Corte IV
D-7833/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 l u g l i o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, dichiaratosi cittadino d'origine palestinese,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 novembre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7833/2007
Fatti:
A.
Il 16 settembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo
in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
[...], d'essere espatriato il [...], perché i gruppi armati palestinesi
B._______ e C._______ avrebbero tentato a costringerlo a partecipare
alle loro rispettive organizzazioni.
B.
Il 23 ottobre 2007, è stata effettuata un'analisi LINGUA. L'esaminatore
(cognito, in particolare, della lingua araba nonché dei vari dialetti
arabi) nel suo rapporto del [...] ha indicato che dall'analisi linguistica
emerge che la parlata dell'interessato non è assimilabile al dialetto
arabo in uso nella Palestina, bensì soprattutto a quello in uso in Egitto.
Inoltre ha ritenuto che il ricorrente non ha alcune conoscenze sulla
striscia di Gaza e della vita quotidiana relativa ai campi per rifugiati di
D._______ e E._______.
C.
Il 9 novembre 2007, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere
sentito sulle risultanze del summenzionato rapporto, più precisamente
in merito all'inganno sulla sua identità.
D.
Il 19 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile.
E.
Il 20 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
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Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che in virtù delle
risultanze dei rapporti sull'esame LINGUA emerge che il ricorrente
avrebbe ingannato le autorità sulla sua identità ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; in altri termini, l'insorgente non sarebbe
un palestinese, ma piuttosto con alta probabilità un egiziano. In effetti,
nonostante abbia sostenuto d'essere nato e cresciuto per due anni a
Gaza, non sarebbe stato in grado di nominare il luogo di nascita e
neanche una città della striscia di Gaza. Inoltre, il ricorrente non
sarebbe riuscito né a localizzare il suo posto di lavoro nel campo né a
descriverlo e neppure a nominare qualche altra scuola all'interno o
accanto al campo salvo quella di nome F._______. Infine, l'autorità
inferiore ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione
dell'allontanamento dell'interessato verso il suo vero Paese d'origine.
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5.
Nel ricorso, l'insorgente contesta d'avere ingannato le autorità sulla
sua identità e allega d'avere chiamato la madre in Libano per fargli
spedire la propria carta d'identità. Contesta, inoltre, di non conoscere
alcuna scuola nei paraggi del campo per i rifugiati, allegando di
conoscere una scuola di nome G._______ che sarebbe una scuola
molto conosciuta. Peraltro, dubita che l'esperto LINGUA l'abbia capito
bene in questo punto. Oltretutto, la somiglianza fra la sua pronuncia e
quella egiziana della lingua araba sarebbe dovuta al fatto che avrebbe
sempre vissuto con sua madre, nata e cresciuta a Rafah, città di
confine con l'Egitto, e perciò avrebbe assunto il dialetto arabo egiziano
piuttosto che quello palestinese. Per conseguenza, la decisione
impugnata andrebbe annullata e gli atti rimandati all'UFM per una
nuova decisione nel merito.
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che l’esame Lingua va sussunto al
mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso
soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un
mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e
GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una
decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia
consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando
l’esame Lingua consenta d’escludere inequivocabilmente che il
richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la
cittadinanza (GICRA 2004 n. 4).
6.2 Il TAF osserva, inoltre, che il ricorrente non ha sollevato alcuna
censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente
alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà
d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento
d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio
grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso. Inoltre, la
censura secondo cui la parlata tipica del dialetto arabo nota in Egitto,
risulterebbe condizionata da sua madre, nata vicinissimo alla frontiera
con l'Egitto e con la quale il ricorrente avrebbe sempre vissuto, non
soccorre manifestamente l'insorgente, tenuto conto dell'esperienza
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lavorativa dell'esperto di ben 43 anni relativa ai dialetti arabi e alle
rispettive zone nelle quali vengono usati [...]. Peraltro, nella denegata
ipotesi che il ricorrente avesse veramente vissuto in un campo per
rifugiati dall'età di due anni in poi, sarebbe comunque stato influenzato
dagli altri rifugiati palestinesi del campo e avrebbe presumibilmente
adotto il loro dialetto arabo anche conto tenuto che secondo le sue
stesse allegazioni, avrebbe frequentato una scuola per i palestinesi di
nome G._______ [...] per nove anni [...]. Da quanto appena detto, va
rilevato che il ricorrente conosce effettivamente un'altra scuola nella
vicinanza del campo, avendo nominato la scuola di nome G._______
già prima dello svolgimento dell'esame LINGUA nel corso di questa
procedura. Nonostante ciò, giova osservare che l'esaminatore LINGUA
ha fondato la sua valutazione complessiva anche su altri elementi non
contestati nel gravame fra cui le scarse conoscenze della striscia di
Gaza, l'errata descrizione della bandiera palestinese e quella libanese
nonché l'errata descrizione della banconota di 1000 Lira. Inoltre, per
quanto riguarda la sua cittadinanza, tuttora, non risulta comprovata
visto che il ricorrente non ha ancora presentato la sua carta d'identità
in sede di ricorso tramite sua madre come da lui annunciato nel
gravame [...]. Non incombe peraltro al TAF d'assumere d'ufficio delle
prove che il ricorrente stesso, usando della necessaria diligenza, già
avrebbe potuto e dovuto esibire di propria iniziativa
(v. GICRA 1995 n. 23).
7.
Da quanto esposto, consegue che a giusta ragione, in virtù delle
emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i
presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta
l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
8. [...]
9.
9.1 Dalle carte processuali, non emergono altresì neppure elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
verso il suo effettivo Paese d'origine, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
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respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. Tortura, RS 0.105).
9.2 [...]
9.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Egitto, Paese ritenuto dall'esaminatore LINGUA nel
rapporto effettuato in procedura di prima istanza, con alta probabilità
come quello d'origine del ricorrente, non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
9.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale in patria.
9.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
10.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1).
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11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno
(in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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