Corte IV
D-7828/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice François Badoud,
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nata (...), alias
B._______, (...),
Etiopia, dichiaratasi d'Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 ottobre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7828/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessata ha inoltrato il (...) in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
alla richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha resa atten-
ta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inol -
tro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio con la com-
minatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione dell'interessata del 10 settembre 2010 e del
23 settembre 2010;
la decisione dell'UFM del 27 ottobre 2010, notificata all'interessata il
29 ottobre 2010 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 5 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 8 novembre 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (il Tribu-
nale) in data 8 novembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimata
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi in procedura sempli -
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit -
ti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressata ha dichiarato di essere cittadina eritrea, ma di essere nata e
cresciuta ad C._______, in Etiopia (cfr. verbale d'audizione del 10 set-
tembre 2010, pag. 2);
che ella sarebbe fuggita da D._______ il (...) dopo aver vissuto per (...)
anni clandestinamente a casa di una certa signora E._______ che l'a-
vrebbe accolta dopo la morte dei suoi genitori, entrambi deceduti a
causa del virus F._______, e considerato che la ricorrente a causa
delle sue origini eritree era malveduta dai precedenti vicini di casa;
che durante questi (...) anni l'insorgente si sarebbe occupata dei figli
della padrona di casa e delle faccende domestiche, subendo maltratta-
menti ed insulti; che, inoltre, visto che la padrona non le avrebbe per -
messo di studiare, l'interessata sarebbe espatriata grazie all'aiuto di
un amico di suo padre che vivrebbe negli G._______ (cfr. verbale d'au-
dizione del 10 settembre 2010, pagg. 6 seg. e verbale d'audizione del
23 settembre 2010, pagg. 8 segg.); che la ricorrente ha confermato
che non avrebbe mai avuto problemi né con autorità né con persone
terze in Eritrea, confermando peraltro di non aver mai vissuto in Eri -
trea, come pure di non aver avuto problemi particolari con autorità o
terzi in Etiopia, ad eccezione della persona che la impiegava e dei pre-
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cedenti vicini di casa (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010,
pag. 7 e verbale d'audizione del 23 settembre 2010, pag. 11);
che, circa il suo viaggio, ella ha raccontato che sarebbe partita in auto
da D._______ il (...) giungendo in data (...) a H._______, in Sudan,
ove sarebbe rimasta un mese e venti giorni in compagnia del passato-
re vivendo in una casa dalla quale non sarebbe mai uscita (cfr. verbale
d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 8); che, sempre assieme al
passatore, avrebbe poi proseguito in aereo sino in Francia, senza sa-
per indicare il nome delle località da cui sarebbe decollata e atterrata,
trascorrendo la notte del suo arrivo, il (...), nell'auto del passatore e
proseguendo il giorno seguente in treno in direzione di I._______ (cfr.
verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pagg. 8 e 9); che la ricor-
rente ha pure confermato di non aver mai subito dei controlli durante il
suo viaggio (cfr. ibid.);
che l'interessata non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1 (recte: 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a que-
stioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al -
l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando l'al -
lontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito in sostanza di essere nata in
Etiopia da madre etiope e padre eritreo, di esservi cresciuta e di non
conoscere praticamente nulla dell'Eritrea, suo padre essendo decedu-
to allorquando ella era ancora in tenera età; che ella ha pure confer-
mato che in Etiopia non le sarebbe possibile procurarsi un documento
d'identità e che pertanto avrebbe fornito motivi scusabili che spiegano
le ragioni per la mancata consegna dei documenti richiesti; che, ad
ogni modo, l'insorgente asserisce, riferendosi fra l'altro alle osserva-
zioni redatte dal rappresentate dell'opera assistenziale alla fine della
seconda audizione, che dati gli indizi di persecuzione emersi, l'UFM
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avrebbe dovuto procedere ad ulteriori chiarimenti, entrando nel merito
della domanda da lei presentata;
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della deci-
sione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità infe-
riore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asi lo;
che, infine, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del rela -
tivo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esi -
stenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (DTAF 2007/7, consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'atte-
stato di fine degli studi (DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, la ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, ella si è semplicemente limitata a dichiarare di non
aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità, poiché
avendo sempre vissuto in Etiopia ed illegalmente da più di (...) anni, in
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detto Paese non le era possibile ottenere una carta d'identità eritrea,
asserendo semplicemente che prima della guerra tra Eritrea ed Etiopia
– iniziata a suo dire nell'anno 1999 – gli eritrei che vivevano in Etiopia
avevano uno statuto legale ed invece susseguentemente sarebbero di-
venuti illegali (cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2010, pagg. 2
seg.); che, oltre a ciò, avendo ella stessa dichiarato che per poter otte -
nere una carta d'identità bisognava possedere un certificato di prove-
nienza, alla domanda sul fatto di aver o meno mai posseduto detto
certificato, l'interessata si è limitata a rispondere che non l'ha mai
chiesto e mai ottenuto (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010,
pag. 5); che la ricorrente non è neppure stata in grado di indicare se la
sua nascita è stata registrata in Etiopia, limitandosi a dichiarare di non
sapere nulla al riguardo poiché i suoi genitori sono morti quando lei
era ancora bambina (cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2010,
pag. 2); che, al riguardo, si rileva per contro che la ricorrente ha dichia-
rato che suo padre sarebbe deceduto il (...) e la madre il (...), ovvero
quando lei aveva già 14 anni, considerata la data di nascita dichiarata
e risalente al (...) (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010,
pagg. 1 e 4); che, in aggiunta, la ricorrente, alla domanda su cosa
avrebbe fatto dopo essere venuta a conoscenza dell'incombenza di
presentare un documento di viaggio o d'identità dopo le 48 ore dalla
presentazione della domanda d'asilo, si è limitata a rispondere di non
aver fatto nulla poiché non ha mai avuto i documenti che le erano stati
richiesti (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 6);
che nel ricorso, l'insorgente non ha fatto altro che ribadire di non avere
mai avuto un documento d'identità a causa, segnatamente, dell'origine
eritrea del fu di lei padre (cf. ricorso pag. 2);
che inoltre, interrogata sul suo viaggio, l'interessata ha dichiarato di
essere partita da D._______ in auto e di essere arrivata a H_______,
in Sudan, dove sarebbe rimasta un mese e venti giorni non uscendo
mai dalla casa in cui soggiornava e non sapendo dunque dove elle si
trovasse esattamente (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010,
pag. 8); che circa il volo che avrebbe fatto dal Sudan sino in Francia, la
ricorrente non è riuscita a fornire dettagli riguardo al nome o al logo
della compagnia aerea con la quale avrebbe viaggiato, ai nomi degli
aeroporti o dei luoghi in Sudan ed in Francia, dichiarando unicamente
che il viaggio in aereo sarebbe durato sette o otto ore (cfr. verbale
d'audizione del 10 settembre 2010, pagg. 8 seg.); che inoltre ella so-
stiene che sarebbe stato il passatore ad avere in mano, durante tutto il
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viaggio, dei documenti di identità che però lei non avrebbe mai né vi -
sto né detenuto, non sapendo neppure indicare che generalità avrebbe
dovuto dichiarare nel caso in cui le autorità l'avessero fermata od in-
terpellata (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 8); che
pure in merito al viaggio in treno che la ricorrente avrebbe fatto dalla
Francia sino in Svizzera, ella non è riuscita a fornire alcun dettaglio cir -
ca il tragitto o il valico dal quale sarebbe entrata in territorio elvetico
(cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 9);
che, la ricorrente non è stata in grado di specificare null'altro o fornire
dettagli e spiegazioni che possano donare credibilità al proprio raccon-
to, che risulta quindi vago, impreciso e contraddittorio;
che, in aggiunta, in sede ricorsuale non è stata fornita alcuna spiega-
zione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modali -
tà del viaggio d'espatrio (cfr. ricorso, pag. 2);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze e secondo le modalità descritte;
che giova peraltro ricordare che varcare il confine Schengen senza su-
bire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, risul-
ta a tutt'oggi per lo meno alquanto difficoltoso;
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
della ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, nonché l'in-
verosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, il Tribunale ha
ragione di concludere che ella dissimuli i suoi documenti d'identità per
i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
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cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risul -
tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza
dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che, nel caso di specie, l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di
essere fuggita dall'Etiopia, a seguito della sua situazione illegale in
detto Paese, essendo di origine eritrea e non potendo quindi avere fu-
turo alcuno, come pure considerati la vita che avrebbe dovuto condur -
re ed i maltrattamenti subiti presso la persona che l'avrebbe accolta in
Etiopia;
che nella fattispecie la ricorrente non ha presentato, all'infuori di gene-
riche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non en-
trata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autori-
tà inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno delle sue
origini e della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimi -
glianza;
che infatti basti rilevare che il fatto di cui la ricorrente pretenderebbe
prevalersi a sostegno della sua domanda d'asilo, ovvero quello di es-
sere scappata dall'Etiopia poiché in loco non aveva uno statuto legale
e che pertanto non le sarebbe stato possibile condurre una vita nor -
male (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 6 e verbale
d'audizione del 23 settembre 2010, pag. 7) risulta inverosimile, alla
luce delle sue dichiarazioni carenti, contraddittorie ed illogiche;
che, infatti, l'insorgente ha dichiarato di essere d'origine eritrea, di non
aver mai vissuto in detto Paese, ma non è riuscita a fornire alcun det -
taglio sull'asserito Paese d'origine come, e a titolo d'esempio, le etnie
delle popolazioni che vivono in Eritrea (ed in particolare la sua), la du -
rata del conflitto tra detto Paese e l'Etiopia, la bandiera dell'Eritrea o la
sua suddivisione amministrativa (cfr. verbale d'audizione del 10 set-
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tembre 2010, pag. 2 e verbale d'audizione del 23 settembre 2010,
pagg. 4 segg.); che alla domanda sulla ragione di così poche informa-
zioni in merito all'asserito Paese di provenienza, la ricorrente si è limi-
tata a rispondere che nessuno le ha mai spiegato nulla sull'Eritrea e
che le poche informazioni addotte in sede d'audizione le sapeva sem-
plicemente per caso perché ne aveva sentito parlare (cfr. verbale d'au-
dizione del 10 settembre 2010, pag. 3); che, in particolare, per giustifi -
care il fatto che il padre non le avrebbe tramandato nulla sulla cultura,
le tradizioni e altre informazioni sul loro Paese d'origine, ella ha dichia-
rato di essere piccola quando suo padre è deceduto (cfr. verbale d'au-
dizione del 10 settembre 2010, pag. 2) per poi affermare in seguito che
suo padre non era a casa (cfr. verbale d'audizione del 23 settem-
bre 2010, pag. 6); che giova pure ricordare, come già citato in prece-
denza, che l'interessata avrebbe già avuto quasi 14 anni al momento
del decesso del padre e che pertanto avrebbe potuto essere informata
e/o interessarsi alle particolarità dell'evocato paese di provenienza,
cosa che comunque ella non avrebbe mai fatto neppure in seguito;
che, infine, non appare credibile la giustificazione della ricorrente sul
fatto che non avrebbe più avuto contatti con la nonna e lo zio materni
dopo la morte del padre, avvenuta un anno prima di quella della ma-
dre, poiché questi avevano paura di essere contagiati dal virus
F._______, allorché ella stessa ha dichiarato che i due parenti veniva-
no a trovare la famiglia della ricorrente già quando il padre era malato,
ovvero prima del decesso (cfr. verbale d'audizione del 23 settem-
bre 2010, pag. 8); che la ricorrente si è pure contraddetta in merito alla
persona che l'avrebbe aiutata a fuggire dall'Etiopia, asserendo, alter-
nativamente e senza spiegazioni plausibili, che detta persona era un
vicino amico di suo padre che vive in Etiopia o, a seconda delle diver-
se dichiarazioni, negli G._______ (cfr. verbale d'audizione del 10 set-
tembre 2010, pag.7 e verbale d'audizione del 23 settembre 2010,
pagg. 8 seg.);
che, di conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente considerato
come inverosimili le dichiarazioni rese dall'insorgente, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, inoltre, ritenuta l'inconsistenza delle allegazioni decisive presen-
tate dall'interessata ed illustrate poc'anzi, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
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riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesima;
che non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del -
l'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il suo Pae-
se d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in detto Paese al ri -
schio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamen-
tali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Conven-
zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile ammissibile ed esigibile de-
v'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato
dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento
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dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale D-7804/2008 del 17 aprile 2009 consid. 12.1 e refe-
renze citate); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13
cpv. 1 lett. c PA;
che, come illustrato in precedenza, nel caso in esame le affermazioni
della ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamen-
te carenti ed inverosimili, per il che ella ha segnatamente violato l'ob-
bligo di collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lei
senza dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di de-
terminare con certezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di
ostacoli all'allontanamento;
che non di meno, e contrariamente a quanto rubricato nella decisione
impugnata menzionante l'Eritrea, tale origine, sulla base della prece-
dente analisi, non può essere ritenuta;
che, in considerazione di quanto precede, nulla si oppone all'ammissi-
bilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr);
che, sebbene in Etiopia vi siano ancora dei movimenti di ribellione, in
detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o vio-
lenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella to-
talità del territorio nazionale; che infatti la guerra di frontiera tra l'Etio -
pia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è conclusa con l'armistizio
negoziato, nel giugno 2000, per il tramite dell'Organizzazione per l'Uni-
tà Africana (OUA) e la successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di
un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati; che inoltre, nonostan-
te il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non
v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra questi due Paesi e
che nell'insieme non si può dunque parlare di un peggioramento della
situazione generale in Etiopia (cfr. sentenza del Tribunale amministrati -
vo federale D-5407/2008 del 26 agosto 2010; sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-7804/2008 del 17 aprile 2009 consid. 12.4 e
giurisprudenza citata);
che, peraltro, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la
sua nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine;
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che, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane,
in buona salute, ha frequentato la scuola dall'età di almeno (...) anni
sino all'anno (...) ed ha pure lavorato in patria come bambinaia (cfr.
verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pagg. 3 e 10); che, inoltre,
stando a quanto riferito, in Etiopia vivono ancora la nonna e uno zio
materni (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 4);
che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni del -
la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la ne -
cessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, per le ragioni sopraindicate, l'esecuzione dell'allontanamento del-
la ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr);
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il codesto Tribunale statuito nel merito del ricorso, la do-
manda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle pre-
sunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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