un collega del richiedente asilo
avrebbe suo malgrado lasciato cadere tra le mani dei Talebani una fotogra-
fia che lo ritraeva nell’ambito delle sue mansioni. A partire da quel mo-
mento, i rischi per la sua incolumità sarebbero aumentati per il che, egli
sarebbe stato estremamente cauto negli spostamenti rimanendo presso-
ché integralmente presso il centro di addestramento. Dopo il ritiro del con-
tingente ISAF dal paese, il ricorrente, che, a differenza di molti colleghi,
non sarebbe riuscito a raggiungere un paese nato nell’ambito di un pro-
gramma di ricollocamento agevolato per ex collaboratori, avrebbe tentato
di installarsi a C._______ facendo affidamento sul fatto di non essere co-
nosciuto. Egli avrebbe finito però per trovarsi ancor più nelle vicinanze delle
zone controllate dai Talebani, ovvero maggiormente in pericolo (cfr. atto
A15, pag. 2 e segg.).
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A.c A sostegno della sua domanda d’asilo, il richiedente ha versato agli
diverse fotografie che lo ritraggono nell’ambito di situazioni di lavoro per il
conto dell’ISAF, alcuni certificati di lavoro nonché copia del badge a lui as-
segnato.
B.
Con decisione del 9 gennaio 2017, notificata all’interessato l’11 gennaio
2017 (cfr. atto A21), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestual-
mente il suo allontanamento. L’autorità di prime cure ha tuttavia ritenuto
inesigibile l’esecuzione dello stesso, da cui la contestuale ammissione
provvisoria in Svizzera.
C.
Il 6 febbraio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è insorto
contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale) postulando il riconoscimento dello statuto di
rifugiato e la concessione dell’asilo. Ha altresì presentato, con protestate
spese e ripetibili, una richiesta volta ad essere esentato dal versamento
dell’anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 maggio 2017, ha esentato il
ricorrente dal versamento dell’anticipo spese, trasmettendo nel contempo
un esemplare del gravame e dei relativi allegati alla SEM.
E.
L’autorità inferiore, con scritto del 23 maggio 2017, ha inoltrato al Tribunale
la propria risposta al ricorso.
F.
Con osservazioni dell’8 giugno 2017 il ricorrente si è espresso in replica.
G.
Il 13 luglio 2017 l’autorità intimata ha confermato le precedenti considera-
zioni.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra
tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 9 gennaio 2017 e non avendo egli
censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello
statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo.
4.
4.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato che il
ricorrente non vanterebbe alcun timore futuro di subire delle persecuzioni
nel suo paese d’origine. Invero, dopo aver smesso di lavorare per l’ISAF
nel 2014, egli sarebbe rimasto nel paese per ulteriori due o tre mesi. La
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madre risiederebbe inoltre tuttora in Afghanistan senza subire ripercus-
sioni. Oltracciò, in quasi tre anni di lavoro nessuno sarebbe venuto a cer-
carlo nonostante il suo impiego fosse di dominio pubblico. Da ultimo, i
mezzi di prova prodotti attesterebbero unicamente la collaborazione del ri-
corrente con le forze NATO senza tuttavia dimostrare alcuna esposizione
a pericolo.
4.2 Nel proprio gravame il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i
fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell’autorità di
prime cure. A suo dire, egli avrebbe invero asserito che una volta cessata
l’attività per conto dell’ISAF, si sarebbe trasferito recandosi in un altro vil-
laggio con la madre e non uscendo praticamente più di casa per motivi di
sicurezza. Per di più, anche dopo il suo espatrio quest’ultima avrebbe man-
tenuto un comportamento molto discreto. Inoltre, gli abitanti di B._______
si sarebbero convinti che il ricorrente e la madre avrebbero riparato negli
stati uniti come i colleghi interpreti. Ciò detto, nonostante la SEM abbia
considerato che nei tre anni precedenti nessuno avrebbe proferito minacce
nei suoi confronti, andrebbe quantomeno tenuto debitamente conto del
fatto ch’egli avrebbe dichiarato essere stato insultato dalla gente del villag-
gio. Oltracciò, egli avrebbe anche allegato che nel 2013, durante un tragitto
in auto, lui ed alcuni colleghi sarebbero stati attaccati. Per le medesime
ragioni, il fatto che dopo l’espatrio egli non avrebbe fatto l’oggetto di ricer-
che da parte dei Talebani non sarebbe decisivo. Il ricorrente non avrebbe
del resto avuto alcun contatto diretto con la madre dopo la sua partenza.
Da ultimo, quanto ai mezzi di prova prodotti, sarebbe necessario consta-
tare che la SEM non avrebbe messo in discussione la sua collaborazione
con l’ISAF. Ora, risulterebbe che i Talebani interverrebbero con estrema
violenza nei confronti dei collaboratori del governo e delle forze estere im-
pegnate in Afghanistan. Il ricorrente, peraltro di etnia hazara, sarebbe per-
tanto esposto a causa dalla sua prolungata collaborazione con le forze
NATO. In tale contesto egli cita quindi le linee guida dell’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati, secondo il cui tenore vi sarebbero da in-
ventariare diversi casi di assassinii di civili afghani che avrebbero collabo-
rato con le forze di sicurezza straniere (in particolare di ex interpreti le cui
esecuzioni sarebbero stimate in diverse centinaia). A sostegno del suo gra-
vame, il ricorrente produce un’ulteriore dichiarazione di D._______, uffi-
ciale di collegamento dell’ISAF presso il NPTC, in favore di un suo collega
interprete e laddove è tra le altre cose riportato come parte delle numero-
sissime reclute avrebbero rilasciato informazioni sugli afgani alle dipen-
denze dell’ISAF presso la popolazione locale così come l’episodio del ri-
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trovamento della fotografia, seppur senza espresso riferimento al nomina-
tivo dell’insorgente. Altresì, egli adduce un dossier fotografico riguardante
il suo impiego presso il campo di addestramento.
4.3 Nell’ambito della propria risposta al gravame l’autorità intimata si è so-
stanzialmente limitata a riconfermarsi nella propria posizione. La SEM ha
quantomeno rilevato come il solo fatto di aver subito degli insulti non an-
drebbe considerato quale indice di eventuali persecuzioni da parte dei Ta-
lebani. Allo stesso modo, l’attacco subito nell’ambito dello spostamento vei-
colare non si accomunerebbe con una persecuzione mirata nei suoi con-
fronti. Il solo fatto che il ricorrente sia stato impiegato dalle forze ISAF non
sarebbe invero motivo sufficiente per ammettere ch’egli possa divenire pre-
sto o tardi un bersaglio dei Talebani. In realtà, il ricorrente non avrebbe
allegato alcun elemento concreto a riprova di un interesse concreto del
gruppo fondamentalista nei suoi confronti. Questi non avrebbero in effetti
mai tentato di agire contro la sua persona durante la sua collaborazione né
tantomeno manifestato una tale intenzione. Nemmeno i nuovi mezzi di
prova prodotti giustificherebbero una diversa valutazione.
4.4 In sede di replica, il ricorrente ha ribadito la necessità di riconoscere in
specie la presenza di un timore fondato, segnatamente sulla base del suo
ruolo di collaboratore dell’ISAF, delle informazioni note e verificabili circa
gli atti di violenza perpetrati nei confronti di persone con mansioni analoghe
nonché delle minacce di cui lui stesso avrebbe già fatto l’oggetto.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1
LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte
a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo
della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile
la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se
l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2
LAsi).
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5.2 Nel caso in esame l’autorità di prime cure non ha posto in discussione
le allegazioni dell’interessato sotto il profilo della verosimiglianza. Lo stesso
Tribunale, alla luce delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova pro-
dotti, non ritiene vi siano elementi per dubitare della veridicità della ver-
sione da lui fornita. Perché il gravame possa essere evaso, resta ora da
determinare se il ricorrente sia effettivamente in misura di avvalersi di una
fattispecie rilevante in materia d’asilo.
5.3 A tal riguardo, occorre rammentare come il Tribunale tenga conto della
situazione nel Paese d’origine dell’insorgente e degli elementi che si pre-
sentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione
l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda
d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
5.4 In relazione a ciò, si noti che il fondato timore di esposizione a seri
pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione
un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento
soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi
oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere
(elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un
futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e
DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto
degli antecendenti degli interessati, segnatamente dell’esistenza di
persecuzioni anteriori, nonché della loro appartenenza a una razza, a un
gruppo religioso, sociale o politico, che li espongono maggiormente a un
fondato timore di future persecuzioni. Infatti, coloro che sono già stati
vittima di persecuzione hanno dei motivi oggettivi di avere un timore
(soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di coloro che ne sono
l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi
riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi
concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non
sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni
ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr.
DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
5.5 Senza riguardo per la situazione personale dell’insorgente, va inoltre
rilevato come nel contesto afghano, per le persone aventi legami con le
forze ISAF, vi sia in genere da riconoscere un rischio accresciuto di espo-
sizione ad atti pregiudizievoli. Infatti, secondo diverse fonti, gli afghani che
vengono visti con regolarità presso le basi militari ed i centri di addestra-
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mento e che lavorano in stretta collaborazione con le forze militari stra-
niere, corrono un pericolo particolarmente elevato di venir presi di mira da
gruppi radicali – segnatamente dai Talebani. Per quest’ultimi, i musulmani
impiegati da coloro che ritengono siano degli infedeli occupanti abusiva-
mente la loro terra sono infatti visti alla stregua di traditori da punire seve-
ramente. Su tali presupposti, i fatti di sangue aventi quali vittime dei colla-
boratori delle forze ISAF sarebbero moltissimi. Per quanto riguarda più
nello specifico gli interpreti impiegati dalla forze militari estere, alcune fonti
riferiscono addirittura di migliaia di ferimenti e di diverse centinaia di assas-
sinii ad opera dei Talebani e di altri gruppi fondamentalisti di estrazione
pasthun (cfr. sentenza del Tribunale E-117/2016 del 31 ottobre 2017 con-
sid. 7.3 e riferimenti citati; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the
International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 16
aprile 2016, pagg. 37 e segg.).
5.6 Per maggiore completezza è inoltre d’uopo rammentare che la provin-
cia di Ghazni è risultata molto colpita da tutti in conflitti che hanno marto-
riato l’Afghanistan. Già durante il regime comunista, la popolazione si
venne a trovare nel bel mezzo delle ostilità tra le forze governative e le
varie fazioni di mujahiddin. A seguito dell’affermazione dei Talebani nella
seconda metà degli anni ‘90, la regione risultò poi tra le più toccate
dall’oscurantismo religioso e dalle violazioni sistematiche dei diritti umani
da essi messe in atto. Nonostante un provvisorio miglioramento facente
seguito all’intervento della coalizione internazionale nei primi anni 2000, la
situazione, sul finire della decade mutò nuovamente in peggio. Per quanto
riguarda in particolare il distretto di Qarabagh, fonti indipendenti riporta-
vano, nel 2010-2011, che seppur formalmente integrato nel territorio go-
vernativo, i territori abitati dall’etnia pasthun erano in prevalenza controllati
dai Talebani o quantomeno vi era una forte presenza di quest’ultimi. Come
già avvenuto negli anni ‘90, il controllo da parte di tale gruppo veniva eser-
citato, direttamente o indirettamente, per mezzo della paura e dell’intimida-
zione (cfr. sentenza del Tribunale D-424/2015 del 20 dicembre 2016 con-
sid. 6.2 e riferimenti citati).
5.7 Ora, alla luce delle già esposte considerazioni, è indubbio che si possa
partire dal presupposto che il ricorrente, in quanto ex-interprete di etnia
hazara al soldo dell’ISAF e proveniente da una regione con una forte pre-
senza di gruppi fondamentalisti, pur senza potersi avvalere di persecuzioni
anteriori, possa vantare un fondato timore di subire atti pregiudizievoli rile-
vanti in caso di ritorno in patria. Visti i pregressi riguardanti i colleghi e le
succitate evidenze quanto all’agire dei Talebani, non si può invero dubitare
che qualsiasi persona ragionevole posta in una situazione comparabile a
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quella del ricorrente avrebbe avuto giustificate apprensioni relativamente
ad un rientro in Afghanistan nelle attuali circostanze sotto il profilo securi-
tario. Sul piano soggettivo siffatto timore è del resto a maggior ragione giu-
stificato dal fatto che le sue mansioni e la sua vicinanza con le forze ISAF
fossero ormai di dominio pubblico, segnatamente a seguito dello smarri-
mento della fotografia che lo ritraeva e della fuga di notizie imputabile alle
stesse reclute. Negli stessi termini, da un punto di vista oggettivo, vi sono
concreti e sufficienti indizi che fanno apparire, in un futuro prossimo l’av-
vento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi come altamente probabile,
segnatamente alla luce del grande numero di eventi di questa natura aventi
regolarmente luogo nella regione esaminata. Ciò detto, il rischio di subire
atti pregiudizievoli non può essere escluso, come pare volerlo intendere
l’autorità intimata, sulla sola base del fatto che il ricorrente non abbia in-
contrato particolari problematiche nei mesi antecedenti all’espatrio. Egli ha
infatti a più riprese asserito aver adottato un comportamento estremamente
discreto mei due o tre mesi in questione; comportamento che non può però
essergli ragionevolmente imposto in futuro nelle circostanze del caso di
specie e che comunque non lo pone efficacemente al riparo dai rischi men-
zionati. Allo stesso modo, l’argomento secondo il quale non vi sarebbe al-
cun rischio in ragione del fatto che il ricorrente, durante il periodo di impiego
presso l’ISAF, non avrebbe subito ripercussioni è da considerarsi fuor-
viante. Come si evince dalle sue dichiarazioni, sino alla partenza delle
truppe straniere egli sarebbe pressoché sempre rimasto presso il campo
di addestramento, ovvero sotto la protezione diretta delle forze NATO.
5.8 Non essendo tuttavia nel caso che ci occupa le persecuzioni imputabili
allo stato in quanto tale ma ad un’entità quasi-statale che esercita un potere
di fatto limitatamente ad alcune zone del paese d’origine (cfr. sulla nozione
GICRA 2000 n° 2 e GICRA 1997 n° 14), occorre ancora, perché lo statuto
di rifugiato possa essere riconosciuto, che il ricorrente non sia in misura di
ottenere una protezione adeguata in un’altra regione dell’Afghanistan. In-
vero, secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella
sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità di rifu-
giato non dipende dall’autore della persecuzione, ma dalla possibilità di
ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale
persecuzione. Ciò nonostante, secondo la giurisprudenza, la qualità di ri-
fugiato non può essere negata alla persona che ha subito una persecu-
zione in una parte del Paese (o abbia il fondato timore di subirla), per il
motivo che disporrebbe di un’alternativa di protezione interna in un’altra
parte del Paese, se si trovasse, nel luogo della protezione interna, in una
situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8). In tal
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senso, è necessario che l’alternativa di protezione interna sia realistica-
mente attuabile e che ci si possa ragionevolmente attendere dalla persona
interessata ch’ella vi faccia ricorso. In altre parole, va fatta applicazione
della nozione di inesigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF
2011/51 consid. 8.5.2-8.5.3).
5.9 Nel caso che ci riguarda, la SEM, con decisione del 9 gennaio 2017,
ha posto il ricorrente al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibi-
lità dell’esecuzione dell’allontanamento. Pertanto, le condizioni per il rico-
noscimento dell’esistenza di un’alternativa di protezione interna in un’altra
parte del Paese non sono da considerarsi date.
6.
Ne viene pertanto che al ricorrente vada riconosciuta la qualità di rifugiato
ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non risultando inoltre elementi che giustifichino
un’esclusione ai sensi dell’art. 53 LAsi, quest’ultimo è parimenti da porre al
beneficio dell’asilo. Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è
annullata e all’autorità inferiore è richiesto di accordare l’asilo in Svizzera
al ricorrente (art. 49 LAsi).
7.
7.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA).
7.2 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
7.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 850.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
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Pagina 11
8.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 gennaio 2017 è annullata.
2.
Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM
è invitata ad accordare l’asilo all’insorgente.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 850.– a titolo di
spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: