Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-783/2011
Sentenza dell'8 febbraio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Paese sconosciuto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 gennaio 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l’interessato ha presentato in data (…),
il documento che l’UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale l’ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro
le 48 ore successive all’inoltro della sua istanza, un documento d’identità
o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di
asilo (cfr. act. A2),
i verbali di audizione del 28 dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) e
17 gennaio 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell’UFM del 26 gennaio 2011, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal
ricorrente, act. A13),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 31 gennaio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
la precitata decisione dell’UFM,
la copia dell’incarto dell’UFM pervenuta al Tribunale via fax
il 1° febbraio 2011,
i fatti del caso di specie che, nella misura del necessario, verranno ripresi
nei considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell’UFM in materia di asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell’ambito delle audizioni espletate dall'UFM, l’interessato ha
dichiarato di essere cittadino mauritano di etnia (…) nato a B._______;
che egli ha allegato di essere vissuto in detta città fino al decesso del
padre avvenuto nel 2007, anno in cui si sarebbe trasferito a C._______,
dove avrebbe soggiornato fino al suo espatrio (…),
che egli ha affermato di avere lasciato il suo Paese per sfuggire al
pericolo di essere ucciso, alla stregua del fratello, da un gruppo di
persone di cui ignorerebbe l'identità e che l'avrebbe già aggredito una
volta nella primavera 2010,
che l’interessato ha dichiarato di essersi dapprima trasferito in D._______
nell'(…), da dove, viaggiando su una piccola imbarcazione, avrebbe
raggiunto la E._______; che in detto Paese, grazie all'aiuto di terze
persone, avrebbe potuto finanziarsi il viaggio in treno fino in F._______,
rispettivamente fino a G._______, dove sarebbe giunto nel dicembre
2010, transitando per l'H._______,
che ha dichiarato di avere viaggiato dal D._______ fino alla E._______
sprovvisto di documenti d'identità e di non essere stato controllato
all'entrata in E._______; che ha altresì allegato di essere stato controllato
durante il viaggio in treno dalle autorità (…) poco prima dell'entrata in
F._______; che in tale occasione avrebbe mostrato un documento,
procuratogli dal suo compagno di viaggio D., che avrebbe riportato
generalità false ed una foto di una persona di colore;
che l’interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d’identità,
che, nella decisione del 26 gennaio 2011, l’UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia di asilo alcun documento d’identità o di viaggio valevole entro le
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48 ore; che, dall’altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all’art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, in particolare, ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni dell'interessato
in merito al suo Paese di provenienza e, pertanto, lo stesso avrebbe
violato gravemente il suo dovere di collaborare; che, di conseguenza,
l’UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha ritenuto l'esecuzione del rinvio del
richiedente nel suo vero Paese di provenienza come lecito, esigibile e
possibile, in rispetto della giurisprudenza del Tribunale, secondo cui in
assenza di indicazioni da parte del richiedente non spetta all'autorità
sondare l'esistenza di eventuali ostacoli al suo rinvio,
che, nel ricorso, l’insorgente reputa che esistano motivi validi ed oggettivi
che giustificherebbero la mancata presentazione di documenti di identità;
che, difatti, egli avrebbe perso i suoi documenti d'identità durante il
viaggio d'espatrio e starebbe attualmente cercando di farsi mandare il
certificato di nascita dalla Mauritania, per poterlo presentare entro un paio
di settimane; che egli avrebbe ignorato la possibilità di rivolgersi alla
rappresentanza mauritana in Svizzera, ritenendo che ad ogni richiedente
l'asilo fosse precluso ogni contatto con le autorità del suo Paese di
origine; che, quindi, non si potrebbe sostenere che egli non abbia fatto il
possibile per collaborare, al fine di permettere la verifica della sua
identità; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i
presupposti dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori
chiarimenti per l’accertamento della qualità di rifugiato o dell’esistenza di
un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento; che, in tale contesto,
egli sostiene di avere fondato timore di rischiare per la vita in caso di
rientro in Mauritania e denuncia che l'UFM non si sarebbe espresso sui
suoi motivi di asilo, limitandosi a mettere in dubbio la sua provenienza
sulla base di impressioni soggettive e non avvalorate da alcuna indagine,
quale un esame LINGUA o una perizia; che, del resto, il fatto che ignori
alcuni aspetti legati alla Mauritania non ne escluderebbe la sua
provenienza,
che, in conclusione, l’autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all’autorità inferiore per il completamento delle indagini ed una
nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell’ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo
corrispondente alle presumibili spese processuali,
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che, giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l’art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all’audizione, nonché in base all’art. 3 e
all’art. 7 LAsi (lett. b), o se l’audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un
impedimento all’esecuzione dell’allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d’identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d’identità, che permettono
un’identificazione certa del richiedente l’asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,come
la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la
carta scolastica o l’attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del
Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l’insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, in merito all’asserito viaggio intrapreso dal suo luogo di residenza, il
ricorrente non ha saputo fornire indicazioni verosimili; che, difatti, si è
contraddetto in merito all'aspetto temporale dei suoi spostamenti,
adducendo, ad esempio, di essere arrivato in E._______ nel (…) (cfr.
verbale 1 pag. 7), rispettivamente un mese prima (cfr. verbale
2 pag. 3/D19); che, peraltro, l'incertezza in merito al nome della città in
detto Paese dove sarebbe giunto ("Forse era I._______, non saprei dire",
cfr. verbale 1 pag. 8) sorprende alla luce del fatto che vi sarebbe rimasto
20 giorni-1 mese (cfr. ibidem pag. 8), rispettivamente quasi due mesi (cfr.
verbale 2 pag. 3/D21); che, interpellato sul documento che avrebbe
mostrato in occasione di un controllo, egli ha dapprima allegato di
ignorare di che tipo di carta fosse (cfr. verbale 1 pag. 8), per poi, durante
l'audizione sui motivi d'asilo, affermare senza esitazione che si sarebbe
trattato di un passaporto francese (cfr. verbale 2 pag. 4/D30-32); che, in
aggiunta, è del tutto incredibile che le autorità (…) gli abbiano permesso
di proseguire il viaggio, ritenuto che il passaporto che avrebbe mostrato
loro sarebbe stato intestato ad una terza persona, portante il nome di R.
G. ed avente la carnagione scura (cfr. ibidem pag. 4/D32); che,
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interrogato su eventuali ulteriori controlli, l'interessato ha dapprima
risposto di non essere certo di averne subiti ("Penso di sì, ma non sono
sicuro", cfr. verbale 1 pag. 8), per poi, successivamente e senza
esitazione alcuna, rispondere negativamente alla domanda (cfr. verbale 2
pag. 4/D34); che, del resto, varcare il confine dello spazio Schengen
senza subire alcun controllo, come egli sostiene di avere fatto,
costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha viaggiato
nelle circostanze da lui descritte,
che, inoltre, non soccorrono le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo
cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che li
avrebbe persi durante il viaggio d'espatrio (cfr. ricorso pag. 2), in quanto
tali affermazioni non sono state circostanziate in alcun modo,
che, peraltro, il ricorrente ha avuto quasi tre settimane di tempo tra
l’audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta
su eventuali documenti di identità da versare agli atti, e la seconda
audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di procurarsi documenti
di identità; che, nonostante egli stesso avesse ammesso di poter
contattare i suoi famigliari in Patria al fine di farsi inviare il certificato di
nascita (cfr. verbale 1 pag. 5), egli, fino ad oggi, è rimasto del tutto
inattivo in tal senso, adducendo, da una parte, di avere tentato invano di
contattare la sorella, che avrebbe presumibilmente cambiato il numero
telefonico, e, dall'altra parte, di non conoscere altri recapiti telefonici (cfr.
verbale 2 pag. 2/D9), rispettivamente di star attualmente cercando di farsi
spedire un documento, che spera poter inoltrare alle autorità entro un
paio di settimane (cfr. ricorso pag. 2),
che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò
che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti
da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a
dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di
nuovi,
che, vista l’inverosimiglianza delle modalità del viaggio di espatrio
intrapreso dal ricorrente, nonché l’inconsistenza ed inattendibilità delle
suddette dichiarazioni circa il possesso di documenti di identità, vi è
ragione di concludere che egli dissimuli detti documenti per i bisogni della
causa,
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che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna di documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l’eccezione prevista all’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell’insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli artt. 3 e 7 LAsi nonché all’audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del ricorrente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria,
delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l’altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall’inattualità degli stessi nonché dall’evidente esistenza di
un’alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un’appropriata protezione statale contro l’agire illegittimo di terzi (cfr.
DTAF 2007/8 consid. 5.6.4-5.6.5),
che egli non ha presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all’impugnata decisione,
che, difatti, le allegazioni decisive in materia di asilo s’esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento
consistente,
che, a titolo di esempio, per quanto attiene all'allegato pestaggio subito
insieme al fratello, benché le due descrizioni fornite dall'insorgente
durante le audizioni esperite dall'UFM combacino in sostanza, in merito
alla sequenza dello scontro verbale e fisico avuto per strada con un
gruppo di cinque persone, le stesse sono entrambe stereotipate, scarne
di dettagli, come pure prive di elementi inerenti al suo stato emotivo,
dando in tal guisa l'impressione che non abbia vissuto personalmente il
tutto (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 pagg. 4-5/D36, 39 e 44); che lo
stesso dicasi per il momento in cui avrebbe trovato suo fratello in un
bagno di sangue (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pagg. 5-6/D36 e 50);
che, peraltro, avendo l'allegata aggressione causato, in ultima analisi, il
suo espatrio, risulta per lo meno illogico che il ricorrente non ne ricordi la
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data esatta, bensì unicamente ed addirittura con qualche esitazione il
mese (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 5/D38); che, inoltre, il
ricorrente non ha denunciato alle autorità né il pestaggio, né l'uccisione
del fratello, adducendo, quale giustificazione per tale passività, di non
conoscerne gli autori (cfr. verbale 2 pag. 5-6/D47 e 59), rispettivamente
dall'impossibilità, per le autorità, di assegnargli una guardia del corpo
(cfr. ibidem pag. 7/D6); che, nondimeno, mal si capisce perché abbia
deciso di espatriare, lasciando alle spalle un'attività avviata quale (…),
nonché la madre e la sorella, ritenuto che prima dell'aggressione subita e
durante il mese successivo alla morte del fratello non gli sarebbe più
accorso niente di particolare (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 6/D61)
e che l'identità dei suoi aggressori, dai quali avrebbe temuto di essere
ucciso alla stregua del fratello, non gli era nota; che, peraltro, egli stesso
ammette di non sapere con certezza se le persone che l'avrebbero
assaltato fossero le stesse di quelle che avrebbero ucciso suo fratello e
che per ammetterlo egli si baserebbe su di una mera supposizione
personale (cfr. verbale 2 pag. 9/D101),
che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che l'autore del gravame
non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se
opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione da un eventuale
futuro illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che a ciò si aggiunge il fatto che, interrogato su diversi aspetti riguardanti
la Mauritania, l'autore del gravame, sebbene sia stato in grado di
indicarne correttamente la moneta (l'ouguiya) e diversi gruppi etnici
(Toucolour, Peul, Sarakholé e Wolof), nonché a descriverne la bandiera
(una luna ed una stella su sfondo verde), vale a dire fornire elementi
oggettivi di facile apprendimento per chiunque, non ha invece saputo
rendere risposte corrette quando interpellato in merito ad elementi che
una persona che vi ha vissuto sin dalla nascita, che vi ha frequentato per
lo meno le scuole primarie e vi ha lavorato quale guida turistica dovrebbe
essere in grado di conoscere; che, ad esempio, egli ha fornito il nome
dell'attuale primo ministro mauritano, quando interpellato sul nome del
presidente (cfr. verbale 1 pag. 2); che non ha saputo indicare né il nome
ufficiale della Mauritania (ovvero Repubblica Islamica della Mauritania),
né il giorno dell'indipendenza (cfr. verbale 2 pag. 8/D84 e 87); che ha
indicato in modo erroneo che oltre all'arabo, anche il francese, il wolof e il
toucolour sarebbero lingue ufficiali della Mauritania (cfr. ibidem pag,
8/D88); che, interpellato sulla suddivisione amministrativa della
Mauritania, egli ha affermato che vi sono città e paesini e di ignorare se vi
siano regioni (cfr. ibidem pag. 8/D81-82); che, esortato ad indicare le città
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site ad ovest di C._______, la città dove avrebbe vissuto e lavorato quale
(…) dal 2007 all'espatrio nel 2010, egli ha fornito i nomi di Hodl Ech
Zargui e Gorgol (cfr. ibidem pag. 8/D85), ovvero non di due città, bensì di
due delle 12 unità regionali del Paese, e quindi contraddicendo la sua
stessa affermazione secondo cui non saprebbe se il Paese sia suddiviso
in regioni; che egli ha altresì erroneamente allegato che C._______, la
sua città di residenza, e L._______, il centro dove avrebbe lavorato come
(…), disterebbero 45 minuti in automobile (cfr. ibidem pag. 9/D99),
quando, in realtà, le stesse sarebbero distanti più di 1000 chilometri una
dall'altra; che dette lacune lasciano dubitare che egli provenga
effettivamente dalla Mauritania,
che, del resto, il ricorrente non si è espresso circa gli aspetti che l'UFM ha
ritenuto decisivi per ritenere che non provenga dalla Mauritania,
limitandosi a definire le sue conoscenze linguistiche come coerenti con la
sua vera provenienza,
che, visto quanto precede, vi è ragione di concludere che l'autorità
inferiore ha rettamente considerato inverosimili le dichiarazioni del
ricorrente circa la sua provenienza dalla Mauritania, e, di conseguenza,
anche le sue dichiarazioni circa i motivi di asilo a monte della sua
domanda di asilo, ritenuto che gli stessi sono intrinsecamente legati alla
sua allegata (…) svolta nel Paese e, in particolare, nella regione di
C._______ e L._______,
che, per conseguenza, le dichiarazioni del ricorrente sono inverosimili
(art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi),
che ne consegue che la censura ricorsuale del ricorrente secondo cui
l'autorità inferiore non si sarebbe in alcun modo espressa sui suoi motivi
di asilo (cfr. ricorso pag. 3) risulta del tutto infondata e che la sua richiesta
di espletare ulteriori indagini in merito alla sua provenienza va respinta;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell’insorgente,
che, benché la questione del carattere ammissibile, esigibile e possibile
dell'esecuzione dell'allontanamento debba essere esaminata d'ufficio,
detto principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare
all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. Sentenza del
Tribunale D-975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; WALTER KÄLIN,
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Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte 1990, pag. 262); che
trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA,
che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare con riferimento
all'indicazione del suo Paese di provenienza, a lui senza dubbio noto, non
spetta alle autorità in materia di asilo determinarla ed accertare eventuali
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento,
che, pertanto ed alla luce dell'inverosimiglianza del racconto
dell'insorgente, lo stesso non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito
del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non vi è nemmeno motivo di considerare
l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di
essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, visto quanto precede, non si giustificano delle misure di istruzione
complementari al fine di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di
vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8),
che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa al questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[Oasi 1, RS 142.311]),
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile nel caso di
specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il
suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese di provenienza,
il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili
di minacciarlo nel suo Paese di provenienza (cfr. DTAF 2008/12 e DTAF
2008/5),
che, oltremodo, l'insorgente è in buona salute, non avendo preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
sua ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24);
che, difatti, i dolori riscontrati al polso a seguito di una caduta, per i quali
è stato visitato da un medico, sono stati definiti quale "bagattella" nel
rapporto "Segnalazione di casi medici" del 26 gennaio 2010 (cfr. act.
A14),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile
(art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: