Corte IV
D-7832/2007/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Lang
cancelliera Marisa Murray.
A._______, dichiaratosi cittadino della Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Attribuzione cantonale / Asilo (non entrata nel merito) ed
allontanamento; decisione dell'UFM del
16 novembre 2007 / N.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7832/2007
Fatti:
A.
Il 12 settembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo
in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 24 settembre e dell'8 novembre 2007),
d'essere espatriato nel [...] del 2006 o del 2007, su consiglio del
fratello. Successivamente si sarebbe recato in B._______ allo scopo
d'allenarsi nella C._______. L'allenamento in B._______ non sarebbe
però stato di suo gradimento. Pertanto, si sarebbe dapprima recato in
D._______, per poi raggiungere la Svizzera. Non avrebbe mai avuto
problemi in Georgia né con le autorità statali né con terzi.
B.
Dal rapporto del 2 ottobre 2007, che concernente i risultati dell'esame
Lingua effettuato in procedura di prima istanza, risulta che il luogo di
socializzazione primaria dell'interessato è la Georgia.
C.
Il 16 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
Il 20 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito in funzione della sua minore età ed
un'attribuzione cantonale comune a quella del fratello. Ha altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
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in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie, in materia di
non entrata nel merito ed allontanamento, le condizioni d'ammissibilità
di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione
dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato
ha stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Peraltro, l'interessato ha
reso dichiarazioni evasive sulla sua biografia e sul percorso scolastico.
Inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il ricorrente
non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva
esibizione di documenti di viaggio o d'identità, essendosi egli limitato a
fornire al riguardo allegazioni generiche, stereotipate e discordanti,
segnatamente sul fatto se avesse mai posseduto il passaporto e sul
fatto se abbia perso o meno la carta d'identità (lasciata a casa o
smarrita in Turchia). Dall'altro lato, ha ritenuto siccome manifestamente
irrilevanti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'insorgente. In particolare, quest'ultimo ha dichiarato di non avere
mai avuto problemi in patria né con le autorità statali né con terzi.
L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli
ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente.
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5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per
la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, considerato
che non ha mai posseduto il passaporto e che la carta d'identità è
rimasta al suo domicilio. Inoltre, non potrebbe farsi spedire il predetto
documento poiché i suoi genitori sarebbero deceduti. Contesta altresì
la valutazione d'inverosimiglianza dell'allegata minore età basata
sull'esame osseo. Fa valere d'avere diritto, come tutti i minorenni, alla
nomina di una persona di fiducia. Sostiene, inoltre, che nel caso di
specie sono necessari degli ulteriori chiarimenti, ragione per cui
l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo. L'insorgente ha peraltro chiesto d'essere attribuito al
Cantone E._______ per la durata della procedura d'asilo, come suo
fratello maggiore.
6.
Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di
fiducia presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo,
perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata
minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.3.3.
pag. 209). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di corroborare tale
allegazione. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato risulta un'età
ossea del ricorrente superiore a 18 anni contro la dichiarata età
cronologica di [...] anni. Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo
fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la
dichiarata minore età. In particolare, non ha presentato – senza valide
giustificazioni (cfr. considerando 10 del presente giudizio) – documenti
d'identità o di viaggio, è stato impreciso sulla sua biografia, sulla
frequentazione scolastica e sulla situazione familiare. Basti qui rilevare
che non sussiste una presunzione a favore della minorità di un
richiedente l'asilo, cui compete, per contro, di rendere perlomeno
plausibile l'allegata minore età (v. GICRA 2004 n. 30 consid. 5). In
simili circostanze, non v'è ragione di censurare la mancata
designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17
cpv. 3 LAsi da parte dell'UFM.
7.
7.1 Il giudizio in materia di ripartizione cantonale dei richiedenti l'asilo
è di competenza delle Corti d'asilo (art. 16 cpv. 4 e cpv. 5 del
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regolamento del Tribunale amministrativo federale [RTAF,
RS173.320.1] e n. 4 cpv. 1 e 3 del relativo allegato).
7.2 Conformemente all'art. 27 cpv. 3 LAsi, l'Ufficio federale ripartisce
fra i Cantoni. Tiene conto degli interessi degni di protezione dei
Cantoni e dei richiedenti. La decisione d'attribuzione può essere
impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia,
fermo restando che delle relazioni con membri della famiglia diversi da
quelli del nucleo fondamentale come definito all'art. 1 lett. e
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 (OAsi 1, RS 142.311) sono suscettibili di tutela solo a condizioni
restrittive.
7.3 Nel gravame, l'insorgente chiede d'essere attribuito al medesimo
Cantone d'attribuzione di suo fratello, ritenuto che in caso contrario il
principio dell'unità della famiglia sarebbe violato. A prescindere dal
fatto che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza dell'evocato
rapporto di parentela con F._______, dalle carte processuali non
risulta che l'insorgente, che non ha peraltro reso verosimile d'essere
minorenne, sia invalido od abbia bisogno per altre ragioni –
segnatamente curative, educative, di custodia o d'assistenza – di
vivere necessariamente con l'evocato fratello (la cui domanda d'asilo è
pure stata evasa con una decisione di non entrata nel merito ed
allontanamento verso la Georgia) nel Canton E._______ piuttosto che
nel Canton G._______. Va altresì rilevato che dei sufficienti contatti
con il fratello maggiore fino al momento dell'esecuzione effettiva
dell'allontanamento sono possibili anche vivendo separatamente nei
due citati Cantoni.
7.4 Da quanto esposto, discende che, nella misura in cui ammissibile,
il ricorso contro l'attribuzione cantonale è respinto.
8.
Inoltre, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la
mancata edizione del rapporto del 2 ottobre 2007 concernente l'esame
Lingua effettuato dall'autorità inferiore, benché l'esistenza di detto
rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha preso parte alla
conversazione telefonica alla base del rapporto medesimo e
quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa che ha
ricevuto. In assenza di censure di parte e del fatto che nel surriferito
rapporto è confermata l'allegata provenienza del ricorrente, non v'è
motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF.
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9.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
9.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
9.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
10.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già il 12
settembre 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se
l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi
tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non
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avrebbero potuto avere esito favorevole. A tale scopo, il ricorrente
avrebbe potuto rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese
all'estero, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali. Infine, se
un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007
del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
11.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Le stesse sono manifestamente irrilevanti, oltre che
inconsistenti, in sostanza per le ragioni indicate nella decisione
impugnata. L'insorgente stesso ha in effetti dichiarato in corso di
procedura di prima istanza di non avere mai avuto problemi in patria
né con le autorità statali né con terzi. Peraltro, egli non sa neppure
indicare per quale motivo è espatriato il fratello, fermo restando che a
tale riguardo non giovano delle semplici congetture non confortate da
alcun elemento serio e concreto. Per conseguenza, l'UFM ha
rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dall'insorgente.
12.
Ritenuta la manifesta irrilevanza delle allegazioni decisive presentate
dal ricorrente (v. considerando 11 del presente giudizio), non risultano
elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
13.
13.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
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respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
13.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 13.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
13.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
13.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione.
Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento
sociale in Georgia.
13.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
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14.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento nonché al limite
della temerarietà processuale, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
15.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.
32 OAsi 1.
16.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 13 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
17.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
18.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso contro l'attribuzione
cantonale è respinto.
2.
Il ricorso in materia di non entrata nel merito ed allontanamento è
respinto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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