Corte IV
D-7868/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo, Presidente del collegio,
Martin Zoller e Robert Galliker,
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 ottobre 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7868/2007
Fatti:
A.
L'interessato, nato a B._______, C._______, nella provincia di Sulei-
maniya, in Iraq, avrebbe risieduto dall'infanzia fino al 7 maggio, oppure
al 5 luglio 2007 a C._______. In seguito avrebbe soggiornato a
D._______ per circa due mesi a casa di suo zio paterno fino al 2 set-
tembre 2007. Sarebbe poi espatrio in data 4 settembre 2007 raggiun-
gendo la Svizzera in data 21 settembre 2007 ove ha presentato do-
manda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbali d'audizione del 1° otto-
bre 2007, pagg. 1, 2 e 6 come pure del 15 ottobre 2007, pagg. 2 e 8).
Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso sia dai
familiari di una ragazza di nome E._______ che avrebbe voluto sposa-
re – figlia di un responsabile dell'Unione Patriottica del Kurdistan
(KPU) – che dalla famiglia del suo concorrente, a sua volta un respon-
sabile del KPU. Infatti, per tre volte la famiglia della compagna avrebbe
rifiutato le richieste di matrimonio presentate dalla famiglia dell'interes-
sato. In seguito, il richiedente sarebbe stato minacciato sia dai genitori
della ragazza che dalla famiglia del pretendente e una o più persone
ignote gli avrebbero sparato colpendo la sua auto. Quest'ultimo avreb-
be poi deciso di recarsi a D._______ dopo aver appreso che la ragaz-
za era rimasta uccisa in un incendio – forse per mano della sua fami-
glia, forse per suicidio – e dopo aver sporto denuncia senza esito.
In seguito sarebbe pure fuggito da D._______ e sarebbe espatriato
perché degli ignoti, oppure dei terroristi gli avrebbero sparato il 1° set-
tembre 2007 mentre si trovava a bordo di un'auto insieme ad un suo
cugino che avrebbe lavorato come interprete per gli americani (cfr. ver-
bali d'audizione del 1° ottobre 2007, pagg. 4-5 e del 15 ottobre 2007,
pagg. 3-8).
B.
Con decisione del 22 ottobre 2007, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possi-
bile.
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C.
In data 21 novembre 2007, il richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi
al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Ha
chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'invio degli atti al-
l'autorità inferiore per un nuovo esame e, in via sussidiaria, la conces-
sione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibi -
li spese processuali.
A sostegno del gravame ha allegato un certificato medico del
Dr. med. F._______ del servizio psico-sociale (SPS) di Viganello
dell'8 novembre 2007.
D.
Con scritto del 29 novembre 2007, il ricorrente ha presentato un rap-
porto medico dettagliato del Dr. med. F._______ del SPS del 27 no-
vembre 2007.
E.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
20 dicembre 2007, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizze-
ra fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sus-
sistenza di motivi particolari, a chiedere all'insorgente il versamento di
un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel con-
tempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricor-
so.
F.
Con risposta del 17 gennaio 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del
gravame.
G.
Con decisione incidentale del 25 gennaio 2008, il Tribunale ammini-
strativo federale ha concesso al ricorrente un termine fino al 25 feb-
braio 2008 per presentare una replica.
H.
Il 25 febbraio 2008, l'autore del gravame ha inoltrato l'atto di replica
onde ha, in sostanza, contestato le contraddizioni indicate dall'UFM
nella sua decisione del 22 ottobre 2007 ed ha, per il resto, rimandato a
quanto già esposto nel ricorso.
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I.
Con scritto del 3 febbraio 2010 (data d'entrata 1° marzo 2010), il
Dr. med. F._______ ha sollecitato l'evasione della sentenza per il ri -
corrente, in quanto vi sarebbe stato un grave peggioramento delle con-
dizioni psichiche del paziente il quale non sopporterebbe più la lunga
attesa ed il clima di incertezza che graverebbe sulla sua situazione.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale am-
ministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio -
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in -
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980
1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA)
sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e
art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche del -
la decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 lu-
glio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ª ed.,
Berna 2002, n. 2.2.6.5).
3.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri -
fugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso-
ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende
il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in -
sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi -
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
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attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi -
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995
n. 23).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni cir -
ca i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inconsistenti ed
inverosimili. In particolare, avrebbe affermato nella prima audizione
che da ultimo i suoi familiari sarebbero andati dalla famiglia di
E._______ per chiederne la mano nell'estate del 2006, di non sapere
quale fosse la funzione svolta dal padre della ragazza, ma di sapere
unicamente che era un responsabile di alto livello e che a sparare
contro di lui nel Kurdistan sarebbe stata una persona sconosciuta.
Invece, nella seconda audizione avrebbe sostenuto che i suoi genitori
sarebbero andati dai familiari della ragazza da ultimo tre mesi prima
del decesso avvenuto nel luglio 2007, che il padre della ragazza
sarebbe vice-comandante militare ed avrebbe precisato di non sapere
quante persone gli avrebbero sparato mentre era ancora in Kurdistan.
Interrogato in merito alle divergenze, l'interessato si sarebbe limitato a
confermare l'una o l'altra versione dei fatti, senza fornire alcuna
spiegazione plausibile. Inoltre, non avrebbe saputo fornire riferimenti
temporali, ma unicamente dare indicazioni vaghe in merito ai fatti
avvenuti. In particolare, non sarebbe stato in grado né di precisare
quando i suoi familiari sarebbero andati per la prima volta dalla
famiglia della ragazza chiedendola in matrimonio, né il giorno in cui da
ultimo avrebbe visto la ragazza, né il giorno in cui la ragazza sarebbe
deceduta. Inoltre, non saprebbe la data in cui sarebbe stato minacciato
dall'altro pretendente nonché quando gli avrebbero sparato colpendo
l'auto sulla quale avrebbe viaggiato. Peraltro, non sarebbero
circostanziate le affermazioni circa il mestiere di autista svolto a
D._______ insieme ad un cugino che avrebbe fatto da interprete agli
americani. Infatti, non saprebbe chi fosse il suo datore di lavoro, né per
chi lavorasse suo cugino né, pur affermando che suo cugino portava
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un'uniforme, di che uniforme si trattasse. Infine, l'UFM ha ritenuto
l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.
4.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che le contraddizioni a cui avrebbe fatto riferimento l'UFM
non si potrebbero definire tali da rendere inverosimile il suo racconto.
In particolare, sarebbe verosimile, in quanto conforme alla realtà e al -
l'esperienza di vita, che quando egli dice di aver chiesto la mano della
fidanzata, si riferirebbe al fatto che siano stati i genitori a farlo e quindi
ciò non potrebbe essere considerata una contraddizione. Per quanto
riguarda il numero di persone che gli avrebbero sparato in Kurdistan, il
ricorrente avrebbe utilizzato la stessa espressione usata nella secon-
da audizione, ossia "mi hanno anche sparato" utilizzando il plurale
come avrebbe fatto in occasione della seconda audizione. Inoltre, il
fatto di non essere stato capace di riferire con esattezza alcune date
come pure quello di essere stato in grado di identificare il padre della
fidanzata quale vice-comandante solo nella seconda audizione, non
potrebbero condurre di per sé al giudizio di inverosimiglianza dell'inte-
ro racconto dello stesso. Per di più, ha accennato la situazione nel
Nord dell'Iraq quale tutt'altro che sicura ed ha puntualizzato che il rim-
patrio costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 no-
vembre 1950 (CEDU, RS 0.101), in quanto non vi sarebbero assoluta-
mente garantite le cure mediche del tipo che necessiterebbe l'insor-
gente affetto di una sindrome post-traumatica da stress. Infine, ha alle-
gato che a causa di ciò, non sarebbe esigibile il suo allontanamento
verso l'Iraq.
4.3 Nel complemento all'atto ricorsuale, il ricorrente ha allegato un
rapporto medico dettagliato del Dr. med. F._______ del 27 novem-
bre 2007 secondo il quale l'autore del gravame, affetto di una sindro-
me post traumatica da stress a causa del vissuto in patria che gli cree-
rebbe dei flash back, avrebbe iniziato una terapia farmacologica soste-
nuta (neurolettico, atipico, ipnoinducente, antidepressivo) a cui sareb-
be associata una presa a carico psicoterapica frequente con una psi-
cologa specializzata. Infine, per quel che riguarda il pronostico, vi sa-
rebbe la possibilità di migliorare la sua condizione mentale – tra l'altro
di diminuire il rischio suicidale – nel caso in cui dovesse seguire il trat-
tamento prescritto.
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4.4 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha affermato in sostanza che il ri -
corrente si sarebbe sbagliato tra un'audizione e l'altra sulla composi-
zione del nome della compagna. Infatti, interrogato in merito, avrebbe
sostenuto che G._______ e H._______ sarebbero il medesimo nome.
Oltre a ciò, avrebbe affermato di aver lasciato il Kurdistan dopo il de-
cesso della ragazza avvenuto nel luglio 2007, oppure il 7 maggio 2007.
Inoltre, ha allegato che in Kurdistan gli avrebbe sparato un pedone,
oppure di non aver visto le persone che gli avrebbero sparato perché
erano nascoste in collina. Si sarebbe pure sbagliato di poco meno di
un anno sul momento in cui lui stesso, oppure la sua famiglia sarebbe-
ro andati a chiedere la mano della ragazza per l'ultima volta. Peraltro,
non sarebbe stato in grado di nominare il quartiere confinante con
quello in cui avrebbe risieduto insieme al suo cugino. Per quanto ri-
guarda il rapporto medico, l'UFM ha allegato che le dichiarazioni rac-
colte dal psichiatra sarebbero in netto contrasto con quelle rilasciate in
sede d'audizione ove l'insorgente avrebbe sostenuto di aver saputo del
decesso della compagna tramite la gente del quartiere, oppure tramite
i suoi genitori, ciò che escluderebbe flash back e reminiscenze a que-
sto proposito. Inoltre, l'autore del gravame non sarebbe stato ricovera-
to in una struttura psichiatrica e nel corso del suo soggiorno nel
I._______ non avrebbe lamentato nessuno dei malesseri descritti nel
rapporto medico e non avrebbe mai chiesto di essere visitato, come in-
vece avrebbe fatto subito dopo il suo arrivo al Cantone di attribuzione,
dopo la notifica della decisione negativa. Tale comportamento porte-
rebbe a concludere che la causa della sua crisi sia da identificare ad
una reazione a seguito della notifica della decisione di allontanamento.
Detta reazione non ostacolerebbe l'esecuzione dell'allontanamento, in
quanto nel nord dell'Iraq esisterebbero adeguate strutture mediche e
che in particolare a Sulaymania esisterebbe una clinica psichiatrica
nella quale opererebbero otto medici psichiatri che lavorerebbero sia
all'interno della clinica sia privatamente e ai quali si potrebbe rivolgere
in caso di bisogno. Peraltro, i medicamenti verrebbero distribuiti gratui-
tamente nelle case di cura, come pure ai malati cronici. Per il resto, ha
rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezio-
ne del ricorso.
4.5 Nella replica il ricorrente ha, in sostanza, contestato le contraddi-
zioni rilevate dall'UFM nella risposta al ricorso ed ha aggiunto che oltre
all'anamnesi il certificato medico conterrebbe indicazioni anche di ca-
rattere oggettivo, scientifico, che non potrebbero essere messe in di-
scussione in questa sede senza apportare un riscontro concreto. Inol -
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tre, apparirebbe poco probabile che l'insorgente possa essere concre-
tamente preso in cura presso la clinica citata dell'UFM. Infine, ha se-
gnalato che la situazione in Iraq sarebbe deteriorata con le incursioni
dell'esercito turco.
5.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
In particolare, va rilevato che il ricorrente nella prima audizione si è li -
mitato ad indicare che il padre della sua ragazza sarebbe un respon-
sabile militare di alto livello del PUK e di non saperne di più, mentre
nella seconda audizione ha affermato che egli sarebbe un vice-coman-
dante (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 5 e del 15 otto-
bre 2007, pag. 5). Ora nella prima audizione gli è stata posta la do-
manda esplicita di precisare il rango militare del genitore della ragazza
ed egli ha risposto: “Non so. So solo che era un responsabile di alto li -
vello.”. Tale circostanza renderebbe quindi improbabile che sappia il
suo rango nell'audizione successiva. Anche il fatto della morte della ra-
gazza appare tutt'altro che credibile, in quanto sia nella prima che nel -
la seconda audizione ha dichiarato di aver appreso dalla gente del
quartiere, oppure da altra gente della sua scomparsa, mentre nel rap-
porto medico del Dr. med. F._______ v'è riportato che avrebbe as-
sistito all'uccisione della compagna (cfr. verbali d'audizione del 1° otto-
bre 2007, pag. 5 e del 15 ottobre 2007, pag. 5 come pure rapporto me-
dico del Dr. med. F._______ del 27 novembre 2007, pag. 1). In tale
ambito va altresì rilevato che in sede d'audizione ha dichiarato di aver-
la vista da ultimo a giugno 2007, oppure un mese prima della sua mor-
te (cfr. verbali d'audizione del 1° e del 15 ottobre 2007, pag. 5). Inoltre,
in entrambe le audizioni ha sempre affermato di non sapere se la com-
pagna si è suicidata, oppure se è stata uccisa, mentre nel succitato
rapporto medico ha espressamente dichiarato che sarebbe stata ucci -
sa proprio da parte dai di lei famigliari (cfr. verbali d'audizione del
1° ottobre 2007, pag. 5 e del 15 ottobre 2007, pag. 5 come pure rap-
porto medico del Dr. med. F._______ del 27 novembre 2007, pag. 1).
Per di più, interrogato sulla data fino a quando sarebbe stato domi-
ciliato a C._______, egli ha spontaneamente indicato il 7 maggio 2007
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per poi correggersi ed asserire di essersi recato a D._______ in data
5 luglio 2007 (cfr. verbale d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 1). In
tale evenienza, si constata che è alquanto impossibile che egli non sia
in grado di ricordare quando sarebbe morta la sua compagna, in quan-
to egli stesso ha dichiarato che sarebbe scomparsa il 1° luglio, oppure
nel luglio 2007, ossia pochi giorni prima del suo trasferimento a
D._______ (cfr. verbali d'audizione del 1° e del 15 ottobre 2007, pag.
5). Per quanto riguarda il tentativo d'omicidio nei suoi confronti, ha di -
chiarato dapprima che si sarebbe svolto in primavera del 2007, per poi
precisare di essere successo a febbraio 2007 (cfr. verbali d'audizione
del 1° ottobre 2007, pag. 5 e del 15 ottobre 2007, pag. 6). Confrontato
con tale discordanza il ricorrente ha asserito “In Kurdistan febbraio è
già primavera” (cfr. verbale d'audizione del 15 ottobre 2007, pag. 6). In
ogni modo, non appare attendibile che egli abbia atteso fino al 5 lu-
glio 2007 per fuggire dal Kurdistan considerando altresì il fatto che egli
– a suo dire – avrebbe sporto denuncia in merito al tentativo d'omicidio
senza che le autorità locali avessero reagito.
Per quel che concerne il suo soggiorno a D._______, l'insorgente non
ha saputo indicare né i quartieri che confinano con quello di J._______
– dove avrebbe vissuto –, né il nome, oppure il reparto dell'esercito
americano per cui lavorava suo cugino, né dove erano situati (cfr. ver-
bale d'audizione del 15 ottobre 2007, pagg. 3-4). Inoltre, non è stato in
grado di precisare quale uniforme indossasse suo cugino (cfr. ibidem,
pag. 8). Tali affermazioni non possono essere ritenute verosimili, in
quanto avrebbe soggiornato a casa di suo zio, avrebbe lavorato quale
autista per suo cugino e, nondimeno, per il fatto che avrebbe trascorso
circa due mesi a D._______ (cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre
2007, pagg. 1 e 5 nonché del 15 ottobre 2007, pag. 2).
In considerazione di quanto precede, codesto Tribunale ritiene che
l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente
come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugia-
to previste dall'art. 3 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
6.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e
Pagina 10
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2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
7.
7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfah-
rens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262).
7.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in -
ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione con-
tro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragio-
ni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso
il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spet-
ta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e con-
crete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23).
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
egli potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termi -
ni, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo
d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle
norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un
Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le
disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995
n. 12 consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre
parole, la difficile situazione generale dei diritti umani nelle tre
province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya), come la
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denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire
l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé
inammissibile.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
7.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la vio-
lence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del la
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generaliz-
zata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allonta -
namento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché
esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno biso-
gno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertan-
to esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salu-
te, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-econo-
miche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in parti-
colare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazio-
ne, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al
pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in
ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazio-
ne nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militan-
te a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005
n. 24 consid. 10.1 pag. 215).
Quo al caso in narrativa, codesto Tribunale ha già avuto modo di preci-
sare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Su -
leimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generaliz-
zata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rim-
patrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della si -
curezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre,
la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e
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nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento
verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi,
non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona in-
teressata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo perio-
do e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o
conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giova-
ne ed ha compiuto un'esperienza professionale quale fabbro nell'offici -
na di suo padre. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnata-
mente i genitori, un fratello ed una sorella a C._______ (Suleimaniya)
(cfr. verbali d'audizione del 1° ottobre 2007, pag. 3 e del 15 ottobre
2007, pag. 2).
Per quanto riguarda il suo stato di salute, si constata che la nozione di
cure mediche essenziali comprende le cure mediche di base, nonché
quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto del-
la dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne-
ment, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero non può
prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di
soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizze-
ra ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di so-
stegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere
il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le
conoscenze mediche nel Paese d'origine o di destinazione non rag-
giungono il grado di quelle elvetiche. Non è quindi sufficiente che – per
ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento – un trat -
tamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa
essere seguito nel Paese d'origine o di provenienza dell'interessato.
Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese d'o-
rigine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamen-
to in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza
del Tribunale amministrativo federale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008).
Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acu-
ta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità
umana (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b).
Egli non ha, infatti, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA
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2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emer-
ga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera
per motivi medici. In tale ambito, dagli atti di causa risulta che il ricor -
rente in sede d'audizione non ha fatto valere alcun problema di salute.
In particolare, i problemi psichici di quest'ultimo gli ha evocati solo
dopo l'emanazione della decisione dell'UFM, cosa che – alla luce del-
l'inverosimiglianza del suo racconto (cfr. consid. 6) – fa presumere che
sono dovuti al timore di un imminente allontanamento verso il suo Pae-
se d'origine e non ai suoi motivi d'asilo. Inoltre, nonostante nel rappor-
to medico del Dr. med. F._______ del 27 novembre 2007 vi sia ri -
portato un rischio suicidale manifesto, l'insorgente non è mai stato ri -
coverato in una clinica psichiatrica. Peraltro, nello scritto del 3 febbra-
io 2010 lo stesso medico ha prospettato un grave rischio di peggiora-
mento delle condizioni psichiche dell'insorgente limitatamente al clima
d'incertezza dovuto alla lunga attesa all'emanazione di una sentenza.
Premesso ciò, il fatto che con sentenza odierna verrà posto fine al cli -
ma d'incertezza dell'autore del gravame e che l'UFM abbia rettamente
individuato che nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) vi sono
adeguate strutture mediche che potranno, se del caso, prenderlo in
cura (cfr. rapporti dell'Organizzazione Svizzera per l'aiuto ai rifugiati
(OSAR) del 10 marzo 2010; del Danish Immigration Service's (DIS):
Security and Human Rights Issues in Kurdistan Region of Iraq (KRI)
and South / Central Iraq del luglio 2009, pagg. 77-79 nonché del-
l'UK Border Agency: Kurdistan Regional Government Area of Iraq del
21 maggio 2009, pag. 106) l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Va poi osservato che in relazione ai mezzi finanziari necessari per ac-
cedere ai trattamenti medici, ed in particolare ai medicamenti, il Tribu-
nale amministrativo federale si sente di segnalare che egli ha la facoltà
di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1
lett. d LAsi.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
7.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità del-
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
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usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessa-
rio al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissi-
bile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali restanti, di CHF 600.-, sono poste a carico del ri-
corrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale,
entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere
interno; in copia)
- K._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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