Corte IV
D-7853/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 dicembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7853/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
8 ottobre 2008 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata con-
segna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 21 ottobre 2008 e del 6 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 9 dicembre 2009, notificata all'interessato il
10 dicembre 2009 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 17 dicembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
il dossier dell'UFM giunto al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
18 dicembre 2009,
la decisione incidentale del 23 dicembre 2009 nella quale il TAF ha
considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole,
respingendo così la sua domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.-
a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto
anticipo,
il versamento tempestivo, in data 4 gennaio 2010, dell'anticipo richie-
sto,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi-
zioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, nato a
B._______, nello Stato di C._______, dove avrebbe vissuto fino a
giugno 2006 e poi in prigione, sempre ad B._______, fino al
31 ottobre 2008,
che il richiedente, membro e cameraman del Movement for the
Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB), avrebbe la-
sciato il suo Paese d'origine il 10 ottobre 2008, per il timore di essere
incarcerato, oppure ucciso dalle autorità nigeriane; che egli avrebbe
partecipato ad una riunione svoltasi in data 28 giugno 2008 ad
B._______ in occasione della quale avrebbe filmato l'evento
(cfr. verbali d'audizione del 21 ottobre 2009 pag. 4 e del 6 marzo 2009
pag. 12); che in detta data sarebbero intervenuti la polizia e l'esercito,
oppure soltanto la polizia, e l'interessato sarebbe stato arrestato ed
imprigionato ad B._______ (cfr. verbali d'audizione del 21 ottobre 2009
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pag. 4 e del 6 marzo 2009 pag. 7); che, in seguito, sarebbe riuscito a
fuggire il 31 agosto 2008 in occasione di una rissa tra prigionieri
mentre si trovava all'esterno per svolgere dei lavori (cfr. verbali
d'audizione del 21 ottobre 2009 pag. 4 e del 6 marzo 2009 pagg. 9 e
10),
che il richiedente si sarebbe recato a D._______ a bordo di un camion,
dove sarebbe rimasto per dieci giorni a casa di un amico, per poi
imbarcarsi su una nave e scendere in un uno Stato a lui sconosciuto;
che, in seguito, “un uomo bianco” l'avrebbe caricato su un furgone e
l'avrebbe portato fino a E._______ ignorando quali Paesi avrebbe
attraversato (cfr. verbali d'audizione del 21 ottobre 2008 pag. 4 e del
6 marzo 2009 pag. 11),
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà,
che, nella decisione del 9 dicembre 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questio-
ni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigi-
bile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non essersi contraddetto circa i documenti necessari, in
quanto non avrebbe mai posseduto né un passaporto, né una carta
d'identità; che tali documenti verrebbero soltanto richiesti in caso di
espatrio; che, inoltre, avrebbe dichiarato di avere una carta di membro
del MASSOB trattenuta dalla polizia, di una tessera per studenti e di
una “business ID card”; che avrebbe saputo solo dopo la prima audi-
zione che la “business ID card” si trovava a casa di suo fratello; che,
inoltre, avrebbe sempre ribadito di essere soltanto in possesso della ri-
cevuta della richiesta della carta d'identità; che, peraltro, avrebbe ten-
tato di farsi spedire detti documenti senza aver avuto alcun successo
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fino ad oggi; che, trovandosi in Svizzera, non sarebbe in grado di pro-
curarsi i documenti, siccome immagina di dover essere presente per-
sonalmente in patria per ottenere i documenti d'identità; che non po-
trebbe altresì rivolgersi all'Ambasciata nigeriana in Svizzera, giacché
dovrebbe spiegare alle autorità la ragione per il suo espatrio senza do-
cumenti e ciò gli potrebbe creare dei grossi problemi (cfr. ricorso
pag. 2); che, infine, ha allegato di avere spiegato in ogni dettaglio le
modalità del viaggio e quindi sarebbero da considerare verosimili,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spe-
se processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base
all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono ne-
cessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esi-
stenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisioni
del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di ben un anno e tre
mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun
documento che adempia i citati criteri,
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che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non
essere mai stato in possesso né di un passaporto, né di una carta
d'identità e di non sapere come procurarseli non trovandosi nel suo
Paese d'origine; che, inoltre, ha allegato di essersi sempre identificato
con la ricevuta della sua richiesta di una carta d'identità e che tale
documento sarebbe stato sufficiente ad effettuare tutti gli affari
quotidiani come le operazioni bancarie (cfr. verbali d'audizione del
21 ottobre 2008 pag. 3 e del 6 marzo 2009 pag. 3); che, in aggiunta,
non ha saputo spiegare in base a quale documento gli sarebbe stata
emessa una ricevuta di richiesta di una carta d'identità (cfr. verbale
d'audizione del 6 marzo 2009 pag. 3); che, peraltro, ha dichiarato di
non ricordarsi la data in cui avrebbe richiesto la carta d'identità
(cfr. verbale d'audizione del 21 ottobre 2008 pag. 3); che, per di più, si
è limitato ad allegare di non essere riuscito a procurarsi né la
“business ID card”, né la succitata ricevuta, né la tessera di studente
da suo fratello (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2009 pag. 4 e
ricorso pag. 2); che le precedenti dichiarazioni, peraltro vaghe ed
imprecise, non rappresentano motivi scusabili,
che il ricorrente ha asserito in maniera vaga di non sapere dove
sarebbe sceso dalla nave e quali Stati avrebbe poi attraversato in un
furgone fino in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 21 ottobre 2008
pag. 4 e del 6 marzo 2009 pag. 11),
che, in aggiunta, l'autore del gravame si è semplicemente
accontentato di asserire di aver fornito un racconto dettagliato del suo
viaggio, senza fornire alcuna spiegazione circa l'apprezzamento
dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio (cfr. ricorso
pag. 2),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
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stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrile-
vanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente
intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente
esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali
oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di
terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere incarcerato o ucciso dalle autorità
statali, in quanto membro del MASSOB,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, in particolare, non è stato in grado di dimostrare di essere un
membro e cameraman del MASSOB; che, infatti, avendo una vasta
rete sociale in patria, egli poteva facilmente procurarsi i necessari
documenti nonostante la sua tessera di membro sia stata sequestrata
dalla polizia (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2009 pag. 3); che,
inoltre, avrebbe potuto farsi spedire la sua “business ID card” da suo
fratello, il quale ne era in possesso (cfr. verbale d'audizione del
6 marzo 2009 pag. 4); che, peraltro, è alquanto improbabile che egli
sia stato messo in prigione per più di due anni senza che le autorità
competenti del carcere l'abbiano registrato (cfr. verbale d'audizione del
6 marzo 2009 pag. 8); che, per di più, risulta altrettanto incredibile il
fatto che il ricorrente sia stato messo in prigione per tale durata, senza
essere stato messo al corrente della ragione e senza essere stato
interrogato in merito alle sue attività in seno al MASSOB (cfr. ibidem
pag. 9); che è altresì illogico il fatto che la sua famiglia, che a suo dire,
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era al corrente della sua situazione, non abbia tentato di aiutarlo,
contattando ad esempio un avvocato, quando venne a sapere del
divieto di visita in carcere (cfr. ibidem); che, inoltre, non può essere
ritenuta verosimile l'allegazione secondo cui non sapeva il numero di
telefono dei famigliari per metterli al corrente della sua fuga
(cfr. ibidem pag. 11); che, per di più, l'autore del gravame non s'è
espresso minimamente circa le contraddizioni rilevate dall'UFM circa i
suoi motivi d'asilo in sede di ricorso (cfr. ricorso),
che, per conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono rettamente stati
ritenuti dall'UFM come inverosimili, con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità
d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha un'esperienza professionale quale fotografo e cameraman; che,
inoltre, dispone di una rete sociale intatta in patria, segnatamente i
suoi genitori, quattro fratelli e due sorelle su cui contare per reinserirsi
nella società; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ri-
corrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni do-
cumento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono
computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il
4 gennaio 2010.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 4 gennaio 2010, è computato con le
spese processuali.
3.
Questa sentenza è indirizzata:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per
corriere interno; in copia)
- alla F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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