Corte IV
D-784/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 febbraio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-784/2009
Fatti:
A.
Il 23 dicembre 2008, l'interessato, originario di B._______, ha
presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella
sostanza e per quanto è qui di rilievo d'essere espatriato il
7 ottobre 2008, oppure a dicembre 2008 ([...]), per il timore di essere
ucciso da parte dei famigliari del compagno di sua madre dopo aver
ucciso quest'ultimo con una sedia il 5 ottobre 2008, oppure in
dicembre 2008 ([...]). Si sarebbe quindi recato a Lagos, da dove si
sarebbe imbarcato su una nave per raggiungere l'Europa in un porto di
un Paese a lui sconosciuto per poi, dopo un cammino di due giorni,
entrare in Svizzera il 22 dicembre 2008 ([...]). Nessun documento
d'identità è stato esibito dall'interessato.
B.
Il 4 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il
passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 6 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria,
la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
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Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non
sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua età minore, non
avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, sarebbero
molto superficiali ed imprecise le dichiarazioni in merito a fatti specifici
del suo curriculum, in quanto egli si sarebbe contraddetto per quanto
riguarda la sua carriera scolastica, allegando di aver concluso la sesta
classe elementare nel 1990 quando aveva 15 anni. Tale asserzione
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sarebbe in contrasto con la sua pretesa età di 17 anni nel 2008.
Peraltro, l'esame osseo avrebbe indicato un'età ossea maggiore ai 18
anni. Per di più, le dichiarazioni dell'insorgente, secondo le quali non
avrebbe mai posseduto alcun documento d'identità e non avrebbe fatto
nulla per procurarsene uno, non persuaderebbero assolutamente
l'UFM. In aggiunta, non sarebbero neanche convincenti, poiché
stereotipate e contrarie alla realtà, le allegazioni relative al suo
viaggio, secondo le quali avrebbe raggiunto un Paese dove vi
sarebbero stati dei bianchi, partendo da Lagos senza pagare nulla,
senza subire controlli e senza sapere il nome della nave o quale
bandiera batteva. Inoltre, sarebbe giunto in un porto in un Paese di cui
ignorerebbe il nome ed avrebbe raggiunto a piedi C._______, dove
avrebbe chiesto l'asilo. Pertanto, l'UFM ha considerato che il ricorrente
non ha adotto alcun motivo scusabile per la mancata consegna di
documenti d'identità validi, non ha viaggiato nelle condizioni descritte
ed ha dissimulato i suoi documenti per i bisogni della causa. Inoltre,
l'UFM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni dell'autore del gravame,
in quanto contraddittorie e superficiali. Nella seconda audizione, egli
avrebbe invertito i nomi, forniti nel corso della prima audizione, del
datore di lavoro con il compagno di sua madre. Inoltre, si sarebbe
contraddetto tra la prima e la seconda audizione sia sulle date
dell'uccisione del compagno di sua madre e dell'espatrio dalla Nigeria,
sia sul momento in cui avrebbe lasciato B._______. Infine, l'autorità
inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto è qui di rilievo, di
contestare il giudizio dell'UFM relativo alla sua minore età, ribadendo
di avere 17 anni e 7 mesi. Inoltre, secondo l'esame osseo, egli avrebbe
almeno 18 anni, ovvero una differenza di pochi mesi, spiegabile sia
con la scarsa certezza di quel tipo di esame, sia con le condizioni di
vita nella sua zona di provenienza. Peraltro, smentisce di aver
dichiarato di aver terminato le scuole elementari nel 1990, essendo
nato nel 1991. Per di più, non avrebbe potuto consegnare i documenti
d'identità perché non ne avrebbe mai posseduto uno e non ne avrebbe
mai avuto bisogno nel suo Paese. Infine, si sarebbe trovato di fronte
ad un processo in patria, dove non avrebbe avuto la possibilità di
spiegare i fatti realmente accaduti, ossia di aver cercato di difendere
sua madre e di non aver avuto alcuna intenzione di uccidere il suo
compagno.
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5.
5.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito
dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di
metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
5.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile
la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per
la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio, è stato
impreciso sulla sua biografia e sul suo percorso scolastico. In
particolare, ha dichiarato nel corso della prima audizione di avere
frequentato un apprendistato come meccanico dal febbraio 2007
all'ottobre 2008 e di averlo iniziato quando aveva già 16 anni, mentre
nella seconda audizione, egli non è stato più stato in grado di
precisare il periodo, allegando genericamente che sarebbe durato un
anno (cfr. audizione del 16 gennaio 2009 pag. 2 e audizione del
29 gennaio 2009 pag. 9). Dall'altro lato, dall'esame radiologico,
effettuato il 29 dicembre 2008, non solo risulta un'età ossea del
ricorrente superiore ai 18 anni, ma anche una differenza significativa
dall'età dichiarata di 17 anni e 7 mesi. Pertanto, conto tenuto
dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della
genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è
ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto
l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
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della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli
studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2007/7 consid. 6).
6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento
dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare,
che l'insorgente è stato invitato a presentare tali documenti già il
23 dicembre 2008 (formulario agli atti [...]). Durante la procedura di
prima istanza ed in sede di ricorso, egli ha dichiarato di non avere mai
posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e di non avere modo
di procurarseli, in quanto mai posseduti ([...] e ricorso pag. 2). Inoltre,
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lo stesso ha allegato di avere raggiunto la Svizzera a piedi
attraversando per due giorni un Paese a lui ignoto, dove egli sarebbe
sbarcato da una nave, della quale non saprebbe né il nome né la
bandiera che batteva, e con la quale avrebbe viaggiato per un periodo
a lui ignoto ([...]). Inoltre, egli non ha saputo spiegare come avrebbe
potuto viaggiare senza documenti, senonché sarebbe stato aiutato da
un amico del suo datore di lavoro di cui non conoscerebbe il nome
([...]). Peraltro, l'autore del gravame ha allegato di non aver pagato
nulla per il viaggio e di non sapere se qualcuno avrebbe pagato per lui
([...]). Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali
dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere
viaggiato nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità
per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007
del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
8.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non s'è espresso in
relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM
per quanto riguarda il racconto, da lui esposto nel corso della
procedura di prima istanza. Infatti, egli si è limitato a ribadire il suo
racconto. Per sovrabbondanza, va rilevato che il ricorrente nel ricorso
(cfr. ricorso pag. 3) ha attribuito il nome di D._______ al suo datore di
lavoro, dichiarando che vi sarebbe un errore nel verbale della seconda
audizione alla pagina (...), dove lo stesso nome è stato dato al
compagno di sua madre, mentre nella stessa audizione alla pagina
(...) egli ha indicato E._______ come il suo datore di lavoro ([...]). Per
di più, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere
un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire
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illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, ovvero della famiglia del
compagno di sua madre, ritenuto che le autorità nigeriane hanno la
capacità di garantire una protezione appropriata, disponendo di
strutture funzionanti ed efficienti. Infine, l'atto commesso, ovvero
l'uccisione del compagno di sua madre, non costituisce
manifestamente un azione suscettibile di giustificare una protezione
internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto più che non v'è ragione
di ritenere che l'autore del gravame non possa beneficiare in Nigeria di
un equo processo in relazione ai fatti invocati, nella denegata ipotesi
che fossero veri. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si
giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
11.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha
rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
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12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
12.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
12.4 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente,
quest'ultimo è giovane ed ha una certa esperienza professionale come
(...). Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente la
madre e due zii paterni. Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un
adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
Pagina 9
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13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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