Corte IV
D-7804/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______ dichiaratosi nato il (...), Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 novembre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7804/2008
Fatti:
A.
L'11 agosto 2008, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 20 agosto 2008 e del 28 ottobre 2008)
d'essere nato in Etiopia, dove avrebbe vissuto fino al giorno del suo
espatrio, ma d'essere cittadino eritreo, poiché sarebbe stato adottato
da genitori di origine eritrea. Dalla sua nascita rispettivamente dal
1985 fino al 1997, egli avrebbe vissuto a B._______ con i suoi genitori
biologici, mentre che, dopo la sua adozione, sarebbe andato a vivere
ad C._______ con i suoi genitori adottivi. Nel corso del 1999 - mentre
lui stava frequentando una formazione professionale - i suoi genitori
adottivi sarebbero stati cacciati e costretti a rientrare in Eritrea e tutti i
loro beni sarebbero stati sequestrati. Quattro mesi dopo essere venuto
a conoscenza di tale fatto tramite un amico d'infanzia, l'interessato sa-
rebbe scappato ad D._______, dove avrebbe vissuto di nascosto per
tre anni, ovvero fino al 2002. Nel corso del 2001, l'interessato sarebbe
anche stato arrestato dai militari e detenuto per (...) mesi in una locali-
tà chiamata E._______, vicino alla frontiera con il F._______, poiché
avrebbe tentato di espatriare illegalmente verso il G._______. Inoltre,
durante il suo soggiorno ad D._______, l'interessato avrebbe vissuto
nel terrore, in quanto non sarebbe stato accettato dai nomadi della
zona, di etnia H._______, i quali hanno come usanza di praticare la
mutilazione dei testicoli prima del matrimonio. Non potendo più vivere
in Etiopia, essendo stato adottato da eritrei e non avendo i documenti
per dimostrare che non era eritreo, nel 2002 l'interessato avrebbe de-
ciso assieme alla moglie di lasciare l'Etiopia e sarebbe andato dappri-
ma in F._______ - dove vi avrebbe risieduto fino al 2005 - e poi in
I._______ per altrettanti tre anni. Dalla I._______, egli - da solo -
avrebbe raggiunto in barca l'J._______, e dopo qualche giorno, sareb-
be ripartito fino a giungere in Svizzera nell'agosto 2008. Nessun docu-
mento d'identità o di viaggio è stato esibito dall'interessato.
B.
Il 27 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allon-
tanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontana-
mento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile.
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C.
Il 5 dicembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribuna-
le amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova de-
cisione. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo.
D.
Il 10 dicembre 2008, con decisione incidentale, il TAF ha considerato il
gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto
la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato
il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali, con comminatoria d'innamissibilità del ricorso in caso di
mancato versamento di detto anticipo.
E.
Il 22 dicembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale ammini-
strativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della deci-
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sione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che l'in-
teressato non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, il richie-
dente non avrebbe fornito dichiarazioni concrete e dettagliate tali da
poter rendere verosimili gli argomenti sviluppati nella sua domanda
d'asilo, quali segnatamente la sua adozione da parte di genitori di ori-
gine eritrea, la loro espulsione e la sua vita in clandestinità. Pertanto,
sarebbe altrettanto inverosimile il fatto - ad essi correlato - secondo cui
per il richiedente non sarebbe possibile ottenere un documento in Etio-
pia a causa delle origini eritree dei genitori. Inoltre, l'UFM ha rivelato
altresì che - essendosi sposato - il richiedente dovrebbe disporre dei
documenti per la validazione del matrimonio. Dall'altro lato, l'autorità
inferiore ha pure ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia
d'asilo presentate dal richiedente, in quanto vi sarebbero diverse con-
traddizioni nel suo racconto. Egli avrebbe infatti dichiarato di aver vis-
suto nascosto per un anno ad D._______, e successivamente di aver
lavorato come (...). Il medesimo si sarebbe inoltre contraddetto riguar-
do alla data in cui i genitori sarebbero stati espulsi e il suo comporta-
mento risulterebbe insolito, ritenuto che non sarebbe stato in grado di
fornire spiegazioni dettagliate sulla data e sulle modalità della deporta-
zione degli stessi e considerato che ci si sarebbe aspettati che avreb-
be intrapreso delle ricerche per ritrovarli. L'autorità inferiore ha rilevato
altresì che il richiedente si sarebbe contraddetto anche circa la data in
cui avrebbe lasciato l'Etiopia e la data in cui sarebbe stato arrestato.
L'UFM ha pertanto ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impe-
dimento all'esecuzione dell'allontanamento ritenuto che il richiedente
avrebbe commesso una violazione grave del suo dovere di collabora-
re, impedendo alle autorità di esaminare se egli sarebbe esposto ad
un pericolo in caso di rinvio nel Paese di provenienza e considerato
che dagli atti emergerebbe che il suo probabile Paese d'origine sareb-
be l'Etiopia, dove verrebbe rinviato.
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5.
Nel gravame, il ricorrente ha fatto valere di essere arrivato in Svizzera
illegalmente e di non aver mai posseduto un documento d'identità,
dato che i suoi genitori di origine eritrea sono stati cacciati dall'Etiopia,
e pertanto, in assenza di tali documenti, gli sarebbe impossile fare al-
cunché per consegnarli. L'UFM si sarebbe limitato a ritenere tali alle-
gazioni inverosimili, senza tuttavia indicare su quali elementi si fonde-
rebbe tale inverosimiglianza. Inoltre, l'insorgente ha addotto che nel
caso concreto ricorrano i presupposti circa la necessità d'ulteriori chia-
rimenti per la determinazione della qualità di rifugiato e dell'esistenza
di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, contrariamente
a quanto sostenuto dall'UFM che, anche su questo punto, ha ritenuto il
suo racconto inverosimile. Il ricorrente avrebbe vissuto clandestina-
mente e svolto un'attività lucrativa, come sarebbe il caso di tanti clan-
destini. Per cercare i suoi genitori, l'insorgente sarebbe dovuto entrare
illegalmente in Eritrea, dove tuttavia non ci sarebbero i mezzi necessa-
ri per svolgere le ricerche.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art.
3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ul-
teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di
un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la
licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la
carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).
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6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevan-
za può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente in-
tensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente
esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali
oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di
terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dall'11
agosto 2008. Basti ancora rilevare - oltre a quanto evidenziato
dall'UFM nella decisione impugnata - che il ricorrente ha allegato di
avere viaggiato illegalmente dall'Etiopia fino alla Svizzera senza
documenti e senza aver subito alcun controllo se non in F._______,
dove sarebbe stato controllato dalla Polizia e poi sarebbe ripartito (cfr.
verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 6) rispettivamente, dove
avrebbe invece pagato i passatori etiopiesi (cfr. ibidem pag. 11). Tali
allegazioni sono inverosimili, ritenuto segnatamente che è impensabile
poter attraversare diversi paesi, quali il F._______, la I._______, e
l'J._______ (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 6) senza
subire controlli nonché senza documenti ed arrivare altrettanto in
Svizzera in tali condizioni. Pertanto, questo Tribunale ritiene che il
ricorrente non possa aver viaggiato nelle circostanze descritte. Non
soccorrono d'altronde l'autore del gravame le semplici e steorotipate
allegazioni ricorsuali secondo le quali non gli sarebbe possibile
consegnare dei documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti (cfr.
ricorso pag. 2), allorquando egli avrebbe posseduto una carta
scolastica etiopiese e ad C._______ avrebbe potuto seguire una
formazione professionale (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008
pag. 4 e del 28 ottobre 2008 pag. 5). L'inverosimiglianza delle
circostanze del viaggio e quelle relative al possesso di documenti di
identità conducono a pensare che l'insorgente dissimuli i documenti
d'identità per i bisogni di causa. In siffatte circostanze, codesto
Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità di
prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore del ricorrente per la
mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a
LAsi. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva
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ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai
sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo
d'annullare la decisione di non entrata nel merito, quand'anche avesse
a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del
Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007
consid. 8 e relativo riferimento).
8.
Il TAF rileva, altresì, che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione.
Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Basti sottolineare
che il fatto di cui il ricorrente pretenderebbe prevalersi a sostegno
della sua domanda d'asilo, ovvero il fatto di essere dovuto scappare
perché d'origine eritrea in quanto sarebbe stato adottato da genitori
eritrei risulta assolutamente inverosimile, alla luce delle sue
dichiarazioni contraddittorie e illogiche. In particolare, oltre agli
elementi già rettamente evidenziati dall'autorità inferiore, il ricorrente
ha dichiarato di essere cittadino eritreo di lingua madre tigrinya (cfr.
verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 1-3) ma nel corso delle
audizioni egli è stato interrogato (cfr. ibidem pag. 7) e si è espresso in
lingua amarica (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 7),
conformemente all'etnia da egli stesso dichiarata (cfr. verbale
d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 2). L'insorgente ha indicato di
aver vissuto a K._______ con i suoi genitori biologici fino all'età di
quattro o cinque anni (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag.
4), mentre che ha affermato in seguito di non sapere dove avrebbe
vissuto prima della sua adozione e di non sapere il nome dei suoi
genitori biologici e la loro sorte (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre
2008 pag. 3). Esortato a pronunciarsi su tale contraddizione, il
ricorrente non ha saputo dare una valida spiegazione (cfr. ibidem
pag. 4). D'altronde, è contradditorio che il ricorrente ha potuto
affermare di essere nato nel villaggio piuttosto che in ospedale (cfr.
ibidem pag. 4), allorquando - come sopraevocato - non ha saputo
fornire indicazioni precise sulle circostanze della sua asserita
adozione (cfr. ibidem pag. 3). Inoltre, secondo le dichiarazioni
dell'autore del gravame, i suoi asseriti genitori adottivi - di origine
eritrea - vivevano da molto tempo in Etiopia e possedevano una carta
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etiopiese, malgrado essa, a dire dell'insorgente senza alcuna prova,
indicasse la nazionalità eritrea degli stessi (cfr. verbale d'audizione del
28 ottobre 2008 pag. 6). A ciò aggiungasi ancora che, il ricorrente ha
dichiarato inizialmente di essere fuggito a seguito della deportazione
dei suoi genitori nell'ottavo mese del 1999 (cfr. verbale d'audizione del
20 agosto 2008 pag. 5), mentre che, in seguito, ha affermato che tale
avvenimento sarebbe avvenuto nel mese di marzo 1999 (cfr. verbale
d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 12) per poi finire con il dichiarare
che prima del mese di marzo 2002 non avrebbe avuto alcun problema
e nessuno avrebbe chiesto l'identità alle persone (cfr. ibidem pag. 8).
Alla luce dell'inverosimiglianza degli evocati elementi della vicenda
resa dal ricorrente - tra i tanti che potrebbero ancora essere esposti -
non soccorrono il ricorrente le generiche e semplici affermazioni
ricorsuali quanto all'asserita clandestinità vissuta ed al suo
comportamento dopo l'addotta deportazione dei suoi presunti genitori
adottivi in Eritrea (cfr. ricorso pag. 3). Per conseguenza, l'UFM ha
rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32
cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si
giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
11.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
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12.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e
esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è
limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei
fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am
Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art.
13 cpv. 1 lett. c PA.
12.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla
propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili (v.
considerando 8 del presente giudizio). Di conseguenza, il ricorrente ha
violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua
vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ed ha posto le autorità
nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, e
l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
12.3 Essendo comunque verosimile che il suo Paese d'origine sia
l'Etiopia, dalle carte processuali non emergono elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 LStr o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Il
ricorrente non ha d'altronde fatto valer nulla in tal senso.
12.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che, secondo la prassi costante di questo Tribunale, il rinvio verso
l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto
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Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998
n. 22). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea, durata due anni e
mezzo, si è peraltro conclusa con l'armistizio negoziato, nel giugno
2000, per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e la
successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da
parte di entrambi gli Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008
dall'Eritrea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non v'è attualmente un
conflitto aperto al confine tra questi due Paesi. Nell'insieme non si può
dunque parlare di un peggioramento giuridicamente rilevante della
situazione generale in Etiopia (v. Sentenza del TAF D-2332/2008
del 9settembre2008 consid. 6.4.1).
12.5 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF
osserva che egli è giovane, ha seguito una formazione scolastica
nonché professionale, quale (...), acquisendo una certa esperienza
professionale negli anni (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008
pagg. 2, 4 e 6). L'insorgente non ha altresì preteso di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici.
12.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
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cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con
l'anticipo spese di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 22 dicembre
2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
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2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il
22 dicembre 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...], allegato: incarto
UFM)
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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