B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7856/2010
S e n t e n z a d e l 2 0 g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Robert Galliker,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo; decisione dell'UFM del 7 ottobre 2010 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato ha presentato domanda di asilo in Svizzera, dichia-
rando, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali di audizione
del 28 agosto 2000 [di seguito: verbale 1] e del 27 settembre 2000 [di se-
guito: verbale 2]), che durante i regimi comunisti di Karmal e Najibullah
egli sarebbe stato vice-procuratore (dal […] al […]) e poi procuratore mili-
tare fino al (…). Dopo l'avvento al potere dei Mujaheddin nel (…), rispetti-
vamente nel (…), con la liberazione di numerosi condannati, per timore di
una vendetta da parte di quest'ultimi, l'interessato avrebbe lasciato il Pa-
ese. Parallelamente, egli avrebbe temuto per la sua vita in considerazio-
ne della sua origine russa, ritenuto l'odio esistente in Afghanistan contro i
russi, a seguito dell'invasione del Paese di questi ultimi tra il 1979 e il
1988 e della guerra civile scoppiata con i Mujaheddin. L'interessato si sa-
rebbe dapprima rifugiato in Iran, poi in Turchia, prima di raggiungere l'Ita-
lia ed infine la Svizzera.
B.
Il (…), rispettivamente il (…), giunte in Svizzera, anche la moglie e le (…)
figlie minorenni dell'interessato hanno depositato una domanda di asilo.
C.
Il 6 aprile 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di
seguito UFM) ha respinto la domanda di asilo dell'interessato, escluden-
done la qualità di rifugiato in applicazione dell'art. 1 F lett. c della Con-
venzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
Ha tuttavia ritenuto inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento verso
l'Afghanistan e l'ha ammesso provvisoriamente in Svizzera.
Con decisione separata, di medesima data, l'UFM ha riconosciuto la qua-
lità di rifugiato alla moglie dell'interessato ed alle figlie in virtù dell'art. 51
cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), accor-
dando loro l'asilo in Svizzera.
D.
Il 6 maggio 2004, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissio-
ne svizzera in materia di asilo (di seguito: CRA) contro la citata decisione
dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento litigioso, il ricono-
scimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo.
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Pagina 3
E.
Con sentenza D-3334/2006 dell'8 gennaio 2009, il Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: il Tribunale), quale autorità competente dal
1° gennaio 2007 per statuire sui gravami pendenti presso la CRA al
31 dicembre 2006 (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), ha accolto il ricorso
dell'insorgente e rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore affinché ab-
bia a procedere al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una
nuova decisione, in quanto l'UFM aveva erroneamente ritenuto applicabi-
le l'art. 1 F lett. c Conv. e non aveva effettuato un esame di applicabilità
delle lettere a e b di suddetta norma, nonché dell'art. 53 LAsi, la cui anali-
si è determinante riguardo alla concessione dell'asilo, in caso di inappli-
cabilità dell'art. 1 F lett. a e b Conv.
F.
Il 1° maggio 2009, l'UFM ha riaperto l'istruzione nella procedura di asilo
del ricorrente.
G.
Con scritto del 21 luglio 2009, l'UFM ha chiesto all'Alto Commissariato
delle nazioni Unite per i rifugiati (di seguito: UNHCR) informazioni in meri-
to al riconoscimento in Iran, in data (…), dello statuto di rifugiato dell'in-
sorgente e della sua famiglia.
H.
In risposta a suddetta richiesta, l'UNHCR ha osservato, in data
2 ottobre 2009, che lo statuto di rifugiato rilasciato in favore della famiglia
in questione sarebbe da ricondurre ad un esame prima facie. Inoltre,
l'UNHCR fa sapere che non sarebbe possibile recuperare i relativi docu-
menti dell'incartamento, in considerazione del tempo trascorso dai fatti,
ovvero dal (…), nonché al ritiro della Delegazione UNHCR da B._______
(Iran).
I.
In data 5 maggio 2010 e 12 maggio 2010, l'insorgente è stato sottoposto
ad un'ulteriore audizione federale conformemente all'art. 41 LAsi (cfr. ver-
bale di audizione del 5, rispettivamente 12 maggio 2010 [di seguito: ver-
bale 3]).
J.
Con decisione del 7 ottobre 2010 in lingua francese (notificata all'interes-
sato il giorno seguente; atto UFM A 46/1), l'UFM ha escluso la qualità di
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rifugiato dell'interessato ai sensi dell'art. 1 F lett. a Conv., respingendone,
di conseguenza, la domanda di asilo. Inoltre, detto Ufficio ha ritenuto
inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso
l'Afghanistan, ammettendolo quindi provvisoriamente in Svizzera.
K.
L'8 novembre 2010, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del prov-
vedimento impugnato e il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché
la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda di assisten-
za giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese pro-
cessuali e del relativo anticipo.
L.
Con decisione incidentale del 24 novembre 2010, il Tribunale ha rinuncia-
to, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato
l'autorità inferiore a pronunciarsi in merito al ricorso.
M.
Tramite osservazioni del 2 dicembre 2010, l'UFM ha proposto la reiezione
del gravame, sottolineando che lo stesso non conterrebbe fatti o mezzi di
prova nuovi atti a giustificare una modifica della propria posizione. Tali
osservazioni sono state inviate dal Tribunale al ricorrente per informazio-
ne, in data 7 dicembre 2010.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dal-
la Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in
quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo nei casi in cui viene depositata una
domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richieden-
te l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
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Pagina 5
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata redatta recidiva-
mente a torto in lingua francese. Tuttavia, ritenuto che il ricorrente nel
presente procedimento è debitamente rappresentato da un mandatario
specialista del diritto di asilo il quale, ritenuto il tenore del ricorso, può es-
sere considerato avere compreso il contenuto della decisione in questio-
ne, la presente sentenza può essere redatta in italiano, ovvero nell'idioma
in cui si è espresso il rappresentante in sede di ricorso e che del resto
rappresenta la lingua ufficiale del Cantone di attribuzione dell'insorgente
(cfr. art. 16 LAsi e art. 4 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/56 e rela-
tivi riferimenti).
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi in-
vocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2009/57, consid. 1.2 p. 798; PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che il richiedente
adempiva a tutte le condizioni necessarie al riconoscimento della qualità
di rifugiato al momento della sua fuga dal Paese di origine nel (…). Inol-
tre, sebbene nel frattempo la situazione in alcune regioni dell'Afghanistan,
in particolare a C._______, non sia più così difficile ed incerta dal profilo
della sicurezza e le persone che avrebbero lavorato per il vecchio regime
comunista non siano più oggetto di attacchi sistematici, l'interessato po-
trebbe essere confrontato ad un timore fondato di persecuzioni future. In-
fatti, le importanti personalità del vecchio regime (es. ministri, direttori e
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generali) che avrebbero commesso delle gravi violazioni dei diritti
dell'uomo, così come i loro familiari, nonché membri meno rilevanti dell'ex
regime comunista, a seconda delle circostanze particolari del caso, ri-
schierebbero di incorrere in seri pregiudizi in caso di rientro in Afghani-
stan, come sarebbe il caso del richiedente, il quale – in ragione dell'attivi-
tà di vice-procuratore e di procuratore militare, degli stretti legami intratte-
nuti con gli uffici del "Khadamat-e Etela'at-e Dawlati" (KhAD), ovvero il
Servizio di sicurezza ed intelligence dell'Afghanistan e del periodo di sta-
ge svolto a D._______ (Russia), da cui la (…) sarebbe originaria – sareb-
be una persona dal profilo considerevole, che avrebbe operato in maniera
sostanziale nell'apparato repressivo del potere comunista e che potrebbe
dunque sempre temere vendette da parte della popolazione locale. Non-
dimeno, l'autorità inferiore ha considerato che, avuto riguardo agli atti in
cui il richiedente sarebbe stato implicato in maniera attiva, intensa ed a
lungo termine, sarebbe applicabile nei suoi confronti la clausola di esclu-
sione dal riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 1 F lett. a Conv.. In virtù di quest'ultima disposizione, sarebbe suf-
ficiente che vi siano « seri motivi » sulla base di un insieme di indizi con-
creti di sospettare che un crimine contro l'umanità ai sensi dell'art. 7 dello
Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Statuto di Roma,
RS 0.312.1) sia stato effettivamente perpetrato. Secondo le fonti consul-
tate dall'UFM, sarebbero state denunciate massive violazioni dei diritti
umani durante il regime comunista di Karmal e di Najibullah, mediante la
commissione di crimini contro l'umanità, tra i quali attacchi contro la popo-
lazione civile, esecuzioni extragiudiziarie, nonché tortura, usata per otte-
nere informazioni o confessioni nei centri di detenzione di Kabul e delle
province, nei centri militari o nelle prigioni. Sarebbe notorio, d'altronde,
che con la creazione del KhAD nel 1980, sarebbero stati aperti centri per
interrogatori, dove veniva sistematicamente utilizzata la tortura, oltre a
corsi speciali rivoluzionari incentrati sui delitti commessi contro la sicurez-
za interna ed esterna del Paese. Inoltre, i Tribunali avrebbero condannato
anche alla pena di morte i prigionieri di coscienza, senza possibilità di ri-
corso e senza testimoni. Sarebbe altresì di pubblico dominio che i membri
del KhAD e le persone legate ad altri servizi di sicurezza del governo ve-
nivano inviati a D._______ per corsi di sei mesi, durante i quali venivano
insegnate loro tecniche di interrogatorio e torture. Non sarebbe pertanto
verosimile che, nel contesto politico di quel periodo, il richiedente vi fosse
stato inviato per seguire un corso di diritto militare, allorquando egli a-
vrebbe ammesso di avere seguito un corso per tecniche di interrogatorio,
il quale tuttavia a suo dire portava su degli aspetti di criminologia. Del re-
sto, il richiedente avrebbe reso dichiarazioni vaghe ed incongruenti sul
proprio soggiorno a D._______, sul contenuto del corso e sui motivi per
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cui l'avrebbe scelto, nonché sul momento in cui esso si sarebbe svolto.
Egli si sarebbe contraddetto circa l'avvenimento della sua promozione,
come pure riguardo alla sua partecipazione alle esecuzioni di morte con-
fermate dal Presidente, relativizzando in tal modo la sua carriera e il suo
ruolo di procuratore, come pure dissimulando alcuni elementi del suo
percorso professionale, di cui peraltro non avrebbe versato alcun docu-
mento, sebbene secondo l'esperienza generale una persona di tale livello
avrebbe dovuto fare in modo di disporne, avendo preso la decisione di
espatriare, o farseli trasmettere da terzi, visto che avrebbe ancora dei
membri della sua famiglia in Afghanistan. In aggiunta, egli avrebbe rico-
nosciuto espressamente di avere collaborato da vicino con il KhAD e di
avere partecipato ad interrogatori per ottenere le informazioni del caso,
sia direttamente, sia dandone ordine ai suoi subordinati, recandosi lui
stesso presso le prigioni ed i posti di polizia, oppure direttamente nel suo
ufficio. Conto tenuto del periodo in cui avrebbe esercitato la funzione di
procuratore militare e delle sue competenze, non sarebbe verosimile che
egli abbia potuto svolgere il suo lavoro nel rispetto delle norme legali e
dei diritti degli imputati, come avrebbe lui stesso ammesso, posto che gli
accusati non avrebbero avuto i mezzi per difendersi. Alla luce di tutte le
considerazioni esposte, l'UFM ha concluso che il richiedente avrebbe
cercato di minimizzare, oltre allo scopo ed al contenuto del suo soggiorno
a D._______, anche le sue azioni, così come i procedimenti utilizzati
nell'ambito delle sue funzioni ed il suo grado di responsabilità nel regime
in carica. Non sarebbe inoltre credibile che, in considerazione della sua
posizione e della sua formazione in Russia, egli o i subordinati non ab-
biano mai utilizzato la forza per estorcere delle confessioni durante l'istru-
zione dei casi, alla probabile presenza di agenti del KhAD o di consiglieri
sovietici. A questo proposito, il richiedente ha riconosciuto che i rappre-
sentanti del regime sarebbero incorsi in misure repressive, affermando
tuttavia che esse sarebbero cessate con l'ascesa al potere del Presidente
Karmal, ciò che sarebbe in contraddizione con i numerosi rapporti di or-
ganizzazioni in difesa dei diritti dell'uomo. Il KhAD nel (…) avrebbe com-
preso il dipartimento legato alla sicurezza militare, il quale controllava l'e-
sercito afghano e si occupava dei casi di diserzione, casi che anche il ri-
chiedente, in qualità di procuratore militare, avrebbe ammesso di avere
trattato. Dunque, ciò non lascerebbe alcun dubbio al fatto che egli abbia
collaborato strettamente con il KhAD. Anche nell'ambito del suo ruolo di
procuratore, il richiedente avrebbe collaborato con i potenti servizi del
KhAD, trasmettendo loro tutti i condannati considerati "politici". Dei prigio-
nieri, secondo la stima di Amnesty International (di seguito: AI), 200'000
sarebbero stati uccisi fino al (…) nelle prigioni dell'esercito sovietico ed
afghano, nonché del KhAD. In aggiunta, vista la carriera nella giustizia
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Pagina 8
militare e la sua formazione, il richiedente sarebbe stato considerato fe-
dele al regime, avrebbe goduto di protezioni ed agganci importanti per
mantenere una posizione privilegiata. Infatti, egli non avrebbe subito al-
cun pregiudizio in relazione ai legami di alcuni membri della sua famiglia
con i Mujaheddin, né sarebbe stato colpito da misure di epurazione effet-
tuate nell'esercito e nel Partito democratico popolare dell'Afghanistan
(PDPA) dall'ex-Presidente Najibullah nel 1990. Non da ultimo, il richieden-
te avrebbe potuto distanziarsi dal regime conosciuto per la repressione e
le torture molto prima del deterioramento della situazione, dato che
avrebbe vissuto vicino alla frontiera iraniana ed avrebbe potuto organiz-
zare il proprio espatrio con la famiglia. Per tutti questi motivi, esisterebbe
un insieme di indizi concreti e sufficienti per ammettere che il richiedente,
quale rappresentante statale e detentore di potere importante nella fase
preparatoria della procedura penale, nell'ambito delle sue funzioni, sa-
rebbe personalmente responsabile di violazioni gravi dei diritti dell'uomo,
inclusi nella nozione di crimini contro l'umanità, sia perché in qualità di
procuratore militare, avrebbe commesso lui stesso tali violazioni, ne a-
vrebbe dato ordine ai suoi subordinati o perlomeno avrebbe saputo che
quest'ultimi avrebbero applicato questi metodi, sia perché alcuni casi di
prevenuti di cui avrebbe seguito l'istruzione sarebbero poi stati consegnati
nelle mani del KhAD, del quale egli avrebbe conosciuto i metodi. Tali a-
zioni, d'altronde, sarebbero state commesse attraverso l'apparato statale
su larga scala ed in maniera sistematica contro la popolazione civile, ov-
vero contro gli oppositori politici al regime comunista afghano e contro le
persone accusate per altri motivi, segnatamente per diserzione. Quindi, il
richiedente avrebbe partecipato ad azioni repressive, implicanti la tortura
e/o avrebbe contribuito alla commissione di tali azioni in piena conoscen-
za di causa ed in maniera sostanziale. Pertanto, al richiedente, il quale
sarebbe senza dubbio responsabile di atti qualificabili di crimini gravi, non
potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato in considerazione
dell'art. 1 F lett. a Conv., mentre potrebbe essere lasciata aperta l'appli-
cazione della lett. b della citata norma. Infine, il riconoscimento della qua-
lità di rifugiato da parte dell'UNHCR di B._______, gli sarebbe stato ac-
cordato su un esame prima facie, non in maniera individuale, bensì collet-
tivamente nell'ambito di un arrivo massiccio di rifugiati in Iran, dopo la ca-
duta del regime comunista in una situazione di urgenza, nonché sulla ba-
se di circostanze oggettive, senza una valutazione individuale della pro-
cedura di esclusione dell'asilo. Il richiedente non avrebbe quindi lo statuto
di rifugiato e non gli sarebbe applicabile il principio del divieto di respin-
gimento secondo l'art. 5 cpv. 1 LAsi. Tuttavia, il richiedente sarebbe am-
messo provvisoriamente in Svizzera, in quanto – in considerazione
dell'insieme delle circostanze determinanti del caso di specie – un rimpa-
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Pagina 9
trio violerebbe l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101).
5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti nella precedente procedura, il
ricorrente contesta il giudizio dell'UFM, sostenendo che non sarebbe
chiaro come l'autorità inferiore abbia compiuto il passaggio logico dalla
definizione di crimine contro l'umanità alla determinazione della respon-
sabilità del ricorrente nella commissione di tali atti, ritenuto che non vi sa-
rebbe alcun serio motivo per sospettare l'insorgente a tal proposito. Infat-
ti, ammesso e non concesso che l'atto imputato all'insorgente sia la tortu-
ra, non si potrebbe ritenerlo responsabile delle 200'000 vittime del regime
comunista a cui l'UFM farebbe riferimento. La tortura, infatti, per essere
qualificata come crimine contro l'umanità, implicherebbe un attacco o e-
steso contro le popolazioni civili, ciò che non avrebbe potuto essere com-
piuto dal ricorrente nell'esercizio delle proprie funzioni di procuratore mili-
tare. Sebbene riconosca che i regimi in cui ha operato praticassero la tor-
tura, il ricorrente nega di avere commesso questo genere di atti o dato
ordine ad altri di praticarli. Inoltre, come sarebbe già stato rilevato dal Tri-
bunale nella sentenza di cassazione, benché vi siano sufficienti e consi-
stenti indizi rivelatori della commissione di gravi, ripetute e massicce tor-
ture nei centri di interrogatori e di detenzione durante i regimi di Karmal e
Najibullah, il fatto di avere saputo o di dovere sapere quanto accadeva,
non costituirebbe un elemento indicante che il ricorrente avrebbe diretta-
mente e concretamente partecipato a tali tecniche o che abbia partecipa-
to volontariamente alla violazione dei diritti umani. Per di più, non si po-
trebbe pretendere che un procuratore distrettuale afghano, come il ricor-
rente, si opponesse effettivamente alla commissione di torture ordinate
dagli alti funzionari del regime centrale. D'altronde, l'avere soggiornato sei
mesi a D._______ non potrebbe rappresentare un serio indizio a suo
scapito, laddove altre figure (es. intellettuali, economisti, attori, ecc.) sa-
rebbero state inviate in detta città per motivi di studio e di formazione. In-
fine, con il completamento di istruttoria da parte dell'UFM, non sarebbero
stati apportati nuovi elementi suscettibili di ammettere che il ricorrente
abbia commesso dei crimini contro l'umanità e quindi possa essere e-
scluso dalla qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 1 F lett. a Conv. Di conse-
guenza, l'autore del gravame chiede che gli venga riconosciuta la qualità
di rifugiato e che gli sia accordato l'asilo.
D-7856/2010
Pagina 10
6.
6.1. Tuttavia, sebbene la questione principale del ricorso verta sull'esclu-
sione della qualità di rifugiato dell'insorgente in applicazione
dell'art. 1 F lett. a Conv., secondo il principio generale dell'"inclusion befo-
re exclusion" (cfr. DTAF 2010/44, consid. 2 p. 619) occorre esaminare in-
nanzitutto se l'insorgente adempie effettivamente le condizioni per il rico-
noscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
6.2.
6.2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Pae-
se di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timo-
re di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della liber-
tà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopporta-
bile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-
zione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri-
conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente ricono-
scibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di es-
sere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
persecuzione (cfr. GICRA 2000 n. 9, consid. 5).
6.2.2. Secondo la giurisprudenza, possono temere l'esposizione a seri
pregiudizi rilevanti in materia di asilo, in caso di rientro in Afghanistan, so-
lo le personalità di alto rango dell'ex regime comunista, quali ministri, di-
rettori e generali che hanno commesso gravi violazioni dei diritti dell'uo-
mo. A seconda della gravità delle loro violazioni, anche i loro parenti sono
soggetti a tale timore. Inoltre, il rischio di essere confrontati a dei seri pre-
giudizi per i membri meno profilati dell'ex regime comunista deve essere
apprezzato in funzione delle circostanze particolari del caso di specie,
quali la rete sociale, lo statuto familiare, il passato politico, l'implicazione o
meno nelle violazioni dei diritti dell'uomo o, infine, l'appartenenza ad un
clan influente. Per contro, le persone che hanno esercitato una funzione
tecnica nell'apparato statale – essendo considerate come politicamente
neutrali, poiché non hanno causato alcun pregiudizio – così come i sem-
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Pagina 11
plici membri del PDPA non corrono in regola generale alcun rischio di
persecuzione (cfr. GICRA 2005 n. 18, consid. 5.7.2 e GICRA 2004 n. 24,
consid. 4a).
6.3. Come rettamente precisato dall'UFM (cfr. consid. 5.1) e come già
sancito nella precedente sentenza del Tribunale (cfr. Sentenza del Tribu-
nale dell'8 gennaio 2009 D-3334/2006, consid. 9 p. 7), per il ricorrente,
nel contesto politico attuale dell'Afghanistan, sussiste ancora un timore
oggettivamente fondato di essere esposto, sia dal punto di vista oggettivo
che da quello soggettivo, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Di conseguenza, egli ossequia le condizioni per il riconoscimento della
qualità di rifugiato.
7.
7.1. Si tratta ora di analizzare se, come ritenuto dall'UFM, all'autore del
gravame è applicabile un motivo di esclusione della qualità di rifugiato ai
sensi dell'art. 1 F lett. a Conv..
7.2.
7.2.1. Giusta l'art. 1 F lett. a Conv., le disposizioni della medesima legge,
segnatamente l'art. 1 A cpv. 2 Conv., il quale definisce le condizioni del ri-
conoscimento della qualità di rifugiato in modo analogo all'art. 3 LAsi
(cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.1. p. 609 e relativi riferimenti), non sono
applicabili in particolare alle persone nei confronti delle quali vi siano se-
rie ragioni di sospettare la commissione di un crimine contro la pace, un
crimine di guerra o un crimine contro l'umanità. Secondo i principi direttori
sulla protezione internazionale sanciti dall'UNHCR relativamente alle
clausole di esclusione, lo scopo primario di tali disposizioni è quello di pri-
vare le persone autrici di atti abominevoli della protezione internazionale
accordata ai rifugiati e di assicurarsi che le persone in questione non a-
busino dell'istituto dell'asilo con il proposito di evitare di essere considera-
ti giuridicamente responsabili dei propri atti (cfr. UNHCR, Principes direc-
teurs sur la protection internationale: Application des clauses d'exclusion:
article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des réfigiés,
4 septembre 2003, par. 2 p. 2 [di seguito: Principes directeurs UNHCR]).
Tuttavia, tenuto conto delle gravi conseguenze che esse hanno per gli in-
teressati, le clausole di esclusione devono essere interpretate restrittiva-
mente (cfr. anche Manuale sulle procedure e sui criteri per la determina-
zione dello status di rifugiato, UNHCR, Ginevra 1979, par. 149 p. 36
[di seguito: Manuale UNHCR]). In altri termini, le garanzie offerte dalla
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Pagina 12
Conv. sono senza effetto se il richiedente l'asilo non merita la protezione
accordata ai rifugiati in ragione delle gravi infrazioni commesse (cfr. ERIKA
FELLER / VOLKER TÜRK / FRANCES NICHOLSON, in: La protection des réfu-
giés en droit International, Larcier e UNHCR éd., Bruxelles 2008, parte 7
II pp. 483 ss.).
7.2.2. In relazione all'onere della prova e al grado di prova che deve es-
sere ritenuto, va rilevato che i parametri della Conv. non coincidono con i
concetti abituali del diritto penale e della procedura penale: conforme-
mente al principio della responsabilità individuale, di regola, è sufficiente
che il richiedente l'asilo abbia contribuito in maniera sostanziale, per
azione o omissione, alla commissione di un crimine condannato
dall'art. 1 F Conv., sapendo che il proprio atto o la propria omissione faci-
litano la commissione del crimine in questione (cfr. DTAF 2010/43,
consid. 5.3.2.1 p. 609 e relativi riferimenti). L'art. 25 cpv. 3 Statuto di Ro-
ma stabilisce che una persona è penalmente responsabile e può essere
punita per un reato di competenza della Corte penale internazionale
(di seguito: CPI), se detta persona commette il reato quale autore diretto,
coautore, autore mediato o contribuisce in ogni altra maniera alla perpe-
trazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo
di persone che agiscono di comune accordo (cfr. PHILIPPE CURRAT, Les
crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale,
Ginevra-Zurigo-Basilea 2006, pp. 603 e ss.). Conformemente ai principi
generali del diritto, appartiene a colui che li invoca di provare i fatti perti-
nenti in materia, mentre compete alle autorità di asilo, allorquando inten-
dono applicare una clausola di esclusione della qualità di rifugiato, o una
clausola di esclusione dell'asilo, portare la prova di atti significativi ai sen-
si della disposizione in questione. Per quanto attiene al grado della prova,
è sufficiente che le autorità competenti in materia di asilo stabiliscano l'e-
sistenza di un « serio motivo » di sospettare che un atto previsto dalle
clausole di esclusione sia effettivamente stato perpetrato
(cfr. DTAF 2010/44, consid. 5.2 pp. 624-625 e relativi riferimenti). Per di-
mostrare l'esistenza di una fattispecie sussumibile all'art. 1 F lett. a Conv.,
è sufficiente un grado di verosimiglianza ridotto rispetto a quello della
« probabilità preponderante » necessaria per la qualità di rifugiato
dell'art. 7 LAsi. Il « serio motivo » esige, ad ogni modo, un sospetto chiaro
ed evidente, fondato su una serie di indizi concreti, ovvero un'implicazio-
ne manifesta e credibile rispetto ad atti passibili di esclusione. Semplici
supposizioni non sono sufficienti (cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.2.4
pp. 610-611 e relativi riferimenti). Inoltre, è necessario che atti reprensibili
precisi possano essere imputati alla persona in questione (cfr. Principes
directeurs UNHCR, par. 18, p. 6). La nozione di responsabilità individuale
D-7856/2010
Pagina 13
è dunque più ampia di quella di colpa riconducibile al diritto penale.
In particolare, le autorità competenti in materia di asilo non devono prova-
re la commissione di un crimine, come succede all'accusa nel processo
penale. Parallelamente, i principi della presunzione di innocenza, rispetti-
vamente del beneficio del dubbio non soccorrono l'interessato. Le autorità
del Paese di accoglienza beneficiano quindi di una flessibilità che è ri-
conducibile all'oggetto delle loro decisioni - ad ogni modo prive di pena –
ed ai limitati mezzi istruttori di cui dispongono al fine di provare fatti avve-
nuti in circostanze spesso molto difficili da stabilire. Escludendo una per-
sona dalla qualità di rifugiato, l'autorità amministrativa non pronuncia un
verdetto di colpevolezza, ai sensi del diritto penale, di crimine contro la
pace, di crimine di guerra o di crimine contro l'umanità. Essa constata
semplicemente l'esistenza di una serie di indizi concreti che permettono
di dedurre una responsabilità individuale dell'interessato, relativa a uno o
più atti passibili di esclusione (cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.2.2 p. 610
e relativi riferimenti).
7.2.3.
7.2.3.1 Lo Statuto di Roma fissa al proprio art. 7 la definizione di crimine
contro l'umanità. Tale disposizione indica preliminarmente il trattarsi di atti
commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popola-
zioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco. Di seguito, vengono e-
numerati gli atti in questione tra i quali l'omicidio, lo sterminio, la deporta-
zione o trasferimento forzato della popolazione, l'imprigionamento o altre
gravi forme di privazione della libertà personale, la tortura e altri atti inu-
mani di analogo carattere provocanti intenzionalmente grandi sofferenze
o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale
(cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.3.1 pp. 611-612 e relativi riferimenti).
Dallo Statuto di Roma si evince che un crimine contro l'umanità è realiz-
zato in circostanza di una violazione grave e mirata dei diritti umani, che
colpisca l'individuo in ciò che vi è di più profondo nel suo essere, ovvero
le sue convinzioni, le sue credenze o la sua dignità. Inoltre, i crimini con-
tro l'umanità si distinguono dalle infrazioni isolate e dai reati di diritto co-
mune nella misura in cui fanno parte di un attacco generalizzato e siste-
matico contro la popolazione civile. In alcuni casi, ciò può essere il risulta-
to di una politica di persecuzione o discriminazione grave e sistematica
verso un particolare gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (cfr.
UNHCR, Note d'information sur l'application des clauses d'exclusion: arti-
cle 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, par. 36
p. 14 [di seguito: UNHCR Note d'information Convention]). Un atto inu-
mano commesso contro una persona, quale per esempio la tortura, può
D-7856/2010
Pagina 14
costituire un crimine contro l'umanità se fa parte di un sistema coerente o
di una successione di atti sistematici e ripetuti (cfr. anche Sentenza della
Camera d'appello del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia
[di seguito: TPIJ] caso Tadic, no. IT-94-1-T, 15 gennaio 1999, par. 271
p. 125). Un crimine contro l'umanità deve essere perpetrato in esecuzione
del disegno politico di uno Stato o tramite un'« organizzazione diretta a
realizzare l'attacco » (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. a Statuto di Roma) ed avente a
disposizione mezzi importanti. Lo Statuto di Roma non ritiene alcun colle-
gamento tra crimine conto l'umanità e conflitto armato: un crimine contro
l'umanità può quindi essere commesso in tempo di pace
(cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.3.2 p. 612 e relativi riferimenti).
7.2.3.2 I crimini di guerra, anch'essi definiti nello Statuto di Roma (art. 8),
implicano delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (diritto
dei conflitti armati) e possono essere commessi da, rispettivamente
perpetrati contro, persone civili e militari. Gli attacchi commessi contro
qualsiasi persona che non partecipi più alle ostilità, come i belligeranti
feriti o malati, i prigionieri di guerra o i civili, sono considerati come crimini
di guerra (cfr. UNHCR, Note d'information Convention, par. 30 p. 12).
Si tratta, fra gli altri, di atti posti in essere contro persone e beni protetti
dalle norme delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (CG;
in particolare Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare
la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna [CGI,
RS 0.518.12]; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare
la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare
[CGII, RS 0.518.23]; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa
al trattamento dei prigionieri di guerra [CGIII, RS 0.518.42]; Convenzione
di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in
tempo di guerra [CGIV, RS 0.518.51]), quali l'omicidio volontario, la
tortura o trattamenti inumani, la privazione del diritto ad un equo e
regolare processo. Tali crimini possono essere commessi anche durante
conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, come
dimostrano la giurisprudenza del TPIJ e lo stesso Statuto di Roma
(cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d e art. 8 cpv. 2 lett. f Statuto di Roma). Determinare
l'esistenza di un conflitto armato a carattere non internazionale è tuttavia
più complesso. Nel caso Tadic, il TPIJ ha ritenuto che un conflitto armato
a carattere non internazionale, nel contesto dell'art. 3 comune alle quattro
CG, nonché dagli artt. 4 cpv. 2 e 17 del Protocollo aggiuntivo
dell’8 giugno 1977 alle CG relativo alla protezione delle vittime dei conflitti
armati non internazionali (PA II; RS 0.518.522), esiste in presenza di
violenza armata prolungata tra forze armate governative e gruppi armati
organizzati o tra tali gruppi (cfr. Camera d'appello del TPIJ, Prosecutor v.
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Pagina 15
Tadic, Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on
Jurisdiction, IT-94-1- AR72, del 2 ottobre 1995, par. 80 ss.; cfr. anche
FF 2008 3293, pp. 3362 s. e relativi riferimenti).
7.3. Nella fattispecie, conviene analizzare la pertinenza della norma di
esclusione dell'art. 1 F lett. a Conv., considerato il contesto storico e la
funzione statale del ricorrente (cfr. sulla nozione PHILIPPE CURRAT, op. cit.,
p. 595), il quale - dopo un brillante corso di studi alla facoltà di diritto mili-
tare di C._______ - nel (…) è stato nominato vice-procuratore militare a
E._______ ed in seguito procuratore militare per la provincia di
F._______, ciò durante i regimi comunisti di Karmal e Najibullah (cfr. Sen-
tenza del Tribunale D-3334/2006 dell'8 gennaio 2009, consid. 12.2 p. 10).
Come già osservato nella precedente sentenza concernente il ricorrente,
oltre che rettamente sottolineato dall'UFM nella decisione impugnata
(p. 6), è indubbio che i regimi comunisti succedutisi in Afghanistan dal
1978 al 1992 (inclusi quelli di Karmal e Najibullah) siano stati ritenuti
coinvolti in crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui attacchi si-
stematici lanciati contro la popolazione civile, assassinii, esecuzioni
extragiudiziali, torture ed altri atti inumani, persecuzioni, imprigionamenti
o altre forme di privazione grave della libertà in violazione delle disposi-
zioni fondamentali del diritto internazionale. È pure noto l'utilizzo di tortu-
re, fra l'altro per ottenere informazioni o confessioni, in diversi centri di in-
terrogatorio a C._______ o nelle province, ma pure nelle prigioni o nei
posti e centri di detenzione militari (cfr. Sentenza del Tribunale
D-3334/2006 dell'8 gennaio 2009 consid. 10.1 pp. 7-8 e relativi riferimen-
ti). In particolare, numerose violazioni dei diritti umani sono state perpe-
trate dal servizio di intelligence del governo afgano, il KhAD/WAD ("Kha-
damat-e Etela'at-e Dawlati", dal 1986 sotto il nome di "Wizarat-i Amaniy-
yat-i Dawlati"), durante il regime filosovietico (cfr. nello specifico Council
of the European Union, Netherlands delegation to CIREA, Security servi-
ces on Communist Afghanistan 1978-1992, Bruxelles 26 aprile 2001 [di
segiuto: Netherlands delegation to CIREA] e UNHCR, Note on the Struc-
ture and Operation of the KhAD/WAD in Afghanistan 1978-1992 [di segui-
to: UNHCR Note on KhAD/WAD]).
Inoltre, la seconda fase istruttoria ha permesso all'autorità di prime cure di
raccogliere elementi essenziali circa l'agire personale del ricorrente, nel
contesto del regime. Infatti, sebbene l'insorgente, nelle proprie dichiara-
zioni iniziali, dipinga il sistema legale e la procedura giudiziaria afghana
come perfettamente conformi al rispetto dei diritti umani, o comunque di
fatto applicate nel pieno rispetto dei diritti dei prevenuti, oltre che garanti
di una netta separazione dei poteri (cfr. verbale 3, Q125 p. 14), in concre-
D-7856/2010
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to, è noto che tali diritti venivano costantemente violati. Le violazioni era-
no infatti dovute all'assenza di avvocati difensori, all'impossibilità di ricor-
rere contro le sentenze, a lunghe detenzioni preventive, oltre alle atrocità
perpetrate al fine di estorcere confessioni (cfr. AI, Afghanistan: Reports of
Torture and Long-term Detention Without Trial, March 1991), come del
resto ammesso del ricorrente (cfr. verbale 3, Q165). Emerge peraltro dal-
le dichiarazioni successive del ricorrente la propria consapevolezza ri-
guardo all'operato dei regimi comunisti in Afghanistan. In particolare, egli
è cosciente del fatto che i diritti dei prevenuti nel proprio Paese erano mi-
nimi (cfr. verbale 3, Q165) e non nega nemmeno la circostanza per cui
durante tali regimi era effettivamente diffusa la tortura, praticata sistema-
ticamente da membri del KhAD/WAD (cfr. verbale 3, Q160). Ad ogni buon
conto, come già sancito dal Tribunale (cfr. Sentenza del Tribunale
D-3334/2006 dell'8 gennaio 2009 consid. 12.2 p. 10) e sottolineato
dall'insorgente nel proprio ricorso (p. 4), il fatto che egli abbia saputo, o
almeno avrebbe dovuto sapere, quanto accadeva nei centri di interroga-
torio e detenzione militare non è un elemento sufficiente per dimostrare
che egli abbia direttamente e concretamente implementato tali pratiche o
che abbia partecipato alla violazione di diritti umani.
Il Tribunale è tuttavia concorde con l'UFM nel considerare che l'autore del
gravame ha dato spiegazioni poco verosimili e vaghe sui motivi sul pro-
prio stage a D._______, oltre che sulle circostanze della successiva pro-
mozione. Se, da un lato, questo singolo fatto non è sufficiente ad imputa-
re una responsabilità dell'insorgente ai sensi della norma di esclusione in
analisi, dall'altro lato, l'attitudine con cui il ricorrente cerca di minimizzare
il proprio percorso professionale nel corso dell'ultima audizione è rivelatri-
ce. Per di più, ritenuto il livello intellettuale del medesimo e le sue cono-
scenze in ambito legale, è logico considerare che egli conoscesse gli
scopi dell'audizione, avendo giuridicamente ben compreso le direttive im-
partite dal Tribunale all'autorità inferiore nella precedente sentenza che lo
riguarda. Peraltro, l'autore del gravame riconosce che durante il proprio
soggiorno a D._______ ha appreso tecniche di interrogatorio, ma di se-
guito asserisce che la formazione sarebbe stata incentrata unicamente su
aspetti criminologici (cfr. verbale 3, Q101-105). Spiegazione poco plausi-
bile, considerato l'assetto geopolitico dell'epoca. A ciò si aggiunga la nota
prassi per cui anche alti ufficiali del KhAD – a partire dal grado di (…)
([…], lo stesso del ricorrente) – venivano inviati a Mosca per uno stage,
rispettivamente altri agenti imparavano tecniche di interrogatorio durante
soggiorni da tre a sei mesi in Unione Sovietica o in scuole sovietiche cre-
ate ad hoc nei dintorni di Kabul (cfr. UNHCR Note on KhAD/WAD, par. 22
p. 8; vedi anche Netherlands delegation to CIREA, p. 24). Peraltro, al-
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Pagina 17
quanto inverosimilmente, il ricorrente non ricorda nemmeno il momento
della propria promozione al grado di (…) (cfr. verbale 3, Q112 p. 12). È
del resto rimarchevole che nei racconti dell'insorgente questi elementi
appaiano man mano meno chiari, aggiunto il fatto che nessun documento
relativo alla propria formazione o funzione è stato versato agli atti, benché
– come opportunamente osservato dall'autorità di prime cure – secondo
l'esperienza generale una persona del livello sociale, intellettuale e pro-
fessionale del ricorrente, in ragione del deteriorasi della situazione politica
del proprio Paese ed in vista di un imminente espatrio, avrebbe dovuto
adunare tale documentazione o fare in modo di farsela trasmettere suc-
cessivamente dai propri famigliari o conoscenti ancora residenti in Afgha-
nistan.
Poco importa che l'autore del gravame cerchi di minimizzare la propria
presenza durante la pronuncia di sentenze capitali (cfr. verbale 2, p. 8 e
verbale 3, Q191-Q193 p. 25). Infatti, se da un lato l'insorgente è stato re-
sponsabile dell'azione penale per reati di diritto comune quali ad esempio
il traffico di droga, il furto (cfr. per es. verbale 2, p. 8), lo stupro e l'omici-
dio, caso conclusosi in esecuzione capitale (cfr. verbale 3 Q191 p. 25), i
quali, giusta la giurisprudenza (cfr. GICRA 1999 n. 12, consid. 5d p. 91),
seppure giudicati secondo procedure inique, non sono circostanze sus-
sumibili all'art. 1 F lett. a Conv., dall'altro lato, il ricorrente ammette di ave-
re trattato numerosi casi di disertori (cfr. verbale 3, Q173 p. 22), sebbene
l'abbia negato nelle domande successive (cfr. ibidem, Q178 e ss., in par-
ticolare Q180 p. 23). Orbene, secondo le fonti consultate dal Tribunale,
all'epoca in Afghanistan gli ufficiali intenzionati a lasciare la propria carica
venivano puniti in applicazione della Legge sui crimini militari del 16 Ha-
mal 1365 (5 aprile 1986). Giusta l'art. 15 di tale legge, la diserzione (Fa-
rar) consiste nell'abbandono della propria unità o posto di servizio, o in al-
tre forme di assenza non autorizzata (quindi non dovute a ragioni di salu-
te o di trasferimento), da parte del personale militare. Il testo di legge -
applicabile al personale del Ministero degli Interni, del Ministero della Di-
fesa e al KhAD/WAD – considerava tali comportamenti quali crimini milita-
ri contro la sicurezza della Repubblica Democratica dell'Afghanistan, con-
tro la capacità di difesa delle forze armate e contro la disciplina imposta
dal servizio militare. Queste condotte venivano punite con la reclusione
tra i cinque e i 15 anni, o con sentenza capitale, mentre durante periodi
considerati di emergenza, per le stesse azioni l'autore era punito con una
pena che poteva andare dai dieci ai 20 anni di reclusione o con la morte
(cfr. UNHCR Note on KhAD/WAD, par. 20 p. 7 e p. 8 nota 27). Considera-
ta l'ammissione da parte dell'insorgente, di essersi occupato della promo-
zione dell'accusa nell'ambito di reati di diserzione (cfr. verbale 3, Q173), è
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logico e conseguente ritenere pure che egli applicasse suddetta disposi-
zione e proponesse le summenzionate pene, segnatamente la pena di
morte, in un contesto istruttorio di costante violazione dei diritti umani di
cui si è detto precedentemente (cfr. p. 16 della presente).
Inoltre, l'insorgente nega qualsiasi competenza riguardo a meri oppositori
politici, i cui dossier, comunque dopo una prima istruzione, venivano tra-
smessi al KhAD (cfr. verbale 3, Q120, Q123 e Q185) e giudicati dai tribu-
nali rivoluzionari (cfr. verbale 3, Q126 p. 14). In questo contesto, egli am-
mette di essere perfettamente a conoscenza della fine riservata ai preve-
nuti una volta giunti nelle mani del KhAD (cfr. verbale 3, Q186-Q187).
Questa procedura di trattamento dei casi, quindi la stretta collaborazione
tra KhAD/WAD e procura militare, era dovuta sia alla presenza fisica a li-
vello provinciale della polizia KhAD/WAD e del KhAD/WAD militare all'in-
terno rispettivamente del Ministero degli Interni e al Ministero della Difesa
(cfr. UNHCR Note on KhAD/WAD, p. 3 par. 6 e p. 4 par. 8, vedi anche
verbale 3, Q183 p. 23), in cui era appunto impiegato anche il ricorrente
(cfr. verbale 3, Q117 e Q211 p. 13), sia al fatto che a partire dal 1986 con
la riduzione delle attività e dell'organico del KhAD/WAD gli arresti veniva-
no conferiti anche, a scopo di sgravio, alle procure provinciali (cfr.
UNHCR Note on KhAD/WAD, p. 7 par. 19). Alla luce di quanto precede,
ossia ritenuta la stretta collaborazione con il KhAD/WAD, è impensabile
che il ricorrente abbia sempre operato nel rispetto dei diritti dei perseguiti,
rispettivamente non può seriamente essere esclusa qualsivoglia forma di
partecipazione o contributo alla perpetrazione di atti quali segnatamente
la tortura e la privazione del diritto ad un equo e regolare processo (cfr.
nello specifico Netherlands delegation to CIREA, p. 26 i.f.).
Considerati tutti i fatti summenzionati, ovvero l'istruzione preliminare dei
casi politici (cfr. verbale 3, Q120, Q123 e Q185), la stretta collaborazione
con il KhAD/WAD (cfr. anche verbale 3, Q183 p. 23) e l'influenza esercita-
ta da quest'ultimo, la competenza diretta per i casi di diserzione (cfr. ver-
bale 3, Q173 p. 22), la proposta di pene, rispettivamente la presenza du-
rante la pronuncia di sentenze capitali in casi di diserzione (cfr. verbale 2,
p. 8 e verbale 3, Q191-Q193 p. 25), nonché altre attività quali la tenuta in
prima persona di interrogatori in casi importanti (cfr. verbale 3, Q143 e ss.
p. 18) e per questo motivo l'essersi recato nella nota prigione di
G._______ (cfr. verbale 3, Q136 p. 17; cfr. UNHCR Note on KhAD/WAD,
par. 18 p. 7; AI, Afghanistan. Torture of political Prisoners, November
1986, p. 7), le raccomandazioni precise fornite agli auditori durante l'istru-
zione circa le prove da ottenere e il come ottenerle (cfr. verbale 3, Q155),
ed il lapalissiano nonché rivelatore tentativo del medesimo di minimizzare
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Pagina 19
qualsiasi responsabilità in questo senso, il Tribunale ritiene che l'autore
del gravame abbia partecipato, rispettivamente abbia contribuito, alla
perpetrazione dei documentati orrori del regime dell'epoca.
Nondimeno, al di là della (…) russa dell'insorgente, il fatto di non essere
attivo politicamente (cfr. verbale 1, p. 6 e verbale 3, Q77-Q86
pp. 9-10) e l'avere una (…) pro Mujahidin (cfr. verbale 2, p. 10) l'hanno
indotto con tutta probabilità a dovere provare in altro modo ed in maniera
accresciuta la sua lealtà verso il regime. È in questo contesto che va si-
tuata la stretta collaborazione dell'insorgente con l'intelligence del regime.
Sono inverosimili infatti le dichiarazioni secondo cui egli avrebbe utilizzato
la legge per aggirare le richieste del KhAD/WAD (cfr. verbale 3, Q189
p. 24), soprattutto alla luce di tutto quanto precedentemente esposto, se-
gnatamente alla nota illegalità nella quale operava il KhAD/WAD (cfr. in
particolare Netherlands delegation to CIREA, p. 26) ed alla facilità con cui
all'epoca si rischiava di essere additati come nemici del regime (cfr. ibi-
dem, consid. 2.2 p. 12). Non da ultimo, egli è stato nominato procuratore
militare per una provincia molto periferica (F._______), rispetto al potere
centrale sito a C._______, ciò è certamente indice del fatto che i vertici
del regime riponevano grande stima e fiducia nella sua persona, il che si
traduce in certa e comprovata lealtà da parte sua.
In aggiunta, non soccorre l'insorgente nemmeno l'argomento secondo
cui, in qualità di procuratore militare, non avrebbe potuto porre in essere
un "esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili"
(art. 7 cpv. 1 Statuto di Roma; cfr. ricorso p. 4), in quanto il reato di crimini
contro l'umanità può essere commesso da chiunque da rappresentanti ci-
vili dello Stato oppure da militari o da persone senza legame con il potere
statale. La nazionalità della vittima non ha infatti nessuna importanza. La
vittima può possedere la stessa nazionalità dell'autore, una nazionalità
diversa o essere apolide. Inoltre i crimini contro l'umanità sono punibili in-
dipendentemente dalla persona contro la quale sono commessi. Secondo
la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali e nazionali, sono quin-
di protetti anche i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e
tutte le altre persone che per malattia, ferimento, cattura o altre cause
sono fuori combattimento (cfr. FF 2008 3293, consid. 2.1.4.2 p. 3347 e re-
lativi riferimenti; allo stesso proposito in relazione ai crimini di guerra cfr.
consid. 7.2.3.2 della presente).
D'altronde, sebbene sia chiaro che, come sostiene l'autore del gravame
(cfr. ricorso p. 4), i 200'000 morti del regime nel (…) non gli siano imputa-
bili, è indubbio che l'insieme delle circostanze sopraelencate conducano a
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Pagina 20
ritenere l'esistenza di seri indizi rivelatori di una consistente probabilità
della perpetrazione, rispettivamente la partecipazione alla commissione di
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
In ultima analisi, il completamento dell'istruttoria, oltre a circoscrivere l'o-
perato personale del ricorrente in seno al regime, ha permesso di chiarire
le circostanze del riconoscimento della qualità di rifugiato del medesimo
da parte dell'UNHCR a B._______ (cfr. consid. H della presente). Il rico-
noscimento basato su un esame detto prima facie è prassi in caso di
esodi di massa, dove una procedura di determinazione individuale dello
statuto di rifugiato risulterebbe eccessivamente lunga, quindi inefficace. Si
tratta pertanto di un'accettazione collettiva, pronunciata nella misura in cui
gli individui toccati presentino tutte le caratteristiche del rifugiato, sulla
base di circostanze apparenti e oggettive nel Paese di origine motivanti
l'esodo (cfr. UNHCR Note d'information Convention, par. 96 p. 38). In
questo contesto, data l'assenza di trattamento individuale dei casi, l'e-
sclusione di persone non meritevoli della protezione internazionale risulta
difficoltosa (cfr. UNHCR Note d'information Convention, par. 97 pp. 38-39;
sulla problematica cfr. anche UNHCR, Consultation mondiale sur la pro-
tection internationale, Protection des réfugiés lors d'afflux massifs: cadre
général de la protection, EC/GC/01/4).
7.4. Ritenuta l'esistenza del « serio motivo » di sospettare la commissio-
ne, rispettivamente partecipazione alla commissione, da parte del ricor-
rente di atti sussumibili alla norma di esclusione, art. 1 F lett. a Conv., il
medesimo è escluso dal riconoscimento dalla qualità di rifugiato.
Di conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata.
8.
In considerazione di quanto precede, la questione dell'applicazione
dell'art. 1 F lett. b Conv. può rimanere indecisa.
9.
9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se possibile, ammissibile
e ragionevolmente esigibile, segnatamente se nessuna delle condizioni
previste dalla legge relative al beneficio dell'ammissione provvisoria è os-
sequiata (art. 44 cpv. 1 e 2 LAsi). L'ammissione provvisoria è prevista
dall'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Tale disposizione ha
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Pagina 21
rimpiazzato l'art. 14a della Legge federale del 26 marzo 1931 concernen-
te la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).
9.2. Nel caso di specie, il Tribunale non è tenuto a pronunciarsi su questo
aspetto, segnatamente sul carattere lecito dell'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente, in quanto il ricorrente è già a beneficio di un'ammis-
sione provvisoria (cfr. consid. C della presente).
10.
10.1. Giusta l'art. 98a LAsi, l'UFM o il Tribunale amministrativo federale
trasmette alle autorità preposte del perseguimento penale le informazioni
ed i mezzi di prova concernenti richiedenti l'asilo seriamente sospettati di
avere violato il diritto internazionale pubblico, commettendo un crimine
contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, parte-
cipando ad un genocidio o praticando la tortura (cfr. Sentenza del Tribu-
nale dell'11 maggio 2010 E-5538/2006 consid. 10.1, p. 24). Questo dove-
re è precisato dall'art. 4 dell'Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 sull'asilo re-
lativa al trattamento di dati personali (OAsi 3, RS 142.314), il quale pre-
vede che, in caso di serie ragioni di sospettare la commissione di un cri-
mine ai sensi dell'art. 1 F lett. a e c Conv., l'UFM trasmetta alle autorità
preposte al perseguimento penale competenti le informazione e i mezzi di
prova dei quali dispone.
10.2. Nella fattispecie, le informazioni ed i mezzi di prova summenzionati
si trovano esclusivamente nel dossier dell'UFM. L'Ufficio è quindi invitato
ad intraprendere i passi necessari al fine di segnalare il ricorrente alle au-
torità di perseguimento penali competenti.
11.
11.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi ne-
cessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di succes-
so, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la di-
spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa
solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano su-
periori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente in-
feriori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta de-
ve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un ap-
prezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare
l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89, consid. 6a p. 89).
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11.2. Nella fattispecie, viste le allegazioni ricorsuali sprovviste di esito fa-
vorevole – le quali hanno condotto all'esito negativo della presente pro-
cedura – le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non sono adempiute, di
modo che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta.
11.3. Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono
la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato saldo deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: